REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto dell'Unione dei comuni Elimo Ericini


Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto

1.  Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, San Vito lo Capo e Valderice".
2.  L'Unione dei Comuni disciplinata dal presente statuto è denominata "Unione dei Comuni Elimo Ericini"
3.  L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4.  La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso approvata dal consiglio dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei consigli comunali aderenti.
Art. 2
Principi ispiratori

1.  L'Unione:
-  si ispira ai principi di consapevole autodeterminazione e di autogoverno delle comunità locali;
-  stimola il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e la sua apertura universale all'intera umanità, riconoscendo nella fraternità universale il valore fondante della socialità;
-  promuove i doveri e i diritti di cittadinanza, la massima partecipazione democratica ai processi decisionali da parte dei cittadini membri e la loro progressiva integrazione civile, culturale e politica;
-  informa la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, fluidità ed innovazione della pubblica amministrazione;
-  assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quella dei comuni membri e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale;
-  organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e perseguendo la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione dei servizi;
-  riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà;
-  armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenza generali, assicurando un uso equo delle risorse.
Art. 3
Finalità dell'unione

1.  E' compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue le seguenti finalità:
a) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;
b) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali, ed economiche;
c) la tutela dei diritti dei minori, promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi, altresì, contro ogni forma di violenza ed abbandono;
d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, per la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;
e) l'effettività del diritto allo studio, al lavoro, alla cultura ed alla formazione permanente;
f) la realizzazione e l'affermazione dei diritti delle persone diversamente abili, la loro tutela e l'inserimento nel tessuto sociale attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità culturali, lavorative ed umane;
g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e l'assistenza, riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
h) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;
i) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comune, aborrendo ogni forma di discriminazione culturale, politica e religiosa, che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
j) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa del l'ambiente;
k) l'affermazione del diritto alla salute;
l) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;
m) perseguimento della collaborazione e della cooperazione con i soggetti sociali, culturali, religiosi, economici e sindacali operanti nel suo territorio.
Art. 4
Obiettivi programmatici

1.  E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità, che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2.  L'Unione persegue l'autogoverno e, nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3.  Sono obiettivi dell'Unione:
-  promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane, culturali ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
-  migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
-  armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
-  ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
-  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
-  migliorare la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
-  rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.
Art. 5
Sede dell'Unione

1.  L'Unione ha la propria sede legale ed amministrativa presso il comune di Valderice, il quale destinerà a tal fine appositi locali.
2.  I suoi organi e suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell'ambito del territorio del l'Unione. Tali sedi operative vengono individuate dalla giunta dell'Unione.
3.  Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4.  Con deliberazione del consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, è possibile trasferire la sede dell'Unione in uno dei comuni aderenti.
Art. 6
Durata

1.  L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a 20 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. La maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, può richiederne lo scioglimento.
2.  Entro 10 giorni dalla esecutività della delibera consiliare che concorre a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, la giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune. La giunta dell'Unione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
3.  Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise, su richiesta anche di una sola delle parti, da una commissione arbitrale composta dai componenti della giunta dell'Unione e da due esperti nominati dalla giunta dell'Unione e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Trapani. Nell'ipotesi che il presidente dell'Unione sia il sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione arbitrale e la carica di presidente viene assunta dal sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla giunta del l'Unione.
Art. 7
Recesso

1.  Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni 2 della sottoscrizione dell'atto costitutivo, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare da notificare al presidente dell'Unione ed agli altri Comuni entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
2.  In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.
3.  Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo, nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal presidente del tribunale di Trapani. Nell'ipotesi che il presidente dell'Unione sia il sindaco del Comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione e la carica di presidente viene assunta dal sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla giunta dell'Unione.
Titolo II
COMPETENZE
Art. 8
Funzioni

1.  I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2.  Possono essere affidate all'Unione dei Comuni le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:
 1)  gestione di servizi sociali e scolastici, compresi i trasporti scolastici
 2)  funzioni di polizia locale e sicurezza del terri torio;
 3)  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
 4)  servizi di protezione civile;
 5)  mattatoio;
 6)  manutenzione stradale e del verde pubblico;
 7)  manutenzione strade esterne e rurali;
 8)  sistemi produttivi locali ed individuali ai sensi della legge n. 317/91;
 9)  gestione dello sportello unico per le attività produttive;
10)  promozione prodotti locali; promozione dei servizi turistici, sportivi e culturali locali; realizzazione ed organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio ed all'incremento dei flussi turistici;
11)  servizi demografici e statistici;
12)  coordinamento delle attività produttive;
13)  realizzazione e gestione, anche con soggetti privati, di infrastrutture finalizzate allo sviluppo economico del territorio;
14)  valutazione del personale e servizi di controlli interni;
15)  formazione ed aggiornamento del personale e contenzioso del lavoro;
16)  servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
17)  servizi tributari;
18)  stipendi e paghe;
19)  applicazione del contratto di lavoro e contenzioso relativo;
20)  anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
21)  marketing, editoria, comunicazione, informazione e relazioni esterne, servizi informatici ed informativi finalizzati allo sviluppo delle attività imprenditoriali di tutti i comparti produttivi del territorio;
22)  e-Government, innovazione e nuove tecnologie;
23)  gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
24)  valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
25)  ufficio legale;
26)  segnaletica stradale;
27)  servizio affissioni;
28)  espropriazioni;
29)  servizi catastali;
30)  revisione economica e finanziaria;
31)  gestione procedure aperte;
32)  difensore civico.
3.  Possono essere altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.
Art 9
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1.  Il trasferimento delle competenze viene deliberato dai consigli comunali dei Comuni, con separati atti deliberativi.
2.  Il trasferimento presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3.  A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi, accertamento e riscossione.
4.  Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 6.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Art. 10
Organi dell'Unione

