REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 luglio 2004, n. 46.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60 - Tirocini estivi di orientamento - Direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione siciliana.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO
AI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL P.R.O.F.
ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
e, p.c.  alla presidenza della regione siciliana - ufficio di gabinetto 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S.
ALLE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Premessa
Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stata data una prima attuazione al complesso impianto normativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la cosiddetta legge Biagi, ed è stata così avviata una fase decisiva per la riforma del mercato del lavoro in Italia.
Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta legge Moratti, viene avviata la riforma del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Le due riforme appaiono integrarsi nel concetto di "impresa formativa", nel senso che si ravvisa il ruolo dell'impresa nel concorrere a creare competenze formative, spendibili nel mercato del lavoro.
Uno dei punti di incontro tra la riforma "Moratti" e la riforma "Biagi" è, infatti, rappresentato dall'art. 60 del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede "tirocini estivi di orientamento durante le vacanze estive in favore di adolescenti e giovani con fini di orientamento ed addestramento pratico".
In conformità agli orientamenti ministeriali in materia, consultabili nel sito www.welfare.gov.it, per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione siciliana si impartiscono le seguenti direttive, costituendo la stessa un importante strumento di collegamento e di alternanza scuola/lavoro.
Definizione e destinatari
Il tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti) o i giovani (soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti), regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso là e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacanze estive.
Finalità
Il tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Durata e limiti
Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Sussidio economico
L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro (al lordo).
Disciplina
Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal decreto legislativo n. 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tirocini formativi (legge n. 196/97 e D.I. n. 142/98) nonché le direttive regionali di cui alla circolare 28 novembre 2002, n. 22//02/AG e alla nota assessoriale prot. n. 343 del 20 febbraio 2004, opportunamente modificate, ai fini dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure connesse, limitatamente alle fattispecie seguenti, in considerazione del periodo estivo di svolgimento del tirocinio e della breve durata dello stesso.
-  Nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano quelli individuati dall'art. 1 lett. a), e) e g) del D.I. n. 142/98 (cfr. circolare n. 22/02/AG), gli stessi sottoporranno le convenzioni, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, alla commissione regionale per l'impiego e i progetti formativi relativi, soltanto per la ratifica e informazione.
-  Nel caso in cui i soggetti promotori siano strutture periferiche di questa Amministrazione, il servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente individuerà il tutor didattico-organizzativo, cui affidare il tirocinio estivo, tra i funzionari dei ruoli regionali in servizio presso lo stesso servizio ufficio provinciale del lavoro.
Sinteticamente si rammenta che:
-  le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori (cfr. paragrafo 2.2, circolare n. 22/02/AG);
-  per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
-  l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
-  il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi;
-  le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo (cfr. paragrafo 9, circolare n. 22/02/AG "dichiarazione di competenza").
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  Servizio II "Politiche attive del lavoro";
-  Ufficio tirocini formativi e di orientamento e nuove esperienze lavorative;
-  Palermo, via Imperatore Federico n. 52;
-  Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Cusumano, telefono 091-6960543, fax 091-362353, e-mail: rcusumano@regione.sicilia.it.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sarà disponibile sul sito internet di questo Assessorato ove sarà possibile, altresì, scaricarla al seguente indirizzo: www.regione. sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2004.30.2067)
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091*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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