REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 2004 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. 45.
Applicazione nella Regione siciliana degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Eccedenze di personale e mobilità nelle pubbliche amministrazioni - Tenuta e gestione degli elenchi del personale collocato in disponibilità.

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI AL L'AR TICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DIVERSE DALLO STATO, DAGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE               ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO 
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - UFFI CIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPAR TIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ALL'ANCI - SICILIA
ALL'U.R.P.S. - UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'ISPETTORATO REGIONALE LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO E DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al fine di dare compiuta attuazione agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla tenuta degli elenchi del personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità, in conformità a quanto rappresentato dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 84/P. 5 del 14 maggio 2004 e giuste intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni - si forniscono i seguenti indirizzi operativi.
Premessa
Gli articoli 33 (eccedenze di personale e mobilità collettiva), 34 (gestione del personale in disponibilità) e 34-bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", regolano le eccedenze e la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo) collocato in disponibilità, la gestione e la tenuta degli elenchi dove detto personale va appositamente iscrit to, nonché gli adempimenti cui sono tenute le pubbliche amministrazioni prima di avviare le procedere di assunzione di personale.
Finalità e ambito di applicazione
La finalità delle superiori disposizioni è quella di risolvere i problemi connessi ai vari fenomeni di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni, adottando procedure e soluzioni per molti versi simili a quelle del rapporto di lavoro privato quali, ad esempio, l'iter della consultazione sindacale, talune norme della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) riguardanti, tra le altre cose, la procedura per la dichiarazione di mobilità e i criteri di scelta dei lavoratori, il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro e a contratti di solidarietà, ecc...
Obiettivo del legislatore è dunque quello di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità o, comunque, coinvolto in processi di mobilità collettiva sfruttando, opportunamente, le esigenze di nuove assunzioni delle varie amministrazioni.
Coordinando in tal modo le situazioni di mobilità/eccedenza con i processi di reclutamento si contribuisce ad assicurare l'ottimale distribuzione e reimpiego delle risorse umane disponibili.
Ai fini della piena individuazione dell'ambito di applicazione delle norme in esame, vale l'elenco delle pubbliche amministrazioni fornito dall'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, che, in buona sostanza, ricomprende ogni possibile ente-datore di lavoro pubblico non economico. Quindi, oltre che tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti ed istituti ad esso riferibili, vanno all'uopo annoverate anche le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per completezza, va precisato che le norme in argomento si applicano anche ai rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, in virtù del rinvio c.d. dinamico operato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Quest'ultimo articolo, infatti, in ordine alla materia de qua, recepisce espressamente la normativa statale costituita (in origine) dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 (attualmente trasfusi, con modifiche ed integrazioni, negli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in esame).
Esame delle disposizioni e tenuta degli elenchi del personale collocato in disponibilità
L'art. 33 cit. disciplina l'iter procedurale che le pubbli che amministrazioni interessate da eccedenze di personale debbono seguire prima di poterlo collocare in dispo nibilità. In particolare, una volta conclusa la prevista procedura, tale collocamento in disponibilità viene disposto per quel personale in eccedenza che non sia stato possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, in base agli accordi con le organizzazioni sindacali, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
Il successivo articolo 34 stabilisce che il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi di cui uno formato e gestito dal dipartimento della funzione pubblica per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, ed un altro formato e gestito dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per le altre amministrazioni.
In merito alla individuazione della struttura deputata alla tenuta dell'elenco di pertinenza regionale va osservato che siffatto decreto legislativo n. 469/1997 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per la parte che qui rileva mettere in evidenza, riguarda l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego che, in Sicilia, dovrà formare oggetto di apposito riordino legislativo.
Sicché, considerato l'attuale assetto degli apparati amministrativi dell'Isola, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana con la nota indicata in epigrafe, nonché alla luce delle intese intercorse con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura regionale competente alla formazione e alla gestione dell'elenco de quo va correttamente individuata nell'ufficio regionale del lavoro.
