REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 agosto 2004, n. 47.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro da autorizzare limitatamente alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2001. Modificazioni titolarità datori di lavoro. Parere Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione del 30 aprile 2004. Disposizioni attuative.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETARIE E COOPERATIVE
AL CONSIGLIO REGIONALE ED AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA RAGIONERIA CENTRALE DEL LAVORO
e, p.c.  alla presidenza della regione siciliana - ufficio di gabinetto 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S.
ALL'INPGI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Premessa
Con circolare assessoriale 26 giugno 2003 n. 29/03/AG sono state impartite, con riguardo ai datori di lavoro non autorizzati per istanze prodotte sino al 31 dicembre 2000, le direttive e le modalità operative inerenti l'efficace attuazione delle norme regionali vigenti in materia di sgravi contributivi ex tit. I della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto, altresì, delle condizioni poste dalla Commissione europea con provvedimento n. SG(2002)D/230509 del 4 luglio 2002 e decisione del 13 maggio 2003 n.c. (2003)1484fin.
Come previsto dal par. 11 della suddetta circolare, atteso che, a seguito delle conferme pervenute, il fabbisogno finanziario necessario a coprire la legittima concessione degli sgravi contributivi relativi alle conferme pervenute è risultato inferiore agli stanziamenti in bilancio, si impartiscono, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 29 luglio 2004, le direttive e le modalità operative per acquisire le conferme dell'interesse a fruire degli sgravi da parte dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di sgravio contributivo ex legge regionale n. 30/97 entro il 31 dicembre 2001, ferme restando le limitazioni e le esclusioni già previste nella circolare assessoriale 26 giugno 2003 n. 29/03/AG, della quale per maggiore chiarezza si riportano i paragrafi, modificati e/o integrati, ove necessario.
Nel contempo vengono impartite direttive, in conformità al parere del 30 aprile 2004 reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, relativamente alla concessione o prosecuzione delle agevolazioni in particolari ipotesi di variazione della titolarità dei datori di lavoro e circa la misura degli aiuti.
Si ravvisa l'opportunità di evidenziare che i paragrafi della circolare assessoriale n. 29/03 modificati e/o integrati sono i seguenti: 5.1, 6, 7, 11, 12.
1) Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro interessati all'applicazione della predetta normativa sono individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni sotto specificate, ferme restando le limitazioni conseguenti all'autorizzazione della spesa, ed all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, di cui al successivo punto 6 delle presenti direttive:
1)  imprese individuali, societarie e cooperative o loro consorzi che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
2)  lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
3)  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Le imprese cooperative possono beneficiare degli sgravi contributivi anche per le assunzioni di soci;
4)  ogni altra categoria di datori di lavoro (lett. d) introdotta dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Con tale previsione normativa il legislatore regionale ha ulteriormente ampliato la platea dei datori di lavoro potenziali beneficiari degli sgravi contributivi in questione, ove assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2. Nell'espressione "ogni altra categoria di datori di lavoro" si precisa che in essa rientrano tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestano tale qualifica, ivi compresi, pertanto:
-  enti pubblici o privati commerciali, enti pubblici o privati, non commerciali;
-  società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica purché abbiano ovviamente una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, quali ad esempio: le associazioni culturali, professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi sindacali, etc.;
-  condomini;
-  altri datori di lavoro che non rivestano la qualifica di sostituti d'imposta, quali ad esempio le persone fisiche che, pur non esercitando attività di impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Restano ovviamente esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato e della Regione compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province regionali.
2)  Condizioni per beneficiare degli sgravi contributivi
Al fine di beneficiare degli sgravi contributivi:
1)  i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzioni di personale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 30/97 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9). Nel silenzio della legge si ritiene dovere prescindere da quelle riduzioni di personale non derivanti dalla diretta volontà del datore di lavoro (es. dimissioni, pensionamenti, giusta causa, etc.);
2)  i datori di lavoro devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali (art. 4, comma 4). Va precisato che tale condizione deve essere fatta valere anche nei confronti di tutto il personale esistente al momento della decorrenza del beneficio richiesto;
3)  le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Nel computo della media ai sensi dell'art. 4, comma 2, non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con C.F.L, i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo la previsione contenuta nell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Quanto sopra in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, ribaditi dalla decisione CE del 4 luglio 2002 che prevedono riguardo ai casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro ed agli altri contratti a tempo determinato che i lavoratori per i quali è richiesto il beneficio non devono essere collocati come facenti parte dell'organico dell'impresa, se la trasformazione riguarda quegli stessi lavoratori;
4)  le attività devono svolgersi nel territorio della Regione siciliana.
3)  Lavoratori destinatari degli interventi
Si fa espresso rinvio al punto 2 della circolare assessoriale 30 aprile 1998, n. 308, con l'esclusione dei lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/97 disposto dall'art. 16, comma 1, lett. c), della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, resasi necessaria a seguito della mancata approvazione degli incentivi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/97 da parte della Commissione europea.
Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 24/2000, il tit. I della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni si applica ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge.
