REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 LUGLIO 2004 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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014
Statuto del Comune di Milena


Lo statuto del Comune di Milena è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 6 agosto 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 24 maggio 2004, divenuta esecutiva il 9 giugno 2004.

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi generali

1.  Il Comune di Milena è ente autonomo locale, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico. Il Comune di Milena promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni secondo principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto. Va assicurata la partecipazione dei milenesi residenti fuori dal territorio comunale in considerazione del fenomeno emigratorio e del gemellaggio con Aix-Les-Bains. Appartengono alla comunità milenese anche coloro che risiedono nel territorio comunale o vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2.  Il Comune è dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme statutarie e regolamentari, autonomia organizzativa, amministrativa e tributaria.
3.  Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie oltre ad esercitare funzioni attribuite o delegate secondo le leggi dello Stato e della Regione siciliana.
5.  Il Comune esercita le funzioni mediante propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto, dai regolamenti e dalla legge.
6.  Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione.
7.  Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
Art. 2
Lo statuto

1.  In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2.  Il consiglio comunale adegua costantemente i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità, ogni qualvolta sia richiesto, secondo l'art. 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
3.  Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
4.  Ogni modifica dello statuto deve avvenire secondo le stesse modalità con cui si è approvato il presente statuto.
Art. 3
L'autogoverno

1.  La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
2.  Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
3.  L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 4
Funzioni

1.  Il Comune:
a)  attua tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale ed in particolare nel campo dei servizi sociali, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze;
b)  sostiene e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale e dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico e occupazionale;
c)  promuove la partecipazione di cittadini, delle realtà sociali, economiche e sindacali all'amministrazione;
d)  realizza l'autogoverno della comunità milenese con i poteri e con gli istituti di cui al presente statuto;
e)  promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità;
f)  attua la pianificazione territoriale dell'area comunale; organizza la viabilità ed il traffico nell'ambito del territorio comunale;
g)  tutela e valorizza i beni archeologici e storici, artistici e culturali, ambientali e paesaggistici, faunistici e naturalistici con particolare riguardo alle tradizioni locali;
h)  svolge funzioni di tutela e valorizzazione del suolo e delle risorse idriche;
i)  organizza la distribuzione della rete commerciale;
j)  attiva la polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale ad essa attinente;
k)  impone e mette in esazione imposte, tasse e tariffe secondo il vigente sistema;
l)  promuove il volontariato in forma soggettiva e collettiva, in particolare quello avente fini di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;
m)  garantisce e promuove il diritto allo studio;
n)  rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nel Comune convivono;
o)  incor aggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;
p)  assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità;
q)  promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali;
r)  valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Art. 5
Obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1.  Obiettivi politico-territoriali ed economici
Il Comune persegue la valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito dell'unità nazionale, dell'unificazione e dell'integrazione europea, dello sviluppo dei rapporti con i paesi dell'area mediterranea e della solidarietà internazionale, anche attraverso scambi economici e culturali.
1.1)  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
1.2) Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico-ambientale, sostenendo lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici;
f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2) Obiettivi politico-sociali
2.1)  Il Comune promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche attraverso l'attuazione di progetti formativi ed educativi, propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale nell'ambito delle proprie competenze, la lotta a tutti i fenomeni illegali.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b) ad adottare tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per combattere ogni forma di criminalità, a favorire e promuovere la cultura della legalità, a garantire il controllo del territorio e la tutela dei cittadini e a contrastare il fenomeno mafioso anche dal punto di vista culturale.
2.2)  Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei diversamente abili e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
h) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
i) a perseguire la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;
j) a promuovere il potenziamento dei servizi sociali per raggiungere una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini, e a tutelare la maternità e la paternità responsabile riconoscendone il valore sociale;
k) a tutelare il diritto alla salute in collaborazione con le strutture centrali e periferiche e con la massima informazione sanitaria;
l) a riconoscere il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone i diritti e gli interessi;
m) a considerare i bambini come risorsa preziosa della comunità e li riconosce come cittadini agli effetti del presente statuto, garantendo loro il diritto alla salute, agli spazi ludico-ricreativi e socio-culturali;
n) a considerare essenziale il superamento di ogni discriminazione razziale per un corretto inserimento nella comunità degli immigrati.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
3.1) Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini di raccogliere e conservare la memoria della propria comunità. Per il raggiungimento di tali obiettivi ricerca la collaborazione di tutte le figure educative, delle chiese, delle scuole e delle associazioni.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività delle associazioni e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo;
f)  a favorire le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;
g)  ad allontanare i giovani dai pericoli della strada, sostenendo ogni altra iniziativa aggregante.
Art. 6
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo.
3.  Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora essi vengano affidati con leggi, che regolano anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 7
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, cioè individuando gli obiettivi di ordine generale e definendo le risorse per realizzarli.
2.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Sicilia e della Provincia regionale di Caltanissetta avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3.  I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 8
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 24,56, confinante con i Comuni di Campofranco, Sutera, Bompensiere, Racalmuto e Grotte.
2.  La circoscrizione del Comune di Milena è costituita dalle popolazioni residenti nel centro urbano e nei seguenti villaggi: San Martino, Vittorio Veneto, Cavour, Piave, Crispi, Roma, Monte Grappa, Cesare Battista, Masaniello, San Miceli, Mazzini, Garibaldi e Balilla; questi sono costituiti a loro volta da frazioni, dette "Robbe": in considerazione di questa particolare conformazione urbanistica, Milena è chiamato "Paese delle Robbe".
3.  La modifica della denominazione del Comune, di borgate e frazioni può essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.
4.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Rimembranza al n. 24.
5.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella sede comunale, ma in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze possono riunirsi anche in altra sede.
Art. 9
Albo pretorio

