REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 marzo 2004.
Dichiarazione di importante interesse demo-etno-antropologico della condotta idrica sita nell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, nel territorio del comune di Naro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che alla periferia del comune di Naro, nel sottosuolo dell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, si trova una condotta idrica, scavata nella prima metà del settecento, che portava acqua al pozzo che sorgeva all'interno del non più esistente antico convento dei Cappuccini, del quale presumibilmente faceva parte la Chiesa;
Considerato, pertanto, che la condotta idrica sopra individuata, meglio descritta nella citata relazione tecnica e ricadente nelle porzioni di particelle catastali nn. 1200, 1051 e 1052 del F.M. n. 83 del comune di Naro, all'interno del perimetro distinto con colore rosso nella allegata planimetria, riveste importante interesse demo-etno-antropologico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, poiché rappresenta un interessante documento e testimonianza di cultura materiale ed archeologia industriale dell'epoca;
Considerato, altresì, che, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità della condotta idrica esistente nel sottosuolo, è necessario istituire una fascia di rispetto nell'area circostante il manufatto, stabilendo ai sensi dell'art. 49 del testo unico particolari prescrizioni nell'area suddetta, visualizzata in verde nella acclusa planimetria e ricadente all'interno delle porzioni delle particelle nn. 1200, 1202, 1051, 1052, 1053 del F.M. n. 83 del comune di Naro;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, la condotta idrica che si trova nel territorio del comune di Naro, adiacente la Chiesa di Santo Spirito e ricadente nel sottosuolo dell'area visualizzata in rosso nella allegata planimetria, ubicata all'interno delle porzioni delle particelle catastali nn. 1200, 1051 e 1052 del F.M. n. 83 del comune di Naro, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarata di importante interesse demo-etno-antropologico in quanto bene compreso fra quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico medesimo ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi, ed in particolare alle seguenti:
a)  è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti ed opere di qualsiasi specie anche se di carattere provvisorio; ogni intervento nell'area interessata dovrà essere autorizzato dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
b)  è fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, impianti ed in genere ad opere esistenti, anche se di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, il quale può concederla fissando le condizioni compatibilmente con il rispetto del contesto storico-etno-antropologico;
c)  è fatto divieto di eseguire scavi o scassi di qualsiasi genere, di utilizzare per la lavorazione del terreno mezzi meccanici senza l'autorizzazione del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, il quale può concederla fissando le condizioni compatibili con la salvaguardia del sottosuolo.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità della condotta idrica, si ritiene necessario istituire, ai sensi dell'art. 49 del testo unico, una fascia di rispetto nell'area circostante il monumento, visualizzata con colore verde nella allegata planimetria e ricadente all'interno delle porzioni delle particelle catastali nn. 1200, 1202, 1051, 1052 e 1053 del F.M. n. 83 del comune di Naro; all'interno della suddetta area non sono consentite aperture di cave, realizzazioni di sbancamenti, palificazioni elettriche, telefoniche o di qualsiasi tipo; eventuali stradelle di accesso dovranno seguire l'andamento del terreno e la carreggiata dovrà essere sistemata con materiale di tipo naturale (pietra, ciottoli, ecc.); le opere descritte ed ogni altro intervento sull'area di rispetto dovranno comunque essere sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Art. 4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Naro, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 19 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1933)
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016

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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