REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 LUGLIO 2004 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 giugno 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Pietro Clarenza.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 1578 del 20 febbraio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 21 febbraio 2003 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 11629, con il quale il comune di San Pietro Clarenza ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4007 del 9 maggio 2003, pervenuto in data 12 maggio 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 29361, con il quale il comune di San Pietro Clarenza ha trasmesso le integrazioni richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 20627 del 26 maggio 2003;
Vista la delibera n. 1 del 30 maggio 2002, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato con decreto n. 126/D.R.U. del 18 marzo 2002, ha adottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di San Pietro Clarenza;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 30 maggio 2002;
Vista la certificazione, datata 3 giugno 2003, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 30 maggio 2002, nonché attestante l'acquisizione di n. 53 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 1 fuori i termini di legge, avverso lo strumento urbanistico adottato;
Visto l'elenco delle ditte che hanno presentato osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato nonché le relative osservazioni/opposizioni;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle suddette osservazioni/opposizioni nonché la relativa relazione contenente le valutazioni del progettista in ordine alle stesse;
Vista l'osservazione della ditta Marraro Armando ed Alessandro pervenuta direttamente a questo Assessorato ed assunta al protocollo n. 35397 del 9 luglio 2003;
Vista la nota prot. n. 22618 del 5 settembre 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole in merito allo strumento urbanistico del comune di San Pietro Clarenza;
Vista la nota prot. n. 464 del 3 settembre 2003, con la quale il servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 46 del 3 settembre 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis:
RELAZIONE(cenni sui caratteri del territorio)
Il comune di S. Pietro Clarenza, territorialmente esteso Ha. 641 c., confina a nord con i comuni di Belpasso e Mascalucia, ad est con i comuni di Mascalucia e Catania, a sud con il comune di Misterbianco, e ad ovest con il comune di Camporotondo Etneo.
Il territorio, prevalentemente collinare, è di origine lavica.
Il comune fa parte dell'area metropolitana di Catania.
Gli elementi costitutivi propri del patrimonio edilizio, significativi soprattutto per il carattere del tessuto edificato della città storicizzata, si integrano con l'orografia dei luoghi e degli ambiti naturali su cui sorge la città stessa, determinando peculiari identità del paesaggio nei suoi aspetti storici ed urbanistici. Lo studio geologico evidenzia che nel territorio non vi sono aree interessate da particolari dissesti; si precisa che, come da attestazione del geologo, lo studio non è stato redatto ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 2222/95 in quanto l'incarico professionale è stato conferito antecedentemente alla medesima circolare.
Lo studio agricolo-forestale pone in risalto le potenzialità agro-forestali del territorio, individuando le diverse tipologie di uso agricolo dei suoli (unità di paesaggio).
Il territorio comunale è soggetto altresì ai seguenti vincoli:
-  vincolo Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali sul centro storico;
-  vincolo sismico.
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Preliminarmente, si ritiene indispensabile ripercorrere la vicenda urbanistica che negli ultimi decenni ha caratterizzato la formazione del piano regolatore generale di S. Pietro Clarenza. In atto il comune è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 157 del 9 ottobre 1979. Con provvedimento assessoriale n. 7994/85 era stato restituito non approvato l'originario piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 87/83 Con ordinanza n. 483/85 il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso proposto dal comune avverso il provvedimento assessoriale, in ultimo il Consiglio di giustizia amministrativa con sentenza n. 24 del 24 marzo 1993, accoglieva il ricorso straordinario promosso dall'A.R.T.A., per cui da quella data era ritornato in vigenza il programma di fabbricazione.
Il piano ora in esame, secondo quanto si evince dalla relazione generale, in tendenza dell'andamento crescente della popolazione prevede al 2020 una popolazione di n. 8.200 abitanti (dati ISTAT).
Al '91 su una popolazione di n. 4.030 abitanti ri sultavano occupati per una superficie di mq. 116.384, n. 1.280 alloggi e n. 5.506 vani per un fabbisogno di 1 vano/ab. Nel periodo 1992/2002 si prevede la costruzione di n. 5.856 vani e una dotazione media di 1,35 stanze/ab.
Relativamente agli spazi per gli standards del decreto interministeriale n. 1444/68, riferiti alle aree per attrezzature e servizi a livello residenziale, tenuto conto dei servizi esistenti, il piano prevede:
-  aree attrezzature scolastiche      mq. 25.975 
-  aree attrezzature civiche      " 12.118 
-  aree attrezzature religiose      " 10.471 
-  aree verde      " 62.779 
-  aree parcheggi      " 12.730 

A queste sono da aggiungere le aree per attrezzature territoriali:
-  zone F      mq. 230.439 
-  scuole superiori      " 18.846 
-  parcheggi      " 27.633 
-  parchi urbani      " 88.995 

Lo standard risulta soddisfatto nella misura minima di computo di mq. 12 per abitante, previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
L'espansione urbana prevista riguarda due zone ben distinte, quella tra viale Europa e corso Umberto e quella a nord del centro abitato.
