REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 2004 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 luglio 2004, n. 10.
Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio

1.  Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo.
2.  E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie ed è effettuato in coda al piano di ammortamento dopo la naturale scadenza del finanziamento, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 31 dicembre 2005 relative a:
a)  finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto regio nale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  crediti d'esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
4.  Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.
5.  Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro.
6.  All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2.
Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava

1.  Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Il distretto minerario provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  dichiarazione di disponibilità dell'area e di non mutato regime vincolistico sull'area;
b)  nulla osta, rilasciato dall'amministrazione competente, qualora il regime vincolistico sull'area abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;
c)  relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;
d)  planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni a scala adeguata.
2.  Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.
3.  Per i materiali da cava, disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'approvazione dei relativi piani regionali di cui all'articolo 4 ed all'articolo 40 della medesima legge, le istanze di rinnovo, che prevedano un ampliamento dell'area di cava non superiore al 30 per cento rispetto alla precedente autorizzazione, finalizzato esclusivamente a garantire una coltivazione più razionale del giacimento nonché una migliore sicurezza delle lavorazioni e difesa dell'ambiente, sono autorizzate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio nel termine di novanta giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, in deroga alle procedure di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
4.  L'esercente l'attività estrattiva può sospendere la stessa, previa autorizzazione del Distretto minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per esigenze tecniche, economiche e commerciali.
Art. 3.
Disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori

1.  Al fine di compensare gli squilibri derivanti dalla perifericità e marginalità territoriale, il Presidente della Regione destina ai comuni di Pantelleria e delle altre isole minori un contributo annuale per favorire l'allineamento del prezzo della benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole a gas da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla terraferma.
2.  Il contributo regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, è determinato con decreto del Presidente della Regione ed è ripartito tra i comuni in base al numero dei residenti, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto.
3.  I comuni definiscono le modalità di presentazione, da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e dei titolari degli esercizi commerciali in cui si pratica la vendita di bombole a gas, della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi compensativi dei maggiori oneri di trasporto sopportati e gravanti sui consumatori. I contributi sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie ed entro importi che, in ogni caso, non possono essere sovracompensativi rispetto alla differenza di prezzo praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.
5.  Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibi lità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 luglio 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'industria  NOE' 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, reca: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 dicembre 1980, n. 55.
Note all'art. 1, comma 2, lett. a):
-  L'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, recante: "Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.", così dispone:
"Allo scopo di consentire la normalizzazione dell'equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia, di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni.
Gli interventi di cui al precedente comma sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'ultimo esercizio e non possono superare l'importo massimo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.
Per le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo il tasso d'interesse annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese è fissato nella misura indicata dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche.
Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.
Dei 20.000 milioni di cui al comma precedente, il 40 per cento è riservato alle imprese di estrazione dei materiali lapidei e di pregio operanti nel settore.
Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.
Le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento.".
-  L'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante: "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", così dispone:
"Nuove iniziative industriali. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia. l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
2. Il comitato regionale per il credito e risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.
3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b)  contributi in conto capitale;
c)  contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.".
Nota all'art. 1, comma 2, lett. b):
La legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, reca: "Istituto regionale per il credito alle cooperative." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 12 febbraio 1963, n. 7.
Note all'art. 1, comma 3:
-  L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Garanzie creditizie. - 1. Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l'esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.
2.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.
3.  E' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.".
-  Per l'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 vedi note all'articolo 1, comma 2, lett. a).
Note all'art. 1, comma 5:
-  L'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana." così dispone:
"Fondo di rotazione. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui al precedente articolo 39.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti e aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.
Alla dotazione del fondo si provvede mediante versamento, a carico del bilancio della Regione, dell'importo di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 900 milioni per gli esercizi 1981, 1982.
Al fondo di rotazione, di cui al primo comma, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti previsti dagli articoli successivi.".
-  L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", così dispone:
"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione. - L'esercizio dell'attività di cava è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, al quale deve essere presentata da parte del soggetto interessato apposita domanda nell'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela delle cose di interesse artistico e storico, sentito il parere del servizio geologico e geofisico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
A tale fine nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, il distretto minerario ne inoltra copia agli uffici di cui al precedente comma nonché al comune interessato.
Nel termine dei successivi sessanta giorni i pareri di cui al presente articolo devono essere comunicati al distretto minerario. I pareri negativi devono essere motivati.
In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri richiesti o senza che l'organo adito abbia rappresentato motivate esigenze istruttorie, le procedure amministrative hanno il loro corso prescindendosi dall'eventuale tardiva comunicazione.".
-  L'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.", così dispone:
"1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, "fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127" sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale è corredata dei seguenti documenti:
a) estratto della mappa catastale interessata all'attività estrattiva;
b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;
c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;
d) attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.
2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.".
-  L'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.", così dispone:
"Cave. - L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12.
Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
Le decisioni, positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta.".
-  L'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Norme sulla valutazione di impatto ambientale. - 1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.
4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
5.  Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6.  Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
7.  Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla osta ex articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8.  Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.
9.  Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambien te definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.
10.  Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.".
Note all'art. 2, comma 3:
-  Per la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 vedi nota all'art. 1, comma 1.
-  Per l'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 vedi note all'art. 2, comma 1.
-  Per l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 vedi note all'art. 2, comma 1.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 646
"Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Oddo ed altri il 17 luglio 2003.
D.D.L. n. 763
"Norme sul diritto di pesca".
Abolizione dei diritti esclusivi di pesca.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Curto e Rotella l'8 gennaio 2004.
D.D.L. n. 776
"Interventi per il riequilibrio del prezzo della benzina nel comune di Pantelleria e nelle isole minori".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Turano ed altri il 4 febbraio 2004.
Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente l'1 agosto 2003, il 13 gennaio e il 9 febbraio 2004.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione i disegni di legge nn. 646 e 763 nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 149 del 12 febbraio 2004.
Ritrasmesso in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 93 del 25 febbraio 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 165 del 5 maggio 2004.
Esaminato ed abbinato dalla Commissione il disegno di legge n. 776 nella seduta n. 103 dell'11 maggio 2004.
Esitato per l'Aula il testo coordinato nella seduta n. 103 dell'11 maggio 2004.
Relatore: Turano.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 214 del 25 maggio e n 217 del 17 giugno 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 218 del 22 giugno 2004.
(2004.26.1838)
Torna al Sommariohome


087
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 58 -  38 -  23 -  35 -  44 -  34 -