REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 LUGLIO 2004 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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014*
Statuto del Comune di Ravanusa


Lo statuto del Comune di Ravanusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 dell'8 gennaio 1994. Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate, rispettivamente, nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 17 dicembre 1994 e n. 37 del 14 luglio 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 20 maggio 2004.

PARTE PRIMA
PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Ravanusa è ente autonomo locale.
2.  Rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione siciliana, con la Provincia di Agrigento nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, secondo i principi della costituzione, nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana e di quelle della Regione siciliana, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3.  Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4.  Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto, dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5.  Lo statuto comunale costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina le norme fondamentali dell'organizzazione generale del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
6.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 2
Autonomia regolamentare

1.  Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, tranne per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui competenza è attribuita alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
3.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
4.  I regolamenti di competenza del consiglio sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutivi ai sensi di legge.
5.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo secondo legge.
Art. 3
Sede - Territorio - Stemma - Gonfalone

1.  La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico, sito in via Roma n. 3. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale.
2.  Il territorio del Comune di Ravanusa ha una estensione di Kmq. 53 e confina a nord con il Comune di Sommatino, ad est con i Comuni di Licata e Naro, ad ovest con i Comuni di Canicattì e Campobello di Licata.
3.  Il Comune ha il proprio stemma e il proprio gonfalone conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo e rilasciato a termini della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del D.P.C.M. 3 agosto 1962.
4.  Degli stessi è vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali. Lo stemma costituisce il logo del Comune.
5.  Il gonfalone del Comune può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, con la partecipazione del sindaco o di un assessore delegato, di una delegazione del consiglio comunale, condotto e scortato dalla polizia municipale in uniforme di rappresentanza.
Art. 4
Albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  Nell'atrio della sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sul l'accesso.
3.  La pubblicazione degli atti e degli avvisi, di cui al secondo comma del presente articolo, è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo del messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione
4.  Le pubblicazioni possono effettuarsi anche per mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo.
5.  La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
Art. 5
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità, ispirandosi ai valori della costituzione. A tal fine, il Comune nel rispetto delle leggi e dello statuto:
-  tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconoscendo la centralità della dignità del cittadino;
-  promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
-  cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della città, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento agli immobili di interesse storico e al territorio agricolo boschivo;
-  favorisce l'omogeneità del tessuto sociale al fine di superare ogni forma di campanilismo;
-  favorisce la formazione a tutti i livelli (amministratori, responsabili dei servizi, operatori, volontariato, comunità) per rendere attuabile il profondo cambiamento disposto dalle leggi di riforma delle autonomie locali;
-  collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità;
-  garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione, per accrescere la solidarietà tra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;
-  assume iniziative per l'integrità della famiglia;
-  tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove il diritto allo studio e al lavoro, favorendo la formazione professionale anche attraverso forme di collaborazione con enti, istituzioni scolastiche ed universitarie;
-  assicura lo sviluppo economico equilibrato, nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio con interventi a salvaguardia del patrimonio naturale e per la tutela ambientale, tramite azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento se esistente;
-  guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
-  cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse e apprestando strutture e servizi;
-  favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;
-  incoraggia la diffusione dello sport;
-  conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi, nonché il patrimonio e le proprietà collettive;
-  attua le iniziative necessarie alla valorizzazione degli interessi socio-economici e culturali del territorio.
Art. 6
Funzioni

1.  Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2.  Il Comune esercita le sue funzioni in forma decentrata o in collaborazione con altri Comuni o con la Provincia regionale, per garantire l'economicità di gestione.
3.  Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
5.  Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
6.  Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.
7.  Le funzioni di cui al comma 6, sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale o regionale, possono essere affidate al Comune, dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 7
I principi dell'attività impositiva

1.  L'attività impositiva del Comune si ispira ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
In particolare, le norme regolamentari:
-  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
-  non possono avere effetto retroattivo, salvo i casi previsti dalla legge;
-  se modificative di precedenti norme, devono ripor tare il testo conseguentemente modificato.
2.  L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative dirette a:
-  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
-  motivare i provvedimenti amministrativi;
-  improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
-  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
Art. 8
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi, del sindaco e del vice sindaco.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via propositiva e consultiva in materia di politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef, ecc. e, in generale, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del l'ente e sulle varie esigenze e istanze del mondo dei ragazzi.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 9
Pari opportunità e volontariato

