REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 LUGLIO 2004 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 luglio 2004.
Disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge n. 405 del 16 novembre 2001, di conversione del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, art. 3;
Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
Visto il decreto n. 890/2002 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto n. 810/2003;
Considerato che l'impiego di sorgenti di radiazioni ioniz zanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preven tivo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive integrazioni e modi ficazioni, di seguito denominato decreto, in relazione a:
-  idoneità dell'ubicazione locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
-  le conseguenze di eventuali incidenti;
-  le modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego a scopo medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti, disciplinare il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B, di seguito nulla osta, definendo l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici che devono essere consultati;
Preso atto che al riguardo è stato attivato un tavolo tecnico che ha approvato la bozza che si condivide e si fa propria;

Decreta:
Art.  1
Finalità ed ambito di applicazione

1.  L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive integrazioni e modificazioni, di seguito denominato decreto, in relazione a:
-  idoneità dell'ubicazione locali, dei mezzi di radio protezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
-  le conseguenze di eventuali incidenti;
-  le modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2.  Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori, in relazione ai rischi connessi all'impiego a scopo medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti, il presente decreto disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B, di seguito nulla osta, definendo l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici che devono essere consultati.
Art.  2
Nulla osta - domanda e autorità competente

1.  La domanda di nulla osta è presentata in accordo alle disposizioni sul bollo, al direttore generale dell'azien da unità sanitaria locale (AUSL) competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica, tramite il servizio igiene ambienti di vita (SIAV) del l'area di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione; la domanda deve contenere i dati e gli elementi indicati nell'allegato IX, punto 4, del decreto. Vanno inoltre indicate le modalità dettagliate delle procedure messe in atto per garantire la corretta dismissione degli impianti e/o la cessazione della pratica.
2.  Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dal presente decreto sono a carico dei soggetti richiedenti e sono quantificate nel tariffario regionale.
Art.  3
Commissioni provinciali per la radioprotezione

1.  Presso il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale è costituita la commissione provinciale per la radioprotezione, di seguito commissione, che svolge le funzioni di organismo tecnico, da consultare ai fini del rilascio del nulla osta.
2.  La commissione è presieduta dal direttore del dipartimento di prevenzione, che può delegare il respon sabile dell'area di igiene e sanità pubblica. La commissione e così composta:
a)  il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) o suo delegato;
b)  il responsabile del SIAV o suo delegato;
c)  il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
d)  un medico radiologo o nucleare;
e)  un fisico esperto qualificato di 2° o 3° grado.
Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale nomina la commissione, su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione. Per i componenti di cui alle lettere d) ed e), la commissione si dovrà avvalere di dipendenti delle aziende sanitarie locali o, in subordine, delle aziende ospedaliere; per essi, sono nominati altresì i sostituti, che subentrano in caso di incompatibilità e/o indisponibilità dei titolari. La commissione resta in carica 5 anni, dispone di una segreteria amministrativa ed esprime parere solo in presenza di tutti i componenti.
La commissione può essere integrata da consulenti esterni. Tale integrazione è obbligatoria quando la commissione è chiamata a pronunciarsi su problematiche concernenti uso non medico delle radiazioni ionizzanti, per le quali il nulla osta è di competenza del prefetto; in tali casi, la commissione procede direttamente alla ricezione e all'istruttoria della pratica ed esprime parere in seduta congiunta, in presenza degli esperti esterni, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.
Art. 4
Comitato tecnico regionale

1.  Presso l'Assessorato regionale della sanità è costituito il comitato tecnico regionale per la radioprotezione, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
-  esamina le istanze per il rilascio del nulla osta all'impiego di categoria A, sottoposte a parere regionale ai sensi dell'art. 28 comma 1 del decreto;
-  svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto, per le istanze presentate dalle aziende unità sanitarie locali.
2.  Il comitato è nominato dall'Assessore regionale per la sanità ed è così composto:
a)  l'Assessore per la sanità, o suo delegato, che presiede il comitato;
b)  il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, o suo delegato;
c)  un medico del lavoro;
d)  un medico radiologo o nucleare;
e)  un rappresentante di un ente di ricerca;
f)  un esperto qualificato di 3° grado;
g)  un esperto in fisica medica.
Per i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono altresì nominati i sostituti, che subentrano in caso di incompatibilità e/o indisponibilità dei titolari.
Art.  5
Procedimento

