REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 luglio 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mistretta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti leggi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che, con decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, è stato approvato lo strumento urbanistico generale del comune di Mistretta rinviando ad ulteriori indagini geologiche e prove in situ idonee a verificarne la stabilità in condizioni dinamiche e con edificato di progetto le determinazioni in ordine alla previsione della zona C2, "per la parte inedificata oltre la viabilità";
Visto il foglio prot. n. 14614 del 18 novembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 69382 del 19 novembre 2003, con cui il comune di Mistretta ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la delibera di adozione della variante urbanistica avente ad oggetto: "Verifica condizioni di edificabilità della zona C2 del vigente piano regolatore generale - Approvazione delle indagini geologiche effettuate in situ";
Visto il foglio, datato 29 giugno 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario generale in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dellO.R.E.L.;
Vista la delibera consiliare n. 44 del 7 agosto 2003 di adozione della variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione, datata 11 novembre 2003, resa dal segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la variante adottata con delibera consiliare n. 44 del 7 agosto 2003 non risultano presentate osservazioni od opposizioni, entro i termini di legge;
Visto il parere prot. n. 16879 del 25 giugno 2003, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina, in relazione alle previsioni di un piano di lottizzazione sottoposto all'esame dello stesso e ricadente sull'area classificata C2 dal piano regolatore generale adottato e - successivamente - sospesa per effetto della condizione riportata nel decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole, a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 94/2004 del 18 febbraio 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 6 del 18 febbraio 2004 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
Rilevato che:
Per quanto desumibile dallo studio geologico, risultano dunque essere state effettuate le indagini geologiche e le prove in situ.
Dalla relazione geologica, al capitolo 3 (geomorfologia e idrografia) risulta che:
"Al momento attuale non si sono riscontrati nell'area di progetto, particolari fenomeni geomorfologici che possano compromettere l'edificabilità dell'area".
Tuttavia, nella medesima relazione geologica, si specifica che l'area in esame è ricoperta per circa 2/3 da "terreni di riporto di natura limo argillosa, di colore bruno marrone con frammenti arenacei eterometrici e resti antropici" (legenda della "carta geologica, scala 1:10.000" e legenda della "carta litotecnica, scala 1:2.000") mentre il restante terzo è caratterizzata da "terreni di natura argillo-limo-sabbiosa con inglobanti clasti eterometrici arenacei per lo più a spigoli vivi; rappresentano la coltre detritica di natura pluvio-colluviale (legenda "della carta litotecnica 1:2.000") e che nella stessa si rilevano "aree a drenaggio difficoltoso, un'asta torrentizia, e ruscellamento diffuso" (legenda della "carta geomorfologica, scala 1:10.000"). Infatti al proposito si legge, sempre nel capitolo 3 della relazione geologica, che: "sempre nel sito in esame un'originaria linea d'impluvio, convergente verso il vallone Scona, è stata presumibilmente riempita con materiali di riporto sui quali si è successivamente instaurato un modesto solco di ruscellamento che si approfondisce verso valle esplicando una certa azione erosiva. Considerata la situazione idrografica dell'area, relativamente soprattutto al settore ad est dell'impluvio principale, e compresa la stessa linea di drenaggio, è consigliabile provvedere ad un'opportuna regimazione delle acque superficiali per impedire l'azione erosiva delle stesse. La striscia di settore ad ovest dell'impluvio è invece caratterizzata, per la morfologia subpianeggiante, da un drenaggio difficoltoso delle acque con conseguenti aree di ristagno; pertanto si dovrà provvedere al loro allontanamento, mediante un'adeguata regimazione, per evitare che si infiltrino nel sottosuolo.".
Nel successivo capitolo 6 (idrogeologia) si specifica in sintesi che "...emerge un quadro idrogeologico particolare che deve essere preso in debita considerazione in fase di edificazione di manufatti." E più avanti che "...la presenza di una zona satura superficiale, e soprattutto le relative oscillazioni del livello piezometrico, determinano soprattutto significative variazioni nelle proprietà meccaniche dei litotipi, in quanto alle variazioni delle pressioni neutre si accompagna una variazione delle pressioni effettive agenti sui terreni ed una conseguente variazione della resistenza al taglio. Per questo motivo si ritiene indispensabile provvedere, a monte degli eventuali manufatti, alla realizzazione di adeguate opere di drenaggio (ad esempio trincee drenanti) che allontanino le acque di deflusso ipodermico dai terreni su cui si dovrà edificare.".
Nel capitolo 7 (caratterizzazione geotecnica dei terreni) è chiarito che il livello 1 (argille con limi sabbiosi) di terreno (superficiale, con profondità dei carotaggi da m. 2,50 a m. 3,80) "dotato di pessime proprietà geomeccaniche, non deve assolutamente essere interessato dalla realizzazione di opere; la qual cosa dovrebbe essere anche evitata per il livello 2 (argille con limi sabbiosi, con profondità variabili da m. 4,90 a m. 6,70) a meno che non si provveda, previa esecuzione di opportune opere drenanti che andranno realizzate in ogni caso, ad una bonifica del piano di posa ed alla scelta di adeguate strutture di fondazione. La soluzione più opportuna sembra comunque il ricorso a fondazioni indirette che permettano di trasmettere i carichi dei manufatti al livello 3 (marne argillose a frattura concoide e argilliti marnose a struttura scagliettata) caratterizzato da buone caratteristiche geotecniche, e sul quale andranno ben immorsate.".
