REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 giugno 2004.
Rideterminazione dell'indennità di disagiata residenza da corrispondere ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, con la quale si approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che prevede l'erogazione di una indennità di disagiata residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221 del 1968 ed ubicate in località con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi, con apposito decreto, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Considerato che, con nota prot. n. 3755 del 4 giugno 2004, questo Assessorato ha richiesto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento bilancio e tesoro - ufficio statistica, il tasso di inflazione riferito all'anno 2002;
Vista la nota di riscontro dell'Assessorato bilancio prot. n. 16000 dell'11 giugno 2004, con la quale si comunica che per l'anno in questione il tasso di inflazione ufficiale è pari al 2,4%;

Decreta:


Articolo unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 2003, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione relativo all'anno 2002, viene determinato nella misura di:
-  e 5.651,77 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
-  e 4.142,93 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
-  e 2.353,96 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 2004.
  MUNZI BITETTI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 13 luglio 2004 al n. 232.
(2004.30.2044)
Torna al Sommariohome


102


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 9 -  14 -  36 -  80 -  39 -  61 -