REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 30 luglio 2004.
Modifica del decreto 28 luglio 2004, concernente piano di protezione delle risorse acquatiche per la Regione Sicilia, anno 2004 - interruzione temporanea della pesca.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'art. 12, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, al fine di promuovere l'interruzione temporanea dell'attività nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed in particolare, l'art. 170, comma 2;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare, l'art. 114;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, concernente il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 e, in particolare, l'art. 7, che prevede l'istituzione di zone di tutela biologica;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, con il quale, a livello nazionale, sono state adottate le modalità per l'attuazione dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per l'anno 2004, nell'ambito di un piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, che prevede misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima con valutazione scientifica dell'efficacia in termini di tutela delle risorse;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2004;
Visto il verbale del Consiglio regionale della pesca relativo alla seduta del 19 luglio 2004;
Visto il decreto n. 54 del 28 luglio 2004, con il quale è stato approvato il piano di protezione delle risorse acquatiche per la Regione Sicilia per l'anno 2004, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che, per specificità di sistemi utilizzati ed aree di interesse, soltanto le attività delle unità da pesca iscritte all'Ufficio locale marittimo di Lampedusa sono, in effetti, riconducibili alla macro area contenente anche i compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Trapani;

Decreta:


Art. 1

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto n. 54 del 28 luglio 2004, con il quale è stato approvato il piano di protezione delle risorse acquatiche per la Regione Sicilia per l'anno 2004, è così integralmente sostituito:
1.  Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 2, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi dalle date sottoindicate, entro le quali, a cura dell'armatore, devono essere consegnati all'autorità marittima i documenti di bordo dell'unità:
-  dal 10 agosto per i compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e per l'Ufficio marittimo locale di Lampedusa;
-  dal 25 agosto per i compartimenti marittimi di Palermo e Milazzo;
-  dal 10 settembre per tutti gli altri compartimenti marittimi della Sicilia.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 30 luglio 2004
  CIMINO 

(2004.32.2159)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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