Parimenti le predette disposizioni si applicano ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 21/2001 al Centro Paolo Borsellino di Palermo.
Si fa presente, poi, che tra i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi individuati all'art. 1, comma 1, lett. g) del tit. I della legge regionale n. 30/97 rientrano ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 17 anche i "lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 a seguito di crisi aziendale".
Trattasi di aziende o unità produttive delle quali il CIPE abbia accertato lo stato di crisi aziendale o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
La categoria dei lavoratori in questione è, pertanto, costituita da soggetti fuoriusciti - in quanto licenziati, posti in cassa integrazione o in mobilità - da aziende in crisi o in stato di dissesto i quali pur essendo forniti, per lo più, di buona professionalità e non necessitando di qualificazione, riqualificazione o formazione, incontrano notevoli difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Con gli incentivi di cui trattasi viene fornita una possibilità di inserimento professionale anche ai predetti soggetti - spesso non più giovani.
Ai datori di lavoro ex art. 6 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, la stessa norma, al comma I, prevede la decorrenza dei benefici a decorrere dalla presentazione della domanda "anche prodotta all'Istituto previdenziale".
4) Incentivi
Si fa espresso rinvio al punto 3 della circolare assessoriale 30 aprile 1998, n. 308 sopra citata con l'esclusione dei lavoratori, la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni. Tale esclusione consegue all'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/97 disposto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
Relativamente agli incentivi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 30/97, va rilevato che per effetto dell'art. 48, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 10/99 si rammenta che sono stati collegati temporalmente con le agevolazioni di analoga natura esistenti a livello statale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, laddove le assunzioni per le quali si chiede l'agevolazione ricadono sotto la predetta previsione statale.
In merito all'autorizzazione alla spesa per la concessione degli sgravi contributivi di cui trattasi si rinvia ai punti 6, 7, 8 delle presenti direttive riguardanti le limitazioni intervenute a seguito dell'attuazione dell'art. 1, commi 11 e 13, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, nonché riferentisi ai vincoli fissati dalla Commissione europea per la legittima applicazione del regime di aiuti ex legge regionale n. 30/97.
5)  Permanenza requisiti ex artt. 3, 4, 5 della legge regionale 7 agosto 1997 e successive modifiche e integrazioni
I requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, indicati al punto 2, per effetto dell'art. 18 della legge regionale n. 30/97, devono permanere per tutto il periodo di sgravio contributivo autorizzato.
In particolare la superiore disposizione comporta, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, il mantenimento, nel periodo autorizzato del beneficio, del livello di occupazione raggiunto, sommando l'incremento occupazionale che ha determinato l'aiuto con quello esistente al momento dell'assunzione (occupazione media nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni).
In caso di riduzione della forza occupazionale agevolata, sarà, comunque, necessario distinguere:
-  se il recesso deriva da ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, si decade dal diritto al beneficio dalla data di cessazione, senza che il datore di lavoro debba assolvere ad alcun altro adempimento (oltre alle dimissioni volontarie, al decesso ed al pensionamento per raggiunti limiti di età del lavoratore, rientrano, altresì, in tale ipotesi, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonché a motivi fondati. Relativamente all'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le cause devono essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro);
-  se il recesso, invece, deriva dalla volontà del datore di lavoro (non rientrano in tale ipotesi il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo nei termini sopra indicati) gli sgravi goduti dovranno essere recuperati unitamente agli interessi legali maturati (cfr. decreto interassessoriale n. 1041/00/IX/L del 4 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 33 del 14 luglio 2000).
In tale caso l'obbligo di ripetizione è limitato ai benefici contributivi relativi alle singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.
5.1)  Indirizzi applicativi circa il possesso e/o la permanenza dei requisiti ex art. 4 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni in presenza di modificazioni della titolarità dei datori di lavoro e circa la misura degli aiuti - ipotesi particolari - parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione del 30 aprile 2004
In conformità al parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con nota 30 aprile 2004 prot. n. 7495/75.2004, a seguito di specifica richiesta in merito alle problematiche riguardanti la fruizione delle agevolazioni contributive ex legge regionale n. 30/97 nelle ipotesi sotto specificate, con particolare riguardo ad azienda subentrante ad altra a seguito del verificarsi di alcune vicende modificative, si impartiscono le seguenti disposizioni attuative, tenuto conto del predetto parere che sinteticamente si riporta:
A)  nell'ipotesi di "trasferimento di azienda o di un ramo di essa", occorre premettere che il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, contenente l'attuazione della direttiva comunitaria 98/50/Ce, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di stabilimenti o di parte di stabilimenti, modifica in maniera significativa l'impianto normativo contenuto nell'art. 2112 del codice civile e nell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Proprio il quinto comma dell'art. 2112 cc. è stato, poi, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che ha, altresì, aggiunto un sesto comma all'art. 2112 cc. predetto.
