REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 2004 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 giugno 2004.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione di opere nel comune di Falcone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 2933 del 9 aprile 2003, pervenuto il 14 aprile 2003 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato in pari data con il n. 25270, con il quale il comune di Falcone ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione della strada di collegamento tra il centro urbano e la zona turistico-alberghiera e sottopassi ferroviari;
Vista la delibera n. 7 del 24 marzo 2003, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Falcone ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione della strada di collegamento tra il centro urbano e la zona turistico-alberghiera e sottopassi ferroviari;
Vista la nota prot. n. 4705 del 12 marzo 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favoravole, a condizioni, in ordine al progetto dell'opera per la cui realizzazione è stata avanzata la presente richiesta di deroga;
Vista la nota prot. n. 480 del 9 luglio 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 60 dell'8 luglio 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  l'area d'intervento ricade nella fascia compresa entro i 150 metri dalla battigia ove, a norma dell'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76, le costruzioni consentite sono unicamente le opere ed impianti destinati alla fruizione del mare nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazioni dei volumi già realizzati;
-  ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 78/76, possono essere concesse deroghe a quanto disposto dalla citata lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti (lett. b);
-  il progetto proposto, così come indicato in delibera consiliare n. 7/2003, prevede la costruzione di una strada di collegamento fra il centro urbano ed il polo turistico-alberghiero, da realizzarsi parzialmente su una traccia già esistente in terra battuta, parallela alla costa, permettendo peraltro il transito dal lungomare di Falcone verso gli altri comuni limitrofi a vocazione turistica;
-  con voto n. 837 del 4 febbraio 1987 e con voto n. 875 del 18 marzo 1987 il Consiglio regionale dell'urbanistica, prima in sede di esame del piano regolatore generale e poi a seguito di ulteriore istanza del comune di Falcone, prot. n. 3671 dell'8 agosto 1986, esprimeva parere negativo in ordine al progetto relativo alla strada di collegamento;
-  con successivo voto n. 294 del 29 giugno 2000, a seguito di ulteriore istanza presentata dal comune di Falcone, il Consiglio regionale dell'urbanistica, ha nuovamente ritenuto di rigettare istanza di deroga stante che "non risulta evidenziata la connessione dell'opera in questione con un pubblico servizio" e che la soluzione progettuale non risulta "particolarmente studiata per incentivare e migliorare la fruizione del mare a cui potrebbe dare un apprezzabile contributo";
Considerato che:
-  la deroga così come oggi richiesta, ripropone per grandi linee quelle già precedentemente avanzate ed oggetto dei citati voti del Consiglio regionale dell'urbanistica interessando in particolare la realizzazione della strada di collegamento lungomare da realizzarsi entro i 150 metri dalla battigia, per un tracciato di circa 1.090 metri interposto fra due arterie perpendicolari alla stessa strada, già esistenti, e prolungandosi fino all'esistente area del cantiere nautico;
-  dalla documentazione pervenuta si rileva che, rispetto alle soluzioni progettuali passate, vengono fornite ulteriori valide argomentazioni a supporto del progetto tali da superare le motivazioni per le quali fu allora respinta la deroga;
-  in particolare, infatti, dagli atti ed elaborati trasmessi si rileva innanzi tutto che questo Assessorato ha finanziato due progetti per la difesa del litorale marino, i cui lavori sono in fase di appalto (decreto n. 101 del 4 febbraio 2003 e decreto n. 100 del 4 febbraio 2003), superando così le perplessità precedentemente sollevate in merito alla protezione dello stesso litorale e della eventuale strada lungomare realizzata;
-  dagli elaborati progettuali si rileva inoltre che le ferrovie dello Stato, a seguito della legge n. 354/98 che ha disposto la progressiva soppressione dei passaggi a livello dell'intera rete, ha previsto per il tratto di ferrovia Palermo-Messina, ricadente all'interno del territorio del comune di Falcone, la realizzazione di un sottovia ad altezza ridotta di m. 250 in asse al passaggio a livello esistente ed un sottovia di altezza m. 5,00 al Km. 172+480, entrambi con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, in sostituzione dell'attuale passaggio a livello al Km. 173+480;
