REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 luglio 2004.
Documentazione da allegare all'istanza di richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2/78;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
Vista la circolare assessoriale n. 38508 del 26 maggio 1993, con cui sono state fornite le "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99";
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del dirigente generale del D.T.A. n. 4304 del 23 gennaio 2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le regioni sono competenti al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del citato decreto;
Visto che l'autorizzazione di cui sopra compete a questo Assessorato;
Considerato l'attuale evolversi della normativa nazionale relativa alla materia sui rifiuti;
Ritenuta l'opportunità di dovere richiedere ulteriori atti ed elaborati relativamente alla documentazione necessaria da allegare all'istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 99/92;
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo alla documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
Gli atti ed elaborati necessari sono quelli individuati nell'allegato A del presente provvedimento.

Art. 2

La domanda per l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi dovrà essere presentata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (A.R.T.A.), dovrà essere redatta in bollo (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti) e sottoscritta dal soggetto che effettua il recupero dei fanghi in attività agricole proprie o di terzi.
Le istanze di autorizzazione dovranno essere trasmesse per conoscenza, da parte del richiedente, alla Provincia regionale competente ed al comune interessato.

Art. 3

L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura sarà rilasciata dal dirigente del servizio 1 - "Tutela delle acque e rifiuti" ed avrà una durata massima di cinque anni; la stessa sarà trasmessa al comune ed alla Provincia regionale competente per territorio, per l'attività di competenza.

Art. 4

Allo scopo di verificare la congruità tra quanto descritto nei documenti allegati all'istanza e la situazione reale, prima del rilascio dell'autorizzazione potrà essere effettuato un sopralluogo, da parte dei tecnici dell'A.R.T.A.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2004.
  PARLAVECCHIO 

Allegato A
ATTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

La documentazione da allegare alla domanda dovrà includere i seguenti elaborati:
-  Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  ubicazione e descrizione degli impianti di stoccaggio dei fanghi, completi di planimetria e sezioni in adeguata scala dei manufatti di stoccaggio e dei sistemi di raccolta ed accumulo e/o depurazione dei reflui di percolazione dei fanghi e delle eventuali acque meteoriche raccolte dalle aree di stoccaggio dei fanghi (se lo stoccaggio viene effettuato all'aperto); nel caso in cui le operazioni di stoccaggio vengano effettuate presso l'utilizzatore dei fanghi, tale descrizione deve contenere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica che l'impianto di stoccaggio è dimensionato funzionalmente alle esigenze colturali dell'azienda;
-  modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. Dovrà essere allegato il decreto di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio. Nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto, perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati (marca, tipo, caratteristiche tecniche);
-  descrizione della modalità di accettazione, di controllo e registrazione dei fanghi presso l'azienda agricola;
-  titolo di disponibilità dei terreni in copia originale o autenticata nei modi di legge del soggetto destinatario dell'autorizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tesa a dimostrare la disponibilità dei terreni destinati allo spandimento. Per i terreni non di proprietà dell'azienda agricola ma utilizzati nella pratica agronomica dovrà essere rilasciato il consenso allo spandimento dal titolare dei terreni; tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale e con firma autenticata.
-  Relazione geologica ed idrogeologica in duplice copia originale, timbrata e firmata da un geologo abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  studio geologico generale riguardante la geologia, la geomorfologia, la posizione della falda, la permeabilità dei terreni, le aree soggette ad allagamento e/o esondazioni e le aree instabili;
-  cartografie in scala adeguata della geologia, della geomorfologia, della idrogeologia e delle acclività,
-  documentazione cartografica in scala 1:10.000, con l'individuazione del perimetro delle aree utilizzate per lo spandimento, attestante la distanza minima da laghi e corsi d'acqua, strade statali e/o provinciali, abitazioni e centri abitati, pozzi di captazione di acque, nonché la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli;
-  dichiarazione da cui si evinca che i terreni oggetto di spandimento non siano allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto e che gli eventuali pendii non siano maggiori del 15%;
-  stralcio catastale con l'indicazione delle particelle sulle quali si intende applicare i fanghi;
-  esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto dello spandimento e zone limitrofe.
-  Relazione agronomica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  descrizione tipologica dei fanghi da utilizzare ed analisi redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIB del decreto legislativo n. 99/92;
-  certificati analitici del terreno, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIA del decreto legislativo n. 99/92 e cartografia in scala idonea in cui vengono riportati i punti di campionamento dei terreno;
-  descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi;
-  colture interessate e le relative superfici, l'ordinamento colturale ed i fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate;
-  quantità dei fanghi da distribuire, con particolare riferimento alle modifiche del terreno che verrebbero apportate con l'utilizzazione dei fanghi.
Le eventuali richieste di integrazioni possono avvenire durante la fase istruttoria, durante le ispezioni di verifica e ogni qualvolta il responsabile lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
La relazione tecnica può essere redatta e sottoscritta da una delle figure professionali di cui sopra.
(2004.29.1974)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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