Per trasferimento di azienda, ai sensi del comma 5 dell'art. 2112 cc., si intende "Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata, come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
Relativamente alla possibilità per l'impresa cessionaria, che inserisca nella propria azienda lavoratori dipendenti dall'azienda o ramo d'azienda ceduta, di fruire, per ciò stesso, dei benefici previsti dalla legge regionale n. 30/97, si osserva che, ai sensi del comma 1, dell'art. 2112 cc., "In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".
L'acquisizione di un ramo d'azienda non determina, quindi, di per sé, la creazione netta di nuovi posti di lavoro, e cioè il cosiddetto "incremento occupazionale", richiesto, per la fruizione degli sgravi in questione, dall'art. 4 della legge regionale n. 30/97. L'Azienda cessionaria, pertanto, non creando nuova occupazione, non può fruire in conseguenza del trasferimento di azienda, dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97;
B) il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 modifica il precedente campo d'applicazione della disciplina sul trasferimento d'azienda. La modifica più significativa concerne la definizione di trasferimento di un ramo d'azienda, in quanto si prescinde, rispetto alla precedente disciplina, dal requisito della preesistenza o meno dell'autonomia funzionale dell'entità ceduta.
Conseguentemente, in base al principio generale tempus regit actum, se il trasferimento d'azienda si è verificato anteriormente al 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003, troverà applicazione il decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001 e la nozione di trasferimento d'azienda in esso contenuta.
Se, invece, l'operazione traslativa è stata realizzata successivamente alla predetta data, per individuare se trattasi o meno di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, con conseguente decadenza della società cedente dai benefici di cui alla legge regionale n. 30/97, dovrà farsi riferimento alla norma contenuta nel quinto comma dell'art. 2112 cc., come modificato dal decreto legislativo n. 276/2003;
C)  nell'ipotesi di subentro in un contratto d'appalto di pubblico servizio, stipulato con la pubblica amministrazione, in cui il nuovo appaltatore sia vincolato, per effetto del contratto d'appalto, ad assumere il personale già impiegato presso la precedente impresa appaltatrice, va osservato che, a norma dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda".
La norma predetta esclude, in sostanza, nei casi in essa contemplati, nei quali rientra anche la fattispecie in questione, l'operatività dell'art. 2112 cc., che dispone la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.
Quindi, poiché il rapporto di lavoro in questione non continua con la nuova impresa appaltatrice, quest'ultima, con l'assunzione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97, crea nuova occupazione, in perfetta aderenza con lo spirito della legge regionale n. 30/97 e, quindi, può legittimamente beneficiare degli sgravi contributivi dalla stessa legge disciplinati;
D)  nel caso di un'impresa che, in fase successiva all'autorizzazione a fruire degli sgravi contributivi, è stata dichiarata fallita, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ovvero ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo, occorre distinguere due ipotesi:
1) l'ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro;
2) l'ipotesi in cui sia stato raggiunto un accordo con i sindacati per il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione.
In ordine all'ipotesi sub. 1, si osserva quanto segue.
L'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 stabilisce, al comma 2, che, nel caso di accertata inesistenza o non permanenza dei requisiti prescritti dagli artt. 3, 4 e 5, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi in questione, dovrà restituirli, versandoli in apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
La circolare dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 30 aprile 1998, n. 308, al punto 6), "Divieti", ha chiarito che, qualora i requisiti posseduti all'atto dell'autorizzazione vengano meno, al datore di lavoro verrà revocata l'autorizzazione con efficacia dalla data in cui vengono meno i requisiti. Qualora, continua la circolare, siano stati usufruiti benefici dalla data del venir meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei predetti benefici, secondo le modalità che verranno comunicate con lo stesso provvedimento, con il quale si revocherà l'autorizzazione al conguaglio contributivo.
Tornando al caso in questione, va rilevato che il beneficio in questione è strettamente legato, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 30/97, all'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro con i soggetti elencati al precedente art. 1, della stessa legge regionale n. 30/97.
Conseguentemente, qualora nel corso di procedura concorsuale, cui sia sottoposta l'impresa che gode dei benefici in questione, venga disposta la cessazione dei rapporti di lavoro con i soggetti destinatari dei benefici stessi, l'impresa decade dal beneficio, secondo quanto statuito con la circolare n. 308/98, con efficacia ex nunc. Qualora, poi, l'impresa abbia usufruito dei benefici dalla data del venir meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, tali benefici vanno restituiti, ovviamente con gli interessi legali maturati.
In ordine all'ipotesi sub. 2), si osserva quanto segue.
L'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, dispone che "Tra i lavoratori di cui all'art. 1, lett. f), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'istituto previdenziale".
La legge n. 428 del 29 dicembre 1990, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", all'art. 47 "Trasferimenti d'azienda", comma 5, statuisce che: "Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1997, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".
I soggetti contemplati dall'art. 6 della legge regionale n. 17/2001, che ai fini della ricomprensione dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97 rientrano nella categoria dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi (art. 1, lett. f), legge regionale n. 30/97), sono, quindi, anche i lavoratori nelle imprese sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma 5, legge n. 428/90, ove sia intervenuto l'accordo con i sindacati per il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ed il rapporto di lavoro continui con l'acquirente, non trova applicazione l'art. 2112 cc., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.
