REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 2004 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Statuto del Comune di Campofranco


Lo statuto del Comune di Campofranco è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 3 dicembre 1984.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 21 maggio 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Comune di Campofranco

Il Comune di Campofranco è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Art. 2
Finalità

Il Comune di Campofranco rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione siciliana, dello Stato italiano, della Comunità europea.
Riconosce nell'informazione le condizioni affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
Riconosce il diritto allo studio e manifesta la volontà di rimuovere gli ostacoli che potrebbero limitarlo.
Promuove la solidarietà della comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella città convivono.
Organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Promuove lo sviluppo economico della comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali.
Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali ed il proprio patrimonio territoriale, faunistico e naturalistico.
Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle antiche municipalità e dai centri storici presenti nel territorio comunale.
Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli, in coerenza con la tradizione e l'impegno di pace della Regione siciliana.
Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Opera, nell'ambito della propria competenza, per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, con speciale riferimento ai disabili, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi in genere.
Le modalità di coordinamento degli interventi di cui sopra con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito del territorio comunale e dell'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, saranno disciplinate da apposito regolamento comunale.
Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale n. 48/1991.
I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione che ne consegue ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari.
Scopo della pianificazione e programmazione è il coordinamento delle attività umane volte al raggiungimento dell'equilibrio fra popolazione, economia e territorio ed il conseguimento del benessere collettivo.
La pianificazione sarà tanto più efficace ai fini del progresso civile quanto maggiore sarà l'impegno delle istituzioni e dei soggetti sociali nel perseguirla come metodo di governo.
La scelta del metodo della pianificazione costituisce impegno morale oltre che tecnico; con tale metodo il Comune salvaguarda e valorizza le risorse del territorio, il patrimonio culturale ed ambientale, l'identità storica, sociale ed urbana della comunità insediata in tutte le sue forme ed espressioni.
Art. 3
Sede, territorio, stemma, gonfalone e albo pretorio

Il Comune ha sede nel capoluogo.
Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone approvati con appositi provvedimenti delle autorità competenti.
Nell'uso del gonfalone si osservano le norme vigenti.
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Titolo II
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Capo I
Principi generali
Art. 4
Ambito di applicazione

Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campofranco.
Diritto di informazione
Art. 5
Pubblicità dei documenti amministrativi

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagne tica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubbli ci o privati. A tal proposito viene istituito un albo con le modalità di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2000 n. 118.
Il regolamento:
a)  indica le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
b)  istituisce un registro liberamente consultabile da chiunque in cui sono riportate integralmente le dichiarazioni del sindaco, con la precisa indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;
c)  assicura ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
d)  disciplina il funzionamento dell'ufficio per l'informazione dei cittadini. Sono applicabili, e qui si intendono trascritte, sebbene non materialmente riprodotte, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità della attività amministrativa
Art. 6
Informazione dei cittadini

Il Comune, anche avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informative attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive e sito internet ufficiale, cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività, tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza e con particolare riguardo:
a)  ai bilanci preventivi e consuntivi;
b)  agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c)  ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengano ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;
d)  è consentita la partecipazione popolare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza, che sarà disciplinato da apposito regolamento comunale.
Periodicamente possono essere indette assemblee popolari, anche su richiesta di almeno 50 cittadini elettori, su problemi di interesse pubblico e generale.
Capo III
Iniziativa, consultazioni e referendum popolari
Art. 7
Poteri d'iniziativa, d'interrogazione e d'interpellanza

I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 150 sottoscrizioni autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
Il progetto, se non è respinto o approvato con modificazioni dal consiglio comunale entro il termine di sei mesi dall'avvenuto deposito, è posto senz'altro in votazione dal sindaco nel testo dei proponenti.
I cittadini esercitano l'iniziativa di interrogazione o interpellanze al sindaco depositandone il testo scritto presso l'ufficio di segreteria con non meno di 75 sottoscrizioni autenticate, raccolte nel mese precedente al deposito.
Alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari è data risposta entro 60 giorni dal deposito.
Art. 8
Referendum consultivi

