REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 luglio 2004.
Criteri per l'erogazione del beneficio dell'assegno "Una tantum" in favore dei soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli che frequentino istituti scolastici presenti nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P.Reg. 21 maggio 2003, con il quale sono stati fissati, tra l'altro, i criteri per l'erogazione dell'intervento "Una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, che detta criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P.Reg. 18 giugno 2003, che modifica i criteri per l'erogazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2002;
Visto il D.P.Reg. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il D.P.C.M. 18 maggio 2001;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 100 del 18 marzo 2003, che dispone l'istituzione, per un biennio, di un Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola con compiti di vigilanza ed ispettivi di cui alle leggi regionali 3 ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, n. 100;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 12 del 15 gennaio 2004, che aggiunge alle competenze già assegnate all'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola anche quelle concernenti l'erogazione del beneficio "Una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Considerato che è necessario emanare opportune istruzioni circa la presentazione delle istanze per l'assegnazione dell'assegno "Una tantum" in favore delle famiglie degli studenti e degli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole statali dell'infanzia, di base e secondarie presenti nel medesimo territorio;

Dispone:


Art. 1

L'erogazione del beneficio dell'assegno "Una tantum" è destinata ai soggetti che, esercitando la potestà parentale, inoltrino istanza per i figli a carico che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondarie statali presenti nel territorio della Regione siciliana.
L'istanza potrà essere inoltrata anche dallo studente, se maggiorenne, semprecché non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva.
Accedono all'intervento previsto dal presente decreto anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
Nel caso di interventi a favore di portatori di handicap o di soggetti non tutelati dal nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

Art. 2

Al beneficio dell'assegno "Una tantum" possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a E 10.632,94.
Tale "attestazione", previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti.
La situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).

Art. 3

La domanda di assegno "Una tantum" dovrà essere redatta sul modello allegato (allegato A) e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte. All'istanza, compilata come sopra, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) originale del certificato stato di famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza;
b)  attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi percepiti nell'anno 2003. Detta attestazione deve recare il timbro e la firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia e deve essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare quali risultano dal certificato stato di famiglia;
c)  fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità.
A pena di esclusione le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale. Le istituzioni scolastiche vigileranno affinché per il medesimo alunno non vengano presentate più istanze di concessione del beneficio.

Art. 4

L'istanza di partecipazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata esclusivamente all'istituzione scolastica frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 2003/2004, entro e non oltre il 20 settembre 2004.

Art. 5

Sono da considerarsi inammissibii le istanze che risultino:
1)  non completamente compilate;
2)  prive della firma del richiedente;
3)  prive della documentazione prevista nello schema di domanda (stato di famiglia, attestazione I.S.E.E., fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente);
4)  pervenute all'istituzione scolastica oltre il termine del 20 settembre 2004.

Art. 6

L'istituzione scolastica statale, accertata la regolarità della documentazione allegata alle istanze pervenute entro i termini previsti dal superiore art. 5 ed il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, dovrà:
a)  registrarsi nell'apposita sezione del sito www.buonoscuolasicilia.it;
b)  ricevere la password di accesso sulla propria casella di posta elettronica;
c)  collegarsi al sito internet www.buonoscuolasicilia.it;
d)  accedere alla procedura di trasmissione mediante identificazione del codice meccanografico e della password;
e)  inserire correttamente nell'apposito record i dati delle istanze presentate;
f)  stampare il record per ogni richiedente (corrispondente al cartaceo allegato B) e la pagina di acquisizione della domanda da allegare a ciascuna istanza;
g)  confermare ed inviare i dati;
h)  stampare l'elenco "idonei".

Art. 7

Per le istanze da considerarsi inammissibili ai sensi del superiore art. 5, è necessario seguire la medesima procedura prevista dal superiore art. 6, avendo cura di inserire correttamente nell'apposito record i dati delle istanze presentate e ritenute inammissibili (corrispondente al cartaceo allegato C) ed in particolare il motivo dell'esclusione.
Ultimata la procedura, stampare l'elenco "Inammissibili".

Art. 8

Gli elenchi di cui ai superiori artt. 5 e 6 (elenchi delle istanze ammesse ed elenchi delle istanze inammissibii) dovranno essere inviati, a cura delle istituzioni scolastiche, unitamente agli originali delle istanze ed agli allegati, all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno Una tantum, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il 20 ottobre 2004.

Art. 9

L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il tramite dell'Ufficio speciale buono scuola o delle istituzioni scolastiche competenti all'istruttoria delle istanze, si riserva di "effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

Art. 10

L'assegno "Una tantum" è previsto nella misura massima di E 750,00 o di E 500,00 in presenza di più di un figlio.
L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sulla base del numero delle istanze regolari pervenute da parte delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità di bilancio, predisporrà apposita graduatoria, riservandosi di determinare l'importo individuale da assegnare a ciascun beneficiario.
All'erogazione del beneficio "Una tantum" provvederà l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno "Una tantum" - mediante mandati diretti intestati alle Casse provinciali del Banco di Sicilia che provvederanno al pagamento in favore dei beneficiari dell'importo spettante mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili.
La richiesta di partecipazione comporta l'accettazione delle sopradescritte modalità di erogazione.

Art. 11

Le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 luglio 2004.
  GRANATA 


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(2004.34.2284)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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