REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 AGOSTO 2004 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 1 luglio 2004.
Dichiarazione di interesse architettonico particolarmente importante del complesso monumentale denominato Villa De Cordova di Sant'Isidoro, sito nel comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme d'attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Viste le comunicazioni di avvio al procedimento di dichiarazione, effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo nei confronti degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 490/99;
Vista la proposta di vincolo su Villa De Cordova avanzata dal servizio A.P.N.N.U. della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e la relazione tecnica allegata, facente parte integrante al presente provvedimento;
Considerato che il complesso denominato Villa De Cordova di Sant'Isidoro, ubicato in Bagheria (PA), viale Cipressi in contrada Sant'Isidoro, identificato in catasto al foglio n. 7 del comune di Bagheria alle particelle 260, 262 subb. 1-16, 264, 265, 1586, 737 sub. 2-16, 738, 739, 257, 265 266, 267, 268, 272, 273, 276, 277, 278, 366, 532, 611, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 e 1585 e foglio di mappa n. 6, particelle nn. 7, 11, 28, 30 e 31, rappresenta un'interessante testimonianza di villa suburbana della metà del XVIII secolo con annesso agro storico;
Considerato che gli immobili facenti parte del complesso monumentale di Villa De Cordova di Sant'Isidoro, costituito dalla villa, da un vasto agro storico di pertinenza, un tempo parco ornamentale ed agricolo, da alcuni corpi di fabbrica e dalle esedre, meglio descritti nella relazione tecnica allegata, per il loro importante valore storico ed architettonico, sono meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela il suddetto bene individuato nell'art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il complesso monumentale di Villa De Cordova di Sant'Isidoro, sito nel comune di Bagheria, meglio individuato e visualizzato, sia nella relazione tecnica che nella planimetria e nell'elenco ditte, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, ai sensi della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e dell' art. 13, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, è dichiarato d'interesse architettonico particolarmente importante, in quanto bene culturale contemplato nell'art. 10, comma 3, del sopracitato codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto divieto di demolire, modificare, restaurare gli immobili di cui all'art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dagli artt. 21, 22 e 23 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
E' fatto altresì obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza di Palermo i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la prescritta autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del suddetto codice.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopra citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie, allegati, fanno parte integrante del presente provvedimento che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del codice dei beni culturali e del paesaggio, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Bagheria (PA), al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 1 luglio 2004.
  FAVARA 

(2004.29.1936)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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