REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 giugno 2004.
Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola nel territorio del comune di Campobello di Mazara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la documentazione costituente il fascicolo della pratica in argomento, dalla quale si rileva, sostanzialmente, che:
-  il progetto relativo ai "Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della tonnara di Capo Granitola", proposto, in 2 diverse elaborazioni, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per gli adempimenti ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, veniva approvato con decreto n. 195/91 del 7 marzo 1991, in conformità a quanto espresso dal C.R.U. con i voti n. 194 del 27 giugno 1990 e n. 312 del 5 dicembre 1990;
-  successivamente alla definizione delle procedure di appalto, l'impresa aggiudicataria proponeva un nuovo progetto che, tuttavia, non veniva sottoposto all'esame di questo Assessorato ma, su indicazione del CTAR, trasmesso dall'Assessorato regionale del turismo alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, la quale rilevava il contrasto delle opere con le indi-cazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  le suddette considerazioni della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, contenute nella nota n. 7393/92, pervenivano all'Assessorato regionale del turismo oltre i termini di legge, determinando, pertanto, l'avvio dei lavori per silenzio-assenso;
-  a seguito di segnalazioni da parte delle associazioni ambientaliste la stessa Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con ordinanza n. 670 del 29 gennaio 1994, disponeva la sospensione dei lavori ed il ripri stino dello stato dei luoghi relativamente ai lavori riguar danti l'edificio "Cantieristica e rimessaggio";
-  al fine di assumere determinazioni in ordine ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola venivano indette delle conferenze di servizi ai sensi dell'art.15 della legge regionale n. 10/91 e, nell'ambito delle stesse, relativamente agli aspetti urbanistici, si conveniva di proporre il progetto aggiudicato e la variante suppletiva del 23 giugno 1993 a questo Assessorato per gli adempimenti ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  in dipendenza delle decisioni della conferenza di servizi l'Assessorato del turismo, con nota prot. n. 7339 del 4 novembre 1994, trasmetteva il progetto per la definizione degli aspetti urbanistici. Detta richiesta, attivate le iniziative previste dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni - a seguito delle quali non veniva espresso parere da parte del consiglio del comune di Campobello di Mazara -, veniva restituita al suddetto Assessorato, con nota n. 4475 del 24 luglio 1997, in dipendenza della negativa valutazione del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui al voto n. 451 del 13 marzo 1997;
-  con nota prot. n. 70825 del 29 dicembre 1997 l'Assessorato regionale del turismo, in conseguenza dei rilievi formulati dalla D.L., richiedeva il riesame della pratica;
-  in esito alla richiesta di cui sopra, con assessoriale prot. n. 6709 del 19 maggio 1999, veniva trasmesso il, condiviso, voto n. 104 del 22 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le deduzioni formulate dalla D.L., confermava il proprio precedente voto n. 451 del 13 marzo 1997, rilevando, alla stregua dell'orientamento già espresso per analoghe fatti specie, l'impossibilità di definire il procedimento di auto rizzazione attesa l'avvenuta realizzazione delle opere;
-  nell'ambito di ulteriore conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 10/91, al fine di perseguire l'interesse pubblico alla definizione dell'intervento, veniva deciso di sottoporre all'esame di questo Assessorato, ai sensi della medesima procedura in precedenza attivata, il progetto definitivo dell'opera contenente le modifiche introdotte in fase di realizzazione;