Nel capitolo 8 (condizioni di stabilità dell'area) risultano effettuate le verifiche di stabilità (peraltro diffusamente riportate nel volumetto relativo già menzionato in principio) in condizioni dinamiche e con edificato di progetto assumendo un carico (rectius un sovraccarico) di progetto pari a 1 Kg./cmq. (dichiarato dal geologo come fornito dai progettisti incaricati dei rispettivi piani di lottizzazione), ipotizzando condizioni particolarmente critiche (superficie piezometrica coincidente con l'attuale piano di campagna). "Dall'analisi dei tabulati di calcolo, riportati in allegato (nella relazione) si può osservare che le sezioni di pendio esaminate risultano stabili in tutte le condizioni esaminate.".
Nel capitolo 9 (considerazioni conclusive) si afferma in sostanza che "le considerazioni esposte nella relazione consentono di esprimere un parere positivo sull'edificabilità dell'area, a condizione che vengano tenute in considerazione le problematiche geologico tecniche esposte in precedenza e che qui brevemente si riassumono...".
La relazione riassume infine le prescrizioni già dette: "dal punto di vista idraulico, ad est dell'impluvio principale, regimazione e canalizzazione delle acque superficiali sia incanalate che diffuse, per impedire l'azione erosiva delle stesse e l'infiltrazione in prossimità dei manufatti; nel settore ad ovest, caratterizzato da un drenaggio difficoltoso delle acque con conseguenti aree di ristagno, si dovrà provvedere al loro allontanamento mediante opportune opere di canalizzazione;
dal punto di vista idrogeologico, la presenza di una circolazione idrica a debole profondità impone la realizzazione, a monte dei fabbricati di adeguate opere di drenaggio (ad esempio trincee drenanti) che abbassino la superficie piezometrica;
la situazione stratigrafica e geotecnica del sottosuolo dell'area in esame porta a ritenere opportuno, per la realizzazione dei fabbricati, il ricorso a fondazioni indirette che trasmettano i carichi nel livello 3, dotato di buone proprietà geomeccaniche".
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  la variante è stata regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non risultano presentate osservazioni od opposizioni;
-  risultano effettuate le indagini geologiche e le prove in situ richieste dal decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001 approvativo del piano regolatore generale del comune di Mistretta;
Per quanto precede questa unità operativa 4.1 è del parere:
che si possano riconoscere le caratteristiche di zona C2 previste nel piano regolatore generale adottato e sulle quali il predetto decreto n. 745/D.R.U. aveva espresso le proprie condizioni, in principio richiamate, alla zona ricadente nel comune di Mistretta in contrada Stufania delimitata in nero nella "planimetria con ubicazione sondaggi" in scala 1:2.000, nonché delimitata in rosso nella "carta litotecnica" in scala 1:2.000, ambedue (planimetria e carta) inserite nella "relazione geologica" a firma del dott. Alessandro Licciardello approvata con la sopramenzionata delibera consiliare n. 44 del 7 luglio 2003 e trasmessa a questo Assessorato insieme al resto della documentazione in principio descritta, alle condizioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella relazione geologica in argomento e qui sopra riportate (nonché ovviamente con quelle che il Consiglio regionale dell'urbanistica vorrà prescrivere).
Dette prescrizioni dovranno essere fatte osservare dal comune in sede di approvazione dei piani di lottizzazione (la cui approvazione, data la conformità urbanistica che conseguirà all'approvazione della variante in argomento, ricadrà quindi nella competenza del comune), riguardanti la zona C2 ora descritta, per quanto riguarda gli accorgimenti, le progettualità e le opere caratteristiche dei piani stessi; nonché in sede di rilascio della concessione edilizia, o permesso di costruzione comunque denominato, per quanto riguarda gli accorgimenti, le progettualità e le opere caratteristiche della fase costruttiva dei singoli edifici...";
Visto il voto n. 314 del 6 maggio 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che:
La proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi condivisibile con le seguenti integrazioni relative a prescrizioni di natura geologica:
Visto lo studio geologico tecnico presentato dal comune di Mistretta, da cui risulta che l'area di che trattasi presenta un delicato assetto geomorfologico con una spessa coltre superficiale avente scarse caratteristiche geomeccaniche, si prescrive:
-  che il versante non venga interrotto con scavi aventi un'altezza maggiore di m. 3,00;
-  che prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere idoneamente valutata la possibilità della messa in opera di opere di contenimento preventivo;
-  che tutte le strutture ricadenti sul versante dovranno essere dotate di fondazioni indirette di grosso diametro verificate per sforzi di taglio;
-  che vengano opportunamente drenate le acque superficiali;
-  che nei calcoli di verifica vengano adottati paraletrici geotecnici propri dei terreni derivanti da più prove da laboratorio eseguite sia in condizioni drenate che in condizioni non drenate; in particolare le verifiche in C.D. sarà ad assumere valore "zero" e Cu avrà il valore derivante da prove di compressione triassiale di tipo UU (non consolidata - non drenata).
Nelle suesposte considerazioni è il parere.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 314 del 6 maggio 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 314 del 6 maggio 2004 ed alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mistretta, adottata con delibera consiliare n. 44 del 7 agosto 2003, relativa alla verifica di edificabilità della zona C2 e approvazione delle indagini geologiche effettuate in situ.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 6 del 18 febbraio 2004;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 314 del 6 maggio 2004;
3)  relazione geologica;
4)  prove geotecniche di laboratorio;
5)  verifiche di stabilità.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Mistretta resta onerato degli adempimenti conseguenziali di cui al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2004.
  LIBASSI 

(2004.31.2100)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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