REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 AGOSTO 2004 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 agosto 2004.
Protocollo d'intesa relativo alle modalità di ripartizione delle risorse da destinare, per l'anno 2004, al finanziamento degli accordi regionali dei biologi e dei chimici ambulatoriali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446;
Visti gli artt. 14 e 21 del predetto D.P.R. n. 446/01, che individuano gli istituti contrattuali la cui disciplina è domandata alla contrattazione decentrata regionale;
Visto l'art. 32, comma 9, del D.P.R. n. 446/01 in base al quale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo collettivo nazionale in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 dello stesso art. 32 a livello nazionale;
Considerato che soltanto i sindacati S.N.U.B.C.I. e S.I.C.U.S.,tra le OO.SS. firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, sono in possesso dei predetti requisiti di rappresentatività sindacale e che ciò nonostante le parti hanno consentito alla O.S. S.N.A.B.I.L.P. di partecipare alle riunioni di contrattazione decentrata regionale in qualità di uditore;
Considerato che la categoria degli psicologi ambulatoriali non presenta titolari d'incarico convenzionale a tempo indeterminato nell'ambito del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto n. 1007 del 10 giugno 2003, con il quale sono stati approvati gli accordi regionali di cui agli artt. 14 e 21 del D.P.R. n. 446/01 ed individuate le risorse destinate per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi;
Considerato che occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi regionali di cui sopra;
Visto l'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 446/01, in base al quale la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al medesimo articolo;
Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2004 tenutasi presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzata alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento dei predetti accordi regionali;
Considerato che nel corso della citata riunione le parti hanno sottoscritto un protocollo di intesa riguardante le modalità di finanziamento per l'anno 2004 degli istituti contrattuali di seguito elencati, che hanno formato oggetto degli accordi regionali approvati con decreto n. 1007 del 10 giugno 2003:
-  formazione continua: ammontare del finanziamento (art. 14, comma 6, D.P.R. n. 446/01);
-  programmi e progetti finalizzati (art. 21, D.P.R. n. 446/01);
Considerato che la somma da destinare al finanziamento dei predetti istituti contrattuali per l'anno 2004, pari al 20% dei compensi di cui al predetto art. 26, D.P.R. n. 446/01, corrisposti nell'anno 2003, trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle Aziende unità sanitarie locali e destinate all'assistenza territoriale di cui al decreto 29 dicembre 2003: determinazione degli aggregati di spesa relativi all'anno 2004, come sostituito con decreto n. 3787 del 13 luglio 2004;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il protocollo d'intesa, con il quale sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il protocollo d'intesa, stipulato ai sensi degli artt. 14 e 21 del D.P.R. n. 446/01, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, con cui si stabiliscono le modalità di ripartizione delle risorse da destinare, per l'anno 2004, al finanziamento degli accordi regionali dei biologi e dei chimici ambulatoriali di cui al decreto n. 1007 del 10 giugno 2003.

Art. 2

L'ammontare della spesa per il finanziamento degli accordi regionali, determinata secondo le modalità in premessa indicate, è ripartita tra gli istituti contrattuali ivi disciplinati secondo le percentuali stabilite nel predetto protocollo e trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle aziende unità sanitarie locali destinate all'assistenza territoriale di cui al decreto 29 dicembre 2003: Determinazione degli aggregati di spesa relativi all'anno 2004, come sostituito con decreto n. 3787 del 13 luglio 2004.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 2004.
  CITTADINI 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE PER L'ANNO 2004 AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI REGIONALI STIPULATI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 21 DEL D.P.R. N. 446/01

Premesso che:
-  con decreto n. 1007 del 10 giugno 2003 sono stati approvati gli accordi regionali dei biologi e dei chimici ambulatoriali, stipulati ai sensi degli artt. 14 e 21 del D.P.R. n. 446/01;
-  il D.P.R. n. 446/01 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, prevede all'art. 26, comma 8, che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al medesimo articolo;
-  con decreto n. 1007 del 10 giugno 2003 sono state individuate le risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi;
-  occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento dei citati accordi regionali;
si stabilisce quanto segue:
-  per l'anno 2004 la spesa per il finanziamento degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 446/01, è pari al 20% dell'ammontare dei compensi di cui al medesimo articolo corrisposti nel 2003.
La somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata alle aziende unità sanitarie locali e destinata all'assistenza territoriale.
La predetta somma (20% dei compensi di cui all'art. 26 del D.P..R. n. 446/01) viene ripartita tra gli istituti contrattuali di cui ai citati accordi regionali approvati con decreto n. 1007 del 10 giugno 2003 secondo le seguenti percentuali:
1)  formazione continua:  12,5% (art. 14, D.P.R. n. 446/01); 
2)  programmi e progetti finalizzati:  87,5% (art. 21, D.P.R. n. 446/01). 

A livello di contrattazione decentrata aziendale, per giustificate e motivate esigenze legate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, è consentita la possibilità di variare le percentuali di ripartizione sopra definite nei limiti di 2 punti, fermo restando il rispetto della somma complessivamente destinata al finanziamento degli accordi regionali, che si ricorda essere pari al 20% dei compensi annui di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 446/01.
Le aziende unità sanitarie locali comunicheranno all'Assessorato regionale della sanità, servizio 8°, dip. F.S.R. - i dati relativi alle somme impegnate e spese per ciascun istituto contrattuale disciplinato dal presente accordo.
(2004.32.2212)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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