I lavoratori di aziende in crisi trasferite ex art. 47, comma 5, legge n. 428/90, quindi, per effetto della disposizione testé citata possono considerarsi "nuovi assunti", non operando la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente proprio per la esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cc., disposta espressamente dalla norma stessa alle predette condizioni.
La situazione in cui si trovano i lavoratori sopra indicati è, quindi, molto diversa rispetto a quella dei lavoratori che, a seguito di un trasferimento d'azienda non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/90, continuano il proprio rapporto di lavoro con l'acquirente, secondo quanto dispone il comma 1 dell'art. 2112 cc. Questi ultimi, come già detto, non possono, infatti, considerarsi nuovi assunti e, quindi, per essi l'impresa cessionaria non può fruire dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97;
E)  relativamente alla possibilità che formino oggetto di sgravio anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati sui premi corrisposti ai lavoratori a titolo di incentivo alla produzione, si osserva quanto segue.
La norma fondamentale per la definizione della retribuzione utile alla determinazione dei contributi assicurativi e previdenziali è l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come modificato dall'art. 2, co. 15, della legge n. 335/95 e dall'art. 6 del decreto legislativo 2 novembre 1997, n. 314), che ha sostituito gli artt. 27 e 28 del testo unico, approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone che per la determinazione della base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro. La stessa norma, poi, esclude dalla retribuzione imponibile alcune somme, tassativamente indicate nello stesso art. 12 della legge n. 153/69, tra cui figurano i premi di produttività.
Inoltre, l'art. 2, del decreto legge n. 67/97, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, statuisce che sono escluse dalla normale base imponibile, ex art. 12 della legge n. 153/69, le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti in seguito a contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, allorché la loro corresponsione o il loro ammontare siano incerti in quanto legati a incrementi di produttività o altri parametri di competitività dell'impresa (ad esempio, premi di produttività o di presenza).
Le somme corrisposte ai lavoratori, a titolo di incentivo alla produzione, pertanto, qualora siano incerte nella corresponsione e nell'ammontare, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, quindi, a fortiori, per esse non è dovuto il contributo previsto dalla legge regionale n. 30/97.
Appare superfluo rammentare che le istanze di sgravio contributivo ex legge regionale n. 30/97, per le quali ricorrano ipotesi che, in conformità al sopra specificato parere dell'ufficio legislativo e legale, possono comportare concessione e/o prosecuzione dei benefici, si ritengono ammissibili all'istruttoria, fatte, comunque, salve le esclusioni, le limitazioni e le condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 11 delle presenti direttive, nonché nel rispetto dei vincoli imposti dalla Commissione europea ai fini della legittima applicazione degli aiuti in questione di cui al punto 8.
6)  Misura e durata del beneficio in attuazione e del-l'art. 1, commi 11 e 13 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9
Come è noto (vedansi circolari assessoriali 30 aprile 1998, n. 308; 2 ottobre 1998, n. 320 e 26 giugno 2003, n. 29) il beneficio consiste nello sgravio in misura totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro per un numero di mesi che varia a seconda delle categorie dei soggetti destinatari degli interventi. Tale variabilità dipende dal fatto che l'intento del legislatore regionale è stato quello di collegare temporalmente gli incentivi in questione con le agevolazioni di analoga natura (sgravi contributivi concessi per un determinato periodo) esistenti a livello statale. L'erogazione degli aiuti decorre, pertanto, dal momento (differente per le varie categorie di destinatari) in cui cessano i benefici statali, ovvero dal momento dell'assunzione, ove nessuna agevolazione statale sia prevista.
Al riguardo si rammenta e si precisa che, ai sensi dell'art. 15 ter della legge regionale n. 30/97, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, la decorrenza dello sgravio contributivo di cui trattasi, se spettante, coincide con la data di presentazione dell'istanza, così come risulta dal timbro di entrata apposto dall'ufficio di gabinetto dell'Assessore. Tale decorrenza sarà successiva, in conformità al predetto disposto legislativo, se successiva è la data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a t.i.
Come è noto, l'istruttoria delle istanze di sgravi ex legge regionale n. 30/97 presentate nel 1999 per assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 era stata sospesa sia per l'esaurimento delle risorse finanziarie poste a carico del bilancio regionale sia perché non era ancora intervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e seguenti del Trattato istitutivo CE e successive modificazioni.
Al fine di rifinanziare il regime di aiuti in questione è intervenuta la legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, che all'art. 1, commi 11 e 13, ha autorizzato tale spesa limitatamente al triennio 2002-2004, utilizzando i fondi globali all'uopo accantonati con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, esclusivamente per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999.