Il piano prevede, inoltre: un'ampia area da destinare ad attività turistica ed alberghiera, così come zone per edilizia stagionale, in particolare un'area posta a nord del territorio ed un'area tra il centro urbano e la frazione di Sant'Antonio; un'area da destinare ad attività produttive, artigianali e commerciali in contrada Vignenuove.
VIABILITA'
Per quanto attiene la viabilità di piano è stata prevista la realizzazione di una strada di collegamento con la tangenziale CT a partire dalla nuova area commerciale, nonché tratti di strada extraurbana ai fini di poter deviare il traffico veicolare, ed in particolare quella sull'asse est-ovest per il decongestionamento del centro abitato.
ZONIZZAZIONE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A (centro storico)
Comprende le parti del territorio interessate da tessuti urbani e complessi edilizi rivestenti carattere storico-artistico comprese le aree circostanti.
Gli interventi consentiti sono quelli regolamentati dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78.
Non sono ammesse la demolizione e la ricostruzione di edifici né consentite nuove costruzioni, modifiche di sagome, prospetti, altezze.
Oltre agli interventi per singole unità edilizie definite per la zona A, è possibile procedere con piani di recupero interessanti complessi edilizi, ambiti comprendenti uno o più isolati e la sistemazione di spazi urbani esterni di uso pubblico (strade, piazze).
Zona B(area urbana consolidata)
Sottozona B1
Comprende la parte del centro urbano che non è identificata come zona A, ma i cui caratteri sono comunque storicizzati. Sono consentiti interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni, risanamenti; è ammesso il cambio di destinazione d'uso a condizione che la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri della zona omogenea.
Densità fondiaria ammissibile 2,00 mc./mq., altezza massima m. 10,50 con n. 3 piani, superficie coperta massima 30%, lotto edificabile, tipologia edilizia: case in linea, a schiera, a torre.
Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all'art. 28, legge regionale n. 21/73.
Sottozona B2 (area residenziale di completamento)
In queste zone è possibile la saturazione dei lotti liberi, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, lett. a), b), c), d), art. 20, legge regionale n. 71/78.
Indice fondiario mc./mq. 1,75, altezza massima m. 7,50, con n. 2 piani, superficie coperta massima 30% del lotto, tipologia edilizia: case in linea, a schiera o isolate; per i lotti interclusi si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28, legge regionale n. 21/73, nelle rimanenti aree l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.
Sottozona B3 (aree di espansione urbana di contrada Belvedere)
Aree residenziali libere in cui sono ammesse nuove costruzioni con piani urbanistici attuativi.
Densità massima consentita 1,25 mc./mq., altezza massima ml. 7,50 e n. 2 piani, superficie massima coperta 30% del lotto, tipologia: case in linea, isolata, a schiera.
Sottozona B4 (area di completamento contrada Sant'Antonio l'Eremita)
Aree residenziali libere ove sono ammesse nuove costruzioni con piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.
Densità massima 1,10 mc./mq., altezza massima ml. 7,50, con n. 2 piani, superficie massima coperta 30% del lotto, tipologia libera.
Zona C(aree di espansione urbana)
Sottozona C1 (area edilizia residenziale sovvenzionata-convenzionata)
Gli interventi sono subordinati alla redazione di apposito programma costruttivo. Non sono ammessi i lotti interclusi.
Densità fondiaria 2,00 mc./mq., altezza massima m. 10,50, con n. 3 elevazioni, superficie coperta non superiore al 50% del lotto.
Sottozona C2 (area di espansione e completamento)
Per le nuove edificazioni è obbligatorio il piano di lottizzazione.
Densità fondiaria 0,95 mc./mq., altezza massima m. 7,50, con n. 2 elevazioni, superficie coperta massimo il 25% del lotto.
Sottozona C3 (aree di edificazione con prescrizioni esecutive)
Comprende aree per attività residenziale oggetto di prescrizioni esecutive, allegate al piano regolatore generale, la cui normativa si rimanda alle previsioni di piano.
Sottozona C4 (aree di nuova edificazione)
L'edificazione, con esclusione dei lotti interclusi è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione. Densità fondiaria massima 0,75 mc./mq., altezza max mt. 7,50, con n. 2 el., superficie coperta massimo il 20% del lotto.
Sottozona CA (area per attività turistiche ed alberghiere) Gli interventi sono soggetti al piano particolareggiato o piano di lottizzazione
Densità fondiaria non superiore a 1,00 mc./mq., altez za massima ammissibile m. 10,50, con n.3 piani fuori terra, superficie coperta 40% lotto.
Sottozona CS1 (area per edilizia stagionale residenziale)
La nuova edificazione, escludendo i lotti interclusi, è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o piani di lottizzazione.
Densità fondiaria 0,40 mc./mq., altezza massima m. 7,00 e n. 2 piani fuori terra, superficie coperta massimo il 20% del lotto.
Sottozona CS2 (prescrizione esecutiva per edilizia stagionale, insediamenti turistici e sportivi)
Comprende aree destinate ad attività residenziale stagionale e insediamenti turistici e sportivi oggetto di prescrizione esecutiva allegata al piano regolatore generale.