Il consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
Non sono ammessi i referendum consultivi relativi agli atti di cui alle lettere g), i), l), m), ed n) dell'articolo 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo recepito ed approvato dalla legge regionale n. 48/1991.
Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale.
Nel caso in cui nel medesimo periodo siano indette altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il sindaco provvede all'indizione del referendum comunale in altra data entro i sei mesi successivi.
Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
Il consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
Art. 9
Referendum propositivi

Il sindaco indice il referendum propositivo quando lo richiedano un numero di cittadini pari al cinque per cento dei cittadini elettori.
La richiesta di referendum deve essere depositata presso l'ufficio di segreteria del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di sottoscrizioni autenticate pari al 5% dei cittadini elettori, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, con eccezione degli atti di cui al precedente articolo nonché degli atti relativi a:
a)  provvedimenti concernenti il personale comunale;
b)  provvedimenti concernenti il personale comunale delle aziende speciali;
c)  imposte, tasse, rette e tariffe;
d)  atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
Art. 10
Ufficio comunale per il referendum

La richiesta di referendum di cui al precedente articolo è presentata, per il giudizio di ammissibilità, presso l'ufficio comunale per il referendum, che per la circostanza ha sede presso l'ufficio di segreteria generale del Comune.
Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito da un magistrato designato dal presidente del tribunale di Caltanissetta, che lo presiede, dal difensore civico, da un docente di materie giuridiche, designato dal sindaco, e dal segretario del Comune.
L'ufficio comunale per il referendum, sentito il sindaco ed un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.
L'ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito, ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentito un rappresentante dei promotori.
L'ufficio comunale per il referendum provvede altresì alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.
Si applicano al referendum propositivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 8).
Art. 11
Svolgimento dei referendum

Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo e di un referendum propositivo in un anno.
Nel caso che siano state presentate più richieste di referendum propositivi, si segue l'ordine di deposito presso l'ufficio comunale.
Ad istanza dei promotori, le richieste che non sono sottoposte al voto, nel caso in cui riguardino materie di competenza del consiglio comunale, possono essere discusse dal consiglio medesimo nei modi e nei termini previsti per la iniziativa popolare.
Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori e considerata la relazione illustrativa della richiesta di referendum, giudica se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.
Capo IV
Diritti delle associazioni
Art. 12
Libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 13
Accesso alle strutture ed ai servizi del comune

Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
a)  l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
b)  l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune nonché ai servizi di affissione.
Il regolamento disciplina, altresì, l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere a) e b).
Art. 14
Affidamento di servizi pubblici di base

Il consiglio comunale, a norma della lettera f) dell'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazione o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.
Art. 15
Armonizzazione e regolamentazione degli orari e dei tempi

Il consiglio comunale disciplina con apposito regolamento le forme di consultazione e di concertazione atte all'esercizio da parte del sindaco delle attribuzioni di cui all'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Capo V
Commissione delle pari opportunità
Art. 16
Pari opportunità

Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto i consiglieri comunali di sesso femminile.
Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.
In esecuzione di quanto prescritto all'art. 56 della legge regionale n. 26/93 si stabiliscono di seguito norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125:
a)  nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, arrotondata alla cifra superiore in caso di decimali;
b)  nella giunta municipale entrambi i sessi saranno rappresentati in misura pari;
c)  nelle commissioni, comitati, consulte, ecc. il sesso femminile sarà rappresentato nella misura di un terzo. A quest'ultima prescrizione si potrà derogare totalmente o parzialmente qualora non possano reperirsi unità femminili, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti richiesti per far parte di determinati organi collegiali del Comune.
Capo VI
Difensore civico
Art. 17
Funzioni

Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo recepito dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dello statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli statuti e dei regolamenti delle aziende speciali.
Art. 18
Nomina e cessazione della carica

