REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 14 luglio 2004.
Modifiche al decreto 23 luglio 2003, concernente regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di addestramento professionale dei lavoratori e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali su fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che disciplina i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la circolare n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, recante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi;
Visto il decreto n. 3/FP/serv. gest. del 30 aprile 2003, recante "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 16 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
Visto il decreto n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003, recante approvazione della "Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione siciliana";
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Ritenuto di dover apportare modifiche alla "Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione siciliana" facente parte integrante del decreto n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003;

Decreta:


Art. 1

Alla "Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione siciliana", contenuta nell'allegato al decreto n. 2180/serv. gest./U.O.B. IV/03/FP del 23 luglio 2003, sono apportate le modificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2004.
  BOLOGNA 

Allegato A
Il primo e il secondo comma del capitolo IV - Destinatari - vengono sostituiti dai seguenti:
"Le attività autofinanziate di formazione professionale sono rivolte a tutti, a condizione che i destinatari abbiano assolto o assolvano al diritto dovere previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
In attesa dell'emanazione di tutti i decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale previsti dalla predetta legge delega, i giovani di età inferiore ai 18 anni, che abbiano completato il primo ciclo di istruzione e proseguano gli studi del secondo ciclo all'interno del sistema dei licei o dell'istruzione e della formazione professionale, possono partecipare alle attività formative autofinanziate, purché queste siano svolte in orari compatibili".
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di diritto/dovere alla formazione e all'istruzione, ivi compresa la circolare n. 06/04/FP dell'11 giugno 2004.
Il sesto comma del capitolo V - Indirizzi di programmazione - viene sostituito dal seguente:
"Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico, tutti gli interventi formativi, fatta eccezione per i corsi di durata inferiore o pari a 300 ore, dovranno prevedere obbligatoriamente stage di durata oraria non inferiore al 10% dell'intervento e non superiore al 20%".
Il diciannovesimo comma del capitolo V - Indirizzi di programmazione - viene sostituito dal seguente:
"Le attività formative dovranno svolgersi senza soluzione di continuità, fatti salvi particolari casi motivati e documentati, da comunicare preventivamente ai servizi uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, le cui sospensioni, comunque, non potranno superare i sessanta giorni. Le sospensioni ordinarie dovranno coincidere con le festività di calendario e le vacanze estive".
Il terzo comma del capitolo VI - Adempimenti a cura del servizio ufficio provinciale del lavoro - viene sostituito dal seguente:
"La mancata effettuazione di tale verifica, sarà considerata inadempienza ai doveri d'ufficio. Per i corsi già conclusi in data antecedente al presente decreto, gli uffici inadempienti procederanno, prima di esprimere il parere di competenza sull'ammissibilità degli esami finali, a verifiche documentali".
Al secondo comma del capitolo VII - Adempimenti preliminari all'avvio dei corsi - Sezioni circoscrizionali per l'impiego - viene soppresso quanto indicato alla lett. b) del punto 2).
Il settimo comma del capitolo IX - Adempimenti conclusivi - Chiusura del corso - Esami di qualifica viene sostituito dal seguente:
"Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di nomina della commissione, al maturarsi dell'80% dell'attività corsuale l'organismo attuatore comunicherà al servizio U.P.L. i nominativi di n. 2 docenti titolari - più eventuali supplenti ove presenti nell'organico dell'ente - (per metà docenti di materie pratiche) designandoli a comporre la predetta commissione d'esame".
Al nono comma, punto 4, del capitolo IX - Adempimenti conclusivi - Chiusura del corso - Esami di qualifica - dopo le parole "...Via Imperatore Federico n. 52 - Palermo" sono aggiunte le seguenti "...e per conoscenza all'organismo attuatore".
(2004.31.2105)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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