REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 LUGLIO 2004 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 9 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di interventi dei PIT classificati "funzionali" - Iª attribuzione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10/99;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo I (2000-06) sez. 3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-06, approvato con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 378 dell'11 dicembre 2003;
Visto il D.P.R. n. 94 Segr. D.R.P. dell'18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con cui è stata approvata ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, e contestualmente l'ammissione a finanziamento di ciascun PIT utilmente collocato in graduatoria;
Visto il D.P.R. 175 del 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, con il quale si è proceduto alla rideterminazione degli importi da ammettere a finanziamento per ciascun PIT, utilmente collocato in graduatoria, fermo restando l'approvazione di ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, di cui al citato D.P.R. n. 94/02;
Visto, in particolare, l'art. 4 del precitato D.P.R. n. 175/02, con cui si prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto presidenziale n. 94/2002, con successivi provvedimenti del dirigente generale del dipartimento della programmazione, da sottoporre alla Giunta regionale, saranno ammessi a finanziamento, sulla base dei criteri definiti, gli interventi di cui all'elen co "4", secondo quanto stabilito dal Complemento di programmazione fino all'esaurimento delle risorse totali di cui al bando pubblico di selezione dei PIT disponibili per provincia, utilizzando eventualmente anche le risorse disponibili nell'ambito delle quote territorializzate, individuate per ciascuna misura nel Complemento di programmazione e, se del caso, proponendo la riprogrammazione delle quote territorializzate tra le misure;
Considerato che lo stesso articolo 4 del D.P.R. n. 175/02 individua i seguenti criteri:
Per la quota provinciale tra i diversi PIT:
-  rispetto delle scadenze temporali e degli impegni assunti dai soggetti coordinatori dei PIT negli accordi sottoscritti con l'Amministrazione regionale;
-  livello di progettazione dei singoli interventi, in funzione del grado di esecutività;
-  posizionamento del PIT nella graduatoria provinciale;
-  stato di avanzamento procedurale e finanziario dell'intero programma di interventi.
All'interno di ogni singolo PIT:
-  interventi ricadenti nei territori dei comuni che non hanno alcun intervento infrastrutturale già ammesso a finanziamento;
-  interventi con maggiore contribuzione di finanza locale o con eventuali apporti dei privati.
Vista la metodologia per l'utilizzo dei suddetti criteri, definita dal dipartimento della programmazione con il supporto del nucleo di valutazione e condivisa dai soggetti coordinatori dei PIT nell'ambito del tavolo di confronto e proposta del 17 febbraio 2004;
Vista la deliberazione n. 63 del 25 febbraio 2004, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 175/02, ha approvato la metodologia e gli esiti della prima applicazione della stessa;
Ritenuto di dovere, con proprio decreto, provvedere all'ammissione a finanziamento degli interventi funzionali ai PIT che posseggono i requisiti di cui alla suddetta metodologia;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla metodologia predisposta dal dipartimento della programmazione, all'ammissione a finanziamento dei restanti interventi "funzionali" di cui all'elenco 4 del D.P.R. n. 175/02 si provvederà con ulteriori provvedimenti, sulla base della ricognizione trimestrale delle condizioni di ammissibilità al finanziamento previste dalla medesima metodologia;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa specificato, sono ammessi a finanziamento gli interventi classificati "funzionali", contenuti in ciascuno degli allegati elenchi articolati per PIT, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
-  elenchi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 relativi, rispettivamente, agli interventi dei PIT nn. 24, 28, 29, 31 e 32, che hanno superato la soglia premiale;
-  elenchi nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 relativi, rispettivamente, agli interventi dei PIT nn. 1, 8, 13, 19, 23, 33 e 35, che non hanno superato la soglia premiale e ricadenti in comuni non destinatari di finanziamento con i precedenti provvedimenti 94/02 e 175/02 e/o che hanno attivato finanza locale;
-  elenchi nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 relativi, rispettivamente, agli interventi dei PIT nn. 2, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22 e 34 e riguardanti regimi di aiuto ed azioni pubbliche.

Art. 2

Le modalità di attuazione degli interventi sono individuate nel CdP e dagli artt. nn. 7 e 8 del D.P.R. n. 94/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Le occorrenze finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi sono individuate nell'ambito delle risorse riservate ai PIT a valere sulle singole misure del CdP del P.O.R. 2000-2006, di cui alla tabella A "Risorse destinate ai PIT" allegate al paragrafo 2 dello stesso CdP.

Art. 4

Secondo quanto previsto dalla metodologia predisposta dal dipartimento della programmazione, all'ammissione a finanziamento dei restanti interventi di cui all'elenco 4 del D.P.R. n. 175/02 si provvederà con ulteriori provvedimenti sulla base della ricognizione trimestrale delle condizioni di ammissibilità al finanziamento previste dalla medesima metodologia.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 9 marzo 2004.
  PALOCCI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 aprile 2004, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 27.
N.B. - Gli allegati al suddetto decreto sono consultabili nel sito www.euro infosicilia.it.
(2004.26.1824)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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