REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di San Cataldo


Lo statuto del Comune di San Cataldo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65 del 31 dicembre 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 53 del 13 maggio 2004, divenuto esecutivo in data 30 giugno 2004.
Il presente statuto entrerà in vigore il 30 luglio 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONI CON ALTRI ENTI
Capo I
I principi generali
Art. 1
Il Comune di San Cataldo

1.  Il Comune, ente locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2.  Il Comune ispira la propria azione alla tutela:
-  della vita umana dal concepimento alla morte naturale;
-  della persona e della famiglia;
-  della valorizzazione sociale della maternità e della paternità.
Tutto ciò assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi garantendo, altresì, il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
3.  Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
4.  Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia e con le forme associative e di unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
5.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
Art. 2
Stemma e gonfalone del Comune

1.  Lo stemma del Comune è rappresentato da "Troncato nel I di verde, all'insegna della croce greca d'oro; nel II di verde a cinque spighe crociate al naturale". Lo stemma sopra descritto è sormontato dalla corona della Città (art. 15 reg. 13 aprile 1905, n. 234) nonché dal manto (consistente in un drappo di velluto porpora soppannato di ermellino) movente dalla corona e accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.
2.  Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore verde-amaranto nel centro del quale è posto lo stemma dell'ente.
3.  L'utilizzo dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 3
Funzioni

1.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2.  Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.
3.  Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4.  Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della comunità locale.
Art. 4
Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1.  Il Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2.  Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:
a)  sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
b)  promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
c)  garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
d)  realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;
e)  rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
f)  tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.
3.  Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
4.  Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5.  Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
6.  L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
7.  Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
8.  Il Comune di San Cataldo promuove lo sviluppo socio-economico ed il progresso civile della collettività amministrata ispirando la propria azione a principi che siano di conseguire e razionalizzare, i seguenti obiettivi fondamentali:
a)  improntare l'organizzazione e l'attività dell'ente a metodi e criteri atti a contrastare energicamente le infiltrazioni, nell'amministrazione locale, delle organizzazioni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, collaborando con le forze dell'ordine per sconfiggere, a tutela della collettività amministrata, fenomeni di potere e di privilegi alimentati da azioni mafiose o comunque da attività illecite e disoneste nonché per affermare all'interno dell'ente e nella società civile una adeguata cultura di legalità;
b)  operare, in concorso con le altre amministrazioni competenti, per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, assicurando, con interventi diretti, la salubrità dell'ambiente attraverso il contenimento dei fenomeni inquinanti e il regolare smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c)  promuovere azioni positive a sostegno della famiglia, dei giovani, degli anziani e dei soggetti comunque svantaggiati;
d)  conseguire lo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini, attraverso il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel territorio comunale;
e)  promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, condizioni di sviluppo socio-economico che siano in grado di tutelare i livelli occupazionali e di facilitare l'inserimento dei giovani e dei soggetti più deboli nel mondo del lavoro;
f)  sostenere, in relazione al precedente obiettivo, l'artigianato, i mestieri tipici, le iniziative di supporto al turismo, al commercio e all'agricoltura ed ogni altra iniziativa mirata a creare nuove opportunità occupazionali e di inserimento professionale;
g)  promuovere una confacente politica di socializzazione attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative rivolte alla popolazione ed in particolare agli anziani ed ai giovani, tutelando, in tal contesto, le tradizioni locali;
h)  tutelare e sviluppare il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, garantendone la piena fruibilità alla popolazione residente ed a quella turistica;
i)  riqualificare il tessuto urbano e territoriale urbano e territoriale secondo criteri tali da permettere il conseguimento dei seguenti obiettivi:
-  valorizzare e rivitalizzare il centro storico;
-  proteggere e valorizzare il territorio agricolo;
-  salvaguardare le caratteristiche naturali del territorio;
-  assicurare alla collettività amministrata parchi, giardini e spazi verdi adeguati;
-  tutelare gli animali e favorirne le condizioni di vita e di coesistenza tra le diverse specie.
Art. 5
Pari opportunità

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi vigenti in materia, promuove ed attua, nell'ambito locale di competenza, azioni ed interventi mirati al conseguimento delle pari opportunità per le donne mediante la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione nel campo sociale, politico, culturale e del lavoro.
2.  Per le finalità previste dal precedente comma saranno presenti, oltre che gli eventuali nuovi principi legislativi, le direttive impartite dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana, in virtù dello statuto speciale e della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.
3.  Ai fini dell'individuazione delle determinazioni amministrative da assumere per l'attuazione del principio delle pari opportunità e per ogni altra questione attinente alla materia è istituita, ai sensi del successivo art. 36, apposita commissione con funzioni consultive, propulsive denominata "commissione per le pari opportunità tra uomini e donne".
4.  La commissione per le pari opportunità non pregiudica l'esistenza dell'eventuale consulta comunale femminile e i rapporti tra tale organismo e il Comune secondo le previsioni dello statuto associativo e con l'osservanza dei criteri che saranno fissati nel regolamento di istituzione della consulta.
Art. 6
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1.  Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
2.  L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
3.  Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'amministrazione comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
4.  L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.
Art. 7
Autonomia finanziaria ed impositiva

