REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 LUGLIO 2004 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 9 luglio 2004, n. 12.
Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico

1.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ottico da parte della competente autorità comunale, oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito Registro speciale di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta nel territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprietà o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una auto rizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione dell'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1 giugno 1995, n. 64.
3.  Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorità comunale competente può comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28

1.  Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, le parole "in conformità ad accor di con" sono sostituite con le parole "sentite le".
Art. 3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 luglio 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il com-  CIMINO mercio, l'artigianato e la pesca 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Istituzione del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico. - 1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2.  Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3.  Devono essere iscritti nel Registro speciale coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal com ma 1.
4.  Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5.  Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.".
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 8 del D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64, recante: "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.", così dispone:
"1.  Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede alle iscrizioni nel Registro speciale e alla tenuta del medesimo, avendo cura di acquisire il parere obbligatorio di una commissione composta da quattro rappresentanti della categoria, designati - rispettivamente - due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello provinciale e due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello regionale.
2.  Ciascuna commissione provinciale è nominata con deliberazione camerale e dura in carica quattro anni.
3.  Con le stesse modalità di cui al n. 2 del presente articolo si provvede alla nomina dei membri supplenti della commissione di numero uguale a quelli effettivi.
4.  Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro i 60 giorni dalla richiesta, la Giunta camerale provvede alla nomina scegliendo i componenti tra soggetti appartenenti alle categorie indicate nello stesso comma.
5.  Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di qualifica non inferiore a dirigente, nominato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e che verrà, altresì, preposto all'ufficio di segreteria della commissione stessa per l'espletamento delle incombenze previste dall'art. 11.
6.  Avverso i provvedimenti del presidente della Camera di commercio che negano le iscrizioni o dispongono la cancellazione dal Registro, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 8 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 22 luglio 1972 e successive modificazioni.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. - 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3.  Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4.  Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 287
"Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Tricoli, Formi ca, Incardona, Infurna, Ioppolo, Virzì il 13 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) il 20 dicembre 2002.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 27 del 13 febbraio 2002.
Relatore: Infurna.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 53 del 23 aprile 2002 (richiesta sospensiva), n. 218 del 22 giugno e n. 219 del 23 giugno 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 221 del 30 giugno 2004.
(2004.27.1864)
Torna al Sommariohome


035
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 55 -  71 -  2 -  39 -  53 -  79 -