REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 LUGLIO 2004 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 21 giugno 2004, n. 8.
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15, azione B - Turismo rurale. Indicazioni procedurali e tecniche per l'istruttoria delle domande.

PREMESSA
La presente circolare è emanata in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87 e dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, al fine di uniformare le procedure istruttorie per la concessione degli aiuti pubblici previsti dalla misura 4.15 azione "B" - Turismo rurale del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Le disposizioni applicative della misura sono contenute nel Complemento di programmazione, adottato con delibera di giunta n. 412 del 17 dicembre 2002, mentre la descrizione delle fasi procedurali è contenuta nella pista di controllo della misura.
Per quanto concerne i criteri di classificazione degli esercizi ricettivi di turismo rurale, gli stessi sono individuati dal decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002.
Si precisa, inoltre, che per l'esercizio dell'attività di turismo rurale è necessario ottenere specifica autorizzazione comunale, ai sensi della vigente normativa.
1.  FINALITA' DEGLI INTERVENTI
La misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali" si articola nelle seguenti tipologie di azioni:
a)  investimenti per la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
b)  investimenti per attività turistiche ed artigianali;
c)  interventi per la ricostruzione e la difesa dalle calamità naturali.
La misura è finalizzata al raggiungimento di una strategia complessiva di sviluppo agricolo e rurale, per agevolare la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita, intervenendo nella diversificazione delle attività agricole ed artigianali, valorizzando anche le attività complementari all'attività agricola.
E' prevista l'attuazione di interventi mirati alla realizzazione di investimenti nei settori collaterali ed alternativi a quello agricolo, quali il turismo rurale e l'artigianato tipico locale, al fine d'incrementare la multifruizione del territorio rurale.
Con l'azione b) s'intende rivitalizzare e incrementare la ricettività turistica nelle zone rurali del territorio della Regione, favorendo l'attività di ricezione e di ospitalità svolta dall'imprenditore agricolo.
2.  AREA DI APPLICABILITA'
Sono ammesse al finanziamento le iniziative riguardanti interventi nell'intero territorio della Regione.
L'azione è soggetta a territorializzazione nell'ambito di Programmi integrati territoriali (P.I.T.), nel rispetto delle quote finanziarie previste dal complemento di programmazione.
3.  SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, sotto qualsiasi forma giuridica, così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, modificato dal decreto legislativo n. 228/2001. Per quanto concerne la forma dell'impresa agricola associata, essa presuppone un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende, associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e/o nello statuto. Rientrano nella suddetta definizione di azienda associata anche le cooperative di conduzione.
I soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei requisiti fissati dai bandi, fra cui:
-  regolare iscrizione come imprenditori agricoli alla competente Camera di commercio;
-  possesso dell'azienda agricola condotta e proprie tà dei fabbricati rurali oggetto d'intervento, fermo restando le deroghe previste dai bandi;
-  le aziende, all'atto della presentazione della domanda, devono essere in regola con i requisiti minimi in materia di ambiente;
-  in presenza di attività di allevamento, devono essere rispettate anche le norme in materia di igiene e benessere degli animali.
4.  REQUISITI DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA
Gli immobili oggetto d'intervento devono essere preesi stenti, non più necessari all'attività agricola e catastati come edifici rurali, così come previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001 e dal complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
I soggetti richiedenti devono comprovare la titolarità dell'azienda agricola in base a uno o più dei seguenti titoli: proprietà, affitto, comodato. La disponibilità del l'azien da agricola deve risultare superiore al periodo di validità del vincolo di destinazione d'uso (10 anni dalla data di verifica dell'ultimazione lavori per investimenti fissi, 5 anni per gli investimenti mobili).
Costituisce, invece, requisito fondamentale la proprietà degli immobili oggetto d'intervento, che deve risultare da idonea documentazione, in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza. Nel caso di immobili in comproprietà, la domanda deve essere sottoscritta da un singolo comproprietario e corredata dagli atti di delega da parte di tutti i comproprietari del bene, con firma autenticata nei modi di legge.
5.  REQUISITI DI RURALITA'
Per la dimostrazione del requisito di "ruralità" degli immobili, previsto dalla legge 10 dicembre 2001, n. 21, non è sufficiente che l'edificio sia censito al catasto terreni nella categoria "edificio rurale".
Si precisa che il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) all'art. 2 (criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e catastali) prevede che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)  il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b)  l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
c)  il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d)  il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e)  i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Si riconosce carattere di ruralità, anche in assenza delle condizioni sopra elencate, alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.