Visto il foglio prot. n. 183 del 27 febbraio 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 12281 del 28 febbraio 2002, con il quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha richiesto la deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001 nonché l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola in territorio del comune di Campobello di Mazara;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 46263 del 30 luglio 2002, con cui, al fine di potere procedere all'even tuale regolarizzazione degli atti nei termini di quanto indicato dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, sono stati richiesti al comune di Campobello di Mazara l'attivazione della procedura di deroga secondo quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01 e, contestualmente, l'avviso sul progetto secondo le previsioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota prot. n. 45 del 20 gennaio 2003, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, nel trasmettere copia dell'atto consiliare del comune di Campobello di Mazara n. 105 del 4 dicembre 2002, ha rilevato che la stessa deliberazione risulta formulata al fine di attivare la procedura di deroga ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, nonché ai fini della procedura di autorizzazione prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera n. 105 del 4 dicembre 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Campobello di Mazara ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come modificato dall'art. 89 della della legge n. 6/2001, istanza di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, esprimendo contestualmente, secondo gli emendamenti alla proposta formulata dall'ufficio competente, l'avviso ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in ordine al progetto riguardante i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della tonnara di Capo Granitola;
Vista la nota prot. n. 107 del 7 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente alla documentazione trasmessa dal comune, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 25 del 7 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto elaborato prende atto delle opere già realizzate e da eseguire visualizzate nell'allegata tav. n. 2, costituite da:
a) sistemazione esterna nuove previsioni: viabilità pedonale tra il lato mare e il padiglione cantieristica rimessaggio, sistemazione a parcheggio e creazione di un piazzale per l'esposizione dei barconi appartenenti alla tonnara del promontorio sud-est;
b) completamento del padiglione cantieristica e rimessaggio realizzato nelle pareti strutturali ed al rustico della muratura di tompagnamento costituito dal piano cantinato destinato ad officina e rimessaggio imbarcazioni servizi igienici, al piano terra, ed al 1° piano la destinazione a camere ospiti, con previsione camere portatori di handicap;
c) servizi connessi alla piscina (diversamente previsti da come precedentemente progettati nel progetto originario) stabilito (f.T.) vengono per gran parte interrati sotto la terrazza solarium della piscina al fine di diminuire l'impatto ambientale;
d) servizi per l'approdo (precedentemente previsti sulla banchina del molo di sopraflutto) che vengono realizzati nel seminterrato nelle vicinanze del padiglione cantieristica;
e) spogliatoi al servizio del personale, medicheria e guardiola, previsti all'interno di un locale esistente già ampliato;
f)  impianto fognante con la previsione di pompe di sollevamento, di un depuratore pozzi assorbenti e di quanto altro necessario per garantirne la funzionalità in relazione alla ricettività;
g) opere marittime (in gran parte realizzate e collaudate) con previste opere di ripristino dell'esistente per migliorarne la funzionalità e la realizzazione di 2 pontili galleggianti con relativa impiantistica e l'istallazione delle pompe di distribuzione carburante;
h) camino e forni esistenti (completamento e restauro delle parti pericolanti).
Premesso quanto sopra, questo servizio, alla luce di quanto chiarito con la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754 del 10 ottobre 2000 in merito alla sanabilità delle opere pubbliche realizzate in assenza di autorizzazione urbanistica, considerato che il progetto definitivo non sembra apportare sostanziali modifiche a quanto precedentemente autorizzato, trattandosi prevalentemente di interventi di completamento atti a migliorare la fruibilità della struttura, è dell'avviso di poter procedere alla definizione dell'iter amministrativo in sanatoria, nonché alla definizione dell'autorizzazione in deroga ex art. 89, legge n. 6/2001, per le parti dell'intervento non ancora realizzate, non rilevando in linea di massima elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione avanzata dall'Assessorato del turismo.
Per l'acquisizione della consultazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 65/81 e deroga ex art. 16 della legge regionale n. 76/78 e successive modifiche ed integrazioni, si trasmettono le citate delibere n. 87/02 e n. 105/02 con i relativi allegati (fermo restando che in caso di richiesta di modifiche sostanziali al progetto in argomento da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in sede di concerto art. 89, legge regionale n. 6/2001, la pratica dovrà essere oggetto di nuova valutazione).
