REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 luglio 2004.
Dichiarazione di interesse architettonico e demo-etnoantropologico particolarmente importante del complesso denominato "Torre d'acqua e macchina idraulica Giangrasso", ubicato in Bagheria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme d'attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Viste le comunicazioni di avvio al procedimento di dichiarazione, effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo nei confronti degli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 490/99;
Vista la proposta di vincolo sugli immobili costituenti la Torre d'acqua e macchina idraulica Giangrasso avanzata dal servizio A.P.N.N.U. della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Considerato che il complesso d'immobili in prossimità di Villa De Cordova, denominato "Torre d'acqua e macchina idraulica Giangrasso", ubicato in Bagheria (Palermo) contrada Sant'Isidoro, identificato in catasto al foglio n. 7 del comune di Bagheria alle particelle nn. 369, 807, 808, 801 soppressa e trasformata in n. 1924, che a sua volta ha generato le particelle nn.1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, rappresenta un'interessante testimonianza di manufatto architettonico per il sollevamento e la distribuzione delle acque ai fini irrigui.
La macchina idraulica Giangrasso è databile intorno alla metà dell'800 quando il vecchio sistema irriguo a "senie" e "castelletti" fu sostituito da un nuovo sistema d'irrigazione ed adduzione mediante innovative macchine idrauliche che si avvalevano di motori a vapore prima e a combustione poi. Il tradizionale sistema di sollevamento delle acque delle "senie" - che risale agli arabi - a seguito del mutato sfruttamento agricolo dei terreni non riusciva più a soddisfare la domanda d'acqua dei proprietari dei giardini, motivo per il quale venne sostituito con moderni sistemi di pompaggi a vapore che poi a partire dagli anni '50 del 1900, furono sostituiti con quelli alimentati con corrente elettrica. Oggi la macchina non è più in uso ma il manufatto mantiene le caratteristiche architettoniche e demoetnoantropologiche originarie con la ciminiera in mattoni, la torre piezometrica, la vasca di raccolta ed il fabbricato rurale all'interno del quale vi erano ubicati meccanismi necessari a far funzionare la medesima, azionata da un motore idraulico a vapore;
Considerato che tale manufatto, rappresentativo di una tecnologia irrigua non più in uso, va preservato poiché la sua presenza è testimonianza ancora oggi di una attività produttiva che ha profondamente determinato il territorio e la cultura legata agli agrumi;
Considerato che gli immobili facenti parte del complesso sopra identificato, per il loro importante valore architettonico e demoetnoantropologico, sono meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetti immobili;
Ritenuto che in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela il suddetto bene individuato nell'art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il complesso denominato "Torre d'acqua e macchina idraulica Giangrasso, sito nel comune di Bagheria, individuato e visualizzato, sia nella planimetria e nell'elenco ditte, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, ai sensi della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e dell'art. 13, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, è dichiarato d'interesse architettonico e demoetnoantropologico particolarmente importante in quanto bene culturale contemplato nell'art. 10, comma 3, del sopracitato codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto divieto di demolire, modificare, restaurare gli immobili di cui all'art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dagli artt. 21, 22, 23 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza di Palermo i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la prescritta autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del suddetto codice.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopra citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 4

La planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente provvedimento, che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del codice dei beni culturali e del paesaggio, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Bagheria (PA), al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e successive modificazioni, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 19 luglio 2004.
  FAVARA 

(2004.31.2077)
Torna al Sommariohome


016


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 24 -  9 -  17 -  52 -  11 -  29 -