1.  Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2.  L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.
3.  L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli enti locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.
4.  Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.
Art. 8
Azioni programmatorie

1.  Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.
2.  Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.
Capo II
Forme di relazione con altri enti
Art. 9
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1.  Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2.  Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le associazioni di enti locali.
Art. 10
Collaborazione del Comune con altri enti locali e forme di relazione

1.  Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:
a)  coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
b)  sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
c)  razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2.  Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3.  Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.
Titolo II
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE
Capo I
Istituti di partecipazione e di informazione
Art. 11
Istanze, petizioni, proposte

1.  Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2.  Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.
3.  Le istanze devono essere prese in considerazione dal sindaco o dall'assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.
4.  Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno n. 250 elettori residenti nel Comune. Esse vengono sottoposte all'organo competente che si pronuncia nel termine indicato nel regolamento prima richiamato.
5.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.
Art. 12
Consultazione popolare e consulte permanenti

1.  Il Comune, su materie di esclusiva competenza locale, può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte.
2.  La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
3.  La consultazione popolare è indetta dal sindaco su sua proposta ovvero degli altri organi comunali.
4.  Le modalità di indizione, l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 13
Referendum

1.  La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi. Relativamente ai referendum consultivi sulle tematiche della scuola, dello sport e del tempo libero, devono essere consultati anche i giovani di età superiore ai sedici anni.
2.  Il sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'amministrazione comunale in materie di esclusiva competenza locale, su richiesta dalla giunta municipale o del consiglio comunale, ovvero quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini elettori residenti nel Comune. Il referendum consultivo su tematiche giovanili inerenti il comma 2 del punto 1 del presente articolo, può essere proposto dal 10% dei giovani che alla data della proposta abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Anche in tal caso, oltre ai giovani di età superiore ai sedici anni, saranno chiamati alla consultazione tutti gli elettori compresi nelle liste elettorali del Comune.
3.  Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
a)  lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale e della giunta ed il regolamento di contabilità;
c)  i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
d)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
e)  i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
f)  gli atti di gestione adottati dai dirigenti / responsabili di servizio;
g)  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
h)  i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
4.  Il referendum diventa improcedibile quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
5.  Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale commissione di garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.
6.  I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7.  In caso di esito positivo del referendum il sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'esame dell'esito referendario, da parte dell'organo competente, con le eventuali determinazioni da adottare in coerenza con la volontà manifestata dagli elettori.
8.  Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.
Art. 14
Diritto di udienza

1.  Il diritto di udienza viene riconosciuto ad ogni cittadino singolo e/o associato.
2.  Il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco, la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari permanenti hanno il dovere di sentire, ove richiesti e nell'ambito delle rispettive competenze, le ragioni dei cittadini nei vari momenti dell'attività amministrativa dell'ente.
3.  Tale diritto è riconosciuto sia al singolo cittadino sia alle libere forme associative per la tutela degli interessi collettivi.
4.  Il diritto di udienza si esercita mediante la presentazione di una memoria scritta, che dovrà essere indirizzata al competente organo dal quale si desidera essere sentiti, il quale ha l'obbligo di dare la relativa risposta scritta.
5.  Le richieste di udienza devono riguardare argomenti di interesse collettivo.
6.  L'udienza dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data della richiesta stessa.
7.  Ove trattasi di richiesta di udienza al consiglio comunale, la risposta alla memoria scritta sarà data dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
Art. 15
Azioni per incentivare la partecipazione degli anziani e dei minori all'attività del Comune

1.  Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel suo territorio per acquisire pareri e orientamenti sugli interventi socio-assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli anziani stessi.
2.  Allo scopo di consentire ai minori che non godono del diritto di voto di partecipare all'attività dell'ente è prevista la costituzione del consiglio comunale dei ragazzi, "baby consiglio", da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.
3.  Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi, i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di appositi regolamenti.
Art. 16
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1.  Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ai procedimenti amministrativi.
2.  Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3.  Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4.  Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5.  La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6.  Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.
Art. 17
Pubblicità ed accesso agli atti

1.  Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2.  Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3.  Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.
Art. 18
Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1.  Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla comunità locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
2.  Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre pubbliche amministrazioni operanti sul proprio territorio.
3.  Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.
Art. 19
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2.  Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3.  La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4.  Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.
5.  Annualmente la giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.
Art. 20
Organizzazioni sindacali

