REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 AGOSTO 2004 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 luglio 2004.
Appprovazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Furci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 930 del 29 gennaio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 14 febbraio 2003 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 9832, con il quale il comune di Furci Siculo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico generale per l'approvazione di questo Assessorato;
Visto il foglio prot. n. 5266 del 2 luglio 2004, pervenuto a questo Assessorato il 5 luglio 2004 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 43948, con il quale il segretario comunale di Furci Siculo ha trasmesso l'attestazione in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Viste le delibere n. 35 del 25 agosto 2000 e n. 36 del 4 settembre 2000, con le quali il consiglio comunale di Furci Siculo ha adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Vista la delibera n. 26 del 3 agosto 2001 con la quale il consiglio comunale di Furci Siculo ha adottato gli elaborati relativi alla programmazione urbanistica del settore commerciale e, contestualmente, con l'introduzione di diversi emendamenti ha provveduto a riadottare il P.R.G. di cui alle delibere n. 35/2000 e n. 36/2000;
Vista la delibera n. 8 del 5 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Furci Siculo, nel prendere atto degli elaborati dello strumento urbanistico generale modificati in conseguenza degli emendamenti assunti dallo stesso consesso con la delibera n. 26 del 3 agosto 2001, ha introdotto un ulteriore emendamento;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Furci Siculo, datata 3 maggio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento (di cui alle delibere n. 35 del 25 agosto 2000, n. 36 del 4 settembre 2000, n. 26 del 3 agosto 2001 e n. 8 del 5 febbraio 2002), nonché attestante la presentazione di n. 105 osservazioni ed opposizioni avverso lo stesso;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione nonché il relativo registro e gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 46 del 4 dicembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Furci Siculo ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato a firma: 1) Raspa Eduardo e Rissotto Rosa; 2) Trimarchi Santa; 3) Sipa S.p.A.; 4) Maccarrone Vittorio e Campagna Natala; 5) Contino Finocchiaro Giuseppina; 6) Isaya Luigi; 7) Gregorio Alessandro; 8) Andronaco Carmelo; 9) Cordaro Antonino, Cordaro Simona e Crementi Santa; 10) Rigano Agata Concetta, Prestipino Antonino, Prestipino Alessandro; 11) Triolo Vincenzo; 12) Impellizzeri Giuseppe;
Viste la nota prot. n. 11535 del 26 giugno 2000, prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000 e prot. n. 32635 del 14701/02 con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso con condizioni il parere sullo strumento urbanistico generale per come adottato e modificato con le delibere n. 35 del 25 agosto 2000, n. 36 del 4 settembre 2000 e n. 26 del 3 agosto 2001;
Vista la nota prot. n. 514 del 25 luglio 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 63 del 25 luglio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
4.  Situazione urbanistica
Il comune di Furci Siculo è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 232/80 del 26 settembre 1980, i cui vincoli ex legge regionale n. 38/73 sono divenuti inefficaci.
Con delibera consiliare n. 88 del 16 dicembre 1993, sono state adottate le direttive generali per la rielaborazione del P.R.G.
Con delibera del C.C. n. 27 del 18 maggio 1999, sono state formulate le determinazioni sullo schema di massima del P.R.G.
Con delibere consiliari n. 35 e n. 36 rispettivamente del 25 agosto 2000 e 4 settembre 2000, è stato adottato con n. 6 emendamenti il P.R.G., R.E. e le prescrizioni esecutive.
Con delibera consiliare n. 58 del 6 dicembre 2000, è stata adottata la variante allo strumento urbanistico, relativa all'attuazione del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio denominato "Prusst Valdemone".
Con successiva delibera consiliare n. 26 del 3 agosto 2001, è stato riadottato il P.R.G., comprensivo del piano urbanistico settore commerciale, con l'introduzione di n. 8 emendamenti di cui due e cioè l'emendamento numero 3 punto 4 e l'emendamento n. 4, modificano e sostituiscono due emendamenti già inseriti nella delibera n. 36 e con esattezza rispettivamente gli emendamenti n. 2 e n. 4.
Infine con delibera consiliare n. 8 del 5 febbraio 2002, il comune, prende atto degli elaborati del P.R.G., modificati dai progettisti in conseguenza degli emendamenti assunti dal C.C. con delibera n. 26 del 3 agosto 2001, e introduce un nuovo emendamento che modifica e sostituisce l'emendamento n. 3 punto 4 della delibera n. 26.
5.  Andamento demografico
Dalle rilevazioni dell'ISTAT emerge il seguente quadro demografico:
-  anno 1961, popolazione residente n. 3.234;
-  anno 1971, popolazione residente n. 3.133;
-  anno 1981, popolazione residente n. 3.102;
-  anno 1991, popolazione residente n. 3.321.
Dalla relazione si rileva che per l'analisi sull'andamento demografico è stato ritenuto più significativo estrapolare i dati che vanno dal 1981 al 1998.
Il piano prevede nel ventennio cui fa riferimento 1998-2018 per il calcolo dei fabbisogni, una popolazione residente che passa dai 3.472 abitanti iniziali a 3.883 abitanti con un incremento pari a 411 unità.
6.  Fabbisogno abitativo
Dalla relazione tecnica, si evince che il fabbisogno abitativo pregresso risulta pari a 59.850 mc., corrispondente a 598 abitanti. Il suddetto dato è stato ricavato sulla base di una serie di calcoli che hanno tenuto conto: che 331 abitazioni sono di antica costruzione per un totale di 1.128 vani, di cui circa il 45% pari a 508 unità risulta inabitabile e non recuperabile; che l'indice di affollamento è di 1,12 abitanti/vano ed infine che la popolazione stagionale risulta pari a 915 unità.
Dai dati di cui sopra, i progettisti ritengono che il piano debba contenere previsioni relative alle zone di espansione per un fabbisogno residenziale complessivo di circa 1.000 abitanti tra residenti che vogliono migliorare la propria abitazione, stagionali, immigrati ed incremento demografico naturale.    