...Omissis...";
Rilevato che, per effetto della decorrenza del termine previsto dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, è da assumere quale parere, ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, la proposta n. 25 del 7 aprile 2003, espressa dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Considerato che, per problematiche analoghe a quelle in argomento, in dipendenza del contenuto del parere n. 263 del 15/10/91 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e della circolare di questo Assessorato n. 1/93 nonché del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, è stata rilevata la possibilità della regolarizzazione amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali;
Vista la nota prot. n. 26360 del 17 aprile 2003, con la quale questo Assessorato, in relazione a simili fattispecie, ha richiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il parere in ordine alla possibilità di concedere la deroga prevista dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, relativamente ad opere già realizzate;
Vista la nota prot. n. 26039 del 18 ottobre 2003, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, condividendo le osservazioni prospettate da questo Assessorato, ha ritenuto ammissibile la possibilità di concedere "in sanatoria" l'autorizzazione al mantenimento di opere che risultino compatibili con l'interesse pubblico tutelato dalla norma di vincolo;
Vista la nota prot. n. 45427 dell'1 agosto 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere - unitamente a copia della documentazione relativa - il parere n. 25 del 7 aprile 2003 espresso dall'unità operativa n. 3.2/ D.R.U. di questo Assessorato, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 611 del 23 febbraio 2004, assunta al protocollo di questo Assessorato al n.18204 del 25 marzo 2004, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto propri, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, i pareri prot. n. 1202/V e n.1203/V del 6 febbraio 2004 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 25 del 7 aprile 2003 reso dall'unità operativa n. 3.2 della D.R.U. e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istan za avanzata dal comune di Campobello di Mazara con la delibera consiliare n. 105 del 4 dicembre 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola, in territorio del comune di Campobello di Mazara.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 25 del 7 aprile 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, è autorizzato, in variante allo strumento urba nistico del comune di Campobello di Mazara, il progetto relativo alla riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola in territorio del comune di Campobello di Mazara, di cui alla richiesta dell'Assessorato regionale del turismo.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati e vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 25 del 7 aprile 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2 della D.R.U;
2)  delibera di c.c. n. 105 del 4 dicembre 2002;
3)  nota prot. n. 611 del 23 febbraio 2004, dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con allegati relativi pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani.
Elaborati di progetto allegati alla delibera di c.c. n. 105 del 4 dicembre 2002
4)  relazione generale;
5)  tav.    1  -  corografia, stralcio aereofotogrammetrico, stralcio catastale e planimetria generale della sistemazione definitiva;
6)  tav.    2  -  planimetria generale della sistemazione -scala 1:500;
7)  tav.    3  -  planimetria generale "zona A1" - scala 1:200;
8)  tav.    4  -  planimetria generale "zona A2" - scala 1:200;
9)  tav.    5  -  spogliatoi personale, medicheria, w.c. hand, guardiola - scala 1:100;
10)  tav.    6  -  spogliatoi e servizi piscina - scala 1:100;
11)  tav.    7  -  amministrazione, hall, pianta piano terra - scala 1:100 - 1:50;
12)  tav.    8  -  alloggi, amministrazione, hall, pianta piano primo - scala 1:100;
13)  tav.    9  -  alloggi, amministrazione, hall, prospetti - scala 1:100;
14)  tav.  10  -  servizi approdo e locale pompe - scala 1:100;
15)  tav.  11  -  edificio cantieristica - scala 1:100;
16)  tav.  12  -  edificio cantieristica, prospetti e sezioni - scala 1:100;
17)  tav.  13  -  edificio ristorante discoteca, piante - scala 1:100;
18)  tav.  14  -  edificio ristorante, discoteca, prospetti - scala 1:100;
19)  tav.  15  -  edificio alloggi, negozio, museo, pianta - scala 1:100;
20)  tav.  16  -  edificio alloggi, negozio, museo, prospetti - scala 1:100;
21)  tav.  17  -  particolari di copertura e controsoffitto - scala 1:20 - 1:10;
Elaborati allegati al provvedimento emesso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - stato attuale
22)  relazione tecnica;
23)  tav.    1  -  stralcio aereofotogrammetrico - scala 1:2000;
24)  tav.    2  -  planimetria generale - scala 1:500;
25)  tav.    3  -  magazzino angolo nord-ovest;
26)  tav.    4  -  alloggi, amministrazione, hall, pianta piano terra e 1° piano;
27)  tav.    5  -  alloggi, amministrazione, hall, prospetti e sezioni;
28)  tav.    6  -  locale pompe di sollevamento;
29)  tav.    7  -  edificio cantieristica, piante;
30)  tav.    8  -  edificio cantieristica, prospetti e sezioni;
31)  tav.    9  -  edificio ristorante, discoteca, pianta;
32)  tav.  10  -  edificio ristorante, discoteca, prospetti;
33)  tav.  11  -  edificio negozio, alloggi, museo, pianta;
34)  tav.  12  -  edificio negozio, alloggi, museo, prospetti.

Art. 4

Resta salva l'acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

L'Assessorato regionale del turismo ed il comune di Campobello di Mazara sono onerati di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2004.
  LIBASSI 

(2004.28.1906)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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