REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 LUGLIO 2004 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 giugno 2004.
Direttive e norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica nelle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, di "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
Vista la circolare esplicativa del Ministero della salute n. 24 del 24 giugno 1993;
Vista la legge regionale n. 30 del 1993;
Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e salute veterinaria;
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000, che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni le autorizzazioni previste dal precitato D.P.R. n. 285/90;
Viste le direttive del Ministero della salute, di cui alla nota prot. n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002;
Visto il decreto n. 1468 del 29 luglio 2003;
Viste le leggi costituzionali n. 21/99 e n. 3/01, che recano modifiche al titolo V della Costituzione;
Considerato che, in base al decreto legislativo n. 112/98 ed al D.P.C.M. 26 maggio 2000, occorre predisporre norme procedurali e direttive per la Regione sicilia in merito alla sepoltura privilegiata (ex art. 105 del D.P.R. n. 285/90), passaporto mortuario (ex artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90), riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90), speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti (ex art. 106 del D.P.R. n. 285/90), autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi (ex artt. 31 e 75 del D.P.R. n. 285/90) e per l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi (ex art. 77 del D.P.R. n. 285/90);
Viste le risultanze del tavolo tecnico istituito in merito con note DIRS/1/02165 del 16 giugno 2002, DIRS/1/023391 del 2 luglio 2002 e DIRS/1/02171 del 12 giugno 2003 dalla direzione generale del dipartimento Ispettorato regionale sanitario;

Decreta:
Art. 1
Tumulazione privilegiata

L'organismo competente a rilasciare l'autorizzazione sanitaria alla tumulazione privilegiata viene individuato nell'Assessorato regionale della sanità.
Art. 2
Documentazione occorrente

L'istanza, in carta legale, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 va indirizzata all'Assessorato regionale alla sanità - dipartimento I.R.S., servizio n. 1 - e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
-  certificato di morte;
-  certificato della causa di morte;
-  biografia dell'estinto corredata di ogni possibile materiale illustrativo (opuscoli, libri, ritagli di giornale e testimonianze varie, etc.) dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero;
-  parere motivato del sindaco del comune, ove è situato il luogo della sepoltura privilegiata richiesta, relativo all'illustrazione dei meriti del de cuius con riferimento alla biografia ed alla particolarità dei meriti dello stesso. Tale parere deve esporre in maniera dettagliata i motivi per cui si ritiene di accogliere o di respingere la richiesta;
-  nulla osta dell'ente o amministrazione proprietaria del sito o della località differenti dal cimitero. Nel caso che la tomba ricada in luogo di culto, nulla osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con riferimento al canone 1242 del codice di diritto canonico;
-  nulla osta dei familiari (parente più prossimo), qualora la domanda sia fatta da persone estranee alla famiglia del defunto. In assenza dei familiari, certificazione del sindaco nella quale si attesti che il de cuius non ha familiari viventi;
-  eventuale parere della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi in edifici sottoposti al vincolo monumentale, ovvero certificazione che l'edificio stesso non è sottoposto a vincolo monumentale;
-  concessione o autorizzazione edilizia per l'opera da realizzare;
-  marca da bollo di valore corrente da applicare al decreto autorizzativo;
-  documentazione relativa alla costruzione della tomba, in duplice originale:
a)  se trattasi di loculo di normali dimensioni, è costituita da:
-  planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edi ficio destinato ad accogliere la tomba, con legenda circa l'ubicazione della stessa, l'eventuale presenza e rappresentazione grafica di altre sepolture privilegiate, nonché di indicazioni relative ad altri ambienti dell'edificio;
-  particolari costruttivi architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
b)  se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali, è costituita da:
-  planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edi ficio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo dove verrà allocata la cassetta-ossario e con l'individuazione e rappresentazione grafica di eventuali sepolture privilegiate o nicchie insistenti nell'edificio;
-  particolari costruttivi architettonici delle nicchia in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da relazione tecnico-illustrativa, in duplice originale, a firma di professionista iscritto all'albo - comprensiva anche di rilievi fotografici relativi ai punti a) e b) -, nella quale vengono indicati:
-  i requisiti strutturali interessati dalla realizzazione dell'intervento (loculo, nicchia);
-  le indicazioni circa l'ubicazione del loculo o della nicchia in relazione alle altre parti dell'edificio ed alla presenza o meno di altre sepolture privilegiate o nicchie;
-  la rispondenza, soltanto nella fattispecie di cui alla lettera a), ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria, con particolare riferimento alle dimensioni del loculo, allo spessore delle pareti delle solette e dei tramezzi dello stesso e al materiale impiegato anche per la sigillatura e l'impermeabilità.
Art. 3
Procedura autorizzativa

Il dipartimento I.R.S., definita l'istruttoria preliminare, acquisisce il parere dell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba o nicchia e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dal regolamento di polizia mortuaria e dal presente decreto.
Il dipartimento I.R.S., acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale, può autorizzare, previo eventuale sopralluogo e con apposito decreto, sentita la commissione tecnica consultiva regionale di cui al successivo articolo, la tumulazione dei cadaveri o dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze, e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
Art. 4
Commissione tecnica consultiva regionale

Per le finalità di cui all'art. 3 è istituita la commissione tecnica consultiva regionale, così composta:
-  il direttore del dipartimento I.R.S. o suo delegato, che la presiede;
-  il capo servizio competente del dipartimento I.R.S. o suo delegato;
-  il capo dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente o suo delegato;
-  un direttore di cattedra di medicina legale universitario o suo delegato;
-  il direttore regionale dell'Ufficio legislativo e legale o suo delegato;
-  il direttore regionale per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;
-  il direttore regionale dell'urbanistica o suo delegato.
La commissione potrà, all'occorrenza, essere integrata da eventuali altri componenti in funzione della specifica materia trattata.
I compiti di segreteria sono affidati al personale del servizio igiene pubblica del dipartimento I.R.S.
Art. 5
Trasporto salme all'estero o dall'estero