7.  Zonizzazione e destinazione d'uso del territorio
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione del territorio secondo le seguenti zone definite ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444:
Zona territoriale omogenea "A" (immobili di interesse storico-artistico)
Detta zona di mq. 1.861 comprende un unico edificio di interesse architettonico, con vincolo disposto dalla Soprintendenza, ed è consentito soltanto il restauro conservativo.
Zona territoriale omogenea "B" (residenziale)
In dette zone, è consentita la costruzione nei lotti liberi a mezzo di singola concessione, nonché la demolizione, ricostruzione ed ampliamento degli edifici esistenti.
Sono suddivise nelle seguenti sottozone:
Zona territoriale omogenea "B1" (satura e di completamento)
E' la zona del centro urbano, quasi del tutto satura, compresa tra la linea ferrata ed il mare, pari a 109.000 mq.
I parametri edilizi sono i seguenti:
-  indice di densità edilizia fondiaria non superiore a mc./mq. 3;
-  altezza massima dei fabbricati m. 11,00;
-  numero dei piani fuori terra, non superiore a 3;
-  distanza tra pareti finestrate non inferiore a mt. 10.
L'altezza dei fabbricati è ridotta a m. 8,50 e il numero dei piani a due per i fabbricati che si trovano sui lotti di terreno confinanti con il lungomare, per una fascia di 30 metri computati dal ciglio dello stesso lungomare.
Inoltre nella suddetta zona sono consentite demolizioni, ricostruzioni o nuove costruzioni per strutture alberghiere o similari, mediante i seguenti parametri:
-  indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 5 mc./mq.;
-  altezza massima non superiore a mt. 14,00;
-  numero dei piani fuori terra non superiore a 4.
Sono richiamate inoltre le agevolazioni previste per i lotti interclusi di cui alla legge regionale n. 21/73.
Zona territoriale omogenea "B2" (di completamento frazioni e fasce di collegamento)
Detta zona, quasi del tutto edificata è situata a ovest della linea ferrata ed è pari a 98.000 mq.
I parametri edilizi sono i seguenti:
-  indice di densità edilizia fondiaria non superiore a mc./mq. 2;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a m. 11,00;
-  numero dei piani fuori terra, non superiore a 3;
-  distanza minima tra i fabbricati mt. 10,00.
Sono richiamate inoltre le agevolazioni previste per i lotti interclusi di cui alla legge regionale n. 21/73.
Zona territoriale omogenea "C" (di espansione)
Sono le parti del territorio inedificato destinate a nuovi insediamenti a carattere residenziale.
La loro attuazione avviene a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati, e la superficie del lotto da pianificare non dovrà essere inferiore a mq. 1.500.
La distanza minima dei fabbricati dal confine mt. 5.
Si suddividono nelle sottozone che seguono:
Zona territoriale omogenea "C1" (d'espansione)
In questa zona estesa a mq. 89.000, è consentita l'edificazione per residenze con i seguenti parametri:
-  indice di edificabilità territoriale non superiore a 1,00 mc./mq.;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a m. 7,00;
-  numero dei piani, non superiore a 2;
-  rapporto di copertura non superiore a 0,50.
Gli interventi edilizi sono subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata.
Zona territoriale omogenea "C1a" (edilizia economica e popolare esistente)
In questa zona esistente, estesa a mq. 13.400 è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zona territoriale omogenea "C1b" (intervento legge n. 22/96 PEEP)
Zona estesa a mq. 5.100, destinata ad intervento, legge n. 22/96, in fase di realizzazione.
Zona territoriale omogenea "T" (Turistico ricettiva)
In questa zona, estesa a mq. 38.500, sono previsti insediamenti turistici-ricettivi. Le zone individuate sono due, riportate nella tavola n. 4.1 (zonizzazione centro urbano) a scala 1:2.000.
L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa comunale o dei piani esecutivi di lottizzazione convenzionata estesi all'intera zona individuata nelle tavole di azzonamento o a parte di esse.
I parametri edilizi sono i seguenti:
-  indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,75 mc./mq.;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a m. 7.00;
-  numero dei piani fuori terra, non superiore a due;
-  rapporto di copertura non superiore a 0,30;
-  il 50% dell'area è destinata a giardino, parchi, campi da gioco, etc.
Il 20% della volumetria assentita può essere concentrata in un unico corpo di fabbrica destinato a centro direzionale e servizi collegati e può avere un numero di piani non superiore a 4.
Zona territoriale omogenea "T/B" (Turistico ricettiva)
In detta zona, in località Grotte, estesa a 7.300 mq., è previsto l'intervento unitario su tutta l'area indicata nella tavola n. 4.1 di piano (zonizzazione del centro urbano) a scala 1:2.000 e non è consentita nessuna nuova edificazione, ma semplicemente interventi di consolidamento statico e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stato di fatto, che sono subordinati all'approvazione di un piano particolareggiato di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457.
In detta zona è prescritta la preventiva indagine e verifica di stabilità dell'area nonché delle sistemazioni idraulico-forestali.
Zona territoriale omogenea "O"
Per tale zona, vincolata per instabilità perché soggetta ad invasione di acque pluviali, non è consentita l'edificazione, ma solo il consolidamento strutturale, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zone territoriali omogenee "D1" (artigianale/industriale)
Trattasi di zone già interessate da attività industriale e artigianale già esistenti, distribuite in sei ambiti nel territorio comunale e riportati nella tavola n. 4.1 (zonizzazione centro urbano) a scala 1:2.000.
Zona territoriale omogenea "E" (agricola)
Dette zone comprendono le aree destinate alle attività agricole, comprese le attività agrituristiche.
Sono escluse in dette zone, le industrie nocive. E' concessa l'edificazione di unità abitative residenziali nel verde agricolo nel rispetto dei seguenti parametri:
-  superficie minima lotto mq. 5.000;
-  indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc./mq.;
-  distanza minima dal confine m. 10,00;
-  altezza massima m. 7,50 con numero dei piani fuori terra n. 2.
Per le nuove edificazioni finalizzate all'agriturismo, previa redazione di specifico piano esecutivo, i parametri da rispettare sono i seguenti:
-  superficie minima del lotto Ha. 2.00;
-  indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc./mq.;
-  distanza minima dai confini m. 10,00;
-  altezza massima m. 7,50;
-  numero dei piani fuori terra 2.
