REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Marineo


Lo statuto del Comune di Marineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 23 settembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 58 del 25 maggio 2004, divenuta esecutiva il 9 giugno 2004.
PARTE PRIMA
PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Marineo, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei valori di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed uguaglianza.
2.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e la solidarietà tra i cittadini, garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
3.  In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
4.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
5.  Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità e ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale ed economico.
Art. 2
Finalità

1.  Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, il Comune persegue le seguenti finalità:
a)  a diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
b)  l'equilibrato assetto del territorio e la tutela dell'ambiente;
c)  la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza ed abbandono;
d)  il riconoscimento della dignità degli anziani e la valorizzazione delle loro potenzialità, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione;
e)  l'affermazione del diritto alla salute;
f)  la realizzazione dei diritti dei disabili, attuando azioni concrete per l'abbattimento di ogni barriera di comunicazione ed architettonica;
g)  la garanzia della funzione sociale dell'iniziativa economica privata e pubblica;
h)  la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela e la fruizione collettiva del patrimonio culturale, artistico e monumentale.
Art. 3
Territorio, sede, stemma e gonfalone

1.  Il territorio del Comune si estende per kmq. 33,32 confinante con i Comuni di Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Monreale, Godrano, Misilmeri, Bolognetta e Cefalà Diana.
2.  Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel corso dei Mille n. 127.
3.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4.  Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Marineo e con lo stemma riportato nell'allegato "1" annesso al presente.
5.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
6.  L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
7.  L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini commerciali o di parte, sono vietati.
Art. 4
Organizzazione e informazione

1.  Il Comune di Marineo è al servizio dei cittadini.
2.  Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, inspira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.
3.  Un'informazione esauriente ed imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini singoli ed associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
Art. 5
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica e valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e)  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 6
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti.
a)  nelle materie ad esso demandato dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione e quindi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7.  Presso gli uffici di segreteria, a cura del segretario comunale, è tenuta la raccolta aggiornata dei regolamenti dell'ente.
8.  Tale raccolta deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione ed averne cognizione.
9.  Ogni cittadino ha diritto di avere copia integrale, previo pagamento delle spese di riproduzione.
Art. 7
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 8
Albo pretorio

1.  Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario generale è responsabile della pubblicazione.
4.  Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Art. 9
Pubblicità

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge o dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 8.
Art. 10
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2.  L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3.  Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4.  Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.
Art. 11
Diritto di cittadinanza

1.  Il Comune di Marineo fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3.  In conformità ai principi costituzionali sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconoscendo nel valore della pace e della cooperazione tra i popoli un diritto essenziale della persona umana, ed impegnandosi a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato". Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed a tal fine assume tutte le iniziative necessarie perché si operi con la massima trasparenza. Si impegna a prevenire le cause di natura culturale e sociale che sottostanno ad ogni forma di malessere e disagio sociale che sfocia spesso nella violenza e nella criminalità mafiosa.
4.  Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative che, senza fini di lucro, operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della promozione sociale e culturale della comunità locale.
5.  Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
6.  Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti di iniziativa, partecipazione, accesso e informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto, regolamento:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marineo;
b)  i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c)  i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio.
7.  Promuove, inoltre, iniziative al fine dell'inserimento degli extracomunitari nella comunità.
Art. 12
Diritti dei contribuenti in materia tributaria

1.  Il Comune in campo tributario uniforma la propria attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.  Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali del cittadino contribuente, quali: chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, informazione ed assistenza del contribuente (favorendo una adeguata conoscenza delle proprie azioni sul piano fiscale)  speditezza e tempestività dell'azione fiscale, semplificazione degli adempimenti, equità e ragionevolezza delle sanzioni, equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.
3.  In particolare:
a)  i rapporti tra il Comune e il cittadino contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
b)  i provvedimenti in materia tributaria non hanno effetto retroattivo;
c)  gli atti amministrativi tributari devono essere chiari e motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
d)  al cittadino contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale.
4.  Il Comune introduce nel settore tributario comunale l'istituto dell'interpello.
Art. 13
Tutela della salute e dell'ambiente