1.  Le organizzazioni sindacali nazionali, siano esse confederate che autonome, nonché quelle locali esistenti con proprie strutture nel territorio comunale, hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
2.  Il Comune recepisce tutti i diritti riconosciuti dai contratti e dalle leggi alle organizzazioni sindacali.
Art. 21
I sodalizi

1.  Il Comune valorizza i sodalizi esistenti, riconoscendo l'alto valore morale della loro costituzione ed attività.
2.  Il Comune provvede a rilasciare concessioni di aree all'interno del cimitero comunale, per la realizzazione di loculi in proporzione al tasso di mortalità dei soci di ogni sodalizio.
3) Ogni sodalizio dovrà presentare al Comune:
a)  copia del proprio statuto;
b)  elenco annuale dei propri soci distinti in maschi e femmine;
c)  verbale o dichiarazione annuale del presidente, nei quali risultino i loculi occupati nominativamente dai soci deceduti nell'anno;
4.  I loculi dovranno essere assegnati dai sodalizi secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
5.  Il Comune promuove iniziative di ogni singolo sodalizio tendenti a favorire l'impiego del tempo libero delle donne e degli uomini della terza età (gite turistiche, tornei di bocce, mostre, conferenze, pubblicazioni storiche del sodalizio, etc.).
6) I presidenti o loro delegati potranno partecipare a tutti gli istituti previsti nel presente statuto, ivi compresi i diritti di informazione.
Art. 22
Le associazioni di quartiere

1.  Nelle more di una articolata legislazione sul decentramento amministrativo, il Comune riconosce l'esistenza, nonché favorisce, la formazione delle associazioni di quartiere.
2.  Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le norme per la vita dell'associazione di quartiere, delimita il quartiere secondo l'ampiezza del territorio e la densità degli abitanti, individuandone le strade e le piazze di appartenenza.
3.  I cittadini residenti nel quartiere eleggono autonomamente i loro organismi ed il loro presidente, nel rispetto delle norme che saranno previste del suddetto regolamento. La rappresentanza eletta sarà denominata "associazione di quartiere" e sarà distinta con il nome della zona.
4.  Il presidente dell'associazione di quartiere avrà, nella qualità, diritto di udienza da parte del sindaco, della giunta, della conferenza dei capigruppo e del consiglio comunale, ogni qualvolta con motivazione scritta ne farà richiesta per i problemi che interessano l'ambito del territorio ed i cittadini ivi residenti.
Titolo III
ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITA'
Capo I
Gli organi di Governo del Comune
Art. 23
Organi di Governo

1.  Sono organi di Governo del Comune il consiglio, il sindaco e la giunta.
2.  Le relazioni istituzionali tra gli organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 24
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espressione elettiva della comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione. La durata e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.
Art. 25
Competenze del consiglio comunale

1.  Le competenze del consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2.  Nelle materie di competenza del consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 26
Prima seduta del consiglio comunale

1.  La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella sua prima seduta, convocata dal presidente uscente, il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti previo esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
2.  Agli adempimenti di cui al comma precedente il consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3.  Dopo la convalida degli eletti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'amministrazione comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
4.  I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del presidente dell'assemblea, dal consigliere anziano o, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.
Art. 27
Elezione e revoca del presidente e del vice presidente del consiglio comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1.  Il consiglio comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del consiglio stesso.
2.  Il presidente è eletto, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una seconda votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei consiglieri presenti.
3.  Il consiglio comunale elegge anche un vice presidente dell'assemblea. L'elezione ha luogo secondo le disposizioni ordinarie.
4.  Il presidente e il vice presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due terzi dei membri del consiglio e per motivi attinenti la funzione istituzionale. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.
Art. 28
Ruolo e funzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
2.  Il presidente del consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.
3.  Il presidente del consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4.  E' facoltà del presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.
5.  La carica di presidente del consiglio è incompatibile con quella di componente di commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.
6.  Il presidente del consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, garantisce il continuo aggiornamento dei consiglieri comunali fornendo loro ogni utile informativa in ordine all'emanazione di nuove disposizioni legislative, regolamentari, normative e/o circolari esplicative riguardanti le funzioni connesse alla carica elettiva di consigliere comunale. Il presidente del consiglio cura che tutte le implicazioni conseguenti all'adozione delle deliberazioni consiliari siano rese tempestivamente note ai componenti il consiglio.
7.  In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e ove quest'ultimo sia assente o giuridicamente impedito, dal consigliere presente che ha riportato il maggiore numero di preferenze individuali, e, a parità, dal consigliere più anziano di età.
8.  Nell'ambito delle competenze attribuite al presidente, spetta allo stesso:
a)  autorizzare i consiglieri comunali a partecipare a convegni, seminari, corsi di aggiornamento o di arricchimento del bagaglio politico-amministrativo su tematiche o argomenti ritenuti interessanti ai fini dell'esercizio del mandato consiliare, comprendendo in tale casistica anche le missioni presso uffici dello Stato, della Regione o di altri organismi od enti pubblici per ragioni connesse con la carica consiliare e con facoltà per il presidente stesso di manifestare l'intendimento della partecipazione personale;
b)  impartire le direttive politico-amministrative per l'organizzazione e la funzionalità dell'ufficio di presidenza e per determinare il fabbisogno delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei servizi occorrenti per garantire al consiglio piena autonomia funzionale;
c)  impartire all'ufficio di presidenza le direttive e le disposizioni eventualmente occorrenti sia ai fini della corretta e puntuale gestione delle risorse assegnate per soddisfare specifiche esigenze dell'organo sia ai fini della dotazione dei servizi di supporto.
Art. 29
Vice presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale, qualora questi sia stato eletto, della collaborazione del vice presidente.
2.  Il vice presidente sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
Art. 30
Consigliere anziano