Zone (attrezzature e servizi)
Le aree comprese in questa zona sono destinate ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale, verde di protezione e di arredo ed ai servizi di livello territoriale.
Si suddividono in:
Zona "F1" (verde attrezzato esistente)
In questa zona estesa a mq. 126.000, sono individuate le zone di verde pubblico esistente, ed è consentita solo la manutenzione dell'esistente.
Zona "F2" (verde attrezzato di progetto)
Sono le aree destinate a parco pubblico attrezzato urbano e territoriale complessivamente estesi a 35.000 mq., dove è esclusa l'edificazione salvo padiglioni per biblioteche, musica, locali per servizi igienici, bar, ristori, spogliatoi, maneggi, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi.
L'attività edilizia e l'attrezzatura delle aree è subordinata alla preventiva approvazione di piani esecutivi di iniziativa comunale, estesi all'intera zona.
Nelle aree per le quali nei piani esecutivi le attività agricole sono ammissibili, l'attività edilizia è consentita limitatamente a finalità agricole e ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Sono soggetti a vincolo di conservazione gli edifici rustici, che possono essere restaurati ed utilizzati come attrezzature per il parco.
In questa zona deve essere rispettata la legge regionale n. 78/76.
Zona "SP" (Servizi territoriali esistenti e di progetto)
Sono le aree destinate ad uso pubblico o riservate alle attività collettive. Si suddividono nelle categorie che seguono con riferimento al D.M. 2 aprile 1968:
a)  aree per l'istruzione;
b)  aree per attrezzature di interesse comune;
c)  aree per attrezzature ed impianti sportivi, aree per verde di arredo;
d)  parcheggi.
L'attuazione delle zone SP è subordinata all'approvazione di piano planivolumetrico esteso all'intera zona.
Parco suburbano
In tale zona già realizzata, destinata a verde attrezzato, è esclusa ogni edificazione con mantenimento migliorativo del verde e delle attrezzature.
Fasce di rispetto
Sono le aree inedificabili, destinate alla protezione dei cimiteri, delle autostrade e della linea ferroviaria.
Le fasce di rispetto di ciascun cimitero è fissata in ml. 100.
Zone boschive
Comprendono le aree boschive e forestali delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 nell'ambito dello studio agricolo-forestale del territorio comunale di cui alla legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, art. 3, comma 11.
In tali zone è prescritto il mantenimento dello stato di fatto e ogni intervento è subordinato alla autorizzazione delle competenti autorità comunali, regionali e statali.
Viabilità
Sono state allargate alcune strade esistenti e create delle strade da monte a valle dell'attuale centro abitato, per collegare il vecchio centro con le zone di espansione.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive riguardano i seguenti ambiti di intervento:
1)  La zona commerciale-residenziale, ubicata in località S. Antonio;
2)  La zona di edilizia economica e popolare, ubicata in località S. Antonio.
Zona "Pe1" (commerciale-residenziale)
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 15/91 è stata dettata tale prescrizione esecutiva relativamente ai fabbisogni residenziali e commerciali riferiti ad un arco temporale di venti anni.
L'area, declive da nord a sud, verso il Torrente Savoca, è ubicata in località S. Antonio, ed è servita dalla via Cesare Battisti, che collega il centro con le frazioni di Calcare e Grotte, di cui si prevede l'allargamento e da una strada di previsione del P.R.G., che l'attraversa in senso longitudinale e si collega con altra viabilità.
Tale zona è divisa in alcune aree indicate nella tavola Pe1-3 di zonizzazione a scala 1:500 che sono: le aree destinate a edilizia residenziale, indicate in planimetria con il simbolo (R1) di mq. 9.563,00, le aree indicate con il simbolo (C1) di mq. 18.059,00, destinate a zona commerciale e le zone destinate a verde d'arredo (Va) di mq. 4.087,00 e parcheggi di mq. 1.640,00.
Sono previsti nella zona residenziale 10 lotti, un Centro servizi di mq. 460,00, del verde attrezzato, una cabina Enel, dei parcheggi.
Nelle zone commerciali, sono previsti dei capannoni commerciali la cui superficie totale è mq. 6.400, del verde attrezzato e dei parcheggi.
Dati metrici e parametrici.
Zona R1
Superficie lotto      mq. 9.563,00  
Indice fondiario      0,75 mc./mq. 
Superficie coperta      mq.    825,00  
Volume edificabile      mc. 7.172,25  
Volume edificato      mc. 5.775,00 
Parcheggio necessario 1/10 della cubatura      mq.    575,50 
Parcheggio di progetto      mq.    900,00 

Zona C1
Superficie lotto      mq. 18.059,00 
Rapporto di copertura      0,40 
Superficie edificabile      mq. 7.223,60 
Superficie di progetto      mq. 6.400,00  
Parcheggio necessario 1/5 della superficie coperta      mq. 1.280,00 
Parcheggio di progetto      mq. 3.800,00 

Zona Va
Superficie lotto      mq. 4.087,00 
Indice fondiario      1,5 
Superficie coperta      mq.    460,00 
Volume edificabile      mc. 6.130,00 
Volume edificato      mc. 4.830,00 
Parcheggio necessario 1/10 della cubatura      mq.  483,00 
Parcheggio di progetto      mq.  575,00 

Zona "Pe2" (edilizia economica e popolare)
L'area sorge in località S. Antonio, ed è servita dalla via Cesare Battisti, da una strada di previsione di P.R.G., e da una strada di previsione che l'attraversa orizzontalmente.
Tale area è declive da nord a sud, verso il torrente Savoca.
La zona, indicata nella tavola Pe2-3 di zonizzazione a scala 1:500, è divisa in area per edilizia economica e popolare, (R1) estesa a mq. 2.850,00 e zone destinate a verde d'arredo (Va) per mq. 1.133,00 e parcheggi (P) per mq. 391,00.
All'interno dell'area per l'edilizia economica e popolare (R1), vi sono due lotti con due edifici a tre piani fuori terra, la cui altezza è di ml. 9,00 e la volumetria totale pari a mc. 3.794. L'indice di fabbricabilità fondiario è di 1,5 mc./mq.