Zona D(aree per attività produttive, artigianali e commerciali)
Sottozona D1 (aree per insediamenti produttivi)
Sono previste officine artigianali a carattere produttivo e piccole industrie, in aree utilizzabili solo in seguito alla formazione di piani di lottizzazione o di piani particolareggiati (P.I.P.).
Densità edilizia non superiore a 2,00 mc./mq. e con lotto minimo di mq. 800; le lottizzazioni comunque non possono riguardare aree minori a mq. 4.000, altezza massima mt. 8,50.
Sottozona D2 (area per insediamenti artigianali e commerciali)
Comprende aree destinate ad attività artigianali e commerciali oggetto di prescrizione esecutiva allegata al piano regolatore generale; per la relativa normativa si rimanda alle previsioni di piano.
Zone E(ambiti territoriali con attività agricole)
Sottozona E1 (verde agricolo)
Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso e attività relative all'agricoltura ed impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici nonché per lo sfruttamento di risorse naturali a carattere artigianale (art. 22, legge regionale n. 71/78 e seguenti modifiche ed integrazioni).
Indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc./mq., altez za massima mt. 7,00, tipologia case unifamiliari.
Sono consentiti gli interventi agroturistici e gli interventi di turismo rurale solo negli edifici esistenti con aumento di cubatura per ampliamento funzionale non superiore al 30% dell'area esistente.
Sottozona E2 (aree di salvaguardia paesaggistica ed ambientale)
L'ambito individua una vasta area in cui trovasi in modo prevalente la colata lavica di particolare valore ambientale. I nuovi interventi saranno sottoposti a progetti che integrino la loro presenza con il contesto e verranno sottoposti a vincoli tipologici e morfologici tenendo conto sia dei materiali utilizzati sia della sistemazione esterna.
Densità fondiaria 0,01 mc./mq., altezza massima mt. 4,50, superficie minima del fondo mq. 30.000.
Vengono fissati, inoltre, i criteri di intervento per le case sparse esistenti nel verde agricolo (art. 44, norme di attuazione), per gli insediamenti produttivi connessi all'attività agricola (art. 45, norme di attuazione), per i complessi ricettivi all'aria aperta (art. 46, norme di attuazione), per l'attività agrituristica nel territorio aperto (art. 47, norme di attuazione).
Zone F(attrezzature e servizi)
Comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive (decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444). In linea generale l'indice fondiario è fissato in 2,00 mc./mq.
Le aree a verde pubblico comprendono sia le aree attrezzate sia i parchi urbani, suburbani e territoriali.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42, è articolato in quattro parti ed è composto da 128 articoli.
CONSIDERAZIONI
1)  Procedure
Sulla scorta degli atti prodotti è da ritenersi regolare l'iter procedurale del piano, in quanto:
-  il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamenti edilizi, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 30 maggio 2002, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 15/91, ed integrato ai sensi delle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99 e D.P.R. 28 giugno 2000; dalla relazione dell'agro nomo risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il piano regolatore generale è stato sottoposto, prima dell'adozione, all'esame ed al parere del Genio civile, a norma dell'art. 13, legge n. 64/74;
-  dal verbale congiunto del progettista e dell'ufficio tecnico comunale di cui all'art. 8 del disciplinare tipo, si rileva che non esiste divergenza tra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate dal piano ad attrezzature e servizi pubblici.
2) Progetto di piano
Il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali del disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e seguenti modifiche ed integrazioni. Il piano riferito al ventennio 2000/2020 appare correttamente dimensionato per il soddisfacimento dei fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi alla luce delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate in base ai più recenti dati ISTAT.
Detto piano, in sintesi si prefigge l'obiettivo del riordino e del riassetto dell'esistente, ripartendo fondamentalmente dallo stato di fatto in attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente programma di fabbricazione, e basandosi sostanzialmente sul fenomeno proprio di inurbamento conseguente alla crescita ed espansione della vicina città di Catania che, certamente, ha influenzato negli anni in maniera significativa il centro abitato di San Pietro Clarenza.
In linea generale sono da ritenersi condivisibili le scelte programmatiche urbanistiche ed i criteri assunti per le più significative sistemazioni urbanistiche nel territorio comunale.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68, nonché alle norme urbanistiche vigenti. Lo studio geologico essenzialmente rileva che nel territorio non sussistono aree interessate da particolari dissesti né aree soggette a pericoli di instabilità di ordine morfologico.
Tuttavia, va osservato quanto appresso:
-  nella zona A, vanno ricompresi quegli immobili rivestenti, ancora oggi, caratteristiche storico-artistiche di particolare pregio proprie dell'impianto urbano originario, prossimi agli assi principali e ricadenti secondo le previsioni di piano in zona B1, e precisamente ubicati:
-  i tre edifici frontistanti la piazza Madonna delle Grazie;
-  alcuni degli immobili posti a sx della via Sottotenente Lombardo a scendere dalla predetta piazza, ivi compresi gli edifici ad angolo con vico Amantia e vico Malizia;
-  edifici siti in via Umberto incrocio via Risorgimento, via Umberto angolo vico Tomasello e immobile ad esso posto di fronte.