1.  Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2.  Le azioni positive elencate al comma 2 dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125, costituiscono norme statutarie a tutti gli effetti, e come tali devono essere osservate nell'esercizio di ogni attività amministrativa del Comune, al fine di rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomo e donna.
3.  Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività con finalità umanitarie e, altresì, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale - in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione - e alla salvaguardia e tutela dell'ambiente.
4.  Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi, affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
5.  La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
PARTE SECONDA
Titolo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 10
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

1.  Il Comune uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  A tal fine il Comune promuove:
-  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
-  le assemblee di quartiere e di zona sulle principa li questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
-  forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
-  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati ed immigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.
Art. 11
Diritto di udienza

1.  Ai cittadini, singoli o associati, è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per il proponimento di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta.
3.  Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza.
4.  La richiesta di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione; per le questioni d'interesse collettivo la richiesta deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini, anche facenti parte di associazioni o organismi vari.
Art. 12
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione

1.  Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio e in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.  I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
4.  La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.
5.  Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, ai sensi delle norme di legge e/o regolamenti in materia vigenti.
6.  Il Comune promuove, altresì, la diffusione dell'in formazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
7.  L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.
Art. 13
Diritto di istanza, petizione e proposta

1.  I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.
2.  Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco e, secondo le rispettive competenze, al consiglio, alla giunta, al direttore generale, al segretario, al responsabile degli uffici e/o servizi.
3.  Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco e, secondo le rispettive competenze, al consiglio o alla giunta e al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.
4.  Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive, sottoposte al sindaco, o per esso, al consiglio o alla giunta, nonché sottoposte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.
5.  Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco, o per esso, al consiglio o alla giunta, sono trasmesse al segretario generale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del sindaco.
6.  Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui sopra, debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione, nonché se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.
Art. 14
Proposte di iniziativa popolare

1.  I cittadini del Comune, nel numero non inferiore a 150, possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.
2.  L'organo competente ad adottare l'atto è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo, se necessario, l'audizione di una rappresentanza dei proponenti, prima della pronuncia.
3.  Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per l'esame delle proposte in questione.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 15
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle coope razioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.
3.  Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando le forme di incentivazione di cui al successivo art. 17.
4.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento ai ragazzi, alle donne, agli anziani ed ai disabili.
Art. 16
Associazioni e organismi di partecipazione

1.  Per i fini di cui al precedente articolo, il Comune:
-  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni;
-  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l'associazionismo;
-  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative, e nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa sostenuta deve essere approvato dalla giunta.
2.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
3.  Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
4.  L'ufficio competente elencherà su apposito registro tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 17
Forme di consultazione - Incentivazione

1.  Il Comune, per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, si avvale degli strumenti previsti dal presente statuto e dal regolamento.
2.  Oltre all'udienza pubblica di cui al precedente art. 11, il Comune può attivare forme di consultazione della popolazione attraverso la convocazione di assemblee, generali o parziali, dei cittadini di quartieri, nonché attraverso la convocazione di assemblee delle associazioni di cui al precedente art. 13, in ordine al relativo settore di competenza.
3.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.
Art. 18
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, e su ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e della dotazione organica, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, le designazioni e le nomine dei rappresentanti, e tutte le altre attività amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali. Gli elettori esprimono sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni.
2.  I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
3.  Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara ed univoca dell'argomento o quesito inerente la richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
4.  Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
5.  Il consiglio delibera sulla volontà popolare emersa dal referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
6.  Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto alla volontà popolare emersa dal referendum sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il consiglio.
7.  I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali ecc.
8.  Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali vigenti, in quanto compatibili.
Art. 19
Referendum abrogativo

1.  Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi quando lo richiedono un numero di elettori non inferiore a quello previsto dal comma 2° del precedente articolo.
2.  Il referendum è ammesso su deliberazioni di interesse generale e su singoli provvedimenti già esecutivi, purché non siano lese situazioni giuridiche soggettive di terzi.
3.  Non è ammesso referendum sulle materie previste nel primo comma del precedente articolo né sulle deliberazioni concernenti bilanci o strumenti urbanistici.
4.  La proposta di referendum deve indicare l'atto deliberativo di cui si chiede l'abrogazione e deve essere presentata alla presidenza del consiglio comunale. Quest'ultima, entro 30 giorni dalla presentazione, ne verifica l'ammissibilità formale secondo le norme regolamentari che disciplinano l'istituto, fissa la data della consultazione, che dovrà svolgersi entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione della proposta stessa, e dispone per l'assunzione del relativo impegno di spesa.
5.  Per la validità della proposta abrogativa è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori.
6.  L'abrogazione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento, da parte del presidente del consiglio, con il quale si prende atto del risultato della consultazione referendaria.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 20
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale
2.  L'elezione o la nomina degli organi predetti è disciplinata dalla legge.
Capo I
Il consiglio
Art. 21
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali ed esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dalle leggi regionali vigenti.
2.  L'esercizio delle sue funzioni e delle competenze consiliari non è delegabile
Art. 22
Poteri di indirizzo