Può essere designato difensore civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali, ad eccezione:
a)  dei membri del Parlamento europeo, nazionale, regionale nonché dei consigli provinciali e comunali, del comitato regionale di controllo sugli enti locali o di sue sezioni decentrate, e di coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nell'anno precedente;
b)  dei candidati, ancorché non eletti all'assemblea regionale siciliana, al consiglio provinciale, al consiglio comunale nelle ultime elezioni amministrative;
c)  dei dipendenti del Comune e delle aziende speciali;
d)  dei componenti dei comitati dei garanti delle unità sanitarie locali, nonché dei consigli di amministrazione delle aziende speciali;
e)  di coloro che ricoprono cariche dirigenti in partiti politici o in sindacati, in ambito locale, regionale o nazionale.
Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale con il voto favorevole di metà più uno dei consiglieri assegnati fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e resta in carica 5 anni.
Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il consiglio comunale deve essere convocato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
La giunta municipale determina, sentito il difensore civico, i mezzi ed il personale da assegnare all'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni, morte od impedimento grave;
c)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
Al difensore civico compete una indennità di carica non superiore a quella prevista per il sindaco, quando si trovi nelle condizioni di cui al 2° comma, dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 19
Poteri

Il difensore civico agisce su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati, e di propria iniziativa.
Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al n. 2 dell'art. 17:
a)  trasmette al sindaco per l'inoltro al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
b)  può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
c)  può agire in giudizio ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta, il sindaco o l'assessore ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il consiglio comunale e le consulte dell'associazionismo e del volontariato,
Art. 20
Convenzioni

Il sindaco, anche su richiesta del difensore civico, propone a pubbliche amministrazioni statali o regionali o ad enti o aziende pubbliche o privati che hanno uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al difensore civico di esercitare le proprie competenze.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 21
Organi

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 22
Elezione e durata

L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto della decadenza o scioglimento del consiglio comunale decadono dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge o i regolamenti comunali espressamente richiedono la qualità di consigliere.
La gestione commissariale straordinaria provvederà, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che in conseguenza della decadenza o scioglimento del consiglio, siano cessati dalla carica di consigliere comunale.
Le persone così nominate durano in carica finché non vengano sostituite dai nuovi consigli.
Il commissario straordinario non può procedere alla sostituzione, per effetto della decadenza o scioglimento del consiglio comunale, di coloro che, pur essendo cessati da un determinato ufficio, debbono, in forza di una norma legislativa di proroga, rimanere in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
Art. 23
Consiglieri comunali

I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.
Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
Gli interventi dei consiglieri comunali, sulle proposte poste all'ordine del giorno, non possono avere durata superiore a cinque minuti.
La risposta all'interrogazione o interpellanza deve essere data entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di protocollazione nel caso in cui siano state trasmesse per posta.
Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione.
La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
I consiglieri, onde assicurare informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedono annualmente a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 24
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Il consiglio svolge le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Art. 25
Funzionamento del consiglio

L'attività del consiglio è disciplinata da apposito regolamento.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle persone, sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge.
La mancanza del numero legale ad inizio di seduta comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa. Qualora, anche, alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.
I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale.
In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il presidente del consiglio, eletto secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, che ne da comunicazione al consiglio.
I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 20 della legge regionale n. 7/1992; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 26
Convocazione del consiglio

Il consiglio comunale è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti, può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
Il differimento si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio del Comune entro i termini stabiliti dall'art. 48 dell'O.R.E.L.
La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
Il presidente convoca il consiglio, per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri. In tali casi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo degli oggetti e delle proposte da discutere.
Art. 27
Attività ispettive del consiglio