Appare evidente che il legislatore regionale abbia voluto, comunque, individuare tra gli attuali beneficiari delle agevolazioni di cui trattasi anche i datori di lavoro che, per assunzioni a t. i. effettuate entro la predetta data, abbiano goduto dei benefici di analoga natura esistenti a livello statale ed abbiano, pertanto, presentato richiesta di sgravio contributivo ex legge regionale n. 30/97 successivamente al 31 dicembre 1999. Quanto sopra, stante che l'erogazione degli aiuti regionali in questione decorre dal momento (differente per le varie categorie di lavoratori destinatari) in cui cessino i benefici statali ovvero dal momento dell'assunzione, nel caso in cui nessuna agevolazione statale sia prevista, ferme restando le limitazioni di legge sopra specificate.
In caso di trasformazione di contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato o comunque, di trasformazione del posto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato anche part-time, il termine del 31 dicembre 1999 va riferito, sia in conformità all'art. 2 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni che alla luce, peraltro, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, alla stessa data di trasformazione.
Ciò posto, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio della Regione siciliana, risultano ammissibili all'istruttoria non solo le richieste di autorizzazione agli sgravi ex legge regionale n. 30/97 presentate entro il 31 dicembre 1999, ma anche quelle presentate entro il 31 dicembre 2001 (cfr. par. 11), purché afferenti ad assunzioni o a trasformazioni a t.i. effettuate sino al 31 dicembre 1999 nei termini sopra descritti.
In particolare si avverte, poi, che nel caso in cui dovessero essere diramate direttive dal dipartimento formazione professionale in merito alla istanza di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, non saranno sottoposte ad istruttoria fino alla formale comunicazione da parte del dipartimento formazione professionale circa l'avvenuta ammissione o meno al "buono formativo" ex art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 le domande tendenti alla concessione degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 prodotte dai datori di lavoro, che presenteranno la predetta istanza di opzione.
7) Richieste sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per assunzioni o trasformazioni a t.i. effettuate dal 1° gennaio 2000. Non ammissibilità agli aiuti
Come già reso noto nella circolare 26 giugno 2003, n. 29, considerato che il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, come già evidenziato al precedente punto 6 della presente circolare, dispone l'autorizzazione alla spesa esclusivamente per le assunzioni a t.i. e le trasformazioni a t.i. effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale n. 30/97 con gli effetti già descritti, rimangono esclusi dalla fruizione dei benefici in questione i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta delle agevolazioni di cui trattasi per assunzioni a t.i. e trasformazioni a t.i. effettuate dal 1° gennaio 2000.
Si rende noto, pertanto, che le relative istanze di sgravio già prodotte o che successivamente saranno presentate non verranno sottoposte ad istruttoria, in assenza di norma finanziaria che ne autorizzi la connessa spesa.
Per tali istanze, pertanto, il procedimento è da ritenersi concluso.
8)  Decisione della Commissione europea SG(2002) D230509 del 4 luglio 2002 - e N.C.(2003)1484FIN del 13 maggio 2003. Rifinanziamento sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 periodo 2000/2006 - rispetto dei vincoli fissati
Con la nota SG(2002)D230509 del 4 luglio 2002, la Commissione europea ha approvato il rifinanziamento degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per il periodo 2000/2006 limitatamente alla parte cosiddetta "A" del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento.
Relativamente alla cosiddetta parte "B" riguardante gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi con un investimento si ribadisce che la Commissione europea con decisione del 13 maggio 2003 non ne ha autorizzato l'applicazione e, pertanto, questa Amministrazione non può procedere né alla concessione, né al mantenimento dell'autorizzazione, ove già concessi, dei benefici contributivi dichiarati incompatibili con il mercato comune da parte del predetto organo di controllo comunitario.
Ciò posto, il regime di aiuti in questione è applicato limitatamente agli aiuti che hanno avuto come obiettivo la creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento. Tale limitazione vincola il rifinanziamento del regime per il periodo 2000/2006.
Appare necessario precisare che in base agli orientamenti comunitari si considera che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento stesso e viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Si considerano connessi con l'investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento medesimo.
Appare opportuno rammentare, altresì, che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C334 del 12 dicembre 1995) nonché il regolamento (C.E. n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002) già citato prevedono, poi, che "per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico e, quindi, senza la creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione".
Nel caso del regime di sgravio contributivo ex tit. I della legge regionale n. 30/97, come è noto, per espressa prescrizione di legge, la concessione degli aiuti è anche subordinata alla condizione che l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro che devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Si rammenta che nel computo della media suddetta, infatti, non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con CFL, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo le vigenti disposizioni (cfr. art. 4, comma 2, legge regionale n. 30/97).
Si fa presente che ai fini dell'ammissibilità alla spesa del regime in questione (cfr. comma 11, art. 1, legge regionale n. 9/02 e punto 6 delle presenti direttive) la data di creazione netta del posto di lavoro deve coincidere:
-  con la data di assunzione a tempo indeterminato, effettuata entro il 31 dicembre 1999, anche per gli sgravi regionali a titolo di prosecuzione di analoghe agevolazioni statali;
-  con la data di trasformazione del posto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, come nel caso di CFL, apprendistato e altri contratti a tempo determinato, effettuata entro il 31 dicembre 1999.
Gli orientamenti comunitari, infatti, attribuiscono valore positivo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato e di formazione lavoro, nel senso che tale trasformazione consente "la creazione netta di posti di lavoro stabili" che non esistevano prima.
