REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 14 luglio 2004, n. 1143.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, articolo 9 e successive modificazioni "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALLA FEDERFARMA DI CATANIA
ALLA ASSOFARM DI ROMA
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMMG
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMP
L'articolo 7 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, sostituito con l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002 e successivamente modificato con il comma 31 dell'articolo 48 della legge n. 326 del 24 novembre 2003, dispone che: "I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione".
Si rende noto, pertanto, l'elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto, secondo le confezioni di riferimento stabilite dal Ministero della salute e oggetto del comunicato del 5 luglio 2004 disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it/medicinali.
L'elenco è stato aggiornato sulla base dei medicinali attualmente in commercio.
L'elenco è comprensivo anche di farmaci per i quali è stata individuata la confezione di riferimento ma non il prezzo.
Pertanto, a decorrere dal 21 luglio 2004, i prezzi di riferimento regionale che si applicheranno sono quelli di cui all'elenco A allegato.
Appare opportuno ribadire quanto segue:
-  la sostituzione del farmaco avente un prezzo superiore a quello di rimborso deve essere eseguita, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 405/2001, con il medicinale generico ovvero con la specialità medicinale avente il prezzo più basso nell'ambito del principio attivo e della confezione di riferimento compatibilmente con quanto stabilito con il decreto n. 2258 del 4 dicembre 2003;
-  nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta l'indicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 405/2001, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, secondo le previsioni del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico di tutte le categorie di soggetti di cui alla circolare assessoriale n. 1141 del 18 giugno 2004 ad eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI

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(2004.29.1981)102*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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