Programmazione commerciale ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 28/99.
La legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, e i successivi decreti.
Sono previsti tre seguenti interventi:
1)  commercio di vicinato;
2)  mercato coperto;
3)  centro commerciale.
Il primo, compreso in zona B1 (satura e di completamento) riguarda il commercio di vicinato con superficie minima di 25 mq. per ogni unità di vendita.
Le aree da destinare a parcheggio, sono pari a 1/10 della cubatura realizzata.
In mancanza di aree disponibili a tale destinazione, è possibile monetizzare la mancata realizzazione.
Il secondo, di iniziativa pubblica e/o privata è relativo alla previsione di un mercato coperto con servizi annessi, da adibire alla vendita di prodotti ittici ed agricoli, ed è individuato in zona omogenea Va, all'ingresso del paese, vicino allo svincolo autostradale, che viene trasformata in zona omogenea Sp di cui all'art. 36 delle Norme di attuazione del P.R.G.
All'interno del lotto sono reperite le aree a parcheggio in misura non inferiore a mq. 1,00 per ogni metro quadrato di costruzione.
L'area è dotata di due ingressi, uno pedonale di accesso diretto ai box ed uno carrabile, dal quale si accede ad un'area di parcheggio e di verde per una superficie di 1.400 mq.
Il mercato ha la forma circolare ed è costituito dall'aggregazione di 10 box di 25 mq./cad.
La struttura ha un'altezza media di 5,00 ml. e una superficie complessiva di 475 mq.
Il terzo, a carattere unitario, di iniziativa pubblica e/o privata è finalizzato all'inserimento di grandi strutture di vendita, centri commerciali locali ed attrezzature comuni.
La zona è situata in località S. Antonio, in un'area a destinazione commerciale-residenziale già oggetto di prescrizioni esecutive (Pe1).
La zona commerciale ha una superficie di 18.059 mq.
L'area ha le caratteristiche di "centro commerciale".
Nella zona residenziale, all'interno di ogni lotto sono reperite aree da destinare a parcheggio in misura non inferiore al 10% della superficie coperta.
Nella zona ad attività commerciale (supermercati, ipermercati, grandi magazzini, ecc.), all'interno di ogni singolo lotto edificabile sono reperite aree da destinare a parcheggio in misura non inferiore a mq. 10,00 per ogni 50,00 mq. di costruzione.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto di n. 57 articoli e suddiviso nei seguenti titoli:
-  titolo I  -  disposizioni generali; 
-  titolo II  -  disciplina urbanistica; 
-  titolo III  -  disciplina della fabbricazione; 
-  titolo IV  -  sanzioni, disposizioni transitorie e finali.  

Osservazioni e opposizioni
Sono pervenute nei termini 105 osservazioni e direttamente in Assessorato n. 12 osservazioni.
Esame del piano (considerata)
Iter formativo
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del P.R.G. è avvenuta contestualmente all'adozione delle prescrizioni esecutive, del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, con atti deliberativi n. 45 del 3 dicembre 2002 e n. 46 del 4 dicembre 2002;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  la compatibilità con le condizioni geomorfologiche generali del territorio di Furci Siculo delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di piano con annesse prescrizioni esecutive e delle nuove previsioni introdotte dal consiglio comunale con emendamenti in sede di adozione, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, con pareri favorevoli con stralci e prescrizioni.
Dimensionamento
L'ipotesi di incremento della popolazione fino a raggiungere 3.883 al 2018, con un incremento di 411 abitanti, non appare sostenibile, tenuto conto dell'andamento demografico registrato negli ultimi anni. Infatti ancora oggi nel comune non si è registrata nessuna inversione di tendenza; con ciò tuttavia non si vuole escludere a priore, la possibilità di avere aree suscettibili di edificazione per potere soddisfare esigenze abitative derivanti dalla formazione di nuove famiglie, del rientro di emigrati e di un auspicabile sviluppo economico del comune.
In ordine al fabbisogno pregresso, stimato in 508 vani, si ravvisa la mancanza di un'analisi con la quale siano specificate ed evidenziate le motivazioni, per le quali non sia possibile sottoporre ad interventi di recupero le abitazioni di antica costruzione, ritenute nella relazione del piano non recuperabili.
Per quanto sopra il previsto fabbisogno complessivo di circa n. 900 abitanti, non risulta giustificato e conseguentemente si ritiene che le previsioni edificatorie debbano essere ridimensionate al fine di procedere alla riduzione della capacità insediativa. Pertanto, si ritiene di diminuire l'indice di edificabilità territoriale nelle zone di espansione "C1" da 1,00 mc./mq. a 0,50 mc./mq., al fine di mantenere inalterata la struttura della pianificazione proposta.
Zone territoriali omogenee
Zona A - (immobili di interesse storico-artistico)
Il comune non enuclea una zona omogenea "A", tenuto conto che lo sviluppo urbano è di recente formazione e l'edilizia più antica risulta interamente sostituita.
Zone B1 e B2 (residenziali sature e di completamento)
Si ritengono condivisibili le aree classificate zone "B1" e "B2".
Zona territoriale omogenea C1
Si condivide tale zona, tuttavia si ritiene ai fini del corretto dimensionamento ridurre l'indice di edificabilità territoriale a 0,50 mc./mq.
Inoltre, alcune di queste zone, sono state oggetto di emendamenti.
In particolare, la perimetrazione della zona riferita all'emendamento n. 5, visualizzata e evidenziata nello stralcio della zonizzazione del P.R.G., allegato alla delibera n. 36 del 4 settembre 2000, risulta diversa da quella evidenziata nella tavola 4.1 di zonizzazione del centro urbano, a scala 1:2.000, contigua alla zona B2.
Pertanto la perimetrazione della tavola di piano 4.1 di zonizzazione del centro urbano, a scala 1:2.000, riferita all'emendamento n. 5, deve essere corretta, come evidenziata nello stralcio del P.R.G. allegato alla delibera n. 36/2000.