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di protocollazione nel caso in cui vengano trasmesse per posta.
Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1° del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1992, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/1991.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
Deliberata la istituzione della commissione di indagine, la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare in seno alla stessa sarà determinata come segue:
1)  il numero dei componenti sarà pari al venti per cento del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune.
2)  a ciascuno gruppo consiliare sarà attribuito un numero di componenti in misura proporzionale alla sua consistenza numerica;
3)  per l'assegnazione dei posti a ciascun gruppo, si procederà nel modo seguente:
a)  la consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare sarà moltiplicata per il numero dei componenti della commissione che risulterà dal calcolo di cui al superiore punto 1) e divisa per il numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune; di seguito sarà formata la graduatoria dei valori interi ottenuti;
b)  a ciascun gruppo sarà assegnato un numero di componenti pari al numero intero di ciascun valore. Ove risultino posti non attribuiti, se ne accerta il numero e li si attribuiscono ai gruppi con i maggiori restio. A parità di resti il posto è attribuito per sorteggio;
c)  ciascun gruppo consiliare, per potere concorrere all'assegnazione dei posti in seno alla commissione deve essere formato da almeno due consiglieri comunali. Nel caso in cui una formazione politica sia rappresentata in consiglio da un solo consigliere, questi deve dichiarare alla presidenza, per i fini previsti dal presente articolo, a quale gruppo consiliare intenda aggregarsi;
d)  sulla base delle segnalazioni dei nominativi che i capi gruppo faranno pervenire nel rispetto del numero dei posti a ciascun gruppo attribuito con le modalità di cui è cenno avanti, il presidente del consiglio comunale con proprio provvedimento formale costituirà la commissione di indagine. Nella prima riunione che sarà convocata dal presidente del consiglio comunale, i componenti provvederanno ad eleggere nel proprio seno un presidente ed un vice presidente; la presidenza della commissione sarà attribuita ad un consigliere della minoranza ai sensi dell'art. 1 lettera a della legge regionale n. 48/91.
Disimpegnerà le funzioni di segretario il componente giovane di età.
e)  per il funzionamento della commissione si applicano in quanto compatibili, le disposizioni per il funzionamento della giunta comunale;
f)  la commissione ha i poteri di consultare gli atti del Comune e di ricevere a verbale le dichiarazioni che saranno richieste e ritenute utili all'occorrenza;
g)  la commissione esaurisce il suo compito, con la sottoscrizione da parte di tutti i componenti, del verbale con il quale si perviene alla conclusione dell'indagine;
h)  le risultanze dell'indagine contenute nei rispettivi verbali saranno trasmesse al presidente del consiglio comunale per portarle a conoscenza del consiglio stesso.
Art. 27-bis
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con l'unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi saranno stabilite con apposito regolamento.
Art. 28
Potestà regolamentare

Il comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello statuto. In particolare, il Comune disciplina con uno o più regolamenti l'esercizio delle funzioni del consiglio, della giunta, del sindaco e del revisore dei conti, l'ordinamento del personale e l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con riguardo ai compiti ed alla responsabilità dei capi ripartizione o settore e del segretario comunale ed alla utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale di collaborazioni esterne, l'esercizio della funzione amministrativa e del diritto di accesso e di informazione del cittadino, la contabilità ed il regime dei contratti dell'ente. I regolamenti di esecuzione previsti dallo statuto dovranno essere approvati dal consiglio entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
Capo III
Sindaco e giunta municipale
Art. 29
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale e fissata dalla legge regionale.
Per le condizioni di eleggibilità, per la candidatura, per le operazioni elettorali, comprese quelle del secondo turno fino alla proclamazione delle elezioni, si applicano le leggi vigenti.
Art. 30
Nomina della giunta comunale

Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero fra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
La giunta comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla legge regionale.
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni
Sono estese ai componenti della giunta comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche in rappresentanza del proprio Comune ne essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. Se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
Le cariche di sindaco e di assessore comunale sono incompatibili con quella di componente della giunta regionale.
Non possono far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al secondo grado del sindaco.
Il sindaco può in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta comunale. Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta,
Art. 31
Giunta municipale

La giunta municipale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Il sindaco eletto nomina la giunta municipale; la disciplina e le procedure sono regolate dalla legge.
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da cinque assessori.
In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice sindaco, e qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, in successione il componente della giunta più anziano per età. L'attività della giunta si uniforma ai principi della collegialità. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le sue riunioni di norma non sono pubbliche.
Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta; la disciplina e le procedure sono regolate dalla legge; in particolare il sindaco può dichiarare la decadenza, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni, di quegli assessori che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della giunta, regolarmente convocata.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta; sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 32
Il vice sindaco - Anzianità degli assessori

Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di età
Art. 33
Competenze della giunta

Appartiene alla giunta il ruolo di governo del Co mune.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili delle posizioni organizzative; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua i principi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale, ivi compresa quella del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al consiglio comunale.
In particolare compete alla giunta:
a)  l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie e la dotazione organica del personale;
b)  l'adozione delle delibere in tema di azioni e resistenze in giudizio;
c)  l'approvazione dei piani economici finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio contenente gli elementi necessari alla loro determinazione;
d)  l'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi triennali approvati dal consiglio;
e)  le delibere relative agli incarichi di collaborazione professionale esterna (ad es.: incarichi progetti, collaudi, legali);
f)  le delibere relative ai piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali gli atti di indirizzo relativi ai servizi socio assistenziali nel l'ambito della spesa fino a 400.000 Ecu;
g)  le delibere relative ai provvedimenti riguardanti programmi delle assunzioni del personale, in presenza dell'assegnazione delle risorse stabilite dal consiglio.
Per la pubblicazione e la esecutività delle deliberazioni del consiglio e della giunta si osservano le disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 34
Sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
Quale capo dell'amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente. Nomina i respon sabili degli uffici e dei servizi, i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli incarichi delle aree e quelle di collaborazione esterna, secendo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97, nonché del presente statuto e dei regolamenti afferenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio comunale. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Il sindaco convoca e presiede la giunta. Cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso aziende, enti, istituzioni, commissioni, purché non si tratti del proprio coniuge o parenti o affini entro il secondo grado.
Il sindaco, inoltre:
a)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartisce le direttive al segretario comunale, promuovendo l'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
b)  promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi di cui all'art. 27, comma 1° e 5°, della legge n. 86/1990, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991;
c)  emana nelle materie di competenza comunale ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti;
d) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla giunta.
Il sindaco, altresì, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, che non siano atti gestionali e pertanto di competenza dei responsabili delle posizioni organizzative.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei modi e nei termini previsti dalla legge, nonché le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, che avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.
Il sindaco nella qualità di ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica. Salvi i casi di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini relativi entro un termine stabilito. Per l'esecuzione dei relativi ordini il sindaco, ove occorra, può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica. Decorso il termine suddetto, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 35
Incarichi ad esperti

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Il numero degli incarichi di cui al precedente comma non può essere superiore a due.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni legislative.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del sindaco.
Art. 36
Competenze

Le competenze di cui all'art. 4 della legge n. 32/1994, nel testo integrato dall'art. 9 della legge regionale n. 7/1996, sono di competenza del sindaco. E' competenza del consiglio la nomina ed elezione del revisore dei conti.
Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale qualora interessino capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio.
Art. 37
Giuramento del sindaco e degli assessori

Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento, nella forma prevista per i consiglieri.
Gli assessori comunali, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che ne redige il processo verbale.
Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 38
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, impedimento permanente, o morte o mozione di sfiducia

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con la modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione impedimento permanente o morte comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile; tuttavia il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario. Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del Comune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.
Le dimissioni prodotte nei modi di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. La disposizione di cui al comma 2, dell'art. 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione del consiglio comunale va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
Art. 39
Deleghe del sindaco

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni con riferimento a materie omogenee per ramo, nonché la firma degli atti relativi.
Art. 40
Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio elegge altresì un vice presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso la presidenza provvisoria del l'assemblea fino alla elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi il segretario comunale ne da tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 41
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali e in tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
Il sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.
Il sindaco e i membri della giunta municipale possono intervenire alla medesima riunione senza diritto di voto.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Uffici
Art. 42
Organizzazione degli uffici

Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, efficacia, adeguatezza alle necessità dei cittadini ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
Capo II
Organizzazione del personale
Art. 43
Principi e criteri generali

Il regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente articolo tenendo conto delle esigenze del l'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa.
Spettano agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti di stanziamento del bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.
Capo III
Responsabili delle posizioni organizzative
Art. 44
Funzioni

Spetta ai responsabili delle posizioni organizzative, qualunque sia la formulazione adottata, la direzione delle aree, in cui si articola la struttura del Comune, esercitando le funzioni che ad essi sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la rispondenza dell'interesse pubblico e la regolarità amministrativa dell'attività dei dipendenti uffici e della struttura cui sono rispettivamente preposti.
I responsabili delle posizioni organizzative, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento delle aree cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale e della disciplina del personale che li collaborano.
Spettano ai responsabili delle posizioni organizzative tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze.
Spettano ad essi in particolare:
1.  La presidenza delle commissioni di gara e di concorso.
2.  La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.
3.  La stipulazione dei contratti.
4.  Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
5.  Gli atti di amministrazione e gestione del per sonale.
6.  I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
7. Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristini di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
8.  Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
9.  Gli atti che gli sono attribuiti dalla giunta municipale, dallo statuto e dai regolamenti, e in particolare dal regolamento degli uffici e dei servizi, o, in base a questi, che gli sono delegati dal sindaco.
10.  L'adozione degli atti finali secondo le disposizioni della legge regionale n. 10/91.
11.  L'espressione dei pareri sulle delibere.
12.  La partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Art. 45
Incarichi di direzione

Il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento e di revoca, delle posizioni organizzative.
Il sindaco può, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati, con contratto a termine.
L'ente ha facoltà, secondo le modalità e le procedure definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di qualifica di posizione organizzativa o di alta specializzazione. Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di qualifica di posizione organizzativa o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 46
Responsabilità di direzione

I dipendenti incaricati delle posizioni organizzative sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa in relazione agli obiettivi del Comune.
Capo IV
Stato giuridico, trattamento economico del personale e commissione di disciplina
Art. 47
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Il regolamento disciplina le dotazioni organiche del personale ed i modi di inquadramento dello stesso nelle qualifiche funzionali con criteri di flessibilità e valorizzazione delle professionalità.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali.
Art. 48
Commissione di disciplina

E' istituita una commissione di disciplina secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Capo V
Segretario comunale
Art. 49
Funzioni del segretario comunale

Il segretario comunale, nominato dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1°, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della legge n. 142/90 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione, non di competenza per legge dei dirigenti, attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Titolo V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Art. 50
Principi e criteri generali

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 51
Gestione dei servizi

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
La partecipazione di soggetti privati non può essere inferiore ad un terzo del capitale sociale.
Art. 52
Aziende speciali

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
Gli statuti delle aziende speciali sono deliberati dal consiglio comunale.
I regolamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione delle stesse e approvati dal consiglio comunale.
Art. 53
Nomina degli amministratori

Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende speciali sono corredate da un curriculum, dal quale risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per unzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
Il consiglio comunale disciplina con regolamento il procedimento di nomina, in modo da garantirne la trasparenza.
Titolo VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 54
Ordinamento finanziario

L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e della gestione dei beni patrimoniali e demaniali.
Art. 55
Attività finanziaria del comune

La finanza del Comune è costituita da:
-  imposte proprie;
-  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
-  tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
-  trasferimenti erariali, regionali e comunitari;
-  entrate proprie anche di natura patrimoniale;
-  risorse destinate ad investimenti;
-  altre entrate di natura diversa.
Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile al costo, dei relativi servizi.
Art. 56
Amministrazione dei beni comunali

Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali da rivedere, di regola, ogni dieci anni.
Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il sindaco, il segretario comunale ed il responsabile della posizione organizzativa da cui dipende il servizio e il responsabile del servizio.
La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del miglior risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge ed alla massima trasparenza.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nell'estinzione di passività onerose.
Art. 57
Contabilità comunale: il bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa il cui progetto, presentato dalla giunta, deve essere deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio del Comune è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione, e deve recepire i risultati economici derivanti dalla gestione di aziende speciali.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. La gestione del bilancio, per quanto concerne gli impegni di spesa dovrà essere attuata nel rispetto delle norme di legge.
Art. 58
Contabilità comunale: il conto consuntivo