L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:
-  con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
-  con l'adozione al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base, le priorità di intervento;
-  con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
-  con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale;
-  con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
-  con l'istituzione di commissioni speciali, di commissioni di indagine e di controllo;
-  con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto, dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;
-  con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo, presentate per iniziativa popolare.
Art. 23
Poteri di controllo politico amministrativo

Il consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante:
-  la richiesta di sottoposizione a controllo esterno di delibere della giunta, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
-  l'utilizzo dell'attività di collaborazione del collegio dei revisori dei conti e del referto degli stessi in caso di gravi irregolarità;
-  l'esame del rendiconto e la discussione della relazione illustrativa della giunta;
-  l'attività specifica da parte delle commissioni di controllo o di indagine, previste negli articoli successivi;
-  l'esercizio dell'attività ispettiva.
Art. 24
Regolamento per il funzionamento

1.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da uno speciale regolamento, deliberato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2.  L'esercizio del potere regolamentare dovrà ispirarsi ai principi di garanzia nel pieno esercizio delle funzioni elettive, di tempestività delle informazioni, di accessibilità agli atti, di libera espressione delle opinioni e de voto, di pubblicità delle sedute - eccettuati i casi di segretezza espressamente previsti - di autonomia organizzativa dell'organo e di garanzia del giusto procedimento.
3.  In particolare il regolamento dovrà prevedere:
a)  le modalità di convocazione del consiglio;
b)  le modalità per la presentazione delle proposte;
c)  l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del consiglio a:
-  il sindaco;
-  qualsiasi assessore;
-  qualsiasi consigliere;
-  il direttore generale;
-  il segretario generale;
-  i responsabili apicali. La capacità propositiva del direttore generale, del segretario generale e dei responsabili apicali, è limitata alle materie di attività affidate alla loro responsabilità gestionale;
d)  le modalità per la discussione delle proposte di deliberazione;
e)  il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
f)  le modalità di assegnazione al consiglio delle risorse per il suo funzionamento e per la relativa gestione;
g)  i criteri per la individuazione dei gruppi consiliari;
h)  la costituzione nel proprio seno, con criterio proporzionale, di apposite commissioni consiliari permanenti di studio e di consultazione.
4.  Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare ogni altro aspetto del funzionamento dell'organo previsto dal presente statuto.
Art. 25
Garanzia e partecipazione delle minoranze

1.  Il Comune adotta misure idonee a garantire alle minoranze consiliari ed a quelle di carattere etnico, religioso etc., l'esercizio dei diritti e delle partecipazioni alla vita ed alla dialettica democratica.
2.  Il presidente del consiglio deve garantire l'osservanza e l'attuazione degli istituti e delle forme di partecipazione all'attività del consiglio dei gruppi di minoranza in conformità alle previsioni del presente statuto e dei regolamenti attuativi.
Art. 26
Commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia

1.  Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
3.  La qualificazione di tali commissioni deve essere formalmente espressa nella delibera di costituzione.
4.  Il controllo attiene agli atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali, nonché alla verifica dell'andamento dell'azione amministrativa.
5.  Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 27
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, secondo le norme di legge.
2.  I consiglieri hanno diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale.
3.  L'interrogazione/interpellanza è rivolta da uno o più consiglieri al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario generale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.
4.  All'interrogazione/interpellanza deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.
5.  La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune, da sottoporre al voto del consiglio entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione al segretario generale. Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalità e tempi fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.
6.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai responsabili apicali del Comune, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
7.  I consiglieri, nel numero previsto dal regolamento di funzionamento, possono richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte, che comportino oneri finanziari, debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.
8.  Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta.
Art. 28
Decadenza dei consiglieri