Zona territoriale omogenea C1a (edilizia economica e popolare esistente)
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea C1b (intervento legge n. 22/96 PEP)
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea T (turistico ricettiva)
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea T/B (turistico ricettiva)
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea O
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea D1
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zona territoriale omogenea E
Si condividono le scelte di piano per tale zona.
Zone per attrezzature e servizi
Il P.R.G. prevede una quantità di servizi pubblici, tale da soddisfare il fabbisogno di legge.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti Interministeriali nn. 1404/68 e 1444/68, nonché nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Tuttavia nella tavola di zonizzazione del centro abitato, tav. 4.1 a scala 1:2.000, risulta nella legenda un'area As, che non è individuata nella stessa tavola di piano.
Pertanto nella legenda tale zona è da eliminare.
Inoltre, poiché nella legenda con le lettere Ep (di progetto) sono indicate sia l'edificio polifunzionale che il vecchio mattatoio (destinazione pubblica da destinare), tale dicitura deve essere corretta.
Viabilità
In linea generale si condivide l'obiettivo preposto dai progettisti di potenziare la rete viaria interna con la previsione di pochi e brevi nuovi tracciati e l'ampliamento di strade preesistenti che permetteranno un migliore transito veicolare tra il centro e le zone di espansione.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive relative alla zona commerciale-residenziale "Pe1", sono disattese in quanto con deliberazione consiliare n. 10 del 31 marzo 2003, il consiglio comunale ha adottato una variante urbanistica relativa al completamento con cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da destinare a centro di emodialisi ricadente nell'ambito della P.E. Infatti la localizzazione di uno dei capannoni previsti nel piano esecutivo si sovrappone all'esistente fabbricato oggetto della variante trasmessa a questo Assessorato, e ritenuta meritevole di approvazione con parere n. 10 del 23 maggio 2003.
Pertanto si condivide la zona commerciale-residenziale, ad eccezione del fabbricato esistente e dell'area di pertinenza.
Si condividono le prescrizioni esecutive della zona di edilizia economica e popolare "Pe2".
Norme tecniche di attuazione
In aggiunta alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei considerata relativi alle zonizzazioni, le N.A. dovranno essere apportate le seguenti modifiche:
-  art. 26 - Il comune di Furci Siculo in sede di controdeduzioni, al sottopunto n. 6 del primo comma dell'art. 26 (zone territoriali omogenee "C1" - d'espansione) norma emendata, non riporta il paragrafo n. 17 richiamato, pertanto i distacchi dai confini e dalle strade dovranno rispettare rispettivamente quelli prescritti dalle norme sismiche e dal nuovo codice della strada;
-  art. 33 - In sede di controdeduzioni, il comune di Furci Siculo è tenuto a riformulare l'art. 33 (zone territoriali omogenee D1) norma emendata, in quanto lo stesso nel dettare norme a tale zona fa riferimento all'inesistente zona omogenea D2;
-  art. 34 - Eliminare l'articolo in quanto le zone D2 nel P.R.G. sono inesistenti.
Regolamento edilizio
Nel merito si ritiene condivisibile quanto contenuto nel regolamento edilizio.
Programmazione commerciale
La programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, prevede la programmazione dello sviluppo e della qualificazione del piccolo commercio di vicinato, da realizzarsi prevalentemente nell'ambito del centro urbano. E' stato previsto altresì la localizzazione di un'area per la realizzazione di un mercato coperto finalizzato all'incentivazione della produzione dei prodotti tipici. Il terzo intervento è finalizzato all'inserimento di grandi strutture di vendite, localizzato nell'ambito della zona oggetto di prescrizione esecutiva Pe1. Si ritiene di potere condividere la programmazione urbanistica riferita al settore del commercio così come proposta.
Osservazioni e/o opposizioni
Osservazioni a seguito di pubblicazione in data 29 marzo 2002:
-  nn. 1, 28; l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, trattandosi di aree interessate da un opificio ricadente nell'ambito del centro urbano;
-  n. 6; si accoglie limitatamente l'osservazione presentata dalla ditta Scalisi Giovanni, secondo le direttive dei progettisti contenute nella relazione tecnica sulle osservazioni e opposizioni;
-  n. 10; si accoglie l'osservazione così come deliberato dal consiglio comunale con delibera di controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni;
-  nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104: le osservazioni sono decise in conformità alle deduzioni rese dal progettista sulle medesime e del consiglio comunale;
-  nn. 11, 18, 23, 35, 41, 61, 70, 76, 77, 79, 87: le osservazioni sono da respingere in quanto sottese a perseguire un interesse privatistico;
-  nn. 12, 21, 47: si accoglie in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale;
-  n. 15: si accoglie parzialmente l'osservazione presentata dalla ditta Mancuso Giuseppe, secondo le direttive dei progettisti contenute nella relazione tecnica sulle osservazioni e opposizioni;
-  nn. 26, 27, 29, 39, 43: si accolgono le osservazioni presentate, secondo le direttive dei progettisti contenute nella relazione tecnica sulle osservazioni e opposizioni;
-  nn. 37, 49, 50, 51: le osservazioni sono respinte tenuto conto che trattasi di aree destinate a parcheggio di rilevante interesse pubblico;
-  nn. 46, 48, 62: si accolgono in conformità alle deduzioni rese dal progettista;
-  n. 105: l'osservazione è superata tenuto conto delle considerazioni di cui al presente parere, rese in ordine alle prescrizioni esecutive relative alla zona Pe1.
Osservazioni/opposizioni al P.R.G. pervenute direttamente a questo A.R.T.A.:
-  avv. Renata Triolo per conto della ditta Raspa Eduardo e Rissotti Rosa; Trimarchi Santa; Sipa S.p.A.; Maccarone Vittorio e Campagna Natala; Contino Finocchiaro Giuseppina; Isaya Luigi; Gregorio Alessandro; Andronaco Carmelo. Non si prendono in esame in quanto riproposizioni e/o integrazioni di osservazioni presentate entro i termini al comune per le quali questa U.O. si è già espressa con la presente proposta di parere;
-  avv. Daniela Ferraro e avv. T. Concettina Siciliano per conto della ditta: Cordaro Antonino, Cordaro Simona e Crementi Santa - trattasi di integrazione all'osservazione n. 63. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con la presente proposta di parere;
-  Rigano Agata Concetta, Prestipino Antonino, Prestipino Alessandro: trattasi di integrazione all'osservazione n. 19. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con la presente proposta di parere;
-  Triolo Vincenzo: trattasi di integrazione all'osservazione n. 9. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con la presente proposta di parere;
-  Impellizzeri Giuseppe: trattasi di integrazione all'osservazione n. 5. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con la presente proposta di parere.