1.  Il Comune individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 10
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con lo stemma descritto nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1965: in uno scudo, sovrastato da una corona, è raffigurato un leone rampante sulla cima centrale di tre colline verdi. Lo scudo ha sfondo azzurro; giallo-oro sono i suoi bordi, la corona e il leone rampante: giallo ed azzurro sono quindi i colori del Comune.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco od altro amministratore delegato dal sindaco si può esibire il gonfalone comunale che deve sempre essere scortato dai vigili urbani.
3.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono soggetti ad autorizzazione del sindaco.
Art. 11
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dal presente statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza riservata dalla legge sull'ordinamento degli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una competenza concorrente nelle materie stesse.
4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 12
Tutela della persona e del territorio. Principi generali

1.  Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida:
a)  la libertà, la democrazia, la giustizia, la pace e la non violenza;
b)  la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;
c)  la famiglia, come unità di base, nella quale si esprime la nostra società.
2.  Il Comune promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana.
Art. 13
Pari opportunità

1.  Il Comune, seguendo i principi dettati dall'art. 51 della Costituzione, assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.
2.  Il Comune promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per favorire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad essa collegate.
Art. 14
Diritti dei minori

1.  Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti di ogni minore senza distinzione di sorta a prescindere da ogni considerazione etnica, religiosa, sociale, di sesso, di ceto, opinione politica del minore stesso o dei suoi genitori o legali rappresentanti e da ogni altra circostanza d'inferiorità.
2.  Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al minore il diritto:
a)  alla vita;
b)  al nome;
c)  alla famiglia;
d)  alla libertà di espressione;
e)  alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
f)  alla istruzione, allo studio e alla formazione al lavoro;
g)  alla libertà di associazione;
h)  al gioco.
3.  Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il minore contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio (o brutalità), di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti, di sfruttamento, di abusi e violenza sessuale.
Art. 15
Solidarietà sociale

1.  Il Comune opera, attraverso un'accurata programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le disuguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
Art. 16
Tutela delle diversità

1.  Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione delle persone diversamente abili affette da deficit organici e funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2.  Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra la persona ed il suo ambiente.
3.  Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a)  realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b)  assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c)  garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d)  assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e)  promuovere anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura delle disabilità e la riabilitazione e l'inserimento sociale nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f)  garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti idonei;
g)  promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla normativa vigente.
Art. 17
Pace e non violenza

1.  Il Comune afferma la propria volontà di pace e di non violenza, in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie nazionali e internazionali, e riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria e stimola in tal senso cittadini, gruppi e istituzioni per il mantenimento della pace.
3.  Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali, religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4.  Il Comune afferma la propria volontà di pace, di non violenza e di rispetto dell'ambiente e pertanto dichiara il proprio territorio non disponibile ad accogliere installazioni nucleari.
Art. 18
Obiezione di coscienza e servizio civile volontario