1.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione, assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia e si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o di determinante pregiudizio per l'ambiente.
2.  Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.
Art. 14
Tutela della famiglia

1.  Il Comune promuove la tutela della vita umana e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.
2.  Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile operando e concorrendo al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 15
Tutela del patrimonio naturale, storico-artistico, culturale e recupero dell'ambiente

1.  Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure di tutela per l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico.
2.  Promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico.
3.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica, nel museo archeologico, nell'archivio storico e nell'istituendo museo delle tradizioni popolari e della civiltà contadina strutture fondamentali per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità. Essi costituiscono un elemento basilare della cultura e della didattica e, attraverso il coinvolgimento di scuole, istituzioni locali, associazioni culturali, rappresentano lo strumento per:
a)  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministratori;
b)  mettere a disposizione di tutti le testimonianze dell'opera dell'uomo;
c)  conservare la memoria del proprio habitat e della propria comunità;
d)  valorizzare le tradizioni e le tipicità del luogo, i mestieri artigiani e contadini, la storia e le invenzioni che hanno mutato il costume della nostra comunità;
e)  educare alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente;
f)  estendere ai cittadini la fruizione didattica, mediante la partecipazione all'attività informativo-culturale dei musei;
g)  recuperare le tradizioni popolari e culturali;
h)  promuovere il processo di riappropriazione collettiva e sociale degli strumenti di crescita umana e culturale della comunità.
4.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della biblioteca e dei musei ed individua, altresì, nello scambio di esperienze, studi, ricerche e nel confronto con istituzioni analoghe, lo strumento di raccordo politico culturale attraverso cui qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art. 16
Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1.  Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
2.  Favorisce la valorizzazione ed il recupero dell'intero territorio comunale, del centro storico, dei beni artistici, monumentali ed ambientali.
Art. 17
Agricoltura, zootecnia ed artigianato

1.  Il Comune riconosce nelle proprie antiche vocazioni agricole e artigiane elementi trainanti della propria economia.
2.  Valorizza, a tal proposito, progetti di recupero e di interventi produttivi miranti ad esaltare le specifiche vocazioni colturali del territorio ed in particolare quella vitivinicola, cerealicola ed olivicola, finalizzata alla commercializzazione delle relative produzioni.
3.  Valorizza, il patrimonio zootecnico e le attività correlate alla commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.
4.  Valorizza, altresì, le tradizioni artigiane anche per il loro valore artistico-culturale.
Art. 18
Sviluppo economico sociale e culturale

1.  Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini ed altre istituzioni:
a)  coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
b)  promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
c)  favorisce, con le iniziative culturali ed artistiche, il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi, con particolare riferimento all'agriturismo;
d)  tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico;
e)  incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori;
f)  promuove la creazione di impianti sportivi a livello intercomunale per lo sviluppo e la pratica sportiva di quelle attività che necessitano di impianti sportivi particolari o costosi nella gestione;
g)  promuove la creazione di strutture scolastiche riguardanti la scuola media superiore, a carattere polivalente, che rispondano alle esigenze di mobilità culturale e professionale.
2.  Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante l'attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati.
Art. 19
Solidarietà internazionale

1.  Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale ed alla Carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dall'ONU.
2.  Il Comune persegue le finalità ed i principi della "Carta europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione del l'Europa.
3.  A questo fine, opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità economica europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali, rafforzando i legami con Sainte Sigolene, cittadina francese dell'Alta Loira, e con Garfield - Lodi, cittadine americane del New Jersey, cui Marineo è gemellata rispettivamente dal 1984 e dal 1995.
Art. 20
Rapporti con gli emigrati