1.  Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto le maggiori preferenze individuali.
Art. 31
Gruppi consiliari

1.  Entro dieci giorni dalla proclamazione i consiglieri si costituiscono in gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.
Art. 32
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato e dai presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2.  La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal presidente del consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3.  La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del consiglio comunale. In particolare essa :
a)  coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del consiglio comunale;
b)  collabora con il presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio stesso.
4.  Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il sindaco o almeno 3 presidenti di gruppo o da presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.
Art. 33
Ufficio di presidenza

1.  Il presidente ed il vice presidente dell'assemblea, unitamente ai presidenti delle commissioni consiliari costituiscono l'ufficio di presidenza.
2.  L'ufficio di presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, supporta il presidente del consiglio nelle decisioni riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.
Art. 34
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2.  Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3.  Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4.  Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del consiglio.
5.  Il consiglio comunale può istituire commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
6.  Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle commissioni consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse commissioni.
7.  Le commissioni hanno comunque la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco o degli assessori, nonché l'audizione di dirigenti o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti.
8.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
9.  I presidenti delle commissioni consiliari costituiscono apposita conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del consiglio comunale, d'intesa con il presidente del consiglio comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
Art. 35
Garanzie per le minoranze

1.  Nell'ambito del consiglio e delle sue commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2.  A tutela del ruolo delle opposizioni, i presidenti delle commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal consiglio tra consiglieri designati dai gruppi consiliari di opposizione.
Art. 36
Commissione pari opportunità

1.  Il consiglio comunale istituisce una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.
2.  I componenti, anche esterni, della commissione sono nominati dal consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.
3.  La commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, formula al consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.
4.  La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.
5.  La commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le commissioni consiliari dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art. 37
Articolazione dell'attività del consiglio

1.  Il consiglio comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i gruppi consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2.  Il presidente del consiglio comunale è comunque tenuto a riunire il consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri in carica o il sindaco.
Art. 38
Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2.  Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.
Art. 39
Funzionamento del consiglio

1.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.
2.  Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le commissioni consiliari permanenti, la commissione pari opportunità, i gruppi consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, l'ufficio di presidenza.
Art. 40
Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2.  L'organizzazione e il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le cui norme, in ogni caso, devono:
a)  indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba sussistere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al l'ente;
b)  specificare le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte di deliberazione e delle eventuali proposte preliminari di emendamento;
c)  determinare i poteri delle commissioni consiliari permanenti e disciplinarne l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e i criteri di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi;
d)  disciplinare le modalità e i criteri per fornire al consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie occorrenti per rendere effettivo il principio dell'autonomia funzionale ed organizzativa dell'organo;
e)  regolamentare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assegnate per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
f)  regolamentare la gestione delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3.  Per gli aspetti di cui al precedente comma sub lettere d), e), f) il regolamento del consiglio ha valenza primaria rispetto alle norme regolamentari d'organizzazione, ancorché vigenti, che disciplinano, in termini generali, fattispecie gestionali concernenti l'assetto strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi, le quali comunque dovranno essere adeguate al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio.
Capo III
Il sindaco
Art. 41
Ruolo istituzionale e funzioni del sindaco

1.  Il sindaco è a capo dell'amministrazione comunale, della quale è l'organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. La rappresentanza legale del Comune spetta al sindaco.
2.  Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3.  Il sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale autorità locale e quale ufficiale di Governo.
4.  Il sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al segretario generale o al direttore generale ove nominato.
5.  Fatte salve le specifiche attribuzioni, il sindaco, nell'ambito della prevista competenze residuale, compie anche i seguenti atti:
-  adeguamento e definizione delle aliquote relative a tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
-  storno di fondi nell'ambito di ciascun servizio;
-  prelievo dal fondo di riserva.
-  costituzione in giudizio per conto dell'amministrazione comunale.
Art. 42
Durata in carica e cessazione