1.  Il Comune di Milena, in ossequio alla legge 6 marzo 2001, n. 64, di istituzione del servizio civile nazionale, riconosce all'obiezione di coscienza e al servizio civile volontario funzione di crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educative.
2.  Il Comune nel predisporre progetti di servizio civile, si ispira ai seguenti principi e persegue le seguenti finalità:
a) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e formazione;
b) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile volontario;
c) promuovere progetti di servizio volontario per ragazzi, indipendentemente dall'assolvimento dell'obbligo di leva, anche con modalità diverse dal servizio civile obbligatorio;
d) promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà.
3.  L'impiego degli obiettori di coscienza, delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di impiego:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo;
e) difesa e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio culturale, storico-artistico ed ambientale.
4.  Gli obiettori, le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
5.  Per le finalità di cui sopra, il Comune può stipulare apposite convenzioni con il Ministero della difesa, secondo disposizioni di legge.
Art. 19
Diritto all'ambiente e sua tutela

1.  Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo, del sottosuolo e delle acque nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e comunitarie.
3.  Il Comune di Milena dichiara il proprio territorio denuclearizzato. Pertanto non è disponibile ad accogliere, nel proprio territorio, scorie radioattive.
4.  Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
5.  L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
6.  Il Comune, in linea con lo sviluppo scientifico e nel pieno rispetto dell'ambiente, promuove le iniziative volte alla riduzione dei prodotti nocivi alla salute e all'ambiente stesso, promovendo l'impiego dell'agricoltura biologica e l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.
7.  Il Comune promuove azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.
Art. 20
Tutela e sviluppo del patrimonio naturale, archeologico, storico e artistico

1.  Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2.  Il Comune tutela e salvaguarda altresì il patrimonio boschivo, fluviale, lacustre e sorgivo quale bene di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini, e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boschive, fluviali, lacustri e sorgive protette e non.
Art. 21
Promozione dei beni culturali e del turismo

1.  Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità. A tal fine il Comune tutela le tradizioni locali, il costume e il patrimonio artistico e culturale, promovendone lo sviluppo e predisponendo le misure e le strutture necessarie per la sua fruizione.
2.  Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.
Art. 22
Promozione delle attività sportive e ricreative

1.  Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento idoneo a migliorare l'inserimento, la crescita e la qualificazione sociale di ogni individuo.
2.  Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, di servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3.  Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art. 23
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata, miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3.  Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5.  Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività, rendendo operativo e potenziando il nucleo comunale di protezione civile e favorendo forme di collaborazione volontaria.
6.  Promuove azioni per lo sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti o mediante legittimazione o affrancature del suo territorio.
7.  Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 24
Organi

1.  Sono organi istituzionali del Comune, il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
2.  Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito della legge.
3.  Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
4.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.
Art. 25
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è il massimo organo istituzionale elettivo del Comune e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
2.  Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali.
3.  Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
4.  Le norme relative alla composizione, alla elezione, la durata in carica, allo status degli amministratori locali, all'obbligo di estensione degli atti, ai permessi, alle aspettative ed alle indennità sono regolate dalla legge.
Art. 26
Competenze

1.  Il consiglio, oltre a tutte le competenze previste dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, adempie ad ogni altra funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di enti sovracomunali, se compatibili con quanto previsto dalle norme sopra citate.
2.  Il consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, svolge funzioni di indirizzo politico amministrativo e programmatico al fine soprattutto di armonizzare l'esplicazione dei servizi previsti dalle leggi e dallo statuto alle esigenze complessive della collettività comunale.
3.  Ad esso competono le decisioni sugli atti fondamentali del Comune, nel limite delle leggi vigenti.
4.  Spetta altresì al consiglio il controllo politico-amministrativo su tutte le attività comunali, nonché il controllo sull'attuazione, da parte dell'esecutivo, degli atti fondamentali di cui al precedente comma.
5.  Il consiglio comunale determina altresì i principi generali del regolamento degli uffici e dei servizi.
6.  L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7.  Spetta esclusivamente al consiglio la potestà regolamentare nelle materie e sugli oggetti previsti dalle leggi.
8.  Il consiglio comunale deve essere rappresentato negli organi di tutti quegli enti che concorre a costituire, ove non in contrasto con le leggi.
Art. 27
Insediamento