9)  Cumulo degli aiuti - Ammissibilità e divieti
L'art. 14, comma I, della legge regionale n. 30/97 dispone che gli sgravi contributivi ex tit. I della stessa legge "non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione".
L'art. 1, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, prevede espressamente il divieto di cumulo del beneficio del "buono formativo", (previsto dal comma 1 dello stesso articolo) con la fruizione degli sgravi contributivi di cui al tit. I della legge regionale n. 30/97.
Come già rilevato l'applicazione della cosiddetta parte "B" del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi con un investimento non è stata autorizzata dalla Commissione della Comunità europea.
Al riguardo si ritiene opportuno ribadire che, come già precisato al punto 8 delle presenti direttive, sono ammissibili ad usufruire degli sgravi contributivi di cui alla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni unicamente le richieste relative alla creazione netta di posti di lavoro non connessi con investimento, giusta decisioni della Commissione europea del 4 luglio 2002 e del 13 maggio 2003.
10)  Applicazione della regola del "de minimis"
Ai datori di lavoro, comunque, la cui richiesta di sgravio riguarda posti di lavoro connessi con investimento potrà essere riconosciuto, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 delle presenti direttive, il beneficio alle condizioni e nei limiti delle disciplina degli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel rispetto del regolamento CE n. 69/2001.
A tal fine renderanno dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi successivo punto 11).
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro (= vecchie L. 193.627.000) su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dall'obiettivo perseguito.
In particolare, va precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), delle costruzioni navali e dei trasporti e, comunque, appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del regolamento C.E. 69/2001.
11)  Condizioni di accesso agli sgravi contributivi per i datori di lavoro non autorizzati per istanze presentate fino al 31 dicembre 2001
Con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 dallo stesso risultano gli stanziamenti per l'anno in corso afferenti il capitolo relativo agli sgravi contributivi ex tit. I legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni. Si segnala che dal bilancio pluriennale approvato per il triennio 2004/2006 non risultano stanziamenti afferenti il predetto capitolo per gli anni 2005/2006. In atto, pertanto, tenuto conto dell'entità di tali risorse disponibili si ritengono ammissibili all'istruttoria fino alla concorrenza delle risorse effettivamente disponibili, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 5.1, 6 e 7 delle presenti direttive nonché nel rispetto dei vincoli imposti dalla Commissione europea ai fini della legittima applicazione degli aiuti in questione di cui al punto 8, le istanze dei datori di lavoro non autorizzati presentate entro il 31 dicembre 2001 per assunzioni o trasformazioni a t.i. effettuate entro il 31 dicembre 1999.
E' di tutta evidenza che si procederà alla concessione degli sgravi contributivi fino all'esaurimento delle risorse di bilancio e, comunque, l'eventuale agevolazione, ove spettante, sarà prevista fino all'anno finanziario 2004, stante l'assenza di norma che in atto preveda il finanziamento dei benefici in questione per gli esercizi 2005 e 2006.
Atteso il lasso di tempo trascorso, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dell'interesse alla trattazione delle suddette istanze, nell'ottica dell'accelerazione e dello snellimento delle procedure di istruttoria e conseguente concessione dei benefici, ove spettanti, i predetti datori di lavoro sono tenuti a fare pervenire:
-  all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo - Servizio II - Ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva, entro giovedì 30 settembre 2004 conferma della sussistenza dell'interesse a fruire degli sgravi contributivi ex tit. I della legge regionale n. 30/97, già richiesti con istanza presentata entro il 2001. Ai fini del rispetto del termine di ricezione farà fede il timbro di entrata apposto dall'ufficio di gabinetto dell'Assessore.
La conferma va resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello-allegato 1 (conferma istanza).
Al riguardo si avverte che:
- è obbligatorio rendere la predetta dichiarazione per le ipotesi ricorrenti segnando la relativa casella;
- a corredo della predetta conferma vanno inviati, opportunamente compilati, anche gli allegati 1.1, 1.2, 1.2.1. I dati contenuti nell'allegato 1.1 dovranno essere, altresì, trasmessi su apposito "floppy - disk", utilizzando il "file" in formato excel denominato "riepilogo-dati.xls", che dovrà essere rinominato con il numero di istanza (esempio 8000.xls):
-  nel caso di diverse decorrenze a fronte di una stessa tipologia dovranno essere utilizzati tanti "record" quante sono le decorrenze;
-  ove le istanze originarie di autorizzazione al beneficio contemplassero più di una tipologia di lavoratori destinatari, andrà prodotta singola conferma per ogni tipologia;
-  le conferme presentate ai sensi della circolare assessoriale 26 giugno 2003, n. 29/03/AG, saranno considerate ammissibili all'istruttoria sino alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Trascorsa tale data, le stesse dovranno essere riprodotte ai sensi della presente circolare, pena l'inammissibilità all'istruttoria.