Con riferimento al bando 2003, considerato che per comprovare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per la ruralità dei fabbricati è stata acquisita specifica dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, gli uffici istruttori provvederanno a comunicare alle competenti agenzie del territorio i nominativi delle aziende interessate, unitamente agli estremi catastali dei fabbricati oggetto d'intervento, per le verifiche di competenza.
6.  REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE
L'azienda, al momento della presentazione del l'istan za, deve essere in regola con i requisiti minimi in materia di ambiente. In particolare, deve essere dimostrato il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività agricola e, in caso di attività di ristorazione già operante, dell'attuazione delle procedure di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
In proposito, si richiama il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi e successive modifiche ed integrazioni), che distingue due fattispecie:
a)  aziende agricole che producono rifiuti pericolosi e superano il volume di affari annuo di e 7.746,85, le quali sono tenute a dotarsi di:
-  registro unico di carico e scarico dei rifiuti (pericolosi e non) vidimato presso l'agenzia delle entrate competente;
-  formulario di identificazione dei rifiuti, anch'es so vidimato dall'agenzia delle entrate o dalle C.C.I.A.A.;
-  formulario per dichiarazione catasto rifiuti (MUD);
b)  aziende agricole che non superano il volume di affari di e 7.746,85, che sono tenute a dotarsi esclusivamente del formulario di identificazione dei rifiuti, qualora provvedano autonomamente al trasporto degli stessi presso soggetti abilitati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
E' prevista l'esenzione dall'obbligo di tenuta del formulario di identificazione, nel caso di trasporti giornalieri di modeste quantità di rifiuti.
7.  REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
In presenza di attività di allevamento, devono essere rispettate anche le norme in materia di igiene e benessere degli animali. A riguardo, potrà essere richiesta documentazione integrativa a quella già presentata secondo le disposizioni contenute nei bandi.
8.  INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Le tipologie di investimento ammissibili sono:
a)  la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati rurali, per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b)  l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale o del sito rurale per le attività di turismo rurale;
c)  l'adattamento e l'adeguamento di locali esistenti in azienda per la conservazione dei prodotti agricoli utilizzati per l'attività di ristorazione;
d)  la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e)  l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e corredi nuovi necessari per l'esercizio delle attività;
f)  l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
Gli investimenti proposti debbono tenere conto dei massimali di ricettività appresso indicati:
-  per azienda singola minimo 15 posti letto e massimo 55, per azienda associata minimo 30 e massimo 100;
-  il numero massimo di posti per il servizio di ristorazione è di 110 per azienda singola e di 200 per azienda associata.
9.  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
Gli interventi edilizi sono consentiti esclusivamente sugli edifici esistenti. Tutte le opere devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie, anche mediante l'utilizzo di materiali tradizionali della zona, possibilmente reimpiegando quelli provenienti dallo stesso complesso edilizio recuperato o ristrutturato.
I locali destinati all'uso di turismo rurale devono, in generale, possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione. In particolare, l'esercizio richiede un'autorizzazione sanitaria per le attività connesse alla vendita e somministrazione dei prodotti alimentari, nonché la sussistenza dei requisiti igienico sanitari delle strutture.
Per la sicurezza degli edifici e degli impianti è necessario riferirsi alle normative vigenti per i locali di civile abitazione, le strutture ricettive e, in particolare, alle disposizioni del decreto legislativo n. 626/94 e della legge n. 46/90. Particolare cura deve essere rivolta al soddisfacimento delle regole tecniche di prevenzione incendi e di controllo dei rischi nei fabbricati, contenute nella normativa in materia.
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, con la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001. In particolare, come previsto dal suddetto decreto, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 2 stanze con caratteristiche di accessibilità per i disabili, in presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
Sono consentiti interventi di ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati esistenti, come definito dal l'art. 20, comma b) e d), della legge regionale n. 71/78, nonché dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (recepita con l'art. 14 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002) e dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4174 del 7 agosto 2003 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003), mediante: opere di consolidamento statico e strutturale; il rifacimento di parti strutturali mancanti o obsolete; la ridistribuzione degli spazi interni; il rifacimento delle murature, dei tramezzi, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, degli intonaci, dei marmi, delle coloriture, delle impermeabilizzazioni, delle coibentazioni e delle opere di finitura. Sono, altresì, consentiti interventi necessari al cambio di destinazione d'uso dei fabbricati. E' consentito l'ampliamento della superficie utile mediante la realizzazione di soppalchi, purché autorizzati dal comune competente.