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere, che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale, deve darne comunicazione scritta motivata al presidente entro tre giorni dallo svolgimento della seduta. Il presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a notificare alla stessa contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi dieci giorni dalla notifica il consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione alla surrogazione.
Art. 29
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, al suo interno, commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2.  Le commissioni di indagine sono formate da un numero di consiglieri comunali, corrispondente al numero dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale e, comunque, pari ad un numero non inferiore ad un quarto dei consiglieri in carica, con arrotondamento all'unità superiore; essi sono eletti a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno.
3.  Le commissioni riferiscono per iscritto al consiglio comunale sui risultati dell'indagine entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.
4.  Decorso infruttuosamente tale termine il presidente del consiglio comunale informa quest'ultimo, il quale può concedere una proroga non superiore al tempo già assegnato alla commissione stessa.
5.  Scaduto tale termine ulteriore la commissione cessa dalle sue funzioni. Il presidente del consiglio comunale ne dà informazioni al consesso, il quale può disporre il rinnovo della commissione. Nessuno dei componenti cessati può essere riconfermato.
6.  La commissione, per la prima volta, è convocata dal presidente del consiglio comunale e, successivamente, dal presidente della commissione stessa.
7.  Nella prima seduta la commissione dovrà procedere, contemporaneamente, alla nomina nel suo seno del presidente, del vice presidente e del segretario. La prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età.
8.  La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e tra questi, il presidente o il vice presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
9.  La commissione nomina un relatore per illustrare al consiglio comunale i risultati dell'indagine.
10.  E' sempre facoltà della minoranza di presentare proprie relazioni.
Capo II
La giunta
Art. 30
Composizione e funzionamento

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco e da un minimo di sei e un massimo di sette assessori.
2.  Alla giunta competono gli atti di amministrazione che alla stessa sono espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto.
3.  La giunta è convocata dal sindaco che la presiede.
4.  Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta lo stesso giorno, prescindendo da qualsiasi formalità (telefonica, telegrafica, verbale).
5.  L'ordine del giorno della riunione di giunta è redatto su indicazione del sindaco, e contiene l'elencazione di tutte le proposte di deliberazioni depositate in segreteria.
6.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
7.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
8.  Hanno diritto di proposta scritta alla giunta:
-  il sindaco;
-  gli assessori;
-  il direttore generale;
-  il segretario generale;
-  i responsabili dei settori.
9.  La capacità propositiva del direttore generale, del segretario e dei responsabili apicali, è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.
10.  Le sedute non sono pubbliche. I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.
11. Il sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente ai settori di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni. Degli stessi è data comunicazione al consiglio.
Art. 31
Competenze della giunta

