REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 4 agosto 2004.
Disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2004/2005, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18;
Visto l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, che testualmente recita: "Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso viene assegnato ed a presentazione della documentazione probativa che sarà indicata nel decreto di cui al primo comma dell'art. 13";
Visto il comma 13 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che testualmente recita: "L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente: Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale";
Considerato che il Comitato regionale per la programmazione sportiva ha espresso nelle sedute del 29 giugno 2004 e 20 luglio 2004 il previsto parere sulla "disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2004/2005", ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1;
Considerato che i benefici previsti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, non sono cumulabili;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della disciplina sopra citata:

Decreta:


Articolo unico

E' approvata "la disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2004/2005", ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 2004.
  CASCIO 

Allegato 1
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE CHE INTENDONO STIPULARE CON L'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI APPOSITE CONVENZIONI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITA' DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005
(ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1)

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale e che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2004/2005, dovranno inoltrare, direttamente o a mezzo di raccomandata A.R., alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento turismo, sport e spettacolo - via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2004, la seguente documentazione in originale e copia:
A)  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
1)  Domanda in carta da bollo (cfr. all. A) a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); nella domanda dovrà essere specificata la località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o la produzione tipica che si intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo.
2)  Dichiarazione (cfr. all. A/1) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del beneficio;
b)  l'autorizzazione ad apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura della località o della produzione tipica che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione sportiva 2004/2005 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 30 settembre 2004 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
3)  Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato oggetto della convenzione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 15 novembre 2003.
La società sportiva dovrà stipulare - perentoriamente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con l'indicazione specifica della località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o della produzione tipica siciliana concordata, ed inoltre dovrà apporre sull'abbigliamento sportivo la denominazione "Regione siciliana", con relativo logotipo, delle dimensioni non inferiori ai 50 cmq.
Detta convenzione dovrà essere registrata, ai sensi di legge, a cura e spese della società beneficiaria.
La dicitura concordata, oggetto della convenzione, dovrà essere riprodotta, ben visibile, sull'abbigliamento sportivo e dovrà avere dimensioni di almeno 100 cmq., dovrà essere di colore contrastante con quello di fondo.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite inferiore alle dimensioni di cui sopra, la dicitura concordata non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite. Ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma prevista nel piano di riparto.
Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del piano di riparto si terrà conto dei criteri previsti dalla legge nonché dei seguenti parametri:
1)  contributo di fascia determinato in base alla diffusione ed all'importanza della disciplina sportiva, alla rilevanza del campionato, ed al numero degli atleti partecipanti;
2)  contributo chilometrico determinato sulla base dei calendari di gare, valutando le distanze chilometriche dal capoluogo di provincia delle sedi sociali al capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori dall'ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per le società che operano dalle isole minori.
B)  DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTE PAGAMENTO DELLE SOMME IMPEGNATE
Alla liquidazione e conseguente pagamento a fronte dei servizi resi a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, stagione sportiva 2004/2005, si provvederà successivamente alla presentazione della attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nell'allegato "B", nonché dei documenti ivi previsti.
Detta documentazione dovrà essere trasmessa, perentoriamente, entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stata stipulata la convenzione.
Avvertenze
La stipula della convenzione da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri, essendo subordinata all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del corrispettivo previsto nel piano di riparto.

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(2004.32.2207)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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