Per tutto quanto sopra precede questa unità operativa è del parere che il P.R.G. del comune di Furci Siculo con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e la programmazione urbanistica commerciale adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 3 agosto 2001 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai considerata della presente proposta e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con pareri prot. n. 11535 del 26 giugno 2000 prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000, prot. n. 32635 del 14 gennaio 2002.";
Visto il voto n. 260 del 12 novembre 2003 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha reso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Valutata la proposta di parere resa dall'ufficio prot. n. 63 del 25 luglio 2003 dell'U.O. 4.1, che si condivide integralmente con le seguenti prescrizioni e modifica:
1)  Il C.R.U. ritiene, che nonostante l'ufficio abbia ridimensionato la capacità insediativa del piano, abbassando l'indice di edificazione delle zone C1, debbano disattendersi le zone C1 oggetto di emendamento n. 3 e 5 ai fini di un più corretto dimensionamento generale del piano ed in relazione alle condizioni geomorfologiche delle aree, caratterizzate quest'ultime da acclività la cui attuazione comporta opere con rilevante impatto ambientale;
2)  Inoltre si rende necessario prescrivere che la superficie minima da assoggettare a pianificazione attuativa nelle zone "C" venga fissata ad una estensione minima di mq. 5.000; potranno essere consentiti estensioni minori ove vi siano lotti delimitati da viabilità da P.R.G. o aree residue delimitate da piani attuativi;
3)  Il consiglio rileva che la zona C1a individuata nella tav. 4.1 del centro urbano, destinata ad edilizia economica e popolare, interessata da interventi edificatori realizzati è quasi satura, debba essere classificata zona omogenea B2, tenuto conto che il comune ha accolto la stragrande maggioranza delle osservazioni ed opposizioni presentate ricadenti in tale zona, e che si ritengono condivisibili per i giustificati motivi contenute nelle medesime, ed in particolare mirate alla salvaguardia di provvedimenti autorizzativi rilasciati dal comune e al ripristino della zona B consolidata.
In conseguenza l'unica osservazione (n. 92 ditta Fleres) non accolta dal comune, si ritiene potersi accogliere parzialmente ed in particolare limitatamente alla porzione di area ricadente all'interno della proposta zona C1a ora zona B2;
4)  Prescrizioni geologiche
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H) del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H) del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2) della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Per quanto precede è del parere che il piano regolatore generale del comune di Furci Siculo, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale, adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 3 agosto 2001 sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui alla proposta di parere resa dall'ufficio n. 63 del 25 luglio 2003, ed alle ulteriori prescrizioni di cui al presente parere nonché con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile prot. n. 11535 del 26 giugno 2000, prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000 e prot. n. 32635 del 14 gennaio 2002.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 70487 del 26 novembre 2003, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Furci Siculo, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 del 12 novembre 2003;
Vista la delibera n. 2 del 10 gennaio 2004, trasmessa con il foglio del comune di Furci Siculo prot. n. 476 del 22 gennaio 2004, con la quale il consiglio comunale ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 del 12 novembre 2003;
Vista la nota prot. n. 164 del 16 marzo 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. la proposta n. 9 del 10 marzo 2004 resa in merito alle controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 260/03 ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il C.R.U. con voto n. 260 del 12 novembre 2003 ha ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. del comune di Furci Siculo, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 3 agosto 2001, con le modifiche e prescrizioni di cui alla proposta di parere resa dall'ufficio n. 63 del 25 luglio 2003, ed alle ulteriori prescrizioni di cui allo stesso voto nonché con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile prot. n. 11535 del 26 giugno 2000, prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000 e prot. n. 32635 del 14 gennaio 2002.
Le controdeduzioni trasmesse dal comune si articolano secondo i seguenti punti e sulle controdeduzioni del consiglio comunale e dei progettisti al voto C.R.U. n. 260 del 12 novembre 2003 come segue e nel merito si decide:
1.a)  Il C.R.U. condivide la proposta dell'ufficio di ridimensionare la capacità insediativa del piano, abbassando l'indice di edificazione delle zone C1, da 1,00 mc./mq. a 0,50 mc./mq. I progettisti ritengono dover richiedere il mantenimento dell'indice di edificabilità territoriale pari a 1,00 mc./mq. nelle zone C1, in quanto la stima demografica calcolata dagli stessi in 411 abitanti nel ventennio di previsione del piano, viene confermata. Inoltre il fabbisogno abitativo pregresso è stato calcolato correttamente sia per quanto riguarda le abitazioni di antica costruzione che per quelli risultanti inabitabili e non recuperabili, anche se è difficile un'analisi di merito.
Il consiglio comunale interviene a supporto delle controdeduzioni tecniche dei progettisti riguardo all'impossibilità del recupero dei vani esistenti e pertanto ritiene che si debba mantenere l'indice di edificabilità territoriale pari a 1,00 mc./mq.
Questa U.O. è del parere che le controdeduzioni non risultano suffragate da analisi, tali da modificare il parere del consiglio, pertanto si conferma l'indice di edificabilità proposto dall'ufficio e condiviso dal C.R.U.;
2.a)  Il C.R.U. prescrive che la superficie minima da assoggettare a pianificazione attuativa nelle zone C deve essere fissata ad un estensione minima di 5.000 mq. e che potranno essere consentiti estensioni minori ove vi siano lotti delimitati da viabilità da P.R.G. o aree residue delimitate da piani attuativi.
I progettisti condividono quanto prescritto dal C.R.U., sempre che oltre all'utilizzazione di estensione minore, così come riportata nel voto, sia prevista la possibilità che l'Amministrazione possa preventivamente derogare dalle superiori limitazioni imposte su motivate istanze derivanti da contingenti necessità.
