REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 3 agosto 2004, n. 18.
Circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 - Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica.

AI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DIREZIONE GENERALE
e, p.c.  al m.i.u.r. 

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO
AREA DELLA PARITA' SCOLASTICA
Si fa seguito alla circolare assessoriale n. 24 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 15 novembre 2002, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine di presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità con decorrenza dall'anno scolastico successivo, nonché alla nota assessoriale, prot. n. 1240 del 6 ottobre 2003 che recepisce, in linea di massima, la circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 con opportune modifiche discendenti dalla specificità dello statuto regionale.
Con la presente circolare si dispongono le seguenti modifiche, integrazioni e precisazioni alle direttive impartite con la succitata circolare ministeriale n. 31.
Si conferma il termine del 31 dicembre di ogni anno, già fissato dalla circolare assessoriale n. 24 dell'8 novembre 2002, per l'inoltro ai capitolati speciali d'appalto competenti per territorio, delle istanze di riconoscimento della parità scolastica relative all'anno scolastico successivo.
Facendo riferimento al punto 2.1, lett. C della circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 che prevede tra le istituzioni scolastiche aventi diritto ad inoltrare istanza di riconoscimento della parità, quelle che "attiveranno il funzionamento, con corsi completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso, all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta", si dispone quanto segue.
Mantenendo validi i termini di presentazione delle istanze già fissati dalla circolare assessoriale n. 24 dell'8 novembre 2002 al 31 dicembre di ogni anno, non sarà ritenuta ammissibile un'istanza prodotta da una istituzione scolastica che non abbia attivato, a decorrere dal 1° settembre dell'anno in cui si presenta l'istanza, il funzionamento didattico, almeno della prima classe, al fine di consentire all'amministrazione, in fase di istruttoria dell'istanza, di accertare la regolare applicazione della normativa in merito.
Per le istituzioni scolastiche già paritarie che intendano allargare la propria offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico successivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al 28 febbraio di ogni anno, tenuto conto che a tale data le singole istituzioni sono in grado di valutare le pre-iscrizioni cioè il numero degli alunni che dovrebbero iscriversi per la frequenza della scuola nell'anno scolastico successivo.
L'Amministrazione regionale emanerà apposito decreto di riconoscimento della parità sulle risultanze del parere da esprimersi da parte della Commissione regionale per la parità scolastica entro il 31 luglio di ogni anno.
In mancanza di tale formale provvedimento i nuovi corsi non potranno essere attivati.
Il termine per l'inoltro delle schede istruttorie relative alle istanze di riconoscimento della parità predisposte dal capitolato speciale d'appalto, rimane fissato così come previsto dalla circolare assessoriale n. 24 dell'8 novembre 2002 al 15 marzo di ogni anno per le istituzioni scolastiche non riconosciute mentre per le istituzioni scolastiche riconosciute paritarie che intendano allargare la propria offerta formativa, il termine di inoltro delle schede istruttorie predisposte dal capitolato speciale d'appalto è fissato al 30 aprile di ogni anno.
In relazione poi al mutamento degli elementi soggettivi e oggettivi (cambio di sede, passaggio di gestione, mutamento del rappresentante legale... etc.) posto in essere da parte di istituzioni scolastiche già riconosciute paritarie, il capitolato speciale d'appalto avrà cura di predisporre ulteriori accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di legge.
In particolare per il passaggio di gestione di istituzione scolastica riconosciuta paritaria, le istanze dovranno pervenire al capitolato speciale d'appalto competente per territorio entro il termine del 15 maggio di ogni anno con decorrenza dall'anno scolastico successivo.
Le richieste di mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore devono essere inviate non oltre il decimo giorno successivo alla registrazione dell'atto di mutamento.
Le richieste di autorizzazione al trasferimento di sede o alla modificazione della sede scolastica devono pervenire almeno 120 giorni prima rispetto alla data programmata per il trasferimento o la modifica della sede.
Relativamente al numero di alunni iscritti e frequentanti le classi delle istituzioni scolastiche che avanzano richiesta di riconoscimento della parità, si dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, ogni istituzione debba documentare di possedere un numero adeguato, valutato in funzione di un graduale allineamento alla media degli alunni delle scuole statali e non statali presenti nel territorio regionale, fatta salva la particolare condizione delle zone montane e delle piccole isole.
Pertanto, tenuto conto che la media rilevata nelle varie province, per i diversi ordini di scuola, si posiziona tra i 17 e 24 alunni per classe, viene stabilito che, per l'anno scolastico 2004/2005, tutte le classi delle scuole che chiedono la parità siano costituite da non meno di 10 alunni, con un incremento di 2 alunni per i successivi anni scolastici, fino all'allineamento definitivo alla media regionale.
A tal fine, entro l'1 ottobre 2004, dovranno integrare l'elenco degli alunni completo di generalità, qualora quello allegato sia di numero inferiore.
Per le istituzioni che hanno già ottenuto il riconoscimento della parità, il graduale allineamento dovrà avvenire a partire dalle prime classi (anno scolastico 2004/2005: 10 alunni nelle prime classi; anno scolastico 2005/2006: 12 alunni in prima e 10 in seconda; anno scolastico 2006/2007: 14 alunni in prima, 12 in seconda e 10 in terza, ecc...).
Inoltre è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie di trasmettere ai competenti capitolati speciali d'appalto, per le valutazioni di merito, e per conoscenza al dipartimento pubblica istruzione, servizio V, tutte le comunicazioni relative a variazioni di orario, nomina supplenti, assunzioni di personale docente abilitato, etc... nonché, per le scuole dell'infanzia riconosciute paritarie, comunicazione di riapertura della scuola stessa, da produrre entro l'inizio dell'anno scolastico.
Facendo riferimento poi al personale in servizio presso ogni istituzione scolastica, occorre che all'atto della richiesta di riconoscimento della parità venga prodotta idonea certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli uffici amministrativi degli enti previdenziali.
Analoga certificazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno, ovviamente con riferimento all'anno solare precedente, da tutte le scuole già riconosciute paritarie.
Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia non statali che intendono richiedere l'autorizzazione al funzionamento, a parziale modifica della nota prot. n. 527 del 26 marzo 2003, la competenza continua ad essere esercitata dai dirigenti scolastici secondo quanto stabilito dagli artt. 332, 333 e 337 del decreto legislativo n. 297/94.
In riferimento alla documentazione da produrre all'atto della presentazione dell'istanza necessaria ad attestare la disponibilità e l'idoneità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici destinati allo specifico tipo di scuola, per le scuole già funzionanti allo stato di private (circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2002, punto 2, punto 1) si fa riferimento alla normativa in atto vigente in materia.
In particolare si richiede per il riconoscimento della parità la seguente documentazione e certificazione rilasciata dalle autorità competenti:
1)  dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali;
2)  pianta planimetrica riguardante i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:
-  ubicazione;
-  superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente;
-  destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;
-  specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con relative indicazioni;
-  numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq./alunno, in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate, ecc.;
3)  certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scuola.
Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovare annualmente;
4)  certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzati per uso scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo.
Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzati per uso scuola;
5)  certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scuola;
6)  attestazioni previste dalle norme sulla sicurezza (legge n. 46 del 5 marzo 1999, decreto ministeriale 20 febbraio 1992, decreto legislativo 29 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382).
  L'Assessore: GRANATA 

(2004.32.2206)
Torna al Sommariohome


088*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 9 -  14 -  36 -  80 -  39 -  61 -