1.  Il Comune riconosce essenziale il rapporto con le collettività marinesi residenti all'estero o in territorio nazionale. A tal fine intrattiene contatti, incontri, rapporti di collaborazione, di scambio e di solidarietà in armonia con le norme e le disposizioni nazionali e regionali in favore degli emigrati e delle loro famiglie, mantenendo vivi e fecondi i legami socio-culturali. Attua tutte quelle iniziative idonee alla realizzazione di quanto indicato prima.
2.  Può, all'uopo, conferire riconoscimenti per quei concittadini che hanno onorato ed onorano il nome della cittadina nel mondo.
Art. 21
Rapporti territoriali

1.  Il Comune promuove e persegue una organica politica sovracomunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, rispondente alle specifiche caratteristiche ed alla vocazione delle zone interne e delle aree rurali e finalizzata all'allargamento della rete imprenditoriale locale ed allo sviluppo della massima occupazione.
2.  Il Comune individua in riferimento alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per instaurare rapporti di cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione per concorrere all'elaborazione e definizione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della provincia, nonché all'elaborazione, definizione e revisione del piano regionale di assetto territoriale e del piano regionale di sviluppo.
3.  Il Comune promuove l'istituzione dell'Unione dei Comuni ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
4.  Resta fermo quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
Art. 22
Strumenti urbanistici comunali

1.  La pianificazione urbanistica comunale, nel perseguire gli obiettivi del migliore assetto ed utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia e sviluppo, disciplina la ristrutturazione del centro storico ed il riordino urbano in generale.
2.  Salvo quanto già previsto dalle leggi statali e regionali in materia, il consiglio disciplina in via generale criteri e modalità di predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali al fine di assicurare la partecipazione del consiglio stesso e degli altri organi del Comune, nonché della comunità, alle varie fasi di formazione dei medesimi strumenti urbanistici.
Art. 23
Valorizzazione del patrimonio boschivo

1.  Il Comune cura la conservazione e valorizzazione del suo patrimonio boschivo, promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e di rinnovamento, anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale.
2.  L'utilizzazione turistica del patrimonio boschivo è basata su strumenti urbanistici finalizzati all'adattamento ed al riuso di parte dell'abitato, allo sviluppo di una rete alberghiera, di infrastrutture e di strutture di servizi allocati nel centro abitato (paese-albergo) nel rispetto dell'impatto ambientale, allo sviluppo della rete dell'imprenditoria locale ed all'incremento dell'occupazione.
Art. 24
Difesa del suolo

1.  Il Comune, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolarizzazione dei corsi d'acqua, alla difesa ed al consolidamento dell'abitato ed al trasferimento di alcune sue parti, opera in cooperazione con i Comuni della zona egualmente interessate, con la Provincia e con la Regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi relativi.
Art. 25
Protezione civile

1.  Il Comune promuove l'organizzazione e l'attuazione dei piani di protezione civile in relazione ai rischi del territorio, valorizzando la partecipazione volontaria dei cittadini, nella consapevolezza che un efficace sistema di protezione civile non può prescindere dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato.
2.  Con apposito regolamento saranno disciplinati i servizi di cui al comma 1, distinguendo le ipotesi di volontariato.
Art. 26
Promozione di accordi sui livelli occupazionali

Il Comune, nel quadro delle sue azioni programmatiche e degli atti relativi alla contrattazione programmata, promuove intese tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione da rispettare con base minima nelle aziende costituite con il concorso finanziario pubblico. I livelli di occupazione devono rispondere all'esigenza di eliminare la disoccupazione e di assicurare la funzione sociale e l'efficienza economica e finanziaria delle imprese.
Art. 27
Associazionismo e cooperazione

1.  Al fine di allargare la base produttiva e di incrementare l'occupazione, il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, imprenditori e tecnici.
2.  Il regolamento istituisce la consulta della cooperazione e dell'associazione e determina le modalità del suo funzionamento.
Art. 28
Occupazione giovanile e politica attiva del lavoro