Tali edifici dovranno formare oggetto di riperimetrazione del centro storico da effettuarsi a cura del comune, secondo le visualizzazioni che indicativamente sono state riportate con linea rossa nella planimetria di progetto tav. C4 in scala 1:2.000.
Nella zona A, tra le opere previste, riguardo agli interventi edilizi diretti si ritiene che la ristrutturazione edilizia nonché opere di ripristino tipologico e filologico (art. 20, lett. d), legge regionale n. 71/78), possano riguardare eccezionalmente solo le parti interne delle singole unità edilizie, ove indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che devono, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con esclusione di demo lizioni e sostituzione edilizia. Si precisa, altresì, che sono da classificare come zona A, i beni culturali isolati, distinti nelle linee guida del piano paesistico regionale; per tali manufatti potranno essere ammessi unicamente interventi conservativi previo nulla-osta della Soprintendenza e per una fascia di 100 mt. attorno al bene isolato interventi che siano compatibili per tipologia e caratteristiche con l'organismo edilizio da salvaguardare.
-  Zone di rispetto risorse idriche. Si prescrive l'introduzione nel piano delle fasce di rispetto dei pozzi, a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999.
In dette fasce di rispetto saranno vietate le attività indicate nel citato art. 6 e le relative destinazioni saranno soggette alla disciplina di cui al comma 2, dello stesso art. 6.
-  Aree di interesse archeologico, ex cava in contrada S. Antonio Eremita. Giusta nota della Soprintendenza dei dei beni culturali ed ambientali di Catania - sezione beni archeologici, prot. n. 4210 del 10 agosto 2001, per la presenza di reperti archeologici di probabile interesse etno -antropologico è da salvaguardare il sito interessato di contrada S. Antonio Eremita.
Pertanto, si ritiene necessario prescrivere l'inclusione nelle tavole di piano dell'area di interesse archeologico di contrada S. Antonio Eremita per la quale, evidentemente, valgono le disposizioni di cui al decreto legge n. 490/99.
-  Studio agricolo-forestale. A seguito della verifica effettuata ai sensi del D.P.R.S. del 28 giugno 2000, l'agro nomo ha evidenziato che nel territorio comunale non esistono boschi. Di conseguenza, le aree che nel precedente studio ex legge regionale n. 13/99, erano state indicate come zone boscate assumono la destinazione di verde agricolo, riclassificandole come zone E1 o E2, a seconda del contesto in cui le stesse are e insistono. Resta, in ogni caso, l'onere per il comune di riportare sugli elaborati di piano le aree interessate come da studio agro-forestale integrativo.
Infine, la viabilità di piano, interna ed esterna al centro urbano, appare in linea generale idonea a poter soddisfare le esigenze della mobilità sia urbana che extraurbana.
3) Norme tecniche di attuazione
In linea di massima le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale appaiono ammissibili rispetto alle vigenti disposizioni di legge, rilevando tuttavia quanto segue:
-  all'art. 8, il 2° comma è da modificare e integrare nella maniera seguente: "Il consiglio comunale può indicare e perimetrare per insediamenti di edilizia pubblica e convenzionata (edilizia residenziale pubblica) altre aree oltre quelle all'uopo previste nel piano regolatore generale. Tali individuazioni comportando variante allo strumento urbanistico potranno essere ammissibili solo nel caso di esaurimento delle aree previste nel piano in zona piani per l'edilizia economica e popolare e nelle zone di espansione residenziale, e comunque andranno sottoposte all'approvazione da parte dell'A.R.T.A., secondo le procedure della vigente normativa;
-  l'art. 20 (zona A) è da integrare, introducendo le prescrizioni riferite alle superiori considerazioni sul centro storico;
-  all'art. 49, dopo la parola "lottizzazione" aggiungere "e, comunque, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 71/78";
-  introdurre un apposito articolo sulle fasce di rispetto dai pozzi sulla scorta delle superiori considerazioni.
4) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio redatto in linea generale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42, appare idoneo ad orientare l'attività edificatoria nel territorio comunale.
Tuttavia, in base alla vigente legislazione, si ritiene necessario introdurre le seguenti prescrizioni:
-  art. 4) Composizione della commissione edilizia:
-  il 3° comma è da sostituire con "I membri di nomina sindacale durano in carica 5 anni e non possono essere confermati nel quinquennio successivo";
-  art. 17) - Opere interne - da integrare con l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2003;
-  art. 42)  Varianti in corso d'opera:
-  al 1° comma si ritiene utile anteporre la seguente specificazione: "Le varianti in corso d'opera sono quelle definite dall'art. 15 della legge n. 47/85";
-  all'art. 45, fabbricati ex art. 22, legge regionale n. 71/78, al comma "I nuovi progetti devono attenersi a quanto disposto dall'art. 6, legge regionale n. 17/94", aggiungere "così come sostituito dall'art. 139, p. 65, legge regionale n. 4/2003".
5) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni sia pubblici che privati, in linea di massima appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Nel particolare, l'elaborazione progettuale appare rispondente ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91.
