REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito nel comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che il complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, ubicato in Caltanissetta, in viale Conte Testasecca n. 133, riportato in catasto al F.M. n. 298, particella n. 145 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, già sottoposto a vincolo del prospetto princicipale, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, con notifiche effettuate ai proprietari in data 1 aprile 1932, per le peculiarità delle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche rappresenta un pregevole esempio di edilizia privata del XIX secolo, emblema della borghesia storica della città;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato, meglio descritto nella citata relazione tecnica e perimetrato in rosso nell'allegata planimetria, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito in viale Conte Testasecca n. 133, riportato in catasto al F.M. n. 298, particella n. 145 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, ed evidenziato in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante, in quanto bene individuato all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e particelle, e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Caltanissetta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1932)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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