1.  Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni nel settore organico dell'assegnazione ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, considera primariamente il problema dell'occupazione giovanile e svolge iniziative specifiche di politica attiva del lavoro.
2.  Il regolamento istituisce la consulta giovanile per l'occupazione e gli sbocchi professionali e ne determina le funzioni.
Art. 29
Istruzione, cultura e sport

1.  Il Comune promuove e garantisce il diritto allo studio ed all'istruzione nell'ambito delle direttive statali e regionali; predispone gli strumenti idonei a renderlo effettivo ed a facilitarlo.
2.  Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo nella politica educativa. A tal fine favorisce e stimola lo svolgimento di attività interdisciplinari ad integrazione dei programmi scolastici, valorizzando esperienze, competenze e disponibilità dellculturale.
3.  Il Comune favorisce ed incoraggia lo sport dilettantistico, le attività culturali e le attività di spettacolo di ogni genere.
4.  Il Comune intraprende ogni utile iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di Marineo.
Art. 30
La programmazione

1.  Il Comune di Marineo assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2.  Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 31
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2.  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
3.  Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
4.  Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
5.  Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi dai soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della collettività.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
Titolo I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 32
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali del Comune:
a)  il consiglio comunale;
b)  il sindaco;
c)  la giunta comunale;
d)  il presidente del consiglio comunale.
2.  La legge disciplina l'elezione e la nomina degli organi elettivi.
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 33
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Art. 34
Durata in carica

1.  La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3.  Le norme relative alla composizione, elezione, cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza del consiglio sono stabilite dalla legge.
Art. 35
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Informa l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e)  della legge regionale n. 48/91:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
d)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  i criteri generali per l'adozione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
l)  l'elezione del collegio dei revisori dei conti;
m)  la nomina del difensore civico;
n)  riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge.
6.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art. 36
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente ed agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
6.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.
7.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 37
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti della amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta od orale da trattare in consiglio comunale.
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Su gli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pare ri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 38
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9 del l'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 39
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente ed al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 40
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente, su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4.  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 41
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio ed al segretario comunale.
2.  Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
3.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età. Ai gruppi consiliari è assegnato, per l'espletamento delle proprie competenze, un idoneo locale nelle casa comunale.
Art. 42
Conferenza dei capigruppo

1.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente dal consiglio comunale, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del consiglio, la determinazione del calendario della seduta e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno, i modi ed i tempi della discussione, nonché esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazioni del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune.
2.  Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
3.  Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in consiglio comunale non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
4.  Le modalità di costituzione, designazione, e funzionamento sono indicate dal regolamento.
Art. 43
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio, da emanarsi entro 120 giorni dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero di componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi consiliari, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.
3. Il regolamento può prevedere che determinate materie possano essere sottoposte all'esame congiunto di più commissioni.
4.  Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei funzionari del comune, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.
5. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
6.  Per le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita alle minoranze.
Art. 44
Commissioni consiliari temporanee

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2.  La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 45
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione, presieduta dal presidente del consiglio, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'accertamento.
4.  La commissione, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'accertamento.
5.  La commissione ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
6.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7.  I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e risultati dall'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
8.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.
Art. 46
Convocazione adunanze e consegna avvisi di convocazione

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o urgente.
2. Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti sentita la conferenza dei capigruppo, per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.
3.  La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4.  In caso di convocazione ordinaria, l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5.  In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore.
6.  Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7.  La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a)  mediante il messo comunale;
b)  mediante telegramma.
Art. 47
Assistenza alla seduta e verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di curare il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, nonché pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2.  Il segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del consiglio.
3.  Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del consiglio è redatto processo verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto il consiglio, dal segretario comunale e dal componente anziano tra i presenti. Il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nelle discussioni, i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. In queste due ultime ipotesi il consigliere è tenuto a motivare il suo voto.
4.  Il consiglio approva i processi verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
5.  Il segretario, per la stesura dei verbali, si avvale del personale dipendente addetto all'ufficio di segreteria.
6.  Ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere scelto dal consiglio.
7.  Nel processo verbale deve essere riportato l'andamento sommario della discussione, le modalità di espressione del voto ed ogni altra indicazione utile relativa alle operazioni di voto.
Art. 48
Svolgimento dei lavori consiliari