Le prescrizioni esecutive riguardano tre aree del territorio:
-  prescrizione esecutiva edilizia residenziale PR1, superficie territoriale mq. 124.841, abitanti previsti n. 581;
-  prescrizione esecutiva edilizia stagionale, insediamenti turistici e sportivi PS1, superficie fondiaria mq. 146.797 per n. 549 abitanti;
-  prescrizione esecutiva insediamenti commerciali e artigianali PC1, su una superficie totale di mq. 50.950 sono previsti n. 24 lotti.
6) Piano di urbanistica commerciale
Con relazione a parte, datata 8 giugno 2001, il progettista ha accertato la rispondenza del piano regolatore generale alle prescrizioni di natura urbanistica in applicazione della legge regionale n. 28/99 e del collegato D.P.R. 11 luglio 2000, rappresentando che l'insediamento di esercizi per attività artigianali e commerciali è previsto nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D, nonché nella prescrizione esecutiva PC1, sopra riportata.
Per le dotazioni dei parcheggi ed aree pertinenziali degli esercizi commerciali per la clientela di cui all'art. 16 del suddetto D.P.R. si richiamano gli artt. 49-bis e 50 delle norme tecniche di attuazione annesse al piano rego latore generale.
7) Osservazioni ed opposizioni
Relativamente alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive, progressivamente numerate dal n. 1 al n. 53, si propongono le seguenti determinazioni:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 20, 23, 24, 30, 39, 31, 51: vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  osservazioni e/o opposizioni comprese tra i nn. 3, 6, 7, 11, 21, 26, 27, 28, 33, 38, 40, 49, 53, 44, 2/a, non vengono accolte come da deduzioni del progettista;
-  osservazioni nn. 10, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 41, 43, 47: vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  opposizione n. 34 - ditta Marraro Armando: la richiesta può essere accoglibile, così come suggerito dal progettista, limitatamente alla destinazione a zona D1 dell'area di proprietà della ditta in atto destinata dal piano regolatore generale a zona E1, confermando zona E2, la rimanente porzione d'area. Resta inteso che con l'assegnazione del lotto alla destinazione di zona commerciale-artigianale viene consentita la prosecuzione del l'attività in atto esistente (deposito materiale esplosivo), escludendo nuovi insediamenti a carattere commerciale non compatibili con l'impianto di che trattasi se non con la dismissione della medesima attività;
-  osservazione n. 2/b - Palmeri Antonio: l'osservazione non può essere accoglibile in quanto il contestato vincolo di inedificabilità in zona F13 scaturisce dal passaggio del metanodotto giusta decreto n. 792/96 dell'Assessorato regionale dell'industria;
-  osservazioni n. 8 - (Raniere Filippo) e n. 19 - (Filone Guido) inerenti la zona F13 (area per lo sfioratore di piena): non sono da ritenersi accoglibili poiché la scelta del sito in questione risponde ad esigenze che sono state opportunamente valutate dal progettista in sede di pianificazione urbanistica, anche se lo stesso ipotizza che possa individuarsi, con la consulenza del professionista incaricato per lo sfioratore, un'altra area valida da un punto di vista "idraulico", urbanisticamente compatibile ed in cui minore sia il disagio patito dai proprietari;
-  osservazioni - ditta Somma Pasquale nn. 50(1), 50(2), 50(3), 50(4), 50(5): vengono accolte ad eccezione di quella contrassegnata con il n. 50(5), come da deduzioni rese dal progettista;
-  osservazioni nn. 10, 12, 13, 14, 15: vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni del progettista, precisando che le aree oggetto di richiesta dei ricorrenti, da "verde attrezzato" di piano regolatore generale, vengono destinate zone C2;
-  osservazioni nn. 5, 32, 36, 4, 16, 17: non vengono accolte in quanto non appare del tutto giustificabile la richiesta di nuove espansioni su aree che sia il piano di fabbricazione vigente, sia il piano regolatore generale n. 85/93, sia il piano regolatore generale adottato, hanno destinato a verde agricolo.
Peraltro, da tali richieste deriverebbe un incremento piuttosto considerevole del numero di abitanti rispetto alle previsioni sul dimensionamento di piano, già di per sé sufficiente e che comporterebbe il reperimento di spazi e attrezzature pubbliche;
-  osservazione n. 46 - Nicolosi Pietro: non viene accolta poiché l'area oggetto di richiesta del ricorrente ricade nel piano regolatore generale nella fascia di rispetto cimiteriale;
-  osservazione n. 9 - Privitera Carmelo: viene parzialmente accolta, come da deduzioni del progettista, nel senso che rimanendo le previsioni della viabilità e del parcheggio a servizio della prescrizione esecutiva residenziale, va mantenuta per quanto possibile l'area di pertinenza dell'immobile di proprietà della stessa ditta;
-  osservazione n. 22 - Pellegrino Salvatore: l'osservazione non viene accolta per la richiesta di modifica da verde attrezzato a zona C3, mentre è da ritenersi parzialmente accoglibile per la modifica alle norme tecniche di attuazione di piano particolareggiato, conformemente ai chiarimenti del progettista;
- osservazione n. 35 - Passarello Antonino: cosi come proposta l'osservazione non può essere accolta atteso che non viene opportunamente quantificato l'ipotizzato restringimento del tronco stradale in questione (tratto via Roma tra la rotonda di fraz. S. Antonino e innesto di via S. Caterina);
-  osservazioni n. 1 - (Chiarenza Alfio) e n. 29 (Amantia Giovanni) riguardanti l'eliminazione di una bretella di collegamento con la via Lombardo: non accoglibili in quanto la previsione della nuova strada, come precisato dal progettista, risponde ad esigenze di carattere generale volte, nel particolare, a migliorare il flusso veicolare sia dell'attuale edificato sia delle adiacenti previsioni di zone di espansione residenziale;
-  osservazione n. 52 - Greco-Palmeri: non accoglibile atteso che non può ritenersi ammissibile la richiesta di assegnazione a zona D di un'area già inclusa in zona E2, quale ambito di valenza paesaggistica e ambientale;
-  osservazioni/opposizioni n. 45 (CCD circolo territoriale di San Pietro Clarenza), n. 48 (AN circolo territoriale San Pietro Clarenza), n. 37 (ditta Borgia Orazio): trattasi di osservazioni di carattere generale per le quali si rimanda alle considerazioni espresse al riguardo dal progettista in sede di deduzioni sulle osservazioni.