1.  Il sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalla legge. Le cause di cessazione dalla carica sono individuate dalla legge.
Art. 43
Rapporti con gli assessori e con la dirigenza / con i responsabili di servizio

1.  In relazione alle attività istituzionali del Comune, il sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla giunta ed ai singoli assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
2.  Il sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.
3.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti attribuiti alla sua competenza.
4.  Il sindaco opera nei confronti dei dirigenti al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli organi di governo dell'ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.
Art. 44
Vice sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del sindaco

1.  Il vice sindaco svolge funzioni vicarie del sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate.
2.  Il vice sindaco collabora con il sindaco nel coordinamento dell'attività della giunta.
3.  In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
Art. 45
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Capo IV
La giunta
Art. 46
Composizione della giunta e nomina degli assessori

1.  La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari al limite numerico di sei.
2.  Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco, dandone comunicazione entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La nomina dei componenti dell'organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3.  Gli assessori sono nominati dal sindaco anche tra soggetti al di fuori dei componenti del consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Qualora un consigliere sia nominato assessore, è tenuto a dimettersi dalla carica rappresentativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
4.  Il sindaco affida a ciascuno degli assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5.  Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
6.  La durata in carica e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.
Art. 47
Ruolo e competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.
2.  La giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale espressamente attribuiti dalla legge e dallo statuto.
3.  Nell'ambito delle competenze vengono individuate, tra l'altro i seguenti atti di indirizzo:
a)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
b)  piano esecutivo di gestione;
c)  piano triennale assunzione personale;
d)  incarichi di collaborazione professionale esterna (incarichi progettazione, collaudo, nomina legali, etc.) ove non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso;
e)  acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generale;
f)  transazioni;
g)  contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
h)  spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i)  affidamento servizi socio-assistenziali ai sensi del l'art. 15, legge regionale n. 4/96 e successive modificazioni;
l)  atti aventi carattere di indirizzo previsti dal l'art. 15, legge regionale n. 44/91 e residuati a seguito dell'intervenuto trasferimento della competenza gestionale ai dirigenti.
4.  Ai capigruppo consiliari vengono trasmesse a domicilio le deliberazioni della giunta municipale dopo la pubblicazione all'albo pretorio nonché le determinazioni sindacali e l'elenco delle determinazioni dei responsabili dei servizi. Ai consiglieri comunali viene trasmesso a domicilio, dopo la pubblicazione all'albo pretorio, l'elenco delle deliberazioni della giunta municipale nonché le determinazioni sindacali e l'elenco delle determinazioni dei responsabili dei servizi, nonché ancora le copie integrali dei medesimi atti a semplice richiesta scritta.
Art. 48
Funzionamento della giunta

1.  Il sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e presiede la giunta.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.
3.  La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
Art. 49
Ruolo e compiti degli assessori

1.  Gli assessori hanno il compito di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di Governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2.  In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli assessori possono impartire specifiche direttive ai dirigenti dell'amministrazione comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
Art. 50
Dimissioni degli assessori e loro revoca

1.  Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2.  Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3.  Il sindaco può revocare uno o più assessori, fornendo, entro sette giorni, circostanziata relazione sui motivi della revoca al consiglio che può esprimere valutazioni.
Capo V
Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori del Comune
Art. 51
Condizione giuridica degli amministratori del Comune e prerogative economiche

1.  La condizione giuridica degli amministratori del Comune, individuati nel sindaco, negli assessori e nei consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei per messi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.
2.  Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
3.  Il regolamento sul funzionamento del consiglio può prevedere che ad ogni consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone in un'indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. In caso di non giustificata assenza dalle sedute consiliari, all'indennità di funzione va applicata apposita detrazione.
Art. 52
Diritti di informazione dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2.  L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei consiglieri comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso sul funzionamento del consiglio comunale.
Art. 53
Pubblicità patrimoniale

1.  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri rendono pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale con le modalità e procedure previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Capo VI
Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli amministratori
Art. 54
Incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori

1.  Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
Art. 55
Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1.  I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'amministrazione comunale prestano la massima collaborazione con gli amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.
2.  Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il consiglio comunale o qualora la rimozione e la sospensione di amministratori dell'ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.
Art. 56
Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1.  E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a cinque sedute consecutive del consiglio comunale.
2.  Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla presidenza del consiglio comunale.
3.  La decadenza è formalizzata dal consiglio comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al presidente del consiglio.
Art. 57
Pubblicità delle spese elettorali

1.  Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al consiglio e delle candidature alla carica di sindaco e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla segreteria generale una dichiarazione con la quale viene reso noto l'ammontare delle spese per la propaganda elettorale ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
2.  Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
3.  La dichiarazione preventiva deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
4.  Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA
Capo I
Ordinamento degli uffici ed assetto organizzativo dell'amministrazione comunale
Art. 58
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai dirigenti / responsabili di servizio.
Art. 59
Elementi generali dell'organizzazione dell'amministrazione comunale