1.  Il consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed in seduta di prosecuzione con quella dei 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
2.  Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
3.  I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto solo le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
4.  Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
5.  Nel caso di elezioni, il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.
6.  Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno approvati in sessioni ordinarie.
7.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.
Capo II
La giunta comunale
Art. 49
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero sei assessori, nominati dal sindaco.
Art. 50
Incompatibilità

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.
5.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
Art. 51
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai funzionari apicali direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai funzionari apicali.
8.  Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai funzionari apicali.
Art. 52
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina, il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2.  Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 53
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 54
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i funzionari apicali, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4.  Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
7.  Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il sindaco e con l'assessore anziano.
Art. 55
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario ed ai funzionari apicali; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare,
a)  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
b)  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
c)  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;
d)  adotta le delibere nelle materie indicate dal l'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
e)  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta;
f)  approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni;
g)  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
h)  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
i)  richiede l'anticipazione di cassa;
j)  affida gli incarichi per consulenze legali;
k)  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
l)  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
m)  approva i progetti di lavori pubblici;
n)  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
o)  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
p)  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
q)  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
r)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
s)  approva transazioni e rinunce alle liti;
t)  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
u)  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale, entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
v)  dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.
Capo III
Il sindaco
Art. 56
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai funzionari apicali e al segretario comunale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge ed i parenti o affini entro il secondo grado.
5.  E' ufficiale di governo ed in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Aziende sanitarie locali. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizione di legge in materia.
7.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco, si applicano le vigenti norme regionali.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
10.  Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 57
Competenze di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai funzionari apicali.
b)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
d)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e delldegli uffici e dei servizi;
e)  nomina e revoca, previo parere della giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f)  nomina e revoca il direttore generale;
g)  nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
h)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
j)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
k)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
q)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
r)  determina l'ordine del giorno della giunta;
s)  nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 58
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei funzionari apicali e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 59
Competenze di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i funzionari responsabili diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 60
Competenze quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3.  Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 61
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo dal mandato di sindaco
Art. 62
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di laurea. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dal quinto comma del l'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
2.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Capo IV
Il presidente del consiglio comunale
Art. 63
Il presidente

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2.  In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 64
Ufficio di segreteria della presidenza del consiglio

1.  L'ufficio di presidenza del consiglio comunale ha il compito di organizzare l'attività del consiglio comunale e coordinare quella delle commissioni consiliari.
2.  A tale ufficio verranno trasmesse tutte le comunicazioni e gli atti di specifica competenza del consiglio comunale.
3.  Per i fini di cui sopra all'ufficio di segreteria della presidenza del consiglio comunale è assegnato idoneo locale presso la casa comunale.
4.  L'ufficio di segreteria della presidenza del consiglio comunale è costituito da almeno un dipendente adibito a tale compito; i dipendenti comunali destinati a tale ufficio di categoria "B" o "C" sono nominati dal sindaco su indicazione del presidente del consiglio.
Capo V
Norme comuni
Art. 65
Astensione obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.
2.  L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Art. 66
Pareri obbligatori

1.  Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta e ogni provvedimento del sindaco deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge fondamentale.
2.  Il parere del segretario comunale può essere acquisito nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.  Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto, di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.
4.  In caso di parere negativo l'organo competente ad adottare il provvedimento, se ritiene di adottare comunque l'atto, deve specificare adeguatamente nell'atto stesso la motivazione.
5.  Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello - eventuale - inerente la regolarità contabile, gli atti relativi a:
a)  la convalida degli eletti;
b)  la nomina degli organi consultivi;
c)  la nomina e revoca degli assessori e degli esperti;
d)  la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e)  la nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
f)  gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
6.  I provvedimenti del sindaco sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.
Art. 67
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1.  Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
2.  Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile.
Titolo II
ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 68
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici del comune di Marineo
2.  Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 69
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ed ai funzionari apicali competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I funzionari apicali sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2.  Le attribuzioni dei funzionari apicali di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 80/98 e successive modificazioni.
3.  Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3, del decreto legislativo n. 80/98 e successive modificazioni, competono in particolare:
a)  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b)  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
c)  la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
d)  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e)  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4.  Ai funzionari apicali sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.
5.  I funzionari apicali si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.
Capo II
Ordinamento
Art. 70
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 71
Criteri di organizzazione