E' pervenuta, inoltre, direttamente all'A.R.T.A. l'osser vazione ditta Marraro Armando ed Alessandro, corrispondente alle osservazioni n. 21 e n. 34, per la quale si rimanda alle decisioni di cui sopra.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive del comune di San Pietro Clarenza, adottato con delibera commissariale n. 1/2002, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modi fiche e prescrizioni in premessa riportate.";
Visto il voto n. 278 del 10 dicembre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, vista la proposta del serv. 4/D.R.U. sopracitata, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis:
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, con le prescrizioni e precisazioni che seguono:
1)  In merito all'enucleazione della zona A di centro storico, questo consiglio ritiene che la stessa non possa essere limitata al solo impianto originario costituito da alcuni edifici attorno all'attuale piazza della Vittoria ed oltre alla Chiesa Madre, per la sola ragione che essi mantengono un maggiore grado di conservazione. Ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e tenendo conto degli indirizzi espressi nella circolare dell'A.R.T.A. n. 3/2000, va coerentemente inclusa nella perimetrazione della zona A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche la parte dell'abitato d'impianto urbano primo novecentesco, che il piano definisce con caratteri storicizzati, sebbene lo stesso abbia subito varie manomissioni, al fine di tutelare l'identità storica dell'abitato attraverso una normativa di attuazione degli interventi edilizi più orientata al recupero dei caratteri edilizi tradizionali, per altro più congrui alla morfologia urbana consolidata di questa parte dell'abitato. Risulta pertanto necessario, prescrivere l'estensione della zona territoriale omogenea A fino ad includere la zona B1 individuata dal piano e dallo stesso definita come edifici e aree di pertinenza dell'impianto urbano primo novecentesco. Quest'ultima, per semplicità di identificazione, potrà convenientemente essere denominata come sottozona A1, nell'ambito della quale valgono le norme della zona A, con la possibilità di interventi di recupero, ad esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, mentre l'edi ficazione nei lotti interclusi e nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici privi di pregio storico-architettonico, potrà essere consentita, previo nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 55, comma 3, della legge regionale n. 71/78 e comunque entro il limite degli indici e dei parametri previsti per la zona B1.
2)  Alcune previsioni viarie in verde agricolo non risultano giustificate o avvalorate da ipotesi di penetrazione agricola o dalla necessità di collegamenti viari. Le stesse, segnate con una crocetta in rosso sulle tavole di piano relative alla disciplina dei suoli e degli edifici in scala 1:2000, si ritiene che vadano eliminate al fine di evitare che il territorio sia suscettibile di ulteriori trasformazioni urbanistiche non controllabili. A tal proposito non si può fare a meno di rimarcare che frange urbane dell'abitato ed il sistema al loro interno, caratterizzati da insediamenti sparsi nel territorio destinati a verde agricolo, non risultano considerati nel dimensionamento del piano.
3) Non si condivide la generica possibilità di interventi per complessi ricettivi all'aria aperta in qualsiasi parte del territorio aperto (zone di verde agricolo E1 e E2), ai sensi della legge n. 14/82, diversi dall'attività agricola o assimilata, poiché tali interventi vanno localizzati in apposite aree indicate negli strumenti urbanistici comunali, come espressamente richiede la predetta legge.
4)  In relazione alle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e geologiche locali, nonché in relazione al grado di sismicità del territorio e in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia per nuove costruzioni. lnfatti in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia, relativa a nuove costruzioni deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia, quali scavo di pozzi, sbancamenti di notevole entità e significative opere di rinterro, che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, esclusi dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi. L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche, volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. Trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecni co, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988. Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecni co, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi, attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
5)  Relativamente alle norme di attuazione e al regolamento edilizio, allegati al piano, si precisa che nei casi di discordanza, tra i testi di detti allegati con precipue disposizioni di legge, queste ultime si devono intendere automaticamente prevalenti e ciò al fine di evitare ambiguità interpretative o incertezze operative. Relativamente al regolamento edilizio si intendono inserite le disposizioni agevolative introdotte con l'art. 14 della legge regionale n. 2/2002.