1.  Il consiglio tiene la prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.  Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente uscente almeno dieci giorni prima della seduta, qualora il presidente uscente non provveda la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consiglio nella prima seduta provvede alla convalida dei consiglieri, giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.
4.  Il consiglio elegge il presidente ed il vice presidente con le modalità di cui all'art. 19, legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.
Art. 28
Convocazione delle sedute

1.  Il consiglio comunale si riunisce in convocazione ordinaria o urgente.
2.  Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti per determinazione propria, su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.
3.  Il presidente convoca i consiglieri con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da pubblicare all'albo pretorio e da notificare nei seguenti termini:
a)  almeno cinque giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta, nelle sessioni ordinarie;
b)  almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per le sedute urgenti;
c)  in caso di consiglio andato deserto per due volte consecutive nello stesso giorno, il presidente del consiglio ne da comunicazione ai consiglieri assenti.
4.  Per tutto ciò che concerne termini, iscrizioni all'ordine giorno, deposito delle proposte si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.
5.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio comunale.
6.  Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
7.  Il consiglio comunale, potrà riunirsi, nei diversi villaggi per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici.
Art. 29
Votazioni e sedute

1.  Il consiglio è validamente costituito secondo la disciplina dell'art. 30 della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
3.  Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche dello stesso è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4.  Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Il voto, di regola, è palese, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
5.  Nella nomina di rappresentanti del consiglio dovrà essere garantita la presenza della minoranza.
6.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 30
Verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta e di sottoscriverlo assieme al presidente e al consigliere anziano.
2.  Qualora il consiglio debba deliberare sopra un oggetto al quale sia interessato il segretario, quest'ultimo ha l'obbligo di allontanarsi dall'adunanza. Il consiglio provvede a designare colui che, secondo il regolamento, deve assolvere alle funzioni di segretario, limitatamente all'argomento per il quale il segretario comunale è tenuto ad assentarsi.
3.  Durante le sedute consiliari, il segretario comunale è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale.
4.  Nelle deliberazioni adottate dal consiglio, oltre alla indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, si devono indicare i punti principali della discussione e si devono riportare le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e d'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri e quelle secondo cui il processo può darsi per letto.
Art. 31
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi consultivi e deliberativi dei quali facciano parte.
4.  I consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti. La decadenza viene dichiarata con la procedura prevista dalla legge comunale e provinciale vigente dalla Regione siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.
5.  I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
6.  Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7.  Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
8.  Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
9.  E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 32
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio.
2.  Su interpellanze e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
3.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 33
Dimissioni e decadenza

1.  Le dimissioni del consigliere comunale sono disciplinate dalle leggi vigenti in materia.
2.  L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio comunale.
3.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
4.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto secondo la disciplina dettata dalla legge.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 34
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  A parità di voti si ha per consigliere anziano il consigliere più anziano di età.
3.  Il consigliere anziano esercita le funzioni che la legge, lo statuto ed il regolamento gli assegnano.
4.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nei commi 1) e 2).
5.  Qualora non siano presenti in aula il presidente e il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, assistito dal segretario comunale, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Art. 35
Il presidente del consiglio

1.  Il consiglio è presieduto dal presidente che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni.
2.  Il presidente del consiglio ha diritto di rappresentanza in tutti gli atti ufficiali e pubblici dell'amministrazione, in cui interviene con apposita delegazione consiliare.
3.  Il presidente del consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni e ne autorizza le missioni e gli incarichi per conto del consiglio comunale. La funzione di presidente è incompatibile con quella di componente delle commissioni consiliari.
4.  Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
5.  Il presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla legge.
6.  In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente e in caso di impedimento anche di questi dal consigliere anziano presente.
Art. 36
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri devono costituirsi in gruppi composti da un minimo di due componenti.
2.  Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee e funzionali strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di essi.
3.  Ogni gruppo dovrà designare un proprio capogruppo, che eserciterà le funzioni previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della Costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
4.  I capigruppo concorrono a formare la conferenza dei capigruppo le cui funzioni, come organismo consultivo di partecipazione all'attività del consiglio, saranno stabilite dal regolamento di cui al precedente comma.
5.  Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali.
Art. 37
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio, ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio.
2.  Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con le commissioni consiliari, il sindaco e la giunta comunale.
3.  La conferenza dei capigruppo, se convocata dal presidente, formula proposte al presidente sui lavori e sul calendario dei lavori.
Art. 38
Commissioni consiliari permanenti e speciali