A)  Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accor di internazionali (convenzione internazionale di Berlino)
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
Le salme stesse debbono essere accompagnate dal "passaporto mortuario" previsto dalla convenzione medesima.
1)  Per le salme da estradare dal territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal sindaco del comune ove trovasi la salma.
Ai fini del rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasferire all'estero, la documentazione da presentare al sindaco è costituita da:
a)  domanda in bollo al sindaco del comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa di trasporti funebri;
b)  marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto mortuario;
c)  estratto dell'atto di morte;
d)  certificato rilasciato dall'unità operativa di igie ne pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni, di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda fattispecie;
e)  autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune dove è avvenuto il decesso.
2)  Per le salme da introdurre nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente auto rità del luogo da cui la salma viene estradata.
3)  Il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
B) Introduzione di salme da Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino
Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della sal ma deve presentare all'autorità consolare dello Stato italiano territorialmente competente la seguente documentazione:
a)  istanza in bollo;
b)  estratto dell'atto di morte;
c)  certificato causa di morte;
d)  certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90;
e)  autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità estera di estradizione;
f)  altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione prodotta, trasmette l'istanza corredata dalla documentazione sopradetta al sindaco del comune dove la salma è diretta oppure inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti al sindaco.
Il sindaco concede l'autorizzazione, informandone la stessa autorità consolare per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Per l'introduzione in Italia da qualunque Paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassettina o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.
C)  Estradizione di salme in Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino
Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato dovrà presentare al sindaco del comune ove trovasi la salma da trasferire la seguente docu mentazione:
a)  istanza in bollo;
b)  nulla osta, per l'introduzione della salma da par te dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la sal ma è diretta;
c)  certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente che attesti che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda fattispecie;
d)  estratto dell'atto di morte;
e)  altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il sindaco, ricevuta la domanda corredata dalla documentazione sopradetta, concede l'autorizzazione entro e non oltre 10 gg.
D) Trasporti internazionali di ceneri e resti mortali
Per l'introduzione e l'estradizione di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri, il trasporto degli stessi raccolti in cassettina o urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie, diversamente da quanto stabilito per il trasporto delle salme.
L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune ove sono custoditi i resti mortali o le ceneri.
Tale autorizzazione deve contenere: generalità del defunto, data di morte, data di cremazione o di esumazione o di estumulazione e destinazione.
Per l'estradizione verso Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta dell'autorità consolare ove i resti o le ceneri sono destinati, ai sensi del l'art. 29, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/90.
Art. 6
Riduzione del turno di rotazione in campo comune

La competenza per la riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90) viene attribuita al sindaco, quale autorità di governo e autorità sanitaria locale, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003.
La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, alla suddetta conferenza è così costituita:
-  richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
-  relazione del dirigente medico di igiene pubblica competente per il comune interessato circa la necessità di riduzione del turno;
-  relazione geologica sull'area cimiteriale relativa alle caratteristiche geomorfologiche e strutturali del terreno;
-  dichiarazione a firma congiunta del responsabile dei servizi cimiteriali del comune interessato e di un medico dell'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate;
-  l'elenco delle salme riportante la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione, che deve essere rappresentativa dell'intera superficie del cam po di inumazione interessato alla riduzione del turno di rotazione;
-  popolazione residente e numero delle fosse.
Il sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare, con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, di abbreviare il turno di rotazione in campo comune, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai 5 anni.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, di cui all'art. 86, commi 2, 3 e 4, il sindaco può autorizzare una abbreviazione del turno di rotazione inferiore ai 5 anni, con le medesime procedure disciplinate nel presente articolo.
Art. 7
Speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti

La competenza ai fini dell'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 è demandata al sindaco, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente.
La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, è la seguente:
-  richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
-  relazione del dirigente medico di igiene pubblica territorialmente competente per il comune interessato circa la necessità della deroga;
-  planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati alla deroga;
-  piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate alla deroga;
-  relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
-  relazione geologica di tutta l'area cimiteriale, con particolare riferimento alla parte interessata;
-  i modelli - debitamente compilati - di cui alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993, facenti parte integrante del presente decreto.
Il sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, le speciali prescrizioni tecniche derogate.
Art. 8
Autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi e per l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi

In ordine all'autorizzazione all'impiego nelle casse di materiali diversi da quelli normalmente previsti, nonché per l'impiego di valvole per fissare e neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri, i compiti e le funzioni amministrative, relativi a tali fattispecie, sono conservati allo Stato, sino a quando la Regione non adotti apposito provvedimento in materia.
Art. 9
Norme finali e transitorie

Relativamente alle materie disciplinate nel presente decreto, eventuali pratiche in giacenza dovranno essere uniformate od integrate con le disposizioni di cui al presente decreto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/90.

Art. 10

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 21 giugno 2004.
  AMARI 

Allegati












Mod. 4

Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale
Comune di ..........................................................prov. .......................

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa amministrazione, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003, si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, ai sensi del l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 così come modificato dal DPCM 26 maggio 2000, della deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.
Per le tipologie individuate analiticamente, riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:
Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990, senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
1.  Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga, prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.
Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2.  Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3.  Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
3.1.  Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.
Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
3.2.  Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione.
Note per la compilazione.
Si è lasciata la possibilità, da parte dell'amministrazione, di proporre al punto 3 diverse soluzioni, in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.
Il responsabile dei servizi cimiteriali  Il sindaco 
............................................   ............................................ 

(2004.28.1900)
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102*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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