6) In linea di massima, appare condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato, salvo quanto di seguito specificato, fermo restando che nel caso di eventuale divergenza rispetto alle precedenti considerazioni, queste ultime si devono considerare, in ogni caso, prevalenti:
-  oss./opp. n. 1: è accoglibile, fermo restando che, per quanto considerato al precedente punto 1), l'area va classificata zona A1;
-  oss./opp. n. 18, 25: non accoglibile per quanto considerato al precedente punto 1);
-  oss./opp. nn. 26, 27, 28, 38: non accoglibili per quanto considerato dal progettista ed anche in relazione a quanto considerato al precedente punto 1);
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di San Pietro Clarenza, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 1 del 30 maggio 2002, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 46 del 3 settembre 2003, servizio 4 del D.R.U., salve le prescrizioni e precisazioni di cui al presente voto.";
Vista la nota prot. n. 14018 del 10 marzo 2004, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di San Pietro Clarenza, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 278 del 10 dicembre 2003;
Visto il foglio prot. 3022 del 15 aprile 2004, pervenuto in data 21 aprile 2004 ed assunto in pari data al prot. n. 25648, con cui il sindaco di San Pietro Clarenza, nel rilevare che non risultano espresse determinazioni da parte di questo Assessorato sull'osservazione n. 42, ha comunicato che nelle sedute di cui alle delibere n. 10 e n. 11, rispettivamente, del 10 aprile 2004 e dell'11 aprile 2004, il consiglio comunale non ha assunto gli adempimenti di competenza in riscontro alla nota prot. n. 14018 del 10 marzo 2004 in conseguenza della mancanza del numero legale dei consiglieri comunali presenti;
Rilevato che il comune entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6°, della legge regionale n. 71/78, non ha formulato le previste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento secondo quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 278 del 10 dicembre 2003;
Ritenuto, al fine di dotare con urgenza il comune di San Pietro Clarenza dello strumento urbanistico generale, di dovere rinviare a successivo provvedimento integrativo le determinazioni in ordine all'osservazione n. 42, risultando già attivate le procedure previste dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99.
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 278 del 10 dicembre 2003, è approvato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di San Pietro Clarenza, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 30 maggio 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresse con voto n. 278 del 10 dicembre 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 46 del 3 settembre 2003 del serv. 4/D.R.U.;
2)  voto n. 278 del 10 dicembre 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 30 maggio 2002;
4)  delibera di consiglio comunale n. 10 del 10 aprile 2004;
5)  delibera di consiglio comunale n. 11 del 10 aprile 2044;
Schema di massima
6)  relazione generale;
7)  inquadramento territoriale 1:50.000, tav. A1;
8)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B1;
9)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B2;
10)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B3;
11)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B4;
12)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B5;
13)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B6;
14)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B7;
15)  stato  di  fatto  1:2.000,  tav.  B8;
16)  schema di massima 1:4.000,  tav. C1;
17)  schema ideogrammatico 1:10.000, tav. D1;
Piano regolatore generale
18)  relazione generale (parte I);
19)  relazione generale (parte II);
20)  norme tecniche di attuazione;
21)  regolamento edilizio;
22)  inquadramento territoriale 1:50.000, tav. A1;
23)  stato di fatto 1:2.000, tav. B1;
24)  stato di fatto 1:2.000, tav. B2;
25)  stato di fatto 1:2.000, tav. B3;
26)  stato di fatto 1:2.000, tav. B4;
27)  stato di fatto 1:2.000, tav. B5;
28)  stato di fatto 1:2.000, tav. B6;
29)  stato di fatto 1:2.000, tav. B7;
30)  stato di fatto 1:2.000, tav. 88;
31)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C1;
32)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C2;
33)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C3;
34)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C4;
35)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C5;
36)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C6;
37)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav. C7;
38)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici  1:2.000,  tav.  C8;
39)  disciplina  dei  suoli  e  degli  edifici - Legenda, tav. C9;
40)  tabella dei tipi edilizi, tav. C10;
41)  sintesi del piano 1:4.000, tav. C11;
Prescrizioni esecutive
42)  relazione generale;
43)  norme tecniche prescrizioni esecutive;
44)  piano particellare di esproprio;
Prescrizione esecutiva per insediamenti commerciali ed arti gianali
