REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE



Istruzioni per le operazioni di compilazione, di rilascio e di restituzione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2004/2005.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2004/2005 pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
La ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune, ammessi negli AA.TT.CC. dell'isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1)  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune, la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2004/2005 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori Regione.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori, trasmesso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di due) scelti dal cacciatore, con l'esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A)  farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
a)  licenza di porto d'armi per uso caccia;
b)  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio;
c)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa, pari ad E 129,11, effettuato sul conto corrente postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 2, tasse concessioni governative - Sicilia";
d)  attestazione del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "Art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale può essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto, sommando i due importi e specificandone comunque a tergo la causale;
e)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari ad E 64,56, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul conto corrente postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana".
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta " ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 64,56, decorre dalla data di rilascio della licenza;
f)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari a E 10,98, per ogni ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza in cui il cacciatore è stato ammesso. Tale importo, nel caso di ammissione ad un solo ambito, o l'importo di E 21,96 nel caso di ammissione a due ambiti, o l'importo di E 32,94 nel caso di ammissione a tre ambiti, possono essere versati sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto;
g)  attestazione del versamento di E 5,16 ad ambito, soltanto da parte dei cacciatori che intendono scegliere uno o due ambiti per esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria. Tale importo può essere versato sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto "e".
Le tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" possono essere pagati mediante unico versamento cumulativo da effettuare sul predetto c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di CC.GG. regionale E 64,56", "Tassa ammissione AA.TT.CC. E .................................", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i" E ....................................".
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g":




B) Compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed in particolare, indicando con la sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché gli eventuali uno o due ambiti che il cacciatore sceglierà per la caccia alla sola selvaggina migratoria, nelle tre sezioni o riquadri del tesserino; la seconda delle quali recante la dicitura "parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato; la terza recante la dicitura "parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la prima deve restare incorporata nel tesserino.
C) Annullare mediante perforazione le caselle rimaste inutilizzate, relative agli AA.TT.CC. di ammissione non autorizzati.
D) Riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
3)  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1) di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2) gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3) gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza non oltre la data del 10 febbraio 2005 il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2004/2005 (anche su supporto informatico, in formato "excel" e completo di codice fiscale) unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2, lettera "B".
Entro la suddetta data i comuni trasmetteranno alla ripartizione faunistico-venatoria competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2005/2006.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario.
Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2005.
All'atto della restituzione dovrà essere compilata, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, a cura degli uffici del comune o delle associazioni venatorie riconosciute, la pagina del tesserino all'uopo predisposta. Nella prima parte (che deve restare incorporata al tesserino) dovrà essere riportata la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome, cognome, la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta di avvenuta restituzione.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 15 aprile 2005 i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
I comuni, inoltre, provvederanno, in applicazione della circolare 1 febbraio 1999, n. 267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima) n. 21 del 7 maggio 1999, a notificare ai cacciatori che non hanno restituito il tesserino venatorio entro il 1° aprile 2005, gli estremi della violazione dell'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 33/97 con l'indicazione della somma di E 51,65 da pagare quale sanzione amministrativa in misura ridotta prevista dall'art. 32, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche, dandone immediata comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza.
Il comune invierà alla ripartizione faunistico-venatoria la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa o, in caso di non avvenuta conciliazione da parte del trasgressore, il rapporto con la prova di eseguita contestazione o notificazione.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2004.30.2031)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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