REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 luglio 2004.
Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 30172 del 29 agosto 2003, pervenuto a questo Assessorato il 4 settembre 2003 ed assunto al protocollo generale in data 10 settembre 2003 al n. 50687, con il quale il comune di Comiso ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla modifica del capitolo II, art. 5 "Definizioni degli indici e metodi di misurazione - distanze" delle norme tecniche di attuazione;
Visto il foglio prot. 20143 del 7 giugno 2004, pervenuto in data 18 giugno 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40391 del 18 giugno 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario comunale del comune di Comiso relativa alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 78 del 25 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Comiso ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la modifica del capitolo II, art. 5 "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze" delle norme tecniche di attuazione in variante al piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 22 agosto 2003, a firma del sindaco e del segretario generale del comune di Comiso, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 231 del 10 ottobre 2003, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 45 del 10 ottobre 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
Con la delibera consiliare n. 78/02 il comune di Comiso ha proceduto all'adozione di una variante al piano regolatore generale approvato con decreto n. 667/D.R.U. del 4 dicembre 2001 e, precisamente, a modificare al capitolo II, l'art. 5 "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze", sostituendo al 5° capoverso la frase "Salve tulle le prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base all'accordo scritto, graficamente documentato e registrato fra i proprietari; tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine.", con "Salve tutte le prescrizioni di zona è sempre esercitabile il diritto di prevenzione degli artt. 873 e seguenti del codice civile".
Il consiglio comunale ha ritenuto di dovere apportare tale modifica, al fine di regolare la distanza anche nelle zone non omogenee ma contigue del piano regolatore generale, oltre che consentire una razionale edificazione in lotti che per conformazione o dimensione non potrebbero mantenere le distanze dettate dalle norme.
Ciò fermo restando quanto stabilito dall'art. 81 del R.E.C. "Distacco dai confini e dal ciglio stradale". La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a ml. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi esplicitamente previsti dalle presenti norme o nelle P.E. del piano regolatore generale.
La C.E.C., giusto verbale n. 26/02, aveva proposto, in alternativa, di integrare l'art. 5 in questione nel seguente modo: "L'accordo scritto tra i proprietari di lotti confinanti non è dovuto nei casi di accertata impossibilità tecni ca a realizzare la volumetria assentibile con una profondità di corpo di fabbrica minima di ml. 7,00".
A seguito di regolare pubblicazione della variante adottata, non risulta presentata alcuna osservazione.
Considerato
L'art. 5 delle N.A. in ordine alla normativa che regola le "Distanze", anche se non puntualmente precisato, si riferisce alle zone territoriali omogenee "B" e "C", atteso che per le altre zone territoriali omogenee le specifiche norme attuative dettano prescrizioni in ordine ai distacchi e alle distanze.
Le norme di attuazione relative alle zone "C" e "B4" prescrivono che l'edificazione è attuabile previa la formazione di un piano urbanistico esecutivo (P.U.E.) e, a norma del IV capoverso del paragrafo "Distanze" del citato art. 5, sono ammesse distanze inferiori in presenza di previsioni planovolumetriche, come peraltro previsto dall'art. 9 del D.I. n. 1444/68; pertanto, si ritiene che la modifica proposta attenga esclusivamente alle zone "B 1", "B2", "B3", "B5" e "B6".
La variante proposta intende sopprimere l'obbligo dell'accordo tra le parti per potere costruire al confine, con riferimento al codice civile, libro III "della proprietà", titolo II, capo II della proprietà fondiaria, sez. VI e precisamente all'art. 873 che stabilisce le "distanze nelle costruzioni" sostanzialmente introducendo il criterio della "prevenzione temporale" secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina in concreto le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi.
Detta proposta è motivata dal fatto che la difficoltà di edificare nei lotti, la cui conformazione e dimensione non consente l'applicazione delle norme vigenti in materia di distanze, potrebbe ingenerare fenomeni speculativi in sede di accordo tra confinanti.
In relazione a quanto sopra, il comune non ha fornito alcun dato circa la casistica relativa del fenomeno interessante le suddette zone "B".
Tuttavia si ritiene che il suddetto criterio di prevenzione, liberalizzando la facoltà di edificare a confine, possa imporre vincoli o limitazioni nei confronti dei proprietari dei lotti limitrofi.
Pertanto, si ritiene che, conformemente a quanto assunto dalla C.E.C. non debba ricorrersi all'accordo scritto tra le parti nel caso in cui preesista una costruzione a confine ovvero "... nei casi di accertata impossibilità tecni ca a realizzare la volumetria assentibile con una profondità del corpo di fabbrica minima di ml. 7,00".
Per quanto sopra, la scrivente unità operativa è del parere che la variante ex art. 3, legge regionale n. 71/78, adottata dal comune di Comiso giusta delibera consiliare n. 78 del 25 ottobre 2002, relativa all'art. 5 delle N.T.A. del piano regolatore generale vigente, possa essere approvata con le modifiche e prescrizioni di cui alle superiori considerazioni da sottoporre a controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/78 ";
Visto il voto n. 254 del 30 ottobre 2003, con il quale il Consiglio regionale all'urbanistica ha integralmente condiviso la sopracitata proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 45 del 10 ottobre 2003, resa in merito alla variante al vigente strumento urbanistico del comune di Comiso e relativa alla modifica dell'art. 5 "Distanze" delle norme tecniche di attuazione;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 70405 del 25 novembre 2003, con la quale il comune di Comiso è stato invitato a controdedurre, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 254 del 30 ottobre 2003;
Vista la nota, prot. 101 del 20 aprile 2004, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U., di questo Assessorato, nel rilevare che da parte del comune di Comiso non risultano adottate, entro i termini di legge, le richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione;
Vista l'ulteriore nota prot. 119 del 5 maggio 2004 dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U., con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2004 del consiglio comunale di Comiso, acquisita da questo Assessorato con il foglio del comune di Comiso prot. n. 11269 del 25 marzo 2004;
Vista la deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2004, dalla quale si rileva che il consiglio comunale ha preso atto delle determinazioni assunte da questo Assessorato in merito alla variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 254 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica ad integrale condivisione della proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 45 del 10 ottobre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 254 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante relativa alla modifica del capitolo II, art. 5, delle norme tecniche di attuazione "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze" del piano regolatore generale del comune di Comiso, adottata con delibera consiliare n. 78 del 25 ottobre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 45 del 10 ottobre 2003 resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 254 del 30 ottobre 2003;
3) delibera c.c. di Comiso n. 78 del 25 ottobre 2002;
4) delibera c.c. di Comiso n. 17 del 20 febbraio 2004;
5) norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale - stralcio.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Comiso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2004.
  LIBASSI 

(2004.29.1964)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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