1.  L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso le ripartizioni preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità` di competenze e di obiettivi.
2.  Le ripartizioni nelle quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità di un dirigente.
Capo II
La dirigenza / I ruoli di responsabilità
Art. 60
Ruolo della dirigenza

1.  I dirigenti sono responsabili della gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'amministrazione comunale.
2.  Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 64, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.
Art. 61
Incarichi dirigenziali

1.  L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale spetta al sindaco, che la conferisce nel rispetto della legge, secondo criteri e modalità previste dal regolamento.
Art. 62
Funzione dirigenziale

1.  I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di Governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2.  I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, al presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3.  I dirigenti, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli uffici e dei servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
4.  Ai dirigenti spettano altresì:
a)  l'adozione degli atti ad essi delegati dal sindaco;
b)  i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il sindaco, la giunta ed il consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
c)  lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
5.  I dirigenti esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal sindaco e dagli assessori di riferimento.
Art. 63
Responsabilità dirigenziale

1.  I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
2.  La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'amministrazione comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3.  La valutazione dei dirigenti, disciplinata dal regolamento e da linee d'indirizzo adottate dagli organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4.  Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del dirigente interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.
Art. 64
Direttore generale

1.  Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della giunta comunale, il sindaco può nominare un direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del sindaco. Il direttore generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del sindaco che lo ha conferito.
2.  Nel caso previsto al comma 1, il sindaco può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, i rapporti tra quest'ultimo e il segretario generale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.
3.  In tutti i casi in cui il direttore generale non sia stato nominato, il sindaco può conferire le sue funzioni al segretario generale.
4.  Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del Segretario generale.
5.  Il direttore generale:
a)  provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b)  predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il piano esecutivo di gestione;
c)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
d)  svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 65
Segretario generale e vice segretario

1.  Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del segretario sono stabilite dalla legge.
2.  Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.
3.  Il segretario generale:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale;
b)  svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i dirigenti dell'amministrazione comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
c)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
d)  dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
e)  sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
f)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
g)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
4.  Il sindaco può nominare un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il vice Segretario è scelto tra uno dei dirigenti responsabili delle ripartizioni.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI
Art. 66
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1.  Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3.  Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4.  Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5.  I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri enti locali.
6.  Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del consiglio comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.
Art. 67
Partecipazioni a società

1.  Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2.  Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3.  La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4.  L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5.  Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6.  I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
Art. 68
Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali

1.  Alle gestione dei servizi sociali, l'amministrazione comunale può provvedervi facendo ricorso al modello dell'istituzione, con specifica deliberazione del consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2.  Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
3.  Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dallo statuto in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
4.  Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
Art. 69
Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1.  Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.
2.  Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.
3.  L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in carte dei servizi.
Titolo VI
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI
Capo I
Gli strumenti economico-finanziari del Comune
Art. 70
Risorse economico-finanziarie

1.  L'ordinamento della finanza del Comune, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'amministrazione comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2.  Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3.  Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.
Art. 71
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1.  I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2.  L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.
Art. 72
Patrimonio del Comune

1.  Il Comune ha un proprio patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2.  I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3.  La gestione dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo criteri di efficienza e produttività e come disciplinato dal regolamento di contabilità.
4.  Il territorio del Comune è compreso sui fogli di mappa comprendenti le località di cui all'allegato "B" del quadro di unione dei fogli.
5.  Il territorio comunale è dichiarato:
-  zona di pace;
-  zona smilitarizzata.
Art. 73
Gli strumenti contabili

1.  La gestione economico finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2.  La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3.  I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4.  La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.
Art. 74
Revisione economico-finanziaria

1.  Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il collegio dei revisori nei modi indicati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2.  Il collegio dei revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il consiglio comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3.  Nell'ambito della collaborazione con il consiglio comunale, il collegio dei revisori svolge altre funzioni come previste e con le modalità indicate nel regolamento di contabilità.
4.  I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5.  Il collegio dei revisori dei conti può sviluppare la collaborazione con gli organi di Governo dell'ente anche prendendo parte, su richiesta del sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della giunta.
6.  Il Comune assicura al collegio dei revisori dei conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del P.E.G.
Capo II
Il sistema dei controlli interni
Art. 75
Il sistema dei controlli interni

1.  Nell'ambito dell'amministrazione comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2.  I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3.  Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4.  La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.
5.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6.  I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.
Art. 76
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1.  L'amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2.  In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 77
Revisione dello statuto conseguente ad innovazioni normative

1.  Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
Art. 78
Disposizioni abrogative

1.  Lo statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 31 maggio 1994, è abrogato.
Art. 79
Adeguamento regolamenti

