REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 luglio 2004.
Criteri di erogazione dei contributi per la gestione dei Registri tumori costituiti in Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n.13 dell'8 settembre 2003, art. 20;
Considerato che, ai sensi della citata legge regionale n. 10/91, art. 13, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati sono subordinate alla pre-determinazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto, pertanto, di determinare con il presente provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle somme stanziate sul capitolo 425308, rubrica sanità del bilancio della Regione siciliana, costituito per l'assegnazione dei contributi ai Registri tumori costituiti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/91 e relativamente al capitolo 425308, rubrica sanità del bilancio della Regione siciliana, concernente contributi in favore dei Registri tumori costituiti in Sicilia, sono stabiliti i criteri di erogazione delle somme, così come enunciati nel presente decreto.

Art. 2

I contributi nel loro ammontare saranno concessi sulla base dell'istanza, prodotta annualmente dal direttore del Registro tumori e sottoscritta dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, universitaria o sanitaria locale di riferimento per l'assegnazione e la gestione del contributo concesso.

Art. 3

L'istanza di richiesta del contributo deve essere inoltrata al dipartimento osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità, corredata dalla seguente documentazione:
1)  relazione tecnico-illustrativa esauriente, a firma del direttore responsabile del Registro tumori, sugli obiettivi annuali che la struttura si prefigge di svolgere e raggiungere;
2)  preventivo di spesa dettagliato;
3)  relazione dettagliata dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il medesimo contributo.
L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario a cui si riferisce, completa dei documenti precedentemente indicati; in caso di riscontrata carenza essa sarà fatta rilevare per iscritto. Per il primo anno di avvio l'istanza può essere prodotta anche oltre il termine indicato.

Art. 4

Il contributo assegnato al Registro tumori per le spese relative al suo ordinario funzionamento, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione prodotta, sarà erogato in due semestralità, così come previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 6/97, e dovrà essere utilizzato con le modalità previste dalle vigenti norme in merito e/o materia.

Art. 5

Non sarà esaminata l'istanza del Registro tumori che, avendo già usufruito del contributo, non ne abbia rendicontato la spesa o abbia omesso di presentare la certificazione di cui all'art. 80 della legge regionale n. 2/02, fino a quando questi stessi adempimenti non saranno svolti.
Al Registro tumori che non abbia utilizzato per intero le somme concesse nell'esercizio finanziario di competenza verrà assegnata, nell'esercizio finanziario successivo, una somma non superiore a quella spesa l'anno precedente, previa verifica della nuova documentazione prodotta.
Le somme residue prive di impegni e obbligazioni giuridicamente perfezionati entro l'anno di competenza del finanziamento concesso saranno conglobate e contabilizzate nella nuova assegnazione del contributo annuale secondo le vigenti norme di contabilità.

Art. 6

Il personale del dipartimento osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad effettuare verifiche e controlli sul corretto utilizzo delle somme concesse.

Art. 7

Il dipartimento osservatorio epidemiologico è autorizzato a fornire al Registro tumori i dati di propria competenza necessari al funzionamento dello stesso per verifiche e controlli incrociati, e i dati prodotti dal Registro tumori entrano a far parte del sistema informativo sanitario regionale e saranno resi disponibili per le necessità di sorveglianza epidemiologica e di programmazione del dipartimento.

Art. 8

Entro cinque anni dalla concessione del primo contributo i dati prodotti dal Registro tumori dovranno essere validati e/o pubblicati dall'AIRT (Associazione italiana registri tumori) o dall'IARC (International Agency for Research on Cancer); dopo questo termine e fino a quando ciò non avvenga non saranno concessi ulteriori contributi.

Art. 9

I criteri così come rappresentati nel presente provvedimento si applicano fin dall'esercizio in corso.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 26 luglio 2004 al n.244.
(2004.29.1942)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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