-  quest'ultimo sottopasso, in corrispondenza della via Fiume, diverrebbe di fatto l'unico accesso verso la zona litoranea accessibile dai mezzi pesanti e di soccorso stante che l'altezza limitata a m. 2,50 dell'altro sottovia non consentirebbe il passaggio agli stessi mezzi;
-  pertanto con un unico sottopasso così situato nasce la necessità di rendere accessibile la parte restante della zona costiera, peraltro sede di attrezzature turistico-alberghiere, attraverso la realizzazione di viabilità litoranea la quale svolgerebbe funzione di collegamento fra il sottovia di via Fiume ed il resto del litorale assicurando peraltro gli eventuali interventi di protezione civile;
-  l'intervento progettuale in oggetto, inoltre, consente un immediato utilizzo della fruizione del mare e della costa, senza comunque deturpare il paesaggio in quanto ricalca per grande parte un tracciato già esistente ed non essendo previsti ai fini della costruzione della strada particolari opere di sbancamento;
-  dalla planimetria trasmessa si rileva inoltre l'importanza che riveste l'arteria viaria ai fini del collegamento ai complessi alberghieri esistenti che risulterebbero così meglio accessibili, in sintonia con quanto previsto alla lett. b) dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, con positive ricadute in termini di economia turistica;
-  il tracciato, così come progettato, prevede tecnicamente una strada a due carreggiate di m. 4,50 ciascuna, senza particolari opere di sbancamento, dotata a monte di una banchina larga 1 metro ed a valle di una banchina di m. 1,90 per una larghezza complessiva di m. 11,90 ed una lunghezza totale di m. 1.090;
-  il progetto è munito di parere favorevole del Genio civile prot. n. 4705 del 12 marzo 2003;
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1 è del parere che la richiesta di deroga allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, in ordine al vincolo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativa alla strada di collegamento tra il centro urbano e la zona turistico-alberghiera del comune di Falcone sia assentibile, previo il concerto da parte dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali, con la prescrizione che la realizzazione dell'opera sia vincolata alla contestuale esecuzione dei sottopassi viari da parte delle ferrovie dello Stato.
In relazione al contenuto del progetto, lo stesso dovrà essere sottoposto, ove previsto, alle procedure di valutazione di impatto ambientale alla luce del D.P.R. 12 aprile 1996, così come coordinato con il D.P.C.M. 3 settembre 1999 ed il D.P.C.M. dell'1 settembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996).";
Visto il voto n. 202 del 31 luglio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto integralmente condivisibili le considerazioni contenute nella proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 60 dell'8 luglio 2003;
Vista la nota prot. n. 49528 del 2 settembre 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 1778 del 6 maggio 2004, pervenuta in data 14 maggio 2004 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 17 maggio 2004 con il n. 31969, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole, prot. n. 9065/03/cc dell'8 marzo 2004, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 202 del 31 luglio 2003, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 1778 del 6 maggio 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Falcone con la delibera consiliare n. 7 del 24 marzo 2003, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione della strada di collegamento tra il centro urbano e la zona turistico-alberghiera e sottopassi ferroviari.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 60 dell'8 luglio 2003 resa dal l'uni tà operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  voto n. 202 del 31 luglio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera del consiglio comunale di Falcone n. 7 del 24 marzo 2003;
 4)  nota prot. n. 1778 del 6 maggio 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina allegato;
 5)  relazione tecnica;
 6)  aerofotogrammetria;
 7)  intervento arteria sullo strumento urbanistico;
 8)  planimetria particellare;
 9)  planimetria interventi;
10)  relazione geologica.

Art. 3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti la variante al vigente programma di fabbricazione, da definirsi a cura del competente servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, nonché ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Falcone è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2004.
  LIBASSI 

(2004.25.1727)
Torna al Sommariohome


105
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 58 -  38 -  23 -  35 -  44 -  34 -