REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 LUGLIO 2004 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 giugno 2004.
Autorizzazione del progetto della società Omnitel Pronto Italia S.p.A., relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel comune di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza datata 25 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 11277 del 25 febbraio 2002, con la quale il sig. Trigili Michele nella qualità di procuratore della Omnitel Pronto Italia S.p.A., ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto, costituente variante al piano di fabbricazione vigente, relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM a copertura parziale, da realizzare in contrada Belvedere nel territorio del comune di Trapani;
Vista la nota assessoriale prot. n. 18662 del 28 marzo 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Trapani, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, di esprimere, a mezzo delibera consiliare, il parere sul progetto di cui alla richiesta della soc. Omnitel Pronto Italia;
Visto il foglio prot. n. 7963 del 31 luglio 2002, con il quale l'ufficio tecnico - 7° settore del comune di Trapani ha evidenziato che il sito scelto per la collocazione del manufatto ricade su suolo destinato a coltura specializzata (uliveto) e che, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, tale area può essere utilizzata, ai fini extra agricoli, solo in assenza di possibilità alternative;
Visto il decreto n. 1051/D.R.U. del 26 novembre 2002, con il quale è stato nominato il commissario ad acta, essendo trascorsi infruttuosamente i termini previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 13873 del 20 dicembre 2002, con cui l'ufficio tecnico - 7° settore del comune di Trapani, in contrasto con quanto sostenuto con nota del 5 novembre 2002 dalla ditta richiedente, ha rilevato che l'area oggetto dell'intervento, diversamente da quanto rilevabile da precedente documentazione fornita dalla stessa ditta, risulterebbe modificata risultando estirpate, senza la prescritta autorizzazione prefettizia, alcune piante di ulivo;
Vista la nota prot. n. 280 del 16 aprile 2003, con la quale il commissario ad acta ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 43 del 26 marzo 2003;
Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 26 marzo 2003, con la quale, fatta propria la proposta formulata dal competente ufficio, è stato reso parere contrario all'installazione dell'impianto di telefonia cellulare proposto dalla soc. Omnitel Pronto Italia;
Visto il parere favorevole rilasciato, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 764/74, dall'ufficio del Genio civile di Trapani, con note prot. n. 7737 del 28 maggio 2002 e n. 5022 del 3 aprile 2002;
Visto il parere favorevole rilasciato, a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani con nota prot. n. 2405 del 20 maggio 2002;
Vista la nota prot. n. 38 dell'11 febbraio 2004, con la quale l'unità operativa n. 3.2/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 2 del l'11 febbraio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  l'area insediata m. 13,9x16,26, per una superficie di circa mq. 226, è quella minimale per le caratteristiche dell'insediamento richiesta dalla società Omnitel, definito e costituito da un palo portaantenne di altezza m. 24, con una piattaforma supporto antenne di dimensione m. 3,50x3,50, e di un shelter prefabbricato avente dimensioni in pianta di m. 2,50x4, ed altezza fuori terra di m. 3,05 circa; in tali infrastrutture verranno propagati gli esistenti servizi di telefonia mobile tipo GSM;
-  l'area in oggetto, nel programma di fabbricazione vigente ricade in zona territoriale omogenea "E" verde agricolo;
-  l'ufficio tecnico comunale di Trapani sostiene che il sito scelto per la collocazione del manufatto ricade su suolo destinato a coltura specializzata (oliveto), che, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, può essere utilizzato ai fini extra agricoli solo eccezionalmente e quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative;
-  la società Omnitel sostiene che nella particella 169 risulta una piantagione di oliveto ma che nel sito prescelto, ricadente all'interno della stessa particella, non risultano ubicati alberi di olivo, e sostiene inoltre che, essendo impossibilitati a delle localizzazioni alternative, la posizione ottimale del sito prescelto permette un servizio di telefonia cellulare di interesse pubblico alla vicina autostrada per Trapani;
-  dal sopralluogo effettuato dallo scrivente, in data 1 dicembre 2003, nell'area prescelta non risultano piantagioni di alberi di olivo ma libero di colture;
-  Rilevato che il consiglio comunale ha deliberato di non esprimere parere favorevole su proposta dell'ufficio tecnico comunale sul progetto in argomento, e che pertanto, nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, è di competenza del consiglio regionale dell'urbanistica esprimersi sul progetto ex art. 7 della legge regionale n. 65/81;
-  Considerato che, in presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40//95, sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato si esprime sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  Ritenuto che, in ordine all'eventuale verifica dell'incidenza dell'impianto in argomento, sull'area soggetta a salvaguardia nei termini del comma 5° dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, così come rilevato dall'ufficio tecnico comunale di Trapani, nel merito, venga investito l'esperto dottore agronomo presente al Consiglio regionale dell'urbanistica;
Parere
Questa unità operativa 3.2 del D.R.U., rilevata la pubblica utilità dell'intervento, ritiene condivisibile il progetto in argomento nei termini sopra esposti, ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81.";
Visto il voto n. 313 del 5 maggio 2004 reso dal consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerata la risultanza di esito positivo per mancanza dei presupposti di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, ed in particolare, per essere il sito di intervento privo di impianti arborei, scaturita dal sopralluogo effettuato dalla commissione di cui ha fatto parte anche il dottore agronomo componente del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto di potersi condividere integralmente la proposta dell'ufficio;
E' del parere che "l'autorizzazione per l'installazione di una S.R.B. della rete di telefonia cellulare G.S.M. in località Belvedere del comune di Trapani" sia meritevole di approvazione, in conformità al parere n. 2 dell'11 febbraio 2004 dell'unità operativa n. 3.2 del D.R.U.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 313 del 5 maggio 2004;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale con voto n. 313 del 5 maggio 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante al piano di fabbricazione vigente nel comune di Trapani, il progetto della società Omnitel Pronto Italia S.p.A. relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM a copertura parziale su area ricadente in contrada Belvedere dello stesso comune.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 2 dell'11 febbraio 2004 dell'unità operativa n. 3.02/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 313 del 5 maggio 2004;
3)  tav. unica comprendente: stralcio IGM, scala 1:25.000, stralcio aerofotogrammetico scala 1:10.000 - stralcio del foglio di mappa n. 42, particelle 169 e 174, scala 1:2.000; documentazione fotografica - planimetria generale ante-operam e post-operam scala 1:1000 - pianta sito scala 1:100 - sezioni A-A e B-B scala 1:100 - prospetti sito del traliccio lato sud e lato ovest scala 1:100;
4)  elaborato 4-TP-4138;
5)  relazione geologica.

Art. 3

La società Omnitel Vodafone dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed, in particolare, dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La società Omnitel Vodafone ed il comune di Trapani sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2004.
  LIBASSI 

(2004.26.1813)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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