REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei terreni siti in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione scientifica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 3268 del 9 settembre 2003, con la quale è pervenuta la documentazione integrativa trasmessa dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Premesso che i terreni siti in località Grattavole, particelle nn. 10, 11, 13, 14, 62, 67, 57, 79, 80, 56, 8, 16 e 15 del foglio di mappa n. 9 del territorio del comune di Sciacca e particelle nn. 27 e 30 del foglio di in mappa n. 11 del territorio del comune di Caltabellotta, così come illustrato nell'allegata relazione scientifica, risultano interessati dai resti di un insediamento antico, frequentato dall'età ellenistica sino all'età bizantina, senza escludere una frequentazione ancora più antica, come attesterebbe il rinvenimento di ceramica a vernice nera del V sec. a.C.;
Considerato, pertanto, che il complesso archeologico sopra individuato, visualizzato con colore rosso nell'acclusa planimetria, per i motivi meglio esposti nella citata relazione scientifica, riveste interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Ritenuto, altresì, che risulta indispensabile assicurare all'area archeologica idonee condizioni di luce, prospettiva e decoro, affinché non ne venga alterato l'ambiente circostante, e quindi di dovere istituire una fascia di rispetto tutto intorno al complesso archeologico, dettando apposite prescrizioni di tutela ai sensi dell'art. 49 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sui terreni limitrofi, distinti al N.C.T. al foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, particelle nn. 13, 62, 4, 44, 10, 45, 9, 79, 80, 56, 8, 64, 65, 58, 59, 60, 55, 61, 63 ed al foglio di mappa n. 11 del comune di Caltabellotta, particelle nn. 27 e 30, tutti evidenziati in verde nell'allegata planimetria;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al citato testo unico (decreto legislativo n. 490/99) i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione scientifica, i terreni siti in località Grattavole, segnati al N.C.T. al foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, particelle nn. 10, 11, 13, 14, 62, 67, 57, 79, 80, 56, 8, 16 e 15 e foglio di mappa n. 11 del comune di Caltabellotta, particelle nn. 27 e 30, ai sensi dell'art. 6 del testo unico, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante in quanto beni individuati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo, e all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e sono pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sugli immobili stessi al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

Ai fini della salvaguardia dell'integrità di luce, decoro e prospettiva degli immobili di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 49 del citato testo unico (decreto legislativo n. 490/99) è istituita una fascia di rispetto tutto intorno al complesso archeologico, visualizzata in verde nell'allegata planimetria, all'interno della quale nei confronti dei terreni ricadenti nelle particelle nn. 13, 62, 4, 44, 10, 45, 9, 79, 80, 56, 8, 64, 65, 58, 60, 55, 61, 63, del foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, nonché particelle nn. 27 e 30 del foglio di mappa 11 del comune di Caltabellotta, vengono dettate le seguenti prescrizioni, consistenti nel divieto di:
a)  aprire cave per l'estrazione di pietra e sabbia ed eseguire scassi, dissodamenti e sbancamenti di qualsiasi genere;
b)  effettuare installazioni industriali o similari;
c)  realizzati con tecniche tradizionali e di colore chiaro. L'altezza massima non dovrà essere superiore a m. 4,50 al colmo della copertura;
d)  eseguire arature di profondità superiore a cm. 30;
e)  i progetti di qualunque genere che comunque possano interessare le particelle sopra citate dovranno essere sottoposti all'esame preventivo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 23 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e particelle, la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa ai comuni di Sciacca e Caltabellotta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1934)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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