Il consiglio comunale interviene a supporto delle controdeduzioni tecniche dei progettisti.
Questa U.O. è del parere che la controdeduzione del comune non è accoglibile, tenuto conto che il presupposto della possibile deroga alle limitazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione, sono generiche e discrezionali;
3.a)  Il C.R.U. prescrive che debbano disattendersi le zone C1 oggetto di emendamento n. 3 e n. 5 ai fini di un più corretto dimensionamento generale del piano ed in relazione alle condizioni geomorfologiche delle aree, caratterizzate da acclività, la cui attuazione comporta opere con rilevante impatto ambientale.
I progettisti ritengono che può richiedersi il mantenimento degli emendamenti n. 3 e 5, in quanto per quanto riguarda il dimensionamento generale fanno riferimento a quanto analiticamente esposto al precedente punto 1.a. Per le acclività presenti ritengono che non richiedono particolari strutture di contenimento pregiudizievoli all'inserimento dei nuovi fabbricati nel contesto generale.
Il consiglio comunale interviene a supporto delle controdeduzioni tecniche dei progettisti.
Questa U.O. è del parere che le controdeduzioni del comune non risultano suffragate da analisi tali da modificare il parere del consiglio, pertanto si conferma quanto prescritto dal C.R.U.;
4.a)  La proposta di parere dell'ufficio condivisa dal C.R.U. accoglie le osservazioni n. 1 e 28, uguali tra loro e prevede la trasformazione dell'opificio interessato da zona D a zona B1, trattandosi di centro urbano. I progettisti ritengono potersi proporre l'accoglimento di trasformazione da zona "D" a zona "B1" a condizione che venga redatto un piano particolareggiato con alcuni parametri stabiliti dai progettisti stessi. Il consiglio comunale interviene a supporto delle controdeduzioni tecniche dei progettisti. Questa U.O. è del parere di condividere le controdeduzioni del comune, in quanto mirata a ripristinare uno spazio urbano residenziale attraverso un intervento unitario;
6.a)  La proposta di parere dell'ufficio condivisa dal C.R.U., non accoglie le osservazioni n. 37, n. 49, n. 50 e n. 51, tenuto conto che trattasi di aree destinate a parcheggio di rilevante interesse pubblico. I progettisti ritengono di demandare al consiglio comunale le determinazioni da assumere, in quanto le valutazioni contenute nella proposta di parere dell'ufficio relativamente a tali osservazioni, non hanno tenuto conto che il consiglio comunale con deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni aveva accolto tali osservazioni destinando i terreni in oggetto in zona omogenea B1. Il consiglio comunale ritiene di confermare l'accoglimento delle osservazioni n. 37, n. 49, n. 50 e n. 51 di cui sopra, destinando le relative aree a zona omogenea B1. Questa U.O. è del parere di non condividere le controdeduzioni del comune, tenuto conto che la soluzione del progetto di piano è di rilevante interesse pubblico, in quanto il completamento della via Castello e la realizzazione del contermine parcheggio, consente una migliore fruizione della attrezzatura sportiva esistente.
Determinazioni relative all'atto stragiudiziale ed alla nota di diffida trasmesse al comune con nota prot. n. 10615 del 17 dicembre 2003, rispettivamente alle osservazioni n. 32 e n. 63
Il consiglio comunale con delibera n. 2 del 10 gennaio 2004 si è determinato sull'atto extragiudiziale presentato dall'avv. Logorelli e sull'atto di diffida presentato dall'avv. Ferraro (allegati alla medesima delibera) relativi alle osservazioni n. 32 e n. 63, deliberando di riconfermare quanto deliberato con atto consiliare n. 46/2002. Dalla documentazione integrativa pervenuta direttamente a questo Assessorato, si riscontra che sull'area interessata dalle osservazioni, risultano rilasciate concessioni edilizie e risultano realizzati i fabbricati. Pertanto si ritiene di potere accogliere le osservazioni n. 32, 63 e la numero 48 ricadente nello stesso ambito e destinare le aree di pertinenza di cui alle relative concessioni edilizie alle contermini zone omogenee "B2", tenuto conto che non pregiudica l'assetto urbanistico proposto con il progetto di piano e non pregiudica la realizzazione della contermine zona F2.
Prescrizioni geologiche
Il C.R.U. per le prescrizioni geologiche di cui al punto n. 4 del voto n. 260 del 12 novembre 2003, per quanto riguarda le prescrizioni a regime, ritiene che l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico ai sensi del punto H) del D.M. 11 marzo 1988. Il consiglio comunale in merito alla relazione geologica di cui al punto H) del D.M. 11 marzo 1988, ritiene di sostituire il termine preliminare con il termine contestuale. Si confermano le prescrizioni del voto C.R.U., poiché discendono dalle procedure dettate al punto H) del D.M. citato ed inoltre perché le verifiche geologiche e geotecniche del progetto, mediante opportune indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, devono trovare ovviamente riscontro da parte dell'Organo amministrativo competente mediante l'approvazione del relativo studio geologico geotecnico che ovviamente non può che essere preliminare alla progettazione esecutiva.
Nelle sue esposte decisioni è la proposta di parere.