Giova sottolineare che nell'ambito della struttura e del l'elenco testè enunciati non rientra il personale dipendente della Regione siciliana per il quale, in coerenza al peculiare regime cui è sottoposto, ex articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, la tenuta e la gestione del relativo elenco compete, ratione materiae, al dipartimen to regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni
Detto ciò, e fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto, si ritiene opportuno indicare le modalità operative di tenuta degli elenchi de quibus e i connessi adempimenti posti a carico delle amministrazioni interessate tra le quali, è bene chiarirlo, vanno ricompresi anche tutti gli enti locali (province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni) e le aziende unità sani tarie locali, che ricadono nel territorio della Regione siciliana.
L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, devono inviare ai soggetti indicati nell'articolo 34, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 165/2001 una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, e cioè, l'area, il livello, la sede di destinazione dei posti da coprire nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
Pertanto, tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ricadono nel territorio della Regione siciliana, diverse dallo Stato e diverse dagli enti pubblici nazionali e/o di pertinenza statale (come ad esempio le università), sono tenute ad inviare le comunicazioni di cui al cit. art. 34-bis all'ufficio regionale del lavoro di questo Assessorato, e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni - della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Esulano ovviamente da tale regola le analoghe comunicazioni concernenti il personale dipendente della Regione siciliana per il quale opera la specifica competenza del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. Dette comunicazioni, nell'ottica di un completo e collaborativo scambio di informazioni, potrebbero comunque essere inviate da quest'ultimo, per conoscenza, sia al dipartimento della funzione pubblica che all'ufficio regionale del lavoro.
Il suddetto ufficio regionale del lavoro, che tiene e gestisce l'elenco de quo in osservanza delle norme sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 cit.
Lo stesso ufficio regionale del lavoro, accertata l'assenza nell'apposito elenco di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, invia tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale, a sua volta, accerta l'even tuale presenza di personale da assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali, così come quello delle altre amministrazioni, potrà essere ricollocato presso amministrazioni di diverso comparto.
L'assegnazione dei dipendenti collocati in disponibilità viene disposta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Fermo restando il regime di autorizzazione delle assunzioni previsto dai singoli ordinamenti, le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di invio della suddetta comunicazione.
Giova sottolineare che le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 sono nulle di diritto.
In considerazione di quanto stabilito dalle norme in esame è quindi necessario che l'ufficio regionale del lavoro disponga di dati aggiornati e completi circa la sussistenza presso le amministrazioni interessate di personale in eccedenza da ricollocare.
Le amministrazioni in indirizzo sono quindi invitate a comunicare con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al seguente indirizzo: Ufficio regionale del lavoro - via Maggiore Toselli n. 34 - 90143 Palermo (telefono 091/6262071 fax 091/ 6262071), e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni - della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'eventuale presenza di personale collocato in disponibilità trasmettendo, in tal caso, oltre che per le ordinarie vie epistolari, anche su sopporto informatico nonché all'indirizzo e-mail urpac00@regione.sicilia.it i dati necessari per procedere alla ricollocazione dello stesso.
Si raccomanda, inoltre, a dette amministrazioni di osservare, all'atto dell'avvio delle procedure concorsuali, quanto previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di inserire nelle premesse dei bandi l'espres sa dicitura dell'avvenuto espletamento dell'iter richiesto dallo stesso articolo.
Ulteriori istruzioni, riguardanti la riqualificazione professionale del personale da ricollocare, verranno dira mate con apposita comunicazione.
Allo scopo di facilitarne la consultazione e di garantirne la massima pubblicità e trasparenza, l'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità tenuto dall'ufficio regionale del lavoro sarà pubblicato, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla privacy, a cura dello stesso ufficio, sul sito internet di questo Assessorato all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro dove verranno indicati tutti i dati numerici, la qualifica, il livello, la categoria, le eventuali idoneità, l'area, il comparto, le unità in disponibilità e quant'altro sarà utile divulgare per le finalità di cui sopra. Resteranno naturalmente esclusi da tale pubblicazione i dati personali che permetterebbero l'identificazione diretta dell'inte ressato.
Per agevolare la soluzione di eventuali questioni interpretative concernenti l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, si segnala il sito internet - sezioni pareri mobilità - del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cui indirizzo è www.funzionepubblica.it/dipartimento_778_ENG_HTML.htm.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet di questo Assessorato, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2004.27.1844)
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091*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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