1.  La giunta comunale delibera sugli acquisti, alienazioni, appalti ed in genere su tutti i contratti che non rientrano nella competenza gestionale dei dipendenti che esercitino funzioni apicali secondo le norme contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La giunta delibera, altresì, sulle materie sottoelencate:
-  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi quando la loro erogazione non sia disciplinata da fonti normative primarie, da regolamenti, contratti collettivi o da provvedimenti a carattere generale che stabiliscano i criteri oggettivi di erogazione;
-  graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale e richieste di avviamento al lavoro ai sensi della normativa vigente;
-  mobilità esterna;
-  individuazione del fabbisogno di risorse umane ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni;
-  progetto del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio;
-  piano esecutivo di gestione;
-  patrocinio di manifestazioni, spettacoli, attività sportive ed artistiche;
-  concessione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche;
-  adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
-  dotazione organica del personale;
-  determinazione, in aumento o in diminuzione, dell'indennità di carica al sindaco e agli assessori;
-  costituzione delle commissioni giudicatrici;
-  assunzione di personale al di fuori della dotazione organica per esigenze straordinarie o altre fattispecie previste dalla legge;
-  resistenza in giudizio delle controversie, comunque riguardanti interesse del Comune;
-  affidamento di incarichi professionali;
-  accordi di contrattazione decentrata;
-  accettazioni di lasciti e donazioni;
-  costituzione del nucleo di valutazione;
-  determinazioni conseguenti ai referti degli organi di controllo interno;
-  individuazione delle posizioni organizzative e determinazione delle retribuzioni di posizione;
-  deliberazioni di spese straordinarie;
-  approvazione dei progetti di massima o preliminari di opere pubbliche;
-  approvazione delle perizie di variante e suppletive che comportino maggiore spesa complessiva;
-  autorizzazione ad espletare cottimi fiduciari;
-  regolarizzazione contabile e formale dei lavori di somma urgenza;
-  assunzione di mutui previsti in bilancio;
-  provvedimenti in materia di lavori socialmente utili;
-  la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi.
3.  La giunta comunale delibera, altresì, su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto.
4.  Essa svolge inoltre attività consultiva e di collaborazione nei confronti del sindaco nonché attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio relativamente alle materie di competenza dello stesso Organo.
Capo III
Il sindaco
Art. 32
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina la giunta comunale, gli enti ed organismi dipendenti e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi del consiglio. Sovrintende, altresì, all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
4.  In particolare il sindaco:
-  convoca e presiede la giunta comunale fissandone l'ordine del giorno, garantendone la collegialità del l'azio ne e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministra tivo;
-  nomina il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale, i responsabili dei servizi e delle altre tipologie direzionali previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto;
-  riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
-  ha la rappresentanza generale dell'ente;
-  indice la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;
-  rappresenta il Comune in giudizio;
-  adotta provvedimenti nelle materie e nei limiti previsti da leggi e regolamenti;
-  rilascia provvedimenti autorizzativi e concessivi che non rientrano nell'attività di gestione dirigenziale;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce, a tal fine, le direttive al direttore generale, al segretario ed ai responsabili dei settori;
-  vieta l'esibizione di atti riservati;
-  coordina, nell'ambito della disciplina regionale gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
-  promuove verifiche ed indagini sull'attività del Comune;
-  convoca i comizi per i referendum consultivi;
-  risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini;
-  promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, la provincia, la regione e gli enti pubblici ;
-  nell'ambito degli indirizzi del consiglio, sovrintende e coordina l'attività degli organismi e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune in altri organismi ed enti; riferisce annualmente al consiglio sulla osservanza da parte degli stessi indirizzi consiliari e sul raggiungimento degli obiettivi;
-  in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
-  il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune da portarsi a tracolla.
Art. 33
Vice sindaco

1.  Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
2.  L'incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
3.  Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di sospensione di quest'ultimo dall'esercizio della funzione.
4.  In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco o del vice sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.
Art. 34
Sospensione - Decadenza - Rimozione - Dimissioni Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Il sindaco può essere rimosso dalla carica, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, qualora abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, ovvero per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2.  Nelle more dell'adozione del decreto di rimozione, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre la sospensione dalla carica del sindaco, qualora sussistano gravi ed urgenti motivi di necessità.
3.  Il sindaco è sospeso dalla carica qualora sia colpito da provvedimenti ristrettivi della libertà personale, ovvero venga adottato, nei suoi confronti un provvedimento di sospensione temporanea ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4.  In tali casi le funzioni del sindaco, sono assicurate dal vice sindaco.
5.  La perdita delle condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco, previste dalla vigente normativa, comporta la decadenza dalla carica del sindaco.
6.  Comporta, altresì, la decadenza dalla carica di sindaco, la sopravvivenza di una causa di incompatibilità, non rimossa entro dieci giorni dalla contestazione.
7.  La cessazione dalla carica di sindaco avviene a seguito di morte, rimozione, dimissioni, scioglimento del consiglio comunale, ovvero a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, da parte del consiglio.
8.  La cessazione dalla carica di sindaco, per morte, decadenza, rimozione, dimissioni o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta, ma non del consiglio comunale che resta in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, da tenersi contestualmente all'elezione del sindaco, nel primo turno elettorale utile.
9.  Le dimissioni presentate dal sindaco diventano immediatamente efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
10.  Tutte le nomine fiduciarie operate dal sindaco, decadono con la cessazione dalla carica del sindaco.
Art. 35
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta, almeno, dai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune ed è posta in discussione non prima di dieci e non oltre i trenta giorni, dalla sua presentazione.
3.  La mozione di sfiducia deve essere approvata dal consiglio comunale, con votazione per appello nominale, dal sessantacinque per cento dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  La cessazione della carica di sindaco, a seguito di mozione di sfiducia, comporta la cessazione della carica della giunta e del consiglio comunale; il vice sindaco e la giunta restano in carica fino alla nomina del commissario.
5.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della regione per gli enti locali, si procede allo scioglimento degli organi elettivi del Comune ed alla nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle attribuzioni degli organi elettivi del Comune.
Capo IV
Il presidente e vice presidente del consiglio comunale
Art. 36
Funzioni del presidente e vice presidente

