REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 AGOSTO 2004 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 21 luglio 2004.
Revoca del decreto 10 aprile 2000, relativo alla sospensione dello scorrimento delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993;
Visto il 1° comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, con il quale si autorizza l'Assessore regionale per i lavori pubblici a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5% annuo, oltre al rimborso del capitale;
Visto il decreto n. 1574 del 15 dicembre 1993, con il quale è stato assunto il limite massimo d'impegno di lire 10.000 milioni per 18 annualità sul capitolo 68600 (oggi cap. 673316) del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1993 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri per le finalità di cui alla legge regionale n. 25/93;
Visto il 2° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999, con il quale, a modifica del 7° comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, il contributo erariale a carico della Regione siciliana è stato fissato nella misura pari al 50% del tasso di riferimento;
Visti i decreti nn. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906 del 23 ottobre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa;
Visto il decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 16 luglio 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento sino al completamento di tutte le graduatorie definitive provinciali ed è stato stabilito che la concessione del contributo rimaneva subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti subentranti, della documentazione prevista, entro 30 giorni dal 17 luglio 1999;
Visto il decreto n. 1234 del 19 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale la scadenza fissata con il decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999 è stata prorogata di giorni 15;
Visto il decreto n. 412 del 10 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 del 14 aprile 2000, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999;
Visto il decreto n. 625 del 24 aprile 2002, con il quale è stata impegnata per tredici anni l'annualità di 310 migliaia di euro sul cap. 673316 per le finalità di cui alla suddetta legge n. 25/93;
Visto il decreto n. 707 del 4 maggio 2004, con il quale si è provveduto a dichiarare decaduti n. 8931 aventi diritto, che non hanno presentato la documentazione entro i termini previsti dai decreti n. 1906 del 23 ottobre 1996, n. 605 del 28 maggio 1999, n. 1034 dell'8 luglio 1999 e n. 1234 del 19 agosto 1999;
Visto il decreto n. 1720 del 17 ottobre 2001, con il quale è stata prorogata la validità delle graduatorie provinciali di anni tre a decorrere dal 2 novembre 2001;
Considerato che, ad oggi, tenuto conto sia della diminuzione dei tassi di riferimento (tasso maggio 2004: 4,35%), che degli effetti derivanti dall'applicazione della suddetta legge regionale n. 10/99, con le risorse finanziarie, disponibili sul capitolo di competenza, possono concedersi ulteriori mutui ai soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di potere ammettere al beneficio del mutuo i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine di graduatorie definitive, sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, il sopracitato decreto n. 412 del 10 aprile 2000 è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2

Con successivi decreti si provvederà all'ammissione dei soggetti inclusi utilmente in graduatoria, per la concessione del mutuo previsto dalla legge regionale n. 25/93.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91, nonché pubblicato sul sito Internet dell'Assessorato dei lavori pubblici all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it.
Palermo, 21 luglio 2004.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2004.32.2139)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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