1.  I regolamenti adottati in forza della precedente normativa statutaria saranno adeguati al contenuto delle leggi sopravvenute e delle nuove norme statutarie entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2.  Nelle more dell'adeguamento previsto al precedente comma le norme regolamentari contrastanti o comunque incompatibili con leggi sopravvenute o con il presente statuto saranno disapplicate.
Art. 80
Verifica attuazione dello statuto

1.  Al fine di verificare lo stato di attuazione dello statuto e di sovrintendere, in particolare, alla stesura dei regolamenti che hanno rilevanza statutaria e all'attuazione delle misure organizzative e degli istituti disciplinati dallo statuto stesso, il consiglio comunale istituisce apposita commissione permanente fissandone i criteri di composizione e di funzionamento, nonché le competenze di dettaglio estensibili anche alle proposte di modifica dello statuto, con la stessa deliberazione istitutiva della commissione;
2.  La commissione ogni semestre presenta al consiglio una relazione esplicativa degli adempimenti eseguiti per l'attuazione dello statuto e di quello ancora da espletare per l'integrale applicazione delle previsioni statutarie;
3.  La commissione cessa le sue funzioni quando dalla relazione prevista dal precedente comma emergerà la completa attuazione dello statuto.
Art. 81
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 82
Norme finali

1.  Fanno parte del presente statuto, che consta di n. 82 articoli:
a)  allegato "A" - Scheda segnaletica del Comune;
b)  allegato "B" - Planimetria del territorio.
Allegato A
SCHEDA SEGNALETICA DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

