REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 28 luglio 2004.
Piano di protezione delle risorse acquatiche per la Regione Sicilia, anno 2004 - interruzione temporanea della pesca.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'art. 12, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori al fine di promuovere l'interruzione temporanea dell'attività nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed in particolare, l'art. 170, comma 2;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'articolo 114;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, concernente il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 e, in particolare, l'art. 7, che prevede l'istituzione di zone di tutela biologica;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, con il quale, a livello nazionale, sono state adottate le modalità per l'attuazione dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per l'anno 2004, nell'ambito di un piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, che prevede misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima con valutazione scientifica dell'efficacia in termini di tutela delle risorse;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2004;
Visto il verbale del Consiglio regionale della pesca relativo alla seduta del 19 luglio 2004;
Considerato che le risorse ittiche mediterranee sono un bene comune e che l'integrazione tra le misure di protezione nazionali e quelle regionali favorisce una migliore tutela di tali risorse;
Considerato, altresì, che il predetto piano triennale nazionale contempla l'individuazione di zone di tutela biologica e di ulteriori misure tecniche per favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca marittima;

Decreta:
Art. 1
Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. Gli interventi regolati dal presente decreto sono riferiti all'anno 2004 e sono volti alla protezione delle risorse acquatiche nel quadro del piano triennale nazionale di cui alle premesse, tenendo conto delle specificità della pesca siciliana.
2.  Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutte le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca ed iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi delle capitanerie di porto presenti sul territorio della Regione Sicilia, con l'esclusione delle unità da pesca oceanica.
Art. 2
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2004

1. Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 2, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi dalle date sottoindicate, entro le quali a cura dell'armatore devono essere consegnati all'autorità marittima i documenti di bordo dell'unità:
-  dal 10 agosto per i compartimenti marittimi di Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Trapani;
-  dal 25 agosto per i compartimenti marittimi di Palermo e Milazzo;
-  dal 10 settembre per tutti gli altri compartimenti marittimi della Sicilia.
2.  Durante i periodi di interruzione obbligatoria della pesca di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca a tutte le unità da pesca compartimentali e a quelle provenienti da altri compartimenti. Le predette violazioni saranno punite in base alla normativa nazionale vigente.
3.  Le unità da pesca che operano in area diversa dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tale area, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio d'iscrizione dell'unità entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione ivi prevista. In tal caso i documenti di bordo saranno consegnati all'autorità marittima dell'area in cui opera l'unità da pesca.
4.  L'impresa di pesca ha facoltà di prolungare l'interruzione temporanea di cui al comma 1 per un ulteriore periodo di quindici giorni consecutivi, previa comunicazione scritta da presentare all'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca entro e non oltre il trentesimo giorno di interruzione obbligatoria.
5.  Durante il periodo di interruzione temporanea di cui ai precedenti commi 1 e 4, è consentita senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni tecniche per il rinnovo di certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. Ai fini della realizzazione di tali operazioni la nave può, durante il periodo di interruzione temporanea, raggiungere il luogo dove saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove sono da realizzare le operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.
6.  Le unità autorizzate all'esercizio con sistemi di pesca diversi dallo strascico e/o volante nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 5, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica e all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento pesca - servizio biologia del mare ed attività di pesca, dell'opzione che comporta la non corresponsione delle misure sociali di cui al successivo art. 5.
Art. 3
Ulteriori misure tecniche per la pesca a strascico e/o volante

1. Fermo restando quanto previsto dal pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con separato decreto sarà disciplinato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza delle principali festività.
2.  Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
3.  Il divieto di cui al comma 1 non si applica al pescaturismo e alle fattispecie regolate territorialmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, del pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 4
Zone di tutela biologica

1.  Ai sensi dell'art. 145, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 32/00, saranno identificate, in aggiunta a quelle già esistenti, le altre aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento e, in analogia a quanto disposto a livello nazionale dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, saranno istituiti i relativi comitati di gestione.
Art. 5
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1.  In relazione alle interruzioni temporanee di cui al precedente art. 2, commi 1 e 4, compatibilmente alle norme comunitarie di cui alle premesse, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento consistenti in:
a)  indennità sociale pari a quanto previsto dall'art. 114 della legge regionale n. 6/2001 a ciascun marittimo che risulti dai documenti di bordo imbarcato per tutto il periodo d'interruzione temporanea;
b)  rimborso all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al periodo di interruzione temporanea, per i marittimi di cui alla precedente lett. a).
2.  Le misure sociali di cui al presente articolo hanno come destinatari soltanto i marittimi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione entro l'anno solare, su unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia. Nel computo dei 181 giorni sono inclusi anche i giorni di interruzione temporanea di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 4.

Art. 6

1.  Con circolare del dirigente generale del dipartimento della pesca saranno determinate le ulteriori modalità di concessione dei contributi per le misure di accompagnamento a carattere sociale di cui al precedente art. 5.

Art. 7

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli e, in particolare, per consentire il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 5, si farà fronte con successivo provvedimento di impegno della somma necessaria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il controllo di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 28 luglio 2004.
  CIMINO 

(2004.31.2111)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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