45)  progetto generale: inserimento piano nel piano regolatore generale 1:2.000, tav. PC1;
46)  perimetro dell'area di intervento 1:2.000, tav. PC2;
47)  progetto generale 1:2.000, tav. PC3;
48)  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti 1:2.000, tav. PC4;
49)  destinazione d'uso attrezzature - servizi pubblici 1:2.000, tav. PC5;
50)  ubicazione dei profili regolatori 1:2.000, tav. PC6;
51)  planivolumetrico individuazione lotti e isolati 1:1.000, tav. PC7;
52)  profili regolatori 1:200, tav. PC8;
53)  sezioni tipo stradali 1:100, tav. PC9;
54)  allegato grafico al piano particellare esproprio 1:2.000, tav. PC10;
55)  schema di massima della rete di distribuzione energia elettrica 1:2.000, tav. PC11;
56)  schema di massima rete illuminazione pubblica 1:2.000, tav. PC12;
57)  schema di massima rete fognaria 1:2.000, tav. PC13;
58)  schema di massima rete idrica 1:2.000, tav. PC14;
59)  schema di massima rete telefonica 1:2.000, tav. PC15;
Prescrizione esecutiva per edilizia residenziale
60)  progetto generale: inserimento piano nel piano regolatore generale 1:2.000, tav. PR1;
61)  perimetro dell'area di intervento 1:2.000, tav. PR2;
62)  progetto generale 1:2.000, tav. FR3;
63)  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti 1:2.000, tav. PR4;
64)  destinazione d'uso attrezzature - servizi pubblici 1:2.000, tav. PR5;
65)  ubicazione dei profili regolatori 1:2.000, tav. PR6;
66)  planivolumetrico individuazione lotti e isolati 1:1.000, tav. PR7;
67)  profili regolatori 1:200, tav. PR8;
68)  sezioni tipo stradali 1:100, tav. PR9;
69)  allegato grafico al piano particellare esproprio 1:2.000, tav. PR10;
70)  schema di massima rete di distribuzione dell'energia elettrica 1:2.000, tav. PR11;
71)  schema di massima rete illuminazione pubblica 1:2.000, tav. PR12;
72)  schema di massima rete fognaria 1:2.000, tav. PR13;
73)  schema di massima rete idrica 1:2.000, tav. PR14;
74)  schema di massima rete telefonica 1:2.000, tav. PR15;
Prescrizione esecutiva per edilizia stagionale, insediamenti turistici e sportivi
75)  progetto generale: inserimento piano nel piano regolatore generale 1:2.000, tav. PS1;
76)  perimetro dell'area di intervento 1:2.000, tav. PS2;
77)  progetto generale 1:2.000, tav. PS3;
78)  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti 1:2.000, tav. PS4;
79)  destinazione d'uso attrezzature - servizi pubblici 1:2.000, tav. PS5;
80)  ubicazione dei profili regolatori 1:2.000, tav. PS6;
81)  planivolumetrico individuazione lotti e isolati 1:1.000, tav. PS7;
82)  profili regolatori 1:200, tav. PS8;
83)  sezioni tipo stradali 1:100, tav. PS9;
84)  allegato grafico al piano particellare esproprio 1:2.000, tav. PS10;
85)  schema di massima della rete di distribuzione energia elettrica 1:2.000, tav. PS11;
86)  schema di massima rete illuminazione pubblica 1:2.000, tav. PS12;
87)  schema di massima rete fognaria 1:2.000, tav. PS13;
88)  schema di massima rete idrica 1:2.000, tav. PS14;
89)  schema di massima rete telefonica 1:2.000, tav. PS15;
Studio geologico (1ª fase)
90)  relazione;
91)  carta geolitologica 1:10.000;
92)  carta idrogeologica 1:10.000;
93)  carta classificazione del territorio 1:10.000;
Studio geologico (2ª fase)
94)  relazione;
95)  indagini geofisiche (elettriche e sismiche);
96)  carta di inquadramento territoriale 1:10.000;
97)  cartageologica (1) 1:2.000;
98)  carta geologica (2) 1:2.000;
99)  carta geologica (3) 1:2.000;
100)  sezioni elettrostratigrafiche;
101)  carta geologico-tecnica (1) 1:2.000;
102)  carta geologico-tecnica (2) 1:2.000;
103)  carta geologico-tecnica (3) 1:2.000;
Studio agricolo forestale
104)  relazione,
105)  carta di stratificazione del territorio 1:5.000, tav. 1;
106)  carta morfologica 1:2.000, tav. 2a;
107)  carta della vegetazione 1:2.000, tav. 3a;
108)  carta delle infrastrutture 1:2.000, tav. 4a;
109)  carta morfologica 1:2.000, tav. 2b;
110)  carta della vegetazione 1:2.000, tav. 3b;
111)  carta infrastrutture al servizio dell'agricoltura 1:2.000, tav. 4b;
Studio agricolo forestale integrativo ai sensi art. 4 legge regiona le n. 16/96
112)  carta delle aree boscate 1:4.000;
113)  carta delle aree di espansione mappa n. 4 1:2.000;
114)  carta delle aree di espansione mappa n. 6 1:2.000;
115)  relazione di commento alla carta dei boschi;
Studio agricolo forestale integrativo ai sensi della legge regio nale n. 13/99
116)  carta delle aree boscate 1:4.000;
117)  relazione di commento alla carta dei boschi;
Studio agricolo forestale integrato D.P.R.S. 28 giugno 2000
118)  revisione studio agricolo forestale del territorio comunale ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000, relazione di commento.

Art. 4

Il comune di San Pietro Clarenza dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano, che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale, dovrà prendere atto degli elaborati di pano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2004.
  LIBASSI 

(2004.26.1815)
Torna al Sommariohome


114
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 67 -  7 -  43 -  48 -  57 -  31 -