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
Il conto consuntivo, che dovrà essere corredato di una relazione illustrativa con cui la giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché della relazione del revisore, è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 59
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determina dei responsabili delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze, che deve indicare:
-  il fine che con il contratto si intende perseguire;
-  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole;
-  le modalità di scelta del contraente.
Alla stipulazione dei contratti intervengono, in rappresentanza del Comune i responsabili delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze, mentre al rogito provvede il segretario comunale.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 60
Del revisore dei conti

Il consiglio comunale, elegge un revisore dei conti scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Al revisore dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore il consiglio comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina.
Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Nella relazione di cui al comma 4° il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio mediante relazione scritta.
Art. 61
Poteri del revisore

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed esercita tutti i poteri conferiti dalla legge e dal regolamento.
Art. 62
Tesoreria

Il Comune, nel rispetto dei principi della tesoreria unica e previo esperimento di apposita gara, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni, stipulando apposita convenzione.
I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.
Titolo VII
RESPONSABILITA'
Art. 63
Responsabilità degli amministratori e del personale

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il segretario comunale e i responsabili delle posizioni organizzative, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2°, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo, l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
Art. 64
Responsabilità degli agenti contabili

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione.
Per quanto non espressamente previsto negli artt. 59 e 60 del presente statuto, si fa riferimento al contenuto dell'art. 58 della legge n. 142/1990, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991.
Titolo VIII
REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE
Art. 65
Revisione dello statuto comunale
Autonomia statutaria e regolamentare

La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Lo schema di statuto comunale è predisposto dalla giunta.
Prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.
Il consiglio delibera il proprio statuto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene anche a ciascun consigliere comunale, alla giunta ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno mille sottoscrizioni autenticate, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto, o dall'ultima modifica o integrazione.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Non può essere proposta nessuna deliberazione di abrogazione totale dello statuto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.
Le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni, prima di essere portate all'esame del consiglio, nelle forme previste dalle leggi vigenti.
Titolo IX
Art. 66
Pubblicità per le spese di propaganda elettorale

La legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, reca disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'ARS che per effetto dell'art. 7 della stessa legge sono state estese, anche ai consigli comunali, tra i quali a suo tempo venivano eletti il sindaco e gli assessori. Essendo, ora, cambiata la normativa per effetto della legge regionale n. 7/1992 nel senso che il sindaco viene eletto dal popolo e gli assessori vengono nominati dal sindaco, si stabilisce, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nel 1° comma dell'art. 54 della legge regionale n. 26/1993, che le disposizioni della suddetta legge regionale n. 128/1982 vengono estese, oltre che ai consiglieri, anche al sindaco ed agli assessori.
Per le sanzioni si applicano le disposizioni previste al 2° e 3° comma del citato art. 54.
In esecuzione a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 53 della legge regionale n. 26/1993, e ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla citata legge regionale n. 128/1982, si dettano di seguito norme fondamentali per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese contenenti le varie voci, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di trenta giorni. Entro venti giorni dal termine della proclamazione degli eletti gli stessi dovranno presentare il rendiconto analitico delle spese sostenute.
Il rendiconto sarà pubblicato con le modalità previste per il bilancio preventivo delle spese. In caso di surroga di consiglieri comunali, gli stessi dovranno osservare le disposizioni previste per i candidati eletti. In tal caso il termine di cui è cenno sopra decorrerà dalla data della deliberazione di convalida.
In caso di inottemperanza agli adempimenti prescritti per i candidati e per le liste relativamente alla presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto delle spese sarà applicata una sanzione amministrativa di lire centomila pro-capite.
(2004.24.1672)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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