REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 27 luglio 2004.
Dichiarazione di particolare interesse etnoantropologico della raccolta denominata "Rocca Bianca", sita nel comune di Marineo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Vista la proposta di vincolo della suddetta Soprintendenza e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che la raccolta denominata "Rocca Bianca", costituita da n. 699 reperti di cultura materiale, di proprietà del sig. Salvatore Pulizzotto, nato a Marineo (PA) il 2 novembre 1957 ed ivi residente in via Roma n. 41, dallo stesso custodita nel ristorante "La Rocca Bianca" di sua proprietà, sito nell'omonima contrada, al Km 2.300 della S.S. 118 in territorio di Marineo, di cui all'allegato inventario e relativa documentazione fotografica, per i motivi illustrati nella relazione tecnica, riveste interesse etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in quanto costituisce significativa testimonianza di quella "cultura materiale", espressione di tradizioni dimenticate e testimonianza di memorie passate, specificatamente legate al territorio compreso fra Marineo e Bolognetta;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare la predetta raccolta;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/04 la raccolta sopra descritta;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, la raccolta denominata "Rocca Bianca", costituita da n. 699 reperti di cultura materiale, in atto conservata presso il ristorante La Rocca Bianca, sito nell'omonima contrada, al Km. 2.300 della S.S. 118 nel comune di Marineo (PA), come dettagliatamente descritta nella relazione tecnica, nell'inventario dei beni e nella documentazione fotografica allegata, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 42/2004, è dichiarata di interesse etnoantropologico particolarmente importante in quanto individuata fra i beni di cui all'art 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto divieto di smembrare, modificare, trasferire e restaurare la raccolta di cui sopra senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato decreto legislativo.

Art. 3

I beni di cui al precedente art. 1, dovranno mantenere decorosa sistemazione in ambienti idonei. Il luogo in cui sarà conservata la suddetta raccolta resterà accessibile ogni volta che la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso.
Essa dovrà essere preventivamente informata circa ogni spostamento, cambio di indirizzo, alienazione a titolo oneroso o gratuito cui i suddetti beni saranno sottoposti.

Art. 4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia dì tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 5

La relazione tecnica, l'inventario e la documentazione fotografica, fanno parte integrante del presente decreto che a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 15 del decreto legislativo, sarà notificato in via amministrativa al sig Salvatore Pulizzotto, nato a Marineo (PA) il 2 novembre 1957 ed ivi residente in via Roma n. 41. Esso avrà efficacia nei confronti di ogni successivo detentore a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 27 luglio 2004.
  FAVARA 

(2004.31.2124)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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