1.  Sono organi di governo dell'Unione: il presidente del consiglio dell'Unione, il consiglio dell'Unione, il presidente della giunta dell'Unione e la giunta dell'Unione.
2.  Assumono la qualità di organi di gestione i dirigenti e i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
Art. 11
Il presidente della giunta

1.  La presidenza della giunta dell'Unione, per una durata pari a 12 mesi, compete, a turno, a ciascuno dei sindaci dei Comuni associati.
Art. 12
Competenze del presidente della giunta

1.  Il presidente:
-  rappresenta l'Unione;
-  convoca e presiede la giunta dell'Unione;
-  sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della giunta dell'Unione;
-  garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
-  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
-  svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.
2.  Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.
3.  Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4.  Il presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.
Art. 13
Il vice-presidente della giunta

1.  Il vice-presidente è nominato dal presidente e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2.  In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano di età.
Art. 14
La giunta dell'unione

1.  La giunta dell'Unione è composta dai sindaci pro-tempore dei Comuni associati. In caso di assenza o impedimento, ogni sindaco può essere sostituito dal vice sindaco o da un assessore di volta in volta delegato per iscritto.
2.  La giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
3.  Nella prima riunione, convocata dal sindaco del Comune di Valderice, la giunta stabilisce l'ordine di turnazione dei sindaci alla presidenza dell'Unione. Tale ordine potrà essere variato con successiva delibera della giunta dell'Unione.
3.  Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione; nel caso in specie il commissario non potrà ricoprire la carica di presidente.
Art. 15
Competenze della giunta dell'unione

1.  La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo a cui relaziona semestralmente.
2.  La giunta:
-  predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
-  la relazione previsionale e programmatica;
-  il rendiconto di gestione;
-  i piani e i programmi;
-  approva i regolamenti organizzativi dell'Unione;
-  autorizza il presidente dell'Unione a stare in giudizio ed a transigere;
-  adotta tutti gli altri atti che siano riservati dalla legge alla giunta municipale dei Comuni.
3.  La giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.
4.  Il presidente e la giunta dell'Unione forniscono semestralmente al consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.
Art. 16
Il consiglio dell'Unione

1.  Il consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
2.  Il consiglio dell'Unione è composto dai presidenti del consiglio comunale di ciascun Comune, quali membri di diritto e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
3.  L'elezione dei neo eletti consiglieri comunali in seno al consiglio dell'Unione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di insediamento dei rispettivi organi consiliari di appartenenza.
4.  La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta dell'Unione.
5.  Il consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
6.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.
7.  Il consiglio è convocato:
-  su iniziativa del presidente del consiglio del l'Unione;
-  su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri;
-  su richiesta del presidente della giunta del l'Unione.
8.  La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
9.  Il presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.
10.  Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno 5 giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno 3 giorni prima della data di convocazione.
11.  Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.
12.  Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:
a) a mezzo messo notificatore;
b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
c) telegramma;
d) raccomandata con avviso di ricevimento.
13.  L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri.
Art. 17
Presidenza del consiglio dell'Unione

1.  Il consiglio dell'Unione nella sua prima seduta elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente del consiglio dell'Unione. L'elezione del presidente dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri dell'Unione. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.
2.  Il presidente ed il vice-presidente durano in carica 24 mesi.
3.  In caso di assenza o impedimento del presidente o del vice-presidente, il consiglio è presieduto dal componete più anziano di età fra i membri di diritto ed in mancanza fra gli altri membri.
Art. 18
Competenze del consiglio dell'Unione

1.  Compete al consiglio dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale nonché dei criteri per la compartecipazione dei comuni alle finanze dell'Unione di cui all'art. 34, comma 2.
2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;
-  le relazioni previsionali, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi;
-  le convenzioni con comuni ed enti;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
-  la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  la verifica equilibri di bilancio;
-  l'elezione organo di revisione;
-  il riconoscimento debiti fuori bilancio;
-  il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza.
Art. 19
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3.  I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori; di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4.  I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno delle sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.
Art. 20
Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1.  I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, delle funzioni di consigliere comunale.
2.  I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3.  Il presidente del consiglio comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4.  Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato. Il consiglio dell'Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei pre senti.
5.  A cura del presidente del consiglio, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al sindaco del Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
6.  I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella seduta successiva all'avvenuta vacanza da tenersi entro 30 giorni.
Art. 21
Status degli amministratori