1.  Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
c)  per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
e)  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f)  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministra zione ed enti diversi.
Art. 72
Principi generali di organizzazione

L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
b)  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c)  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
d)  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 73
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del l'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
a)  aree di attività funzionali: strumenti organizzativi finalizzati a comprendere attività diverse;
b)  settori: unità organizzative comprendenti servizi la cui attività è finalizzata:
I)  alla programmazione;
II)  alla realizzazione degli interventi di competenza;
III)  al controllo, in itinere, delle operazioni;
IV)  alla verifica finale dei risultati;
c)  servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
d)  unità operative: unità interne al servizio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
a)  definita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
b)  ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.
Art. 74
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.
2.  Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I soggetti
Art. 75
Il segretario comunale. Competenze

1.  Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a)  compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari apicali e ne coordina l'attività, indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c)  autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d)  adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e)  vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f)  nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
g)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
h)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
i)  espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90 così come recepita dalla legge regionale n. 23/98;
j)  richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
k)  è componente di diritto del nucleo di valutazione.
3.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio provvedimento, al segretario comunale.
4.  Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o in assenza, dal sindaco.
5.  Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
6.  Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7.  In relazione al riparto di competenze tra funzionari apicali e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n. 23/98 la responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.
8.  Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.
Art. 76
Il vice segretario

1.  Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento degli enti locali. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
2.  La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
3.  Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 77
Competenze del direttore generale

Compete al direttore generale:
a)  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
b)  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
c)  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
d)  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
e)  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi;
Art. 78
Disciplina del personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi degli enti che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed alla contrattazione collettiva di lavoro.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a)  la struttura organizzativa-funzionale;
b)  la dotazione organica;
c)  le modalità di assunzione e cessazione dal ser vizio;
d)  i diritti i doveri e le sanzioni;
e)  la disciplina delle incompatibilità;
f)  il servizio di controllo interno e/o il nucleo di valutazione;
g)  i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di collaborazione esterni al di fuori della dotazione organica e per l'instaurazione di ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente;
h)  la costituzione e il funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici;
i)  le collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
4.  I posti di posizione apicale ai quali è connessa la direzione e la responsabilità di un'area funzionale, possono essere coperti mediante contratto - di diritto pubblico o privato - a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso al profilo professionale ed alla categoria di appartenenza del posto da coprire.
5.  Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di scelta del contraente.
Art. 79
Responsabili di area

1.  Si qualificano responsabili di area i soggetti investiti di funzioni di direzione delle aree.
2.  I responsabili di area assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.  Sono attribuiti ai responsabili di aree, nelle materie di competenza, i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile dell'area la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-   le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4.  In particolare sono attribuiti ai responsabili di area i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi.
5.  Sono escluse dalla competenza dei responsabili di aree le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 80
L'attività propositiva dei responsabili di area

1.  I responsabili dei area esplicano anche attività di natura propositiva.
2.  Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di area sono: il sindaco, l'assessore di riferimento, il Direttore generale ed il segretario comunale.
3.  I responsabili di area, ciascuno per l'area di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative modificazioni.
4.  L'attività propositiva si distingue in:
-  proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
-  proposte di determinazione di competenza del sindaco;
-  proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;
-  proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell'ente.
5. Il responsabile di area ha l'obbligo di presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento.
6.  Devono intervenire, se richiesti, alle sedute della giunta e del consiglio o delle sue commissioni, con funzioni referenti e consultive.
Art. 81
Conferenza dei responsabili di aree