San Cataldo è stata fondata con Lientia Aedificandi 18 luglio 1607.
Il titolo di Città è stato concesso con decreto reale n. 2519 del 18 settembre 1865.
Il territorio del Comune di San Cataldo confina verso nord, est e sud con il territorio del comune di Caltanissetta, mentre dal versante ovest e dal versante sud-ovest con i territori dei comuni di Mussomeli e Serradifalco.
La superficie del territorio comunale è pari ad ha. 7227.27.00.
La popolazione residente al 21 ottobre 2001 era di n. 23.154 abitanti.
Altimetricamente il territorio si estende tra le quote di mt. 212 e mt. 717 s.l.m.
Il centro urbano si trova ubicato alla quota media di mt. 625 s.l.m.
VIE DI COMUNICAZIONE
Il centro abitato del comune di San Cataldo è collegato con i comuni limitrofi dal seguente sistema viario principale:
-  Caltanissetta - SS. 122 e SP. 29;
-  Serradifalco - SS. 122;
-  Mussomeli - SP. 9;
-  Marianopoli - SP. 42;
-  Stazione FF.SS.
-  SP. 6 San Cataldo/San Cataldo-Scalo;
-  Veloce SS. 640 Porto Empedocle-Caltanissetta;
-  Autostrada Palermo-Catania;
-  SS. 122.
OROGRAFIA
Il territorio di San Cataldo è costituito da un susseguirsi di monti e colline con leggeri declivi, brevi zone di pianura nella parte più meridionale in prossimità del fiume Salito.
Singolare interesse paesistico offre la Serra dei Gessi che si estende a nord del centro abitato ergendosi fino alla quota di mt. 630 s.l.m.
LA FORMA URBANA
La forma irregolare "a blocco" è tipica degli agglomerati urbani di formazione spontanea, sorti senza alcuna linea preordinatrice, e varia nella configurazione planimetrica in relazione ai limiti patrimoniali e alle condizioni socio-economiche dei proprietari originari, in aderenza alla configurazione naturale del suolo.
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
Lo strumento urbanistico vigente è il piano regolatore generale adottato nel 1976 e definitivamente approvato dall'Assessorato regionale territorio e ambiente nel 1980.
ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Contrada Vassallaggi con necropoli del VI-VII secolo a.C.
INFRASTRUTTURE SOCIALI
A)  Istituzioni pubbliche e/o assistenziali
-  Casa dei fanciulli "Cammarata e C. Cigna Cammarata";
-  Casa di ospitalità "Canonico Pagano";
-  Figlie di Maria Ausiliatrice;
-  Casa del fanciullo "Notar Luigi Fascianella";
-  Biblioteca comunale;
-  Casa di reclusione;
-  Ufficio di collocamento;
-  Stazione di Carabinieri;
-  Ufficio postale (2 agenzie);
-  Associazione Nazionale Marinai d'Italia;
-  Gruppo "V. Bannò".
B)  Attrezzature sanitarie
-  Ospedale civile "Maddalena Raimondi";
-  Clinica privata "Regina Pacis";
-  N. 2 laboratori di analisi privati.
C) Associazioni culturali e di volontariato
-  Tam-Tam (Gruppo giovani);
-  Associazione turistica "Pro-loco";
-  Gruppo donatori di sangue "Fratres";
-  Associazione italiana donatori organi - A.I.D.O.;
-  Associazione "Giuseppe Amico Medico";
-  Associazione disabili sancataldesi - A.D.S.;
-  Centro sociale "La Mongolfiera";
-  U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Caltanissetta;
-  A.C.L.I.;
-  W.W.F.;
-  Associazione "Cristo Re";
-  Associazione "Nuova Civiltà";
-  Circolo culturale ricreativo "Civitas";
-  Unione ex allievi di Don Bosco;
-  Confagricoltura - Sezione di San Cataldo;
-  Confederazione italiana coltivatori;
-  Associazione commercianti ed artigiani;
-  Confcoltivatori;
-  ARCI;
-  Associazione culturale "Leonardo Sciascia";
-  Associazione culturale "San Giorgio".
D)  Società di mutuo soccorso
-  Società mutua volontari "Cesare Battisti";
-  Società operaia di mutuo soccorso "Giuseppe Rizzo";
-  Società di mutuo soccorso "Enrico Medi";
-  Società agricola "Giovanna Berta";
-  Società zolfatai - Gruppo "Radio Primavera";
-  Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;
-  Associazione nazionale combattenti e reduci.
E)  Istituti di credito
-  Banca di credito cooperativo "Giuseppe Toniolo" (2 sedi),
-  Banco di Sicilia (2 sportelli);
-  Banca popolare Sant'Angelo (1 sportello);
-  Banca popolare di Lodi.
F)  Attrezzature religiose
-  Oratorio salesiano "San Luigi";
-  Chiesa Madre;
-  Chiesa Santo Stefano;
-  Chiesa SS. Rosario;
-  Chiesa-Santuario Madonna delle Grazie;
-  Chiesa San Domenico Savio;
-  Chiesa Sant'Anna;
-  Chiesa Sant'Antonio;
-  Chiesa Madonna della Catena;
-  Chiesa San Giuseppe;
-  Chiesa Cristo Re;
-  Chiesa S. Alberto Magno;
-  Chiesa Cappuccini;
-  Chiesa S. Lucia;
-  Chiesa del Purgatorio.
G)  Attrezzature ricettive
-  Hotel Helios, con annesso ristorante e con 30 posti letto;
-  N. 4 ristoranti;
-  N. 8 trattorie.
H)  Attrezzature scolastiche
-  Asili nido: corso Unità d'Italia e via Belvedere;
-  Scuole materne: via Carducci, via Lambruschini, via Belvedere, viale dei Platani (Santa Germana), San Filippo Neri, via Stazione;
-  Scuole elementari:
-  1° circolo didattico "Edmondo De Amicis";
-  2° circolo didattico "San Giuseppe";
-  Scuola media statale unificata "Paolo Balsamo" e "Giosuè Carducci";
-  Scuole medie legalmente parificate:
-  "Notar Luigi Fascianella"
-  "Maria Ausiliatrice"
-  Scuola media regionale d'arte;
-  Scuole medie superiori:
-  Istituto professionale di Stato per l'agricoltura "Rosario Livatino";
-  Istituto regionale d'arte;
-  Istituto statale d'arte "Filippo Juvara";
-  Istituto magistrale "Maria Ausiliatrice";
-  Istituto tecnico commerciale "Garelli".
I)  Aziende fornitrici di pubblici servizi
-  Ente acquedotti siciliani - E.A.S.;
-  Siciliana gas;
-  SO.G.E.SI. (Esattoria comunale);
-  Ente sviluppo agricolo - E.S.A.
L)  Verde pubblico
-  Villa comunale con annessi 2 campi di bocce e 1 pista di pattinaggio;
-  Parco giochi via Pirandello;
-  Parco giochi "G. Martino";
-  Villa "Cristo Re";
-  Villa Pizzo Carano.
M)  Attrezzature sportive pubbliche
-  Campo sportivo "Valentino Mazzola";
-  Campo tennis "Cristo Re";
-  Palestra "San Giuseppe", annessa alla scuola elementare "San Giuseppe".
N)  Attrezzature sportive private
-  Piscina: circolo privato "Valle dei Pini" - contrada Pirato-Giordano;
-  Europark.
O)  Comitati di quartiere
-  Comitato cittadino "San Giovanni Bosco";
-  Comitato cittadino quartiere "Mimiani";
-  Comitato cittadino quartiere "Pizzo Carano";
-  Comitato cittadino quartiere "Bigini";
-  Comitato cittadino quartiere "Decano Raffo".
P)  Organizzazione sindacali territoriali
-  Camera generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;
-  Unione italiana lavoratori - U.I.L.;
-  Camera italiana sindacale del lavoro - C.I.S.L.;
-  Sindacato autonomo enti locali - S.A.E.L.

Allegato B



(2004.27.1867)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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