Per quanto precede, il piano regolatore generale del comune di Furci Siculo, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale, adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 3 agosto 2001, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui al voto C.R.U. n. 260 del 12 novembre 2003 e alla presente proposta di parere, nonché con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile prot. n. 11535 del 26 giugno 2000, prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000 e prot. n. 32635 del 14 gennaio 2002.";
Visto il voto n. 323 del 20 maggio 2004, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 9 del 10 marzo 2004 dell'U.O. 4.1/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione "...il progetto di piano regolatore generale del comune di Furci Siculo, con annesse prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 3 agosto 2001, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto C.R.U. n. 260 del 12 novembre 2003, del presente voto e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile prot. n. 11535 del 26 giugno 2000, prot. n. 35830 del 15 dicembre 2000 e prot. n. 32635 del 14 gennaio 2002.";   

Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 260 del 12 novembre 2003 e n. 323 del 20 maggio 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 260 del 12 novembre 2003 e n. 323 del 20 maggio 2004, nonché alle prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e programmazione commerciale del comune di Furci Siculo, adottato con delibera consiliare n. 26 del 3 agosto 2001.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 260 del 12 novembre 2003 e n. 323 del 20 maggio 2004.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 63 del 25 luglio 2003 dell'U.O. 4.1/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 260 del 12 novembre 2003;
 3)  proposta di parere n. 9 del 10 marzo 2004 dell'U.O. 4.1/D.R.U.;
 4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 323 del 20 maggio 2004;
 5)  delibera C.C. n. 35 del 25 agosto 2000 e delibera C.C. n. 36 del 4 settembre 2000 (compiegate in una);
 6)  delibera C.C. n. 26 del 3 agosto 2001;
 7)  delibera C.C. n. 8 del 5 febbraio 2002;
 8)  delibera C.C. n. 46 del 4 dicembre 2002;
 9)  delibera C.C. n. 2 del 10 gennaio 2004.
Elaborati di piano
10)  elab.  1  - relazione generale;  
11)  tav.  2  - inquadramento territoriale scala 1:25.000; 
12)  tav.  3.1  - planimetria stato di fatto (centro urbano) - scala 1:2.000; 
13)  tav.  3.2  - planimetria stato di fatto (frazione Artale) - scala 1:2.000; 
14)  tav.  4.1  - zonizzazione (centro urbano) - scala 1:2.000; 
15)  tav.  4.2  - zonizzazione (frazione di Artale) - scala 1:2.000; 
16)  elab.  5  - norme tecniche di attuazione; 
17)  elab.  6  - regolamento edilizio. 

Prescrizioni esecutive - Z.T.O. PE1 (Commerciale residenziale)
18)  elab.  1  - relazione generale e piano finanziario; 
19)  tav.  2  - individuazione dell'area con stato di fatto - scala 1:1.000; 
20)  tav.  3  - zonizzazione - scala 1:500; 
21)  tav.  4  - planovolumetrico descrittivo - scala 1:500; 
22)  tav.  5  - tipologie edilizie - scala 1:100 - 1:200; 
23)  tav.  6  - profili regolatori - scala 1:200; 
24)  tav.  7  - sezione stradale e servizi a rete - scala 1:500; 
25)  elab.  8  - norme di attuazione; 
26)  elab.  9  - piano parcellare ed elenco delle ditte da espropriare. 

Prescrizioni esecutive - Z.T.O. PE2 (P.E.E.P.)
27)  elab.  1  - relazione generale e piano finanziario; 
28)  tav.  2  - individuazione dell'area con stato di fatto - scala 1:1.000; 
29)  tav.  3  - zonizzazione - scala 1:500; 
30)  tav.  4  - planovolumetrico descrittivo - scala 1:500; 
31)  tav.  5  - tipologie edilizie - scala 1:100; 
32)  tav.  6  - profili regolatori - scala 1:200; 
33)  tav.  7  - sezione stradale e servizi a rete - scala 1:500; 
34)  elab.  8  - norme di attuazione; 
35)  elab.  9  - piano parcellare ed elenco delle ditte da espropriare. 

Studio geologico a supporto P.R.G.
36)  elab. relazione geologico tecnica;
37)  carta geologica - scala 1:10.000;
38)  carta geologica di dettaglio - scala 1:2.000;
39)  carta geomorfologica - scala 1:10.000;
40)  carta geomorfologica di dettaglio - scala 1:2.000;
41)  carta idrogeologica - scala 1:10.000;
42)  carta litotecnica - scala 1:2.000;
43)  carta delle pericolosità geologiche - scala 1:10.000;
44)  carta delle pericolosità geologiche di dettaglio - scala 1:2.000;
45)  carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
46)  elab. studio geologico relativo alle prescrizioni esecutive del P.R.G.
Studio agricolo forestale
47)  elab. relazione;
48)  carta d'uso del suolo unità di paesaggio - scala 1:10.000;
49)  tav. zonizzazione con utilizzazione del suolo scala 1:2.000;
50)  elab. relazione integrativa;
51)  tav. schema di massima P.R.G. allegata alla relazione integrativa.
Programmazione urbanistica - settore commerciale
52)  elab.  A  - relazione generale; 
53)  elab.  B  - stima degli interventi e piani di esproprio; 
54)  elab.  C  - commercio di vicinato - norme tecniche di attuazione; 
55)  elab.  D  - mercato coperto - norme tecniche di attuazione; 
56)  elab.  E  - prescrizione esecutiva - Z.T.O. Pe1 - norme tecniche di attuazione; 
57)  tav.  1  - prescrizione esecutiva - Z.T.O. Pe1 - planimetria generale - scala 1:500; 
58)  tav.  2  - prescrizione esecutiva - Z.T.O. Pe1 - tipologie edilizie: capannoni - scala 1:200; 
59)  tav.  3  - prescrizione esecutiva - Z.T.O. Pe1 - tipologie edilizie: residenze - centro servizi - scala 1:100;  
60)  tav.  4  - prescrizione esecutiva - Z.T.O Pe1 - profilo schematico longitudinale - scala 1:200; 
61)  tav.  5  - mercato coperto - modifica all'azzonamento del P.R.G. - scala 1:2.000; 
62)  tav.  6  - mercato coperto - planimetria generale, pianta prospetto e sezione - scale varie; 
63)  tav.  7  - mercato coperto - servizi a rete - scala 1:500. 

Elaborati adeguati e modificati
64)  elab.  1  - relazione tecnica (delibera C.C. n. 8 del 5 febbraio 2002); 
65)  tav.  4.1  - zonizzazione centro urbano - scala 1:2.000 (delibera C.C. n. 8 del 5 febbraio 2002); 
66)  elab.  5  - norme tecniche di attuazione (delibera C.C. n. 26 del 3 agosto 2001); 
67)  elab.  6  - regolamento edilizio (delibera C.C. n. 26 del 3 agosto 2001). 


Art. 4

Il comune di Furci Siculo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2004.
  LIBASSI 

(2004.30.2058)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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