REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 2004 - N. 29
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 giugno 2004.
Calendario scolastico 2004/2005.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell'art.1 del citato D.P.R. n. 246/85 e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lett. r), ed all'art. 17, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;
Visto il verbale della Conferenza di servizio tenutasi il 16 giugno 2004;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2004/2005, le lezioni avranno inizio il 23 settembre 2004 ed avranno termine il 9 giugno 2005.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra l'1 settembre 2004 ed il 30 giugno 2005. A decorrere dall'1 settembre 2004 il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 23 settembre sarà svolta attività propedeutica di programmazione e di aggiornamento.
L'attività scolastica avrà inizio il 23 settembre 2004 ed avrà termine il 30 giugno 2005.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo Patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono sospese nei seguenti periodi:
-  dal 24 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 inclusi (vacanze natalizie);
-  dal 24 marzo 2005 al 29 marzo 2005 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'isti tuto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, con la possibilità di anticipare fino al 20 settembre 2004, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. In caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e d'attività, secondo il disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali nell'ambito del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, le singole istituzioni scolastiche che adottano detto tipo di organizzazione possono stabilire autonomamente la data di inizio delle lezioni. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal M.I.U.R. relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari:
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2004.
  GRANATA 

(2004.27.1858)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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