1.  Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività, per progetti e programmi, è istituita la conferenza dei funzionari apicali responsabili di aree, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente, per gli organi elettivi, per il segretario e per i responsabili di aree, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Titolo III
SERVIZI PUBBLICI
Art. 82
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, cosi come recepita dalla Regione Siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 83
Tariffe dei servizi resi dal comune

1.  Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3.  La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno.
4.  Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
5.  Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare, l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Art. 84
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 85
Azienda speciale

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90 come recepito con legge regionale n. 48/91.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità, con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 86
Istituzione

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 87
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento del l'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 88
Società miste

1.  Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4.  La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
5.  I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
6.  Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 89
Convenzioni e consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
4.  I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5.  Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte del l'assessore.
Art. 90
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
3.  Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente i capigruppo consiliari, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
7.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo IV
FINANZE E CONTABILITA' COMUNALE
Capo I
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 91
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4.  Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impiego di tali mezzi.
Art. 92
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Capo II
Revisione economico finanziaria
Art. 93
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti, organo autonomo, costituito da tre componenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2.  Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo le inadempienze previste dalle disposizioni del regolamento di contabilità e sono rieleggibili per una sola volta.
3.  I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
4.  Possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali ed essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
5.  La presenza di almeno un revisore è, comunque, obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i conti consuntivi.
6.  Il collegio dei revisori dei conti assolve tutte le funzioni ed i compiti ad esso demandati dalle leggi e dal regolamento di contabilità. In particolare:
a)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa;
c)  redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella quale saranno espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.  Il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo e secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico nonché per analisi generali sul governo dell'ente.
8.  Il consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti, tramite il presidente del consiglio, possono richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziario per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per iscritto.
9.  I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
10.  Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
11.  Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dai commi precedenti, l'organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni di controllo e di indirizzo mediante pareri relativamente a:
a)  alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
b)  debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
c)  modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
d)  convenzioni fra Comuni, fra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
e)  costituzione di istituzioni ed aziende speciali;
f)  partecipazione a società di capitali;
g)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Consultazione, partecipazione ed accesso
Art. 94
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune di Marineo, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
a)  pubblica istruzione, cultura e spettacolo;
b)  vivibilità del territorio e politiche ambientali;
c)  sport e tempo libero;
d)  rapporti con le associazioni presenti sul territorio;
e)  assistenza ai giovani ed agli anziani;
f)  rapporti con l'UNICEF.
2.  Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 95
Consiglio comunale aperto

1.  Al fine di consentire la partecipazione su questioni specifiche rilevanti per la comunità, può essere convocato il consiglio comunale aperto, che può tenersi anche al di fuori della casa comunale.
2.  I cittadini residenti hanno diritto di partecipare al dibattito, esprimendo le proprie opinioni e formulando proposte relative all'oggetto in discussione.
3.  In detto consiglio non è prescritto un numero minimo di consiglieri presenti e non è consentita l'adozione di deliberazioni.
Art. 96
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;
3.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 97
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione, alle libere associazioni ed alle fondazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4.  Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 98
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale;
3.  Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4.  Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
5.  Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
6.  Il Presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 99
Proposte ed iniziative popolari

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 100
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione

1.  Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.  I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
4.  La consultazione degli atti è gratuita.
5.  Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.
6.  Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
7.  Il Comune promuove, altresì, la diffusione dell'in formazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonea e in particolare con la pubblicazione di un bollettino periodico sugli atti di interesse collettivo.
8.  L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.
9.  Il Comune assicura alle associazioni locali l'informazione sugli atti e sulle attività di pubblico interesse anche attraverso l'invio di apposite lettere circolari e avvisi pubblici.
Art. 101
Ufficio relazioni con il pubblico