1.  Il consiglio comunale, successivamente alle operazioni di giuramento, convalida e surroga dei consiglieri, procede, nel suo seno e con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un presidente.
2.  Per l'elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il maggior numero di voti. A parità di voti la votazione ha esito negativo.
3.  Il consiglio procede, altresì, alla elezione di un vice presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima riunione, dopo l'elezione del presidente, con voto segreto e con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. Per l'elezione del vice presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
4.  Gli eletti dichiarano espressamente di accettare le cariche, con registrazione a verbale ed assumono immediatamente la carica.
5.  Il presidente rappresenta il consiglio, lo presiede, dirige i dibattiti, fissa la data delle riunioni, dirama gli avvisi di convocazione, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica sulla ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, di cui uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Capo V
Delle adunanze
Art. 37
Contrasto di interessi

Per i casi di contrasto di interessi riguardanti i componenti degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, si applicano le norme contenute nell'art. 76 dell'O.A.EE.LL. e nell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art. 38
Sostituzione del segretario

1.  Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme indicate nell'articolo precedente, o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne fa le veci.
2.  Nel caso di assenza non sostituibile, la riunione non può aver luogo.
Art. 39
Disciplina delle adunanze

1.  Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
3.  Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 40
Dei regolamenti

1.  Nel rispetto della legge e del presente statuto, il consiglio adotta i regolamenti previsti nella legge fondamentale, nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.
2.  I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso quando ciò è richiesto anche da un singolo consigliere comunale.
3.  I regolamenti devono essere pubblicati, successivamente all'esito favorevole del riscontro tutorio dell'organo di controllo, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
Capo VI
Delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco
Art. 41
Pareri obbligatori

1.  Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta e ogni provvedimento del sindaco deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge fondamentale.
2.  Il parere del segretario comunale può essere acquisito nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97, comma 2°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.  Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto, di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.
4.  In caso di parere negativo l'organo competente ad adottare il provvedimento, se ritiene di adottare comunque l'atto, deve specificare adeguatamente nell'atto stesso la motivazione.
5.  Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello - eventuale - inerente la regolarità contabile, gli atti relativi a:
-  la convalida degli eletti;
-  la nomina degli organi consultivi;
-  la nomina e revoca degli assessori e degli esperti
-  la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  la nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
-  gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
6.  I provvedimenti del sindaco sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.
Art. 42
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1.  Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
2.  Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile.
Art. 43
Responsabili dei servizi

1.  Ai fini del presente statuto e dell'imputazione del l'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto al quale, con atto formale, è affidata la direzione di una delle strutture organizzative dell'ente.
2.  Sono comunque legittimati ad esprimere pareri con rilevanza esterna soltanto i responsabili dei servizi o chi, legalmente, ne esercita le funzioni.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 44
Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione

1.  Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  L'organizzazione degli uffici e del personale deve essere ispirata ai principi di responsabilità, professionalità e flessibilità, nonché di efficacia, efficienza, economicità.
3.  Ai responsabili dei servizi è affidata l'attività gestionale, che è esercitata sulla base degli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta, dei provvedimenti e delle direttive del sindaco, con potestà autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.
4.  Il sindaco, in conformità alla normativa vigente, può nominare un direttore generale.
Art. 45
Segretario generale

1.  Il segretario generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  Lo status, le attribuzioni, la nomina e la revoca del segretario comunale sono disciplinati dalle norme contenute nel titolo IV - Capo II - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.
3.  Al segretario si applicano le norme sulla contrattazione collettiva nazionale della categoria.
4.  Al segretario comunale può essere attribuita, con determinazione del sindaco, la direzione gestionale di aree di attività.
5.  In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6.  Il segretario generale esplica, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.
Art. 46
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri espressi dal consiglio comunale.
3.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti; ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
Art. 47
Disciplina del personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi degli enti che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed alla contrattazione collettiva di lavoro.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
-  la struttura organizzativa-funzionale;
-  la dotazione organica;
-  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
-  i diritti, i doveri e le sanzioni;
-  il servizio di controllo interno e/o il nucleo di valutazione;
-  i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di collaborazione esterni al di fuori della dotazione organica e per l'instaurazione di ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente;
-  la costituzione e il funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici;
-  le collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
4.  I posti di posizione apicale ai quali è connessa la direzione e la responsabilità di un'area funzionale, possono essere coperti mediante contratto - di diritto pubblico o privato - a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso al profilo professionale ed alla categoria di appartenenza del posto da coprire.
5.  Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di scelta del contraente.
Art. 48
Coordinamento dell'attività del Comune