1.  Il consiglio comunale può istituire:
a)  commissioni consiliari permanenti;
b)  commissioni speciali a carattere temporaneo.
2.  Le commissioni permanenti hanno esclusivamente funzioni consultive sulle più importanti questioni da sottoporre a deliberazione del consiglio. Il regolamento determina il numero, la composizione, le competenze, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni che sono nominate dal consiglio, con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo.
3.  Le commissioni speciali vengono istituite con apposita deliberazione che ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva, per condurre studi ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
4.  I pareri delle commissioni speciali sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio. Il parere non reso nei termini regolamentari non impedisce, però, le decisioni consiliari.
5.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
6.  Le commissioni possono invitare alle loro riunioni il sindaco e gli assessori, per sentirli e informarli circa argomenti specifici e predeterminati. Il sindaco e gli assessori sono tenuti ad intervenire di persona o tramite loro delegati.
7.  Le commissioni possono disporre altresì l'audizione del personale con funzioni dirigenziali e dipendenti del Comune o di altre istituzioni da questi dipendenti, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti, di organismi del volontariato, sindacali e di categorie.
8.  Il consiglio approva un regolamento che disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.
9.  I consiglieri decadono automaticamente da componenti della commissione dopo tre assenze continuative non giustificate, e sono immediatamente surrogati.
10.  La partecipazione alle commissioni è gratuita, salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 39
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare, su proposta di almeno cinque consiglieri, l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione è nominata dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. E' composta da consiglieri comunali e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La presidenza di detta commissione spetta alla minoranza. Il presidente è nominato tra i componenti della commissione, con votazione alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.
4.  La commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
5.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
6.  Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
7.  I verbali della commissione possono essere redatti da un dipendente del Comune all'uopo incaricato.
8.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. La commissione, nell'audizione si può avvalere di apparecchi di registrazione, nel rispetto della legge.
9.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 40
La giunta. Norme di carattere generale

1.  La giunta comunale è organo di Governo del Comune e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
3.  La carica di componente la giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
5.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
6.  Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.
7.  Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei dipendenti facenti funzioni dirigenziali e pubblicati all'albo pretorio.
8.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
9.  Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
10.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
11.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
12.  Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
13.  In caso di revoca, da parte del sindaco, di uno o più assessori, il sindaco stesso deve, entro sette giorni, fornire al presidente del consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale esprimerà le proprie valutazioni nell'ambito della prima seduta utile.
14.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla prefettura e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 41
Composizione

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la nomina, la convoca e la presiede, e da un massimo di 5 assessori.
Art. 42
Funzionamento

1.  La giunta comunale si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o da chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3.  Alle sedute della giunta partecipano esclusivamente i componenti dell'organo ed il segretario comunale. Possono partecipare, se invitati e limitatamente alla fase della discussione, i dipendenti facenti funzioni dirigenziali, i consulenti ed i tecnici incaricati.
4.  Alle sedute della giunta comunale, qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno rivestano particolare importanza ed interesse per l'intera collettività, il sindaco potrà invitare a partecipare, senza diritto di voto:
a)  il presidente del consiglio o un suo delegato;
b)  i capigruppo consiliari;
c)  i presidenti delle commissioni consiliari;
d)  il revisore dei conti;
e)  i rappresentanti del Comune in enti, consorzi e commissioni;
f)  i rappresentanti di organizzazioni pubbliche e di associazioni.
5.  Le sedute della giunta, in presenza di particolari ragioni, possono essere tenute in seduta pubblica.
6.  Il segretario comunale redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al sindaco.
Art. 43
Competenze e attribuzioni

1.  La giunta comunale da attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo; esercita altresì tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla legge.
Art. 44
Il sindaco. Funzioni