1.  Il Comune riconosce che presupposto della trasparenza è la informazione e la consultazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione e di massa ed utilizzando un proprio organo di comunicazione ed informazione.
2.  L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) ha funzione di promozione, organizzazione e coordinamento.
3.  All'ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
a)  servizi all'utenza per i diritti di partecipazione ai procedimenti amministrativi;
b)  informazioni all'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti;
c)  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
d)  promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.
4.  Il cittadino può rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico ai fini dell'accesso agli atti ed alle informazioni sullo stato dei procedimenti che lo riguardano anche qualora ritenga che un provvedimento in itinere che lo interessa non segua correttamente le procedure previste.
5.  Qualora il cittadino si accorgesse di inadempienze procedurali potrà dare formali suggerimenti al capo settore competente, per iscritto, in modo che questo risolva le inadempienze denunciate.
6.  Collabora con il difensore civico ai sensi del l'art. 102 del presente statuto.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 102
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 103
Associazioni e organismi di partecipazione

1.  Ai fini di cui all'articolo precedente il Comune, come previsto dal regolamento:
a)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
b)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c)  può affidare ad associazioni ed a comitati, l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
2.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
a)  eleggibilità delle cariche;
b)  volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
c)  assenza di fini di lucro;
d)  pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
3.  Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali;
4.  L'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo e di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
5.  L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
6.  Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
7.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 104
Forme di consultazione

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5.  L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
6.  I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 105
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione ed il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli del l'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
4.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico ove nominato o dal segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
5.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6.  Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa ed alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico se nominato o dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
9.  Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 106
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
a)  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
b)  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Capo III
Difensore civico
Art. 107
Il difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
3.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
4.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5.  L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
6.  Il compenso al difensore civico è stabilito dall'apposito regolamento per il funzionamento dell'organo.
Art. 108
Nomina del difensore civico

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2.  Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico.
3.  La proposta di candidatura indirizzata al presidente del consiglio deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico in forma scritta e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea specilialistica in giurisprudenza o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
4.  Il presidente del consiglio istruisce le proposte e trasmette le istanze dei soggetti aventi i requisiti richiesti e conformi ad avviso entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale.
5.  La votazione per la scelta del candidato fra quelli inseriti nell'elenco elaborato dal presidente e corredato dalle istanze degli interessati si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6.  Qualora la predetta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7.  Il difensore civico, che dura in carica tre anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
8.  In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
9.  Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 109
Incompatibilità e decadenza

1.  Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'Aziende unità sanitarie locali.
2.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata e la decadenza è pronunciata dal consiglio, previa contestazione scritta su proposta di un consigliere comunale o del sindaco.
3.  Il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze connesse al mandato rivestito e la revoca è disposta dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con deliberazione motivata.
Art. 110
Funzioni del difensore civico

1.  Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
a)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
b)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
c)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
e)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
g)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
2.  Espleta altresì le competenze di cui all'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3.  Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
4.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
5.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 111
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie.
3.  Compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie da parte degli uffici.
Art. 112
Approvazione e modifica dello statuto

1.  Il presente statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
3.  Non potranno essere apportate modifiche al presente testo se non trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e quindi, successivamente, dall'entrata in vigore della sua ultima modificazione.
4.  In deroga a quanto previsto al comma 1, è ammesso in qualunque momento apportare modifiche specifiche allo statuto per adempiere a precise disposizioni di legge, nonché per dirimere eventuali questioni inerenti l'inapplicabilità di norme statutarie, a causa della non corretta o equivoca formulazione delle stesse.
5.  Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali: il sindaco, la giunta, qualsiasi consigliere, cittadini singoli e associati purché rappresentino una popolazione pari ad almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la proposta.
6.  Le proposte di modifica respinte dal consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.
7.  Le modifiche dello statuto sono deliberate a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge
8.  Definita la procedura di approvazione, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Art. 113
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 114
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, al l'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 ed alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamen to degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 115
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino, a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai funzionari apicali, all'organo di revisione ed agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata al l'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 116
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Allegato



(2004.27.1854)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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