Appare opportuno ribadire che l'istruttoria delle conferme pervenute, avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie recanti apposito numero attribuito dall'ufficio, rilevabile mediante interrogazione del data-base disponibile sul sito Internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro. La chiave di accesso è co-stituita unicamente, dalla posizione INPS del datore di lavoro interessato.
Nell'impossibilità di procedere alla predetta consultazione, il datore di lavoro interessato potrà contattare telefonicamente i numeri telefonici 091/6960569-581 nei giorni di martedì, giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Le conferme delle istanze originariamente presentate entro il 31 dicembre 2001 per assunzioni o trasformazioni a t.i. effettuate entro il 31 dicembre 1999 che pervenissero dopo il 30 settembre 2004 (data timbro entrata dell'ufficio di gabinetto), verranno ammesse ad istruttoria successivamente a tutte quelle pervenute entro il predetto termine e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, a condizione, comunque, che non siano stati già esauriti gli stanziamenti sopra citati e ovviamente anche, in tale ipotesi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
12)  Richieste di sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 presentate dal 1° gennaio 2002 - non ammissibilità all'istruttoria
Come già rappresentato nel precedente paragrafo, in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie in atto disponibili, peraltro fino all'esercizio finanziario in corso, le richieste di sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 presentate dal 1° gennaio 2002, non sono ammissibili all'istruttoria, attesa l'assenza di copertura finanziaria dell'eventuale provvedimento concessorio, costituendo la consistenza dello stanziamento di bilancio limite invalicabile di spesa, nonché, in concreto, limite giuridico agli interessi ed alle finalità dell'azione amministrativa.
Ciò posto, il relativo procedimento è da ritenersi concluso.
13)  Controlli e sanzioni
In applicazione del combinato disposto dell'art. 16 e dell'art 18 della legge regionale n. 30/97, i servizi ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei carabinieri assegnato agli stessi, provvedono ad organizzare i necessari servizi di controllo finalizzati alla verifica del possesso e della permanenza di requisiti per l'accesso ai benefici in questione, ivi compresa la verifica del rispetto dei vincoli comunitari fissati dalla Commissione europea con decisione S.G.(2002)D230509 del 4 luglio 2002 (cfr punto 8) e con decisione n. c.(2003)1484fin del 13 maggio 2003 nonché all'accertamento della congruità degli importi sgravati dalle ditte beneficiarie.
Giusta l'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002, in caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
Al fine di dare efficacia all'attività di controllo, i servizi ispettorati provinciali del lavoro curano la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati e l'applicazione delle predette sanzioni.
Per le finalità sopra esposte, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede:
-  entro il primo trimestre di ogni anno a trasmettere al servizio ispettorato regionale del lavoro e ai singoli servizi ispettorati provinciali del lavoro, nell'ambito della loro competenza territoriale, gli elenchi delle ditte autorizzate, nel corso dellprecedente, ai benefici di cui alla richiamata legge regionale n. 30/97, corredati dei dati identificativi delle autorizzazioni medesime;
-  a segnalare ai medesimi uffici eventuali anomalie riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle somme utilizzate dai datori di lavoro in ordine ai benefici già autorizzati negli anni precedenti richiedendo, ove necessario, interventi specifici finalizzati all'acquisizione di dati presso i datori di lavoro interessati o presso le sedi INPS competenti.
Allo scopo di uniformare i criteri di intervento in ordine all'attività di controllo che viene comunque coordinata dal servizio Ispettorato regionale del lavoro, si impartiscono le seguenti disposizioni:
-  l'attività di controllo oltre alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti dei datori di lavoro beneficiari e dei vincoli comunitari come sopra specificato dovrà accertare la congruità degli importi sgravati con particolare riferimento al numero dei lavoratori per i quali è stata concessa l'autorizzazione, al periodo autorizzato, alle retribuzioni e alle aliquote contributive.
