REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 AGOSTO 2004 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 agosto 2004.
Organizzazione del Laboratorio di sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. LL.SS., approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza;
Visto l'art. 41 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto l'art. 90 della legge regionale del 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 94 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003;
Visto l'art. 35 della legge regionale 24 maggio 2004;
Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1995;
Visto il decreto presidenziale 11 maggio 2000, relativo all'istituzione del Piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001;
Visto il decreto 4 giugno 2004, relativo al tariffario unico delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive integrazioni, di cui il decreto legislativo n. 27/02;
Viste le leggi costituzionali n. 21/99 e n. 3/01, recanti modifiche al titolo V della Costituzione;
Viste le risultanze del tavolo tecnico istituito dall'Assessore regionale per la sanità, con nota dell'Ufficio speciale n. 972 del 21 luglio 2004, per la definizione dell'assetto operativo del Laboratorio di sanità pubblica, sulla scorta delle linee di attività già definite con la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001, che ha identificato le tre unità operative semplici in cui, di norma, si articola il Laboratorio di sanità pubblica;
Ritenuto di dover fare proprie le proposte di detto tavolo;

Decreta:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

Per l'esercizio delle funzioni di natura tecnico-scientifica ed analitica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali della Regione, degli enti locali, degli enti pubblici e dell'A.R.P.A., è istituito il Laboratorio di sanità pubblica, di seguito indicato come L.S.P., che si identifica con gli attuali reparti medico-micrografici dei laboratori di igiene e profilassi con la relativa dotazione dei beni mobili, immobili, strumentali e il personale di pertinenza.
Art. 2
Strutturazione del Laboratorio

Il L.S.P., servizio interareale, è una struttura complessa, dotato di autonomia tecnica-funzionale, organizzativa e gestionale ed opera sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.
Art. 3
Articolazioni del Laboratorio

Il Laboratorio si articola in tre unità operative semplici (U.O.S.), così individuate:
1)  U.O.S. di microbiologia, parassitologia e virologia;
2)  U.O.S. di tossicologia e biochimica;
3)  U.O.S. di biofisica negli ambienti di vita e di lavoro.
Dette U.O.S., in relazione alla complessità dell'azienda unità sanitaria locale, alla densità demografica, alla realtà territoriale e alle particolari condizioni epidemiologiche del territorio, anche emergenti, possono essere incrementate con provvedimento motivato e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale della sanità, senza che ciò comporti un aggravio di spesa per l'azienda.
Art. 4
Attribuzioni istituzionali

Il Laboratorio di sanità pubblica, attraverso le sue unità operative semplici, assolve alle attribuzioni istituzionali di natura tecnico-analitica nello svolgimento delle materie di competenza sanitaria, già svolte e identificate con la circolare n. 1045/2001:
-  profilassi delle malattie infettive, cronico degenerative e professionali;
-  controllo degli alimenti e delle bevande;
-  controllo bromatologico alimenti e bevande;
-  controllo delle acque destinate al consumo umano;
-  controllo delle acque minerali e termali;
-  controllo delle acque di balneazione;
-  controllo delle acque destinate a scopo ludico-ricreativo;
-  controllo delle acque destinate alla molluschicoltura ed alla acquacoltura;
-  controllo degli stupefacenti sulle matrici organiche ed inorganiche;
-  controllo su farmaci e cosmetici;
-  controlli indoor in ambienti di vita e di lavoro;
-  supporto analitico per medicina legale, del lavoro e dello sport.
Art. 5
Conferenza di coordinamento

Al fine di garantire una corretta integrazione e coordinamento tra le competenze svolte dall'ARPA Sicilia e quelle svolte dai LL.SS.PP, viene istituita, ai sensi del comma 4/ter dell'art. 90 della legge regionale n. 6/01, presso il dipartimento ispettorato regionale sanitario, la conferenza di coordinamento tra il direttore dell'ARPA o suo delegato e i direttori dei LL.SS.PP, presieduta dall'ispettore regionale sanitario o suo delegato e/o dal dirigente responsabile del servizio per l'igiene pubblica del dipartimento IRS.
Art. 6
Direzione Laboratorio

Nella fase di prima applicazione del presente decreto, le funzioni di responsabile dei Laboratori di sanità pubblica sono svolte dagli attuali responsabili dei reparti medico-micrografici degli ex LL.II.PP.
Con successivo decreto verranno stabilite le modalità di accesso alla direzione dei Laboratori.
Art. 7
Accreditamento

1.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno avviare le procedure ai fini della certificazione di qualità e successivo accreditamento dei Laboratori di sanità pubblica in tema di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo n. 156/97 e per le finalità già attribuite ex art. 20.
2.  I direttori dei Laboratori, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno presentare ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, per il successivo tempestivo seguito di competenza, il piano dettagliato di completamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle materie istituzionali di cui all'art. 4, nonché le proposte finalizzate all'elaborazione del piano di interventi strutturali e d'impiantistica occorrenti per la certificazione di qualità e l'accreditamento di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 8
Norme finali e transitorie

1.  Nella fase di prima applicazione e sino al completamento delle procedure di definizione delle attività dei Laboratori di sanità pubblica e dell'ARPA Sicilia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni e delle specifiche attribuzioni istituzionali nel campo della prevenzione, le indagini analitiche continueranno ad essere garantite dalle strutture in atto operanti.
2.  Sino alla rideterminazione della dotazione organica dell'azienda unità sanitaria locale, per i Laboratori la dotazione organica è determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 30.
3.  Non rientrano, ai fini del trasferimento all'ARPA, le unità di personale dei chimici ambulatoriali assunti per la specifica attività di dosaggio degli stupefacenti e/o delle sostanze tossiche sulle matrici organiche ed inorganiche, per effetto dell'art. 48 della legge n. 833/78, dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/91, dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 e successive integrazioni e modifiche e del D.P.R. n. 446 del 21 settembre 2002, né i locali e relative attrezzature dedicati.

Art. 9

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Palermo, 6 agosto 2004.
  CITTADINI 

(2004.33.2233)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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