1.  Il sindaco rappresenta il Comune ed è il capo dell'amministrazione comunale.
2.  Il sindaco, o chi ne fa le veci legalmente, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3.  Distintivo del sindaco‚ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
4.  Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse o dal presente statuto.
5.  Per l'esercizio delle funzioni il sindaco si avvale degli uffici comunali.
6.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
7.  La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o del ritardato giuramento.
Art. 45
Elezioni del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, sospensione, rimozione e decadenza.
2.  Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, cessazione della carica per decadenza, dimissione, morte si applicano le norme regionali vigenti in materia.
Art. 46
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
a) convoca e presiede la giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;
b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) indice i referendum comunali;
e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al consiglio;
f) è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia attore, convenuto, appellante o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie in ogni stato e grado del procedimento, senza necessità di apposita deliberazione, anche per la nomina del difensore che rimane atto dello stesso. Spetta al dipendente con funzioni dirigenziali, competente per materia proporre la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi, con una valutazione di carattere tecnico amministrativo;
g) promuove e conclude gli accordi di programma;
h) indice la conferenza dei servizi;
i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
j) può conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarico a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad un massimo di due esperti, estranei all'amministrazione ed in possesso almeno del diploma di laurea, trasmettendo annualmente al consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta;
k) emette le ordinanze d'urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza;
l) presenta ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni;
m) esercita le competenze di cui alla lett. n) dell'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.  Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 47
Principi generali dell'organizzazione

1.  Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3.  Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.
Art. 48
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri espressi dal consiglio comunale.
3.  L'organizzazione di cui al comma uno si uniforma al principio per il quale gli organi di Governo definiscono, anche con atti d'indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma amministrativo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità dei dipendenti in tutte le posizioni di lavoro, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
Art. 49
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dagli artt. 98 e 102 del testo unico n. 267 del 18 agosto 2000. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
3.  Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4.  Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
5.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti con funzioni dirigenziali, dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il sindaco ha nominato il direttore generale al quale spetta l'esercizio della funzione suddetta.
6.  In presenza della figura del direttore generale, le analitiche attribuzioni del segretario e del direttore sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Art. 50
Vice segretario comunale

1.  E' istituita la figura del vicesegretario comunale al quale competono le funzioni vicarie del segretario. Il vicesegretario comunale collabora e coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento alle condizioni e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione generale degli uffici e dei servizi.
2.  La qualifica di vice segretario è attribuita al dipendente di categoria non inferiore alla "D", provvisto di laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
3.  Al vice segretario comunale è assegnata la direzione dell'area amministrativa e degli affari generali, comprendente gli uffici e i servizi di segreteria comunale. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'attribuzione di ulteriori specifici incarichi e/o funzioni gestionali al vice segretario comunale.
4.  La reggenza o la supplenza del segretario comunale vengono esercitate nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione.
Art. 51
Le funzioni di direttore generale

1.  Al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 108, 3° comma del testo unico n. 267/2000 che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il relativo compenso aggiuntivo sarà determinato dal sindaco.
2.  Il segretario nelle sue funzioni di direttore generale:
a)  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa;
b)  propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
c)  assicura agli organi di Governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione.
Art. 52
Conferimento incarichi di direzione

1.  Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi a tempo determinato, con provvedimento motivato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Nei limiti previsti dalla legge o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alte specializzazioni, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.
3.  Il controllo della legittimità, regolarità e correttezza degli atti dei dipendenti con compiti dirigenziali viene affidato al direttore generale o in mancanza al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che ha il compito qualora ravvisi vizi di legittimità sugli stessi di mettere in atto tutte le procedure per il loro annullamento, emettendo, se del caso, provvedimento di annullamento riferendone al sindaco.
Art. 53
Dipendenti facenti funzioni dirigenziali. Competenza e responsabilità

1.  Compete ai responsabili facenti funzioni dirigenziali la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  I dipendenti di cui al comma uno sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza, della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente, spettano ad essi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e i regolamenti non hanno riservato agli organi di Governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
3.  Sono attribuiti ai dipendenti facenti funzioni dirigenziali i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal terzo comma dell'art. 107 del testo unico n. 267/2000 e da altre norme in materia, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
Art. 54
Diritti e obblighi dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.
Art. 55
Biblioteca comunale

1.  Il Comune di Milena riconosce alla biblioteca comunale la funzione fondamentale di struttura atta sia a soddisfare i bisogni culturali della collettività che a promuovere iniziative e dibattiti finalizzati alla crescita democratica, civile e politica della comunità.
2.  La biblioteca pubblica costituisce inoltre la struttura idonea atta a conservare la memoria storica della comunità. A tal fine il Comune favorisce la creazione e il potenziamento di un archivio storico che sia non solo custode delle testimonianze del passato, ma anche strumento e occasione di stimolo per una maggiore e più diffusa conoscenza, avvalendosi anche di mezzi tecnologicamente avanzati.
Titolo IV
SERVIZI
Art. 56
Forme di gestione