Il tardivo rilascio delle autorizzazioni rispetto alla decorrenza del beneficio ha comportato, per i datori di lavoro autorizzati, un differimento nell'applicazione degli sgravi rispetto ai periodi per i quali sono state concesse le autorizzazioni medesime a causa della necessità di recuperare i periodi arretrati regolarmente autorizzati. Il controllo, pertanto, deve tenere conto del raffronto fra i benefici effettivamente spettanti per il periodo autorizzato e i benefici effettivamente applicati indipendentemente dal momento dell'effettiva applicazione;
-  nell'ambito dell'attività di controllo gli accertamenti devono essere eseguiti secondo un ordine di priorità basato su criteri oggettivi quali, ad esempio, entità del contributo richiesto, numero dei lavoratori, eventuali precedenti etc.;
-  in caso di indebita applicazione dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, il servizio Ispettorato procede a diffidare prioritariamente, ai sensi del decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 14 luglio 2000, i datori di lavoro ad astenersi dall'eventuale ulteriore applicazione del beneficio. In particolare, qualora l'indebita applicazione sia dovuta al mancato possesso o alla mancata permanenza dei requisiti previsti o al mancato rispetto dei vincoli comunitari, il servizio Ispettorato trasmette all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale relazione dettagliata in ordine alle anomalie riscontrate ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca o annullamento, ove ne ricorrano i presupposti, fatte salve le garanzie procedimentali partecipative di cui alla legge regionale n. 10/91;
-  il servizio Ispettorato, avvenuta la notifica del predetto provvedimento, intima al datore di lavoro interessato la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati ed applica le sanzioni previste dall'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002;
-  nel caso in cui le irregolarità riscontrate riguardino, invece, essenzialmente errori di natura contabile o applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato il servizio ispettorato intima direttamente al datore di lavoro interessato la regolarizzazione, notiziandone l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
- l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 16, comma I, lett. e), della legge regionale n. 9/2002, è limitata ai benefici conguagliati dopo l'entrata in vigore della medesima legge;
-  riguardo alle modalità di regolarizzazione dei benefici conguagliati per i quali si è riscontrata l'indebita applicazione, va innanzitutto evidenziato che l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 30/97 recita che gli incentivi indebitamente fruiti devono essere versati su apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Ai sensi del citato decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000, pertanto, la restituzione dei benefici indebitamente conguagliati, unitamente agli interessi legali maturati deve essere effettuata con versamento sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 4023 capo XVIII da effettuarsi, pena l'attivazione delle procedure del recupero coatto, presso Banco di Sicilia - Servizio di cassa della Regione siciliana, indicando nella causale di versamento oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data di autorizzazione, anche la dicitura "restituzione benefici legge regionale n. 30/97";
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 30/97, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria; tuttavia, non potrà non tenersi conto di eventuali regolarizzazioni spontanee avvenute direttamente con il medesimo istituto. Al riguardo, nei casi in cui l'applicazione indebita sia da ricollegare esclusivamente a errori di natura contabile o ad applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato è auspicabile ove ne ricorrano le condizioni, trattandosi di somme non erogate dall'Amministrazione, che i datori di lavoro regolarizzino direttamente con l'istituto previdenziale, fornendo idonea documentazione dimostrativa all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  i versamenti relativi alle sanzioni di cui al citato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 9/2002, devono essere effettuati esclusivamente sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 2301 capo VIII indicando nella causale oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data dell'autorizzazione, anche la dicitura "Sanzioni art. 16, legge regionale 9 agosto 2002, n 9, I comma lett. e)";
-  i servizi Ispettorati provinciali del lavoro, nell'intimare il pagamento delle predette sanzioni, provvedono a notiziare in merito l'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - servizio entrate tributarie ed extratributarie - UOB 3.04 - entrate tributarie ed extratributarie: sanzioni e demanio marittimo, competente alla riscossione delle predette sanzioni;
-  entro il primo trimestre di ciascun anno i servizi Ispettorati provinciali del lavoro trasmettono all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale una relazione complessiva annuale con l'elenco dei datori di lavoro sottoposti a verifica, nel corso dell'anno precedente, contrassegnati dal numero e dalla data di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 30/97, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti assunti in applicazione delle presenti direttive.
14)  Campo di applicazione del regime
Possono beneficiare del regime le imprese di qualsiasi settore, operanti in Sicilia, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori siderurgico e carbonifero, in quanto gli aiuti de quibus non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalle decisioni n. 2496/96/CECA (per il settore siderurgico) e n. 3632/93/CECA (per l'industria carbonifera) che definiscono le condizioni alle quali determinati aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune (cfr. circolare assessoriale 2 ottobre 1999 n. 320).
Settore fibre sintetiche
Le imprese appartenenti a detto settore rientrano nell'ambito di applicazione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni (cfr. circolare assessoriale sopra citata).
Settore dell'industria automobilistica
Gli aiuti in questione possono essere concessi anche alle imprese del settore automobilistico a condizione che l'incremento della base occupazionale venga calcolato con riferimento non solo al singolo stabilimento interessato all'assunzione, ma al complesso degli stabilimenti facenti capo, sul territorio comunitario, allo stesso gruppo ( cfr. circolare assessoriale sopra citata).
Ai sensi di quanto disposto al punto 2.2, lett. a), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C279 del 15 settembre 1997), questa Amministrazione è tenuta a notificare, preventivamente, alla Commissione europea gli aiuti a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico, qualora in relazione ad uno specifico progetto sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate:
-  importo massimale del progetto di investimento (costo totale del progetto) pari a 50 milioni di euro,
oppure
-  importo lordo totale degli aiuti per il progetto pari a 5 milioni di euro.
15) Tutela privacy
I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche.
16)  Ufficio responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  Servizio II "Politiche attive del lavoro" - Dirigente del servizio: dott.ssa Rita Maccarrone;
-  ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva: ufficio responsabile del procedimento;
- responsabile dell'ufficio: arch. Baldassare Di Dia, telefono 091-6960569 - fax 091-362353 - Palermo, via Imperatore Federico n. 52.
Le presenti direttive ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché saranno disponibili sul sito internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro con la possibilità di scaricare i file previsti dal punto 11.
  L'Assessore: STANCANELLI 


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(2004.32.2176)091*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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