REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 luglio 2004.
Rideterminazione degli aggregati di spesa relativi all'anno 2004.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni e interpretazioni, recante disposizioni in materia dei tetti di spesa per il settore sanitario;
Visto il comma 1, dell'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che l'onere complessivo a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è fissato al 16% come valore di riferimento a livello nazionale ed in ogni singola regione;
Visto il comma, 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, relativo alla nullità delle autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi degli aggregati;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 2465 del 29 dicembre 2003, che dispone il riparto delle risorse del Fondo sanitario regionale per il 2004, determinando i relativi aggregati di spesa;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 00166428 del 14 maggio 2004, con la quale si comunica che, nella riunione preparatoria del CIPE tenutasi il 2 marzo 2004, è stata positivamente esaminata la proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale per il 2004, nei termini concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2004, la quale prevede, in relazione al fabbisogno del servizio sanitario regionale 2004 e alle relative fonti di copertura:
-  e 3.609.943.647 quale disponibilità di cassa, comprensiva del riequilibrio per mobilità, e del riequilibrio per l'esclusività religiosi, nonché per medicina penitenziaria;
-  e 2.832.749.525 quale partecipazione regionale;
-  e 24.028.497 quale contributo per i contratti dei dipendenti del servizio sanitario;
Considerato che alla copertura del fabbisogno concorrono anche le entrate proprie per un importo di e 128.084.893;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del predetto decreto n. 2465/2003, per tenere conto dei nuovi importi come sopra indicati, fermo restando che fino all'adozione delle delibere CIPE di riparto gli importi erogabili devono far riferimento alle quote di riparto per l'anno 2003;
Ritenuto di dover procedere alla sola determinazione degli aggregati su base regionale, in attesa di una più puntuale verifica delle occorrenze a livello delle singole aziende unità sanitarie locali;
Considerate le risultanze del tavolo tecnico (di cui all'accordo presso la Presidenza della Regione del 9 marzo 2004, per quanto riguarda gli aggregati "ospedalieri e specialistica convenzionata" rideterminati in applicazione del decreto n. 2094/2002;
Tenuto conto degli impegni scaturenti dal rinnovo dei contratti di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale e degli accordi intervenuti con i medici e pediatri di base;
Considerato che i provvedimenti adottati per contrastare anomali incrementi della spesa farmaceutica, giusta delibera della Giunta regionale del 9 luglio 2004, comporteranno positive ricadute nel secondo semestre del corrente anno e che, conseguentemente, il passaggio all'assistenza farmaceutica indiretta, già previsto dal richiamato decreto n. 2465/2003, debba essere preceduto da una verifica della spesa farmaceutica a livello regionale onde evitare disparità di trattamento dei cittadini nelle diverse aree del territorio regionale;

Decreta:


Art. 1

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 2465/2003 richiamato in premessa.

Art. 2

Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi entro 30 giorni dal presente provvedimento, si provvederà alla fissazione dei tetti di spesa per le aziende sanitarie locali, secondo gli aggregati di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Per l'anno 2004 gli aggregati di spesa su base regionale vengono determinati come riportato nella seguente colonna a); fino all'adozione della delibera CIPE di riparto per l'anno 2004, gli aggregati di spesa restano fissati nei limiti delle quote ripartite per l'anno 2003, come indicato nella colonna b).




Art. 4

Sono ammesse, in casi eccezionali e motivati, compensazioni tra gli aggregati "Personale" e "Beni e servizi".

Art. 5

Gli aggregati relativi all'ospedaliera e alla specialistica convenzionata comprendono anche le eventuali prestazioni eccedenti i budget come determinati dalle aziende unità sanitarie locali con le regressioni tariffarie di cui all'art. 5 del decreto n. 2094/2002.

Art. 6

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali nell'ipotesi in cui il trend di spesa farmaceutica evidenzi il superamento del limite di spesa previsto, e previa attivazione di ogni forma di controllo utile a contrastare ulteriori incrementi di spesa, possono procedere ad erogare i farmaci in forma indiretta successivamente alla verifica sull'andamento complessivo dell'aggregato da effettuarsi a livello regionale.

Art. 7

Ai sensi del comma 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi degli aggregati economici e dei tetti di spesa, sono nulli.
Il presente decreto, iscritto nel repertorio dell'Assessorato regionale della sanità, viene inoltrato alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.
Palermo, 13 luglio 2004.
  CITTADINI PAGANO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 23 luglio 2004 al n. 241.
(2004.31.2087)
Torna al Sommariohome


102


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 43 -  49 -  61 -  63 -  6 -  51 -