1.  Il Comune, ispirandosi ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, può attuare le forme di gestione previste dal presente titolo, nonché forme di cooperazione con altri enti.
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge del presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 57
Gestione in economia

1.  Il Comune può organizzare la gestione in economia dei servizi quando ha la possibilità di gestire personale dipendente, quando la lettura del contesto ambientale espressamente lo richiede, quando può ottenere l'obiettivo ottimale con il minimo delle risorse possibili.
2.  L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 58
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione dell'azienda.
3.  Sono organi dell'azienda: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4.  Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5.  Il presidente e il consiglio d'amministrazione restano in carica sino alla scadenza del mandato del sindaco. Gli stessi possono essere destituiti in caso di ripetute violazioni di legge o per continue inadempienze con determinazione del sindaco.
6.  Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda, con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
Art. 59
Istituzione

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo delle istituzioni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporti di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Il revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
6.  Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7.  Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
8.  Per la nomina e la destituzione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente articolo.
9.  Il direttore dell'istituto è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità; è nominato in seguito a pubblico concorso.
10.  L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono nelle loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 60
Società a prevalente capitale locale pubblico

1.  Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art. 61
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1.  Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2.  Il Comune prima di sviluppare i rapporti di cui al comma precedente deve effettuare:
a) le analisi delle caratteristiche tecniche del servizio;
b) le analisi organizzative delle diverse alternative;
c) le valutazioni di accettabilità sociale.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 62
Organizzazione sovracomunale

1.  Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi.
Art. 63
Principi di cooperazione

1.  L'attività dell'ente è diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 64
Convenzioni

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comuni interessi, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando l'articolazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 65
Consorzi

1.  Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi prevista nell'articolo precedente.
2.  La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 66
Unione dei Comuni

1.  In attuazione del principio di cui all'art. 63 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 67
Accordi di programma

1.  Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
Titolo VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 68
Partecipazione

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4.  L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
Art. 69
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
3.  I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale, dal segretario comunale, dal direttore generale e dai dipendenti con compiti dirigenziali, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
4.  Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo, può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto, proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito.
5.  L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Art. 70
Partecipazione ai cittadini e procedimento amministrativo

1.  I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.  Il regolamento stabilisce i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonee pubblicazioni e informazioni.
6.  Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7.  Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro 30 giorni le proprie valutazioni sulle istanze, le petizioni e le proposte.
10.  I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
Art. 71
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta alle interrogazioni viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dal sindaco.
3.  Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 72
Petizioni

1.  Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.  Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
4.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 73
Proposte

1.  Numero cento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette, entro trenta giorni successivi, all'organo competente, corredate dal parere del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Titolo VII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 74
Principi generali

1.  Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.
Art. 75
Rapporti con le associazioni

1.  Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.
A tal fine:
a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;
c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune, garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardante il loro specifico campo di interesse. In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarli fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;
e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.
2.  Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune ed il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni e debbono salvaguardare le reciproche autonomie.
3.  Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti nel regolamento.
Art. 76
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno possibilità di iniziativa.
2.  L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per la adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3.  Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 77
Consulta femminile

1.  E' istituito un organo di partecipazione, con lo scopo di promuovere e perseguire una politica di pari opportunità, tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica e all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale. Tale organismo è denominato consulta femminile.
2.  Il regolamento stabilisce la composizione ed il funzionamento.
Art. 78
Consulta giovanile

1.  E' istituito un organismo di partecipazione, con la funzione di coadiuvare la giunta comunale nelle problematiche di carattere sociale riguardante i giovani di Milena. Detto organismo viene denominato: Consulta Giovanile.
2.  Il regolamento stabilisce la composizione e il funzionamento.
Art. 79
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune di Milena, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del baby sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi. rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 80
Referendum

1.  Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, ispirandosi al criterio della massima economicità.
2.  Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffa, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
3.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il quindici per cento del corpo elettorale;
b)  il consiglio comunale a maggioranza qualificata dei 2/3.
4.  Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5.  Il sindaco, qualora venga ottemperato quanto disposto dal presente articolo, non può non indire i referendum.
Art. 81
Effetti del referendum