1.  Ai fini del rilascio del nulla osta, o della modifica dello stesso nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche al provvedimento e/o alle prescrizioni tecniche in esso contenute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, acquisito il parere preventivo della commissione, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, comunicando all'interessato l'esito del procedimento.
2.  Il responsabile del SIAV, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di nulla osta, accerta la sussistenza degli elementi necessari alla formulazione del parere della commissione e lo comunica alla segreteria, che provvede entro 30 giorni a riunire la commissione stessa; il presidente può disporre sopralluoghi presso le installazioni del richiedente il nulla osta.
3.  Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 2 sono interrotti per una sola volta; in tali casi, i 30 giorni decorrono dalla ricezione degli elementi richiesti.
Art.  6
Contenuti del nulla osta e eventuali variazioni

1.  Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a:
-  le fasi di costruzione, di prova e di esercizio, la gestione dei rifiuti radioattivi, il riciclo dei materiali e la disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
-  il valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione interessata, tenendo conto dell'esposizione sia interna che esterna;
-  l'eventuale smaltimento di rifiuti radioattivi nel l'ambiente;
-  gli aspetti di radioprotezione del paziente.
Per le province di Palermo e Catania, i pareri preventivi, le verifiche periodiche e straordinarie degli aspet ti radioprotezionistici di competenza del dipartimento di prevenzione sono affidati ad un'unità operativa semplice di radioprotezione, posta in staff al direttore del dipartimento e diretta da un dirigente fisico esperto qualificato. Tale unità operativa deve essere istituita contestualmente alla prima nomina della commissione e il relativo provvedimento del direttore generale va comunicato all'Assessorato regionale della sanità.
2.  Ogni 7 anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare alla commissione una relazione tecnica sullo stato dell'installazione; tale relazione è redatta e sottoscritta, per quanto di competenza, dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica, dal medico addetto alla sorveglianza medica, dal responsabile dell'impianto radiologico e dall'esperto in fisica medica.
3.  Le variazioni nello svolgimento della pratica, che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo delle prescrizioni tecniche in esso contenute, sono soggette solo a preventiva comunicazione alla commissione. Qualora entro 30 giorni il presidente della commissione non comunichi al titolare del nulla osta l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta stesso, il tito lare può procedere ad adottare le variazioni comunicate.
4.  Il nulla osta può essere modificato dall'azienda unità sanitaria locale:
-  su proposta del presidente della commissione, ove ritenuto necessario a seguito della relazione tecnica periodica di cui al comma 2;
-  su richiesta degli organi di vigilanza.
L'eventuale procedura di sospensione o revoca del nulla osta viene avviata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, su proposta del presidente della commissione, nelle ipotesi previste dall'art. 35 del decreto.
5.  La volontà di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicata al presidente della commissione, che provvede agli atti istruttori di revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6.  Qualora nel nulla osta fossero state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta deve inviare al presidente della commissione, nei termini previsti dal nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di protezione e di sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti radioattivi, risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione e alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.
7.  Il presidente della commissione autorizza le operazioni di disattivazione, stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni; la revoca del nulla osta è subordinata alla verifica radioprotezionistica sulla conclusione della disattivazione, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione, la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti e delle sorgenti impiegate.
Art.  7
Disposizioni finali e transitorie

1.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali devono provvedere a quanto previsto agli artt. 3 e 6 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'insediamento delle commissioni, ciascuna azienda unità sanitaria locale continua ad avvalersi delle commissioni, ex art. 89, D.P.R. n. 185/64.
2.  Sono convalidati, convertiti o revocati, i provvedimenti autorizzativi già rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 185/64, per i quali sia stata presentata istanza nei termini di cui all'art. 146, comma 2, del decreto. La sussistenza dei presupposti per i provvedimenti di revoca è accettata dal SIAV, con attività non delegabile; per i procedimenti di conversione e convalida vigono le procedure di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
3.  Le attività di cui all'art. 27, comma 2-bis, del decreto, in possesso di nulla osta ai sensi degli artt. 27 o 28 o 29 del decreto, sono soggette a convalida con le modalità stabilite dal presente decreto. In tali casi, l'istanza di convalida va presentata all'Assessorato regionale della sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4.  Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme del decreto di cui all'art. 1, comma 1.
Art.  8
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2004.
  CITTADINI 

(2004.28.1921)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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