1.  Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 23/12/2000 n. 30 si applica agli amministratori del l'Unione il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 si fa riferimento alla fascia di popolazione corrispondente al totale della popolazione appartenente ai Comuni facenti parte del l'Unione.
Art. 22
Incompatibilità

1.  Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme relative alle incompatibilità proprie degli organi dei Comuni.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 23
Principi

1.  Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all'efficienza nell'uso delle risorse.
2.  L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3.  A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4.  Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il direttore avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative.
Art. 24
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2.  L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
3.  Detto regolamento è approvato dalla giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
Art. 25
Segretario generale - Direttore generale

1.  Il presidente sceglie il segretario generale tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione, il quale svolge le funzioni previste per legge.
2.  Il presidente, previa deliberazione della giunta dell'Unione, può nominare anche un direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3.  Il direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 24, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
Art. 26
Deliberazioni - Determinazioni - Ordinanze

1.  Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e in quello degli altri comuni associati per un periodo di giorni 15.
2.  Le deliberazioni diventano esecutive dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.
3.  Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.
Art. 27
Collaborazione fra enti

1.  L'Unione ricerca, con le amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti a qualsiasi titolo, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2.  La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, impegnato a qualsiasi titolo, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3.  In ogni caso il rapporto di lavoro del personale assegnato alla dotazione organica dell'Unione è disciplinato con convenzione che regoli tempi e modi della prestazione lavorativa e le modalità di riparto dei costi tra gli enti aderenti all'Unione.
4.  L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
Art. 28
Forme di gestione

1.  L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V parte prima del decreto legislativo n. 267/2000.
Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 29
Pubblicità degli atti e diritto di informazione

1.  L'Unione riconosce come presupposto fondamentale di una matura partecipazione democratica, l'adeguata informazione sugli atti e sui progetti dell'Ente, volta al coinvolgimento reale dei cittadini dell'Unione nei processi decisionali.
2.  Gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
3.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e a quello dei comuni ed attraverso il costante aggiornamento del sito informatico dell'Unione.
4.  L'Unione riconosce ai soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti in procedimenti amministrativi la facoltà di intervenire nei modi previsti da specifico regolamento.
Art. 30
Consultazione

1.  Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, tiene conto in sede di deliberazione.
2.  Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali, e di categoria, altre associazioni o esperti.
Art. 31
Diritto di accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato.
Art. 32
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

1.  L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi, al fine assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'ente.
Art. 33
Referendum consultivo

2.  In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.
3.  L'indizione del referendum può essere richiesta:
a) dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;
b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei Paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza dei consiglieri;
c) dal 20% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.
4.  Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.
5.  Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi del l'Unione.
6.  Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
7.  Il referendum consultivo è approvato qualora il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei cittadini partecipanti alla consultazione.
8.  Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
9.  Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 34
Finanze dell'Unione

1.  L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  La finanza dell'Unione è costituita da:
a) contributi erogati dallo Stato;
b) contributi erogati dalla Regione;
c) contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
d) trasferimenti operati dai Comuni aderenti;
e) tasse, diritti ed altri introiti scaturenti dall'erogazione dei servizi pubblici;
f) risorse per investimenti;
g) donazioni e lasciti di privati.
3.  La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal consiglio dell'Unione.
Art. 35
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Il consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2.  L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.
3.  Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.
Art. 36
Controllo economico della gestione

1.  Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
Art. 37
Revisione economica e finanziaria

1.  La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal consiglio dell'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo diversa disciplina da definire con apposito regolamento.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.
Art. 38
Servizio di tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Atti regolamentari

1.  La giunta dell'Unione è tenuta a presentare al consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente statuto che si rendano necessari.
Art. 40
Fase di avvio costitutivo

1.  Nella fase di prima applicazione del presente statuto, la presidenza della giunta dell'Unione viene attribuita al sindaco del Comune di Valderice.
2.  Fino alla costituzione degli uffici dell'Unione, le attività gestionali necessarie ed utili alla realizzazione delle finalità del presente statuto sono affidate ad apposito ufficio costituto dal sindaco del Comune di Valderice, sentiti i sindaci degli altri Comuni.
3.  In attesa dell'approvazione del primo bilancio dell'Unione, il Comune di Valderice iscriverà nel proprio bilancio di previsione una somma pari ad E 3.000 necessari a far fronte, fin dove possibile, alle seguenti spese in nome e per conto dell'Unione:
-  predisposizione albo pretorio;
-  piccoli lavori di sistemazione della sede;
4.  Le somme, spese per le finalità di cui al precedente comma, saranno portate in decurtazione dai trasferimenti dovuti dal Comune di Valderice all'Unione.
Art. 41
Procedura di approvazione

1.  Il presente statuto è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione siciliana.
2.  Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei Comuni partecipanti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
3.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali in Sicilia.
Art. 42
Trasferimento di funzioni - Norma transitoria

1.  In deroga al precedente articolo 9, all'atto della costituzione vengono immediatamente trasferite all'unione le seguenti funzioni:
a) protezione civile;
b) sportello unico;
c) promozione prodotti locali; promozione dei servizi turistici, sportivi e culturali; realizzazione ed organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio ed all'incremento dei flussi turistici.
(2004.27.1869)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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