1.  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 82
Diritti di accesso

1.  Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che garantiscano servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.  Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati da regolamento.
3.  Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 83
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2.  L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazioni ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, anche attraverso l'istituzione di un sito internet.
3.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4.  La giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione nel rispetto del regolamento sul diritto di accesso, detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 10.
5.  La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni, ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 10.
7.  Il presidente del consiglio comunale potrà autorizzare la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari alle emittenti radiofoniche e televisive che ne facciano specifica richiesta.
8.  Il presidente e i gruppi consiliari, al fine di garantire una corretta e periodica informazione, pubblicheranno su un bollettino i lavori del consiglio comunale.
Art. 84
Il difensore civico

1.  Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
Art. 85
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, entro quattro mesi dalla data di nomina della giunta.
2.  Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella stessa seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione nella quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3.  Resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
4.  Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art. 86
Incompatibilità e decadenza

1.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;
c)  i ministri di culto;
d)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)  chi ha ascendente o discendente ovvero parenti o affini sino al quarto grado e siano amministratori, segretari comunali o tesoriere.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienze di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata a maggioranza qualificata dei 2/3 del consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.
Art. 87
Mezzi, funzioni e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, è dotato di attrezzature di ufficio e di quanto necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici locali, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il segretario comunale o altro dipendente e richiedere notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio in ordine al caso per il quale è stato richiesto il suo intervento.
4.  Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrate.
6.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7.  Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 88
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio in seduta ordinaria. In casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 89
Competenze economiche

1.  Al difensore civico spetta un'indennità forfettaria annua che non può essere superiore al 25% di quella percepita dal sindaco, e che verrà stabilita in sede di regolamento dal consiglio comunale.
2.  Il difensore civico deve garantire la sua presenza nei propri uffici per almeno due volte la settimana.
3.  Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono imputate ad apposito capitolo del bilancio comunale.
Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 90
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 91
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Il Comune delibera, entro il termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2.  Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia.
3.  Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria o suo sostituto in ordine alla copertura finanziaria.
Art. 92
Il patrimonio comunale

1.  I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
2.  Il passaggio dalla categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera dell'organo competente.
3.  Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
4.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
5.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
6.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 93
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1.  Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2.  Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 94
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri un revisore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2.  Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia secondo le norme di legge e di statuto al suo incarico.
3.  Il revisore collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4.  Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5.  Il revisore adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità della propria attestazione. Ove riscontri gravi regolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6.  Per il trattamento economico, il numero degli incarichi, i divieti e le cause di ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti.
Art. 95
Il rendiconto della gestione

1.  I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del patrimonio e il conto del bilancio.
2.  La giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.  Il revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  Il conto consuntivo è adottato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 96
Procedura negoziale

1.  Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in materia.
2.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dipendente con compiti dirigenziali.
Art. 97
Il controllo interno della gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e attraverso l'analisi delle risorse acquisiti e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3.  Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione si articola sulla base di quanto previsto dall'art. 197 del testo unico n. 267/2000 e dalle altre leggi in materia.
Titolo IX
CONTROLLO
Art. 98
Forme di controllo

1.  Il Comune in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica ed in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attua forme di controllo, anche sostitutivo, per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per verificarne l'efficacia, l'efficienza ed economicità.
2.  Le modalità di controllo di cui al comma precedente ed il relativo funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento nel rispetto delle norme statutarie.
Art. 99
Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

1.  Il segretario comunale comunica al sindaco e al presidente del consiglio il decorso del termine fissato dall'art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 o da altra specifica disposizione di legge senza che la giunta comunale abbia predisposto lo schema del bilancio di previsione o, comunque, che il consiglio comunale lo abbia approvato nel predetto termine.
2.  Entro le successive 48 ore il sindaco nomina un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi anche in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
3.  Qualora il sindaco non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale ne informa il prefetto, perché vi provveda direttamente.
4.  Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.
5.  Adottato lo schema di bilancio, il commissario, nei successivi 5 giorni, notifica a ciascun consigliere l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie. Non possono essere proposti emendamenti allo schema di bilancio.
6.  Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede, direttamente entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Titolo X
DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA
Art. 100
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. Al sindaco e alla giunta quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 101
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, ne da parte di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, al l'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000, alle leggi regionali in materia nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigenti in Sicilia.
Art. 102
Adozione ed adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 103
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale, deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita a qualunque cittadino, a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Art. 104
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
(2004.26.1777)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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