REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 luglio 2004.
Integrazione del decreto 7novembre 2002, concernente nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 2094 del 7 novembre 2002, recante, tra l'altro, disposizioni per la determinazione del budget per le strutture di ricovero e per gli specialisti preaccreditati esterni;
Visto l'accordo intervenuto a livello di Presidenza della Regione in data 9 marzo 2004, che tra l'altro prevede un aumento delle tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali a partire dall'anno 2004 dell'1,7%;
Viste le risultanze del tavolo tecnico istituito a seguito dell'accordo di cui al precedente punto;
Considerato che a chiusura dei lavori di detto tavolo sono intervenuti ulteriori accordi presso la Presidenza della Regione, come riportato nella nota assessoriale prot. n. 1147 del 27 maggio 2004;
Ritenuto di dover integrare il citato decreto alla luce delle su esposte determinazioni;
Visto il decreto n. 3787 del 13 luglio 2004, che ha tra l'altro fissato gli aggregati di spesa per l'anno 2004 per la ospedaliera e specialistica preaccreditate;
Considerato che gli importi recati dal predetto decreto rappresentano i tetti massimi entro i quali dare attuazione ai predetti accordi;

Decreta:


Art. 1

Dopo l'articolo 11 del decreto 7 novembre 2002, n. 2094/02, in premessa richiamato, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 12 - Per l'anno 2004, la somma dei budget previsionali delle strutture private provvisoriamente accreditate suddivise per branca, determinati ai sensi del presente decreto, costituisce il budget per branca.
Ogni budget per branca rappresenta la spesa complessiva destinata all'acquisto delle corrispondenti prestazioni specialistiche rese dalle strutture private di cui all'art. 2, lettera B.
L'incremento di cui al precedente art. 9 è determinato per l'anno 2004 in misura pari all'1,7%.
Art. 13 - Per gli anni 2003 e 2004, fermi restando gli importi massimi degli aggregati di spesa previsti per la ospedaliera e la specialistica preaccreditate per ciascuna A.U.S.L., come incrementati rispettivamente, con gli importi di cui alla lett. a) dell'art. 1 del decreto n. 2160/03 e di cui al decreto 3787 del 13 luglio 2004, le Aziende U.S.L., qualora si realizzino economie sui predetti aggregati:
a)  per quanto riguarda la specialistca preaccreditata, operano le compensazioni prima tra strutture all'interno della stessa branca e successivamente tra le branche all'interno dell'aggregato, non applicando, fino a concorrenza delle economie, le regressioni tariffarie cui al precedente art. 6.
Il valore delle regressioni tariffarie di cui al precedente art. 6 è confermato anche per il biennio 2003/2004, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma.
Nel caso di capienza dell'aggregato assegnato alle singole Aziende U.S.L., alle strutture preaccreditate verrà liquidato l'intero fatturato rendicontato;
b)  per quanto riguarda l'ospedaliera preaccreditata, operano le compensazioni tra strutture in proporzione all'incidenza dei singoli fatturati fino alla concorrenza delle economie, oltre le quali varranno le regressioni tariffarie di cui al precedente art. 6.
Restano validi gli importi già oggetto di accordi raggiunti tra A.U.S.L. e strutture preaccreditate, sulla base della normativa tempo per tempo vigente.
Art. 14 - Il budget di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 7 novembre 2002, riguardante le prestazioni contrassegnate nel nomenclatore con lettera "R", verrà concordato con i direttori generali in aggiunta al budget previsionale assegnato alle singole strutture, ai sensi del comma b dell'articolo 1 del presente decreto e, comunque, sempre all'interno dei budget globalmente previsti per la specialistica.
Art. 15 - Qualsiasi modifica (strutturale e/o strumentale di branca e/o di prestazioni e/o di capacità produttiva in genere) autorizzata dalla Azienda U.S.L., compresi i trasferimenti, comporta nuova contrattazione dei budget individuali.
Art. 16 - Tutte le strutture, comprese le strutture di diretta dipendenza dalle Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere che effettuano prestazioni di specialistica ambulatoriale di territorio, trasmetteranno mensilmente all'Azienda U.S.L. di competenza rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate, unitamente alle relative prescrizioni mediche così come previsto dal decreto n. 16217/95 e successive modifiche e integrazioni. La mancata presentazione della rendicontazione comporta la sospensione del pagamento delle relative prestazioni.
Art. 17 - Le commissioni paritetiche previste dal vigente ordinamento trasmettono al direttore generale dell'Azienda U.S.L. e all'Assessorato della sanità una relazione trimestrale sull'andamento della spesa specialistica pubblica e privata (con evidenziazione separata dei dati relativi all'ex indiretta) sulla base dei dati delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, pubbliche e private, forniti mensilmente dai dipartimenti di cure primarie".

Art. 2

A partire dall'1 gennaio 2004 le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono incrementate dell'1,7%. Detto aumento tariffario deve trovare compensazione in adeguati interventi di razionalizzazione e di ottimizzazione delle prestazioni, fermi restando gli aggregati di spesa di cui al decreto n. 3787 del 13 luglio 2004.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 luglio 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 2 agosto 2004 al n.257.
(2004.32.2160)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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