L'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà individuare idonea struttura di coordinamento dell'attività del Comune al fine di verificare e garantire la concreta attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente.
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI
Art. 49
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 50
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
-  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
-  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
-  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale,
-  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
-  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
-  per mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.  Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE
Capo I
Ordinamento finanziario
Art. 51
Finanza e contabilità

Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
Art. 52
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.
2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e disciplina, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.  Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5.  La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi; in particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile dei tributi.
Art. 53
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario, al ragioniere capo ed all'economo del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente statuto, devono di regola essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso, in base ad apposito regolamento.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, in ogni modo, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 54
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
4.  Compete alla giunta comunale l'adozione del PEG, su proposta del direttore generale e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PEG sono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
5.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6.  Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 55
Rendiconto della gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 56
Attività contrattuale

1.  Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.  I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Controllo economico finanziario
Art. 57
Controllo economico finanziario

1.  Il consiglio comunale affida il controllo economico-finanziario ad un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, eletti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2.  L'organo di controllo ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
-  collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
-  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi del Comune, al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità della loro azione.
-  l'organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al sindaco e al consiglio comunale.
-  l'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.
Art. 58
Tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
-  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
-  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a comunicare all'ente entro dieci giorni;
-  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
-  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, di contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 59
Controllo economico della gestione

1.  I principi della managerialità nella gestione della programmazione delle attività a livello strategico, e quello operativo e del correlato controllo della gestione, nell'eccezione più ampia del termine, caratterizzano l'attività di governo dell'ente.
2.  A tal fine il Comune assicura i seguenti controlli:
-  controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso il controllo dei revisori;
-  controllo di gestione, teso all'analisi del rapporto costi/risultati intesi alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione stessa, attraverso i vertici dirigenziali;
-  controllo strategico, teso alla coerenza degli obiettivi raggiunti e le risorse messe a disposizione attraverso il nucleo di valutazione;
-  controllo dei responsabili dei settori con funzioni dirigenziali ed interno teso alla valutazione delle performance personali, attraverso il nucleo di valutazione e gli altri organi previsti dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 60
Controllo di gestione

1.  Il Comune attua il controllo interno di gestione mediante istituzione di apposito servizio e del nucleo di valutazione.
2.  Il controllo di gestione deve accertare, in relazione alle funzioni dell'ente, lo stato di attuazione dei programmi, dei piani, dei progetti del Comune e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune stesso.
3.  Deve, altresì, accertare i risultati economico-finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguite, in relazione agli obiettivi e ai tempi di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e dei parametri prefissati in singoli atti programmatici e progettuali.
4.  Il servizio determina annualmente su indicazione del sindaco, sentita la giunta, i parametri di riferimento del controllo.
5.  Il controllo della gestione viene esercitato, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione nell'ambito dei settori e dei servizi dell'ente, con raccordo centrale di competenza di specifiche strutture o nuclei di valutazione posti alle dipendenze funzionali del segretario generale o del direttore generale che rispondono direttamente agli organi di governo dell'ente.
6.  Delle risultanze del controllo di gestione vengono informati i revisori dei conti.
7.  Il nucleo di valutazione assiste gli organi di governo dell'ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della economica gestione delle risorse, dell'imparziale e buon andamento dell'azione amministrativa.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61
Modifica ed abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto.
2.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
3.  Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali: il sindaco, la giunta, qualsiasi consigliere, cittadini singoli e associati purché rappresentino una popolazione pari ad almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale è presentata la proposta.
Art. 62
Pubblicità dello statuto

Lo statuto è a disposizione di chiunque presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione fra i cittadini e le istituzioni presenti nel territorio comunale.
Art. 63
Regolamenti vigenti

1.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro otto mesi dall'entrata in vigore di queste ultime.
2.  I regolamenti restano in vigore sino a quando non sono adeguati alle norme del presente statuto e, in ogni caso, sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento.
3.  Trascorsi i termini massimi previsti dal presente statuto senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.
Art. 64
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente statuto, dopo che la relativa delibera consiliare di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, quale risulta sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30) ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
(2004.26.1825)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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