Gli interventi di demolizione totale e di ricostruzione dei fabbricati possono essere consentiti se giustificati in termini di economicità e funzionalità, rispetto a interventi di recupero. Nel caso di ricostruzione del fabbricato devono essere mantenute le precedenti volumetrie e sagome.
Tutte le opere edili ed assimilate dovranno essere eseguite, qualora previsto dalle vigenti normative, previo rilascio di:
-  concessione e/o autorizzazione edilizia da parte del comune;
-  nulla osta dell'ufficio del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74;
-  attestazione di avvenuto deposito ai sensi del l'art. 4 della legge n. 1086/71;
-  autorizzazione e/o approvazione del progetto da parte della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.
Per gli interventi ricadenti in "aree protette" è necessario produrre inoltre:
-  nulla osta dell'ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azienda;
-  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
-  valutazione di incidenza, per gli interventi in progetto, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario (S.I.C. e Z.P.S.). A riguardo, si rimanda alla circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente del 23 gennaio 2004, concernente il D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni "regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/C.E.E., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" -Art. 5 - Valutazione dell'incidenza - commi 1 e 2.
Sono esclusi dall'aiuto pubblico gli interventi di:
-  manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 20, comma a) della legge regionale n. 71/78, nonché gli interventi relativi agli ampliamenti e sopraelevazioni;
-  gli interventi su fabbricati totalmente diruti e/o privi di qualsiasi funzionalità, anche pregressa, riconducibile all'attività agricola;
-  gli interventi nei locali e nelle zone destinate esclusivamente all'attività agricola.
10.  OFFERTA DI OSPITALITA' IN APPOSITI LOCALI AZIENDALI
I locali ove offrire ospitalità devono ricadere nel l'azienda o, nel caso di aziende in forma associata, all'interno di esse.
Non sono ammessi ad aiuto gli interventi riguardanti ospitalità in spazi aperti (agricampeggio).
Come disposto dal decreto dell'Assessorato per il turismo le comunicazioni ed i trasporti del 6 giugno 2002, le camere destinate all'ospitalità devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970 (mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto, mq. 20 se a tre posti letto, mq. 26 se a quattro posti letto), salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali; per quanto attiene la dimensione delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili, devono essere adeguate a quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/94.
Ogni camera deve essere dotata almeno di: acqua corrente calda e fredda, impianto di riscaldamento (si prescinde da tale requisito nel caso in cui l'attività è limitata alla stagione estiva), condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione (si prescinde da tale requisito nel caso in cui la struttura è ubicata in località montana), servizi igienici completi di lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, w.c. con cacciata di acqua (almeno un servizio igienico completo ogni 6 posti letto o frazione), impianti idro-elettrici conformi alle norme sulla sicurezza. L'arredamento deve essere confortevole e adeguato, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona.
Nel caso di appartamenti, gli alloggi dovranno rispondere ai requisiti previsti al punto 8 del decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti dell'11 giugno 2001, riguardante le "case ed appartamenti per vacanza".
I monolocali destinati all'ospitalità ed attrezzati per le funzioni di pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, di mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.
Le unità abitative, composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:
a)  locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 fino a due ospiti, mq. 9 fino a tre ospiti, mq. 10 fino a quattro ospiti;
b)  locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 se ad un posto letto, mq. 19 se a due posti letto, mq. 26 se a tre posti letto, mq. 33 se a quattro posti letto;
c)  camere da letto mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto non sovrapponibili.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo.
11.  SOMMINISTRAZIONE SUL POSTO DI PASTI
La ristorazione può essere attuata nell'azienda agricola sia autonomamente, che unitamente all'offerta di ospitalità nei locali aziendali e/o in spazi aperti. In ogni caso, devono essere rispettate le peculiarità dell'azienda agricola, dell'ambiente rurale presente nel territorio e della tipicità dei piatti regionali.
Pertanto, è obbligatorio l'utilizzo di produzioni tipiche della zona. In particolare, la ristorazione deve privilegiare gli alimenti caratteristici del comprensorio rurale, con specifico riguardo a quelli oggetto di promozione e valorizzazione per mezzo di itinerari turistici (strade del vino, olio, formaggi, etc.). La preparazione degli alimenti deve essere basata, in prevalenza, sull'utilizzo di materie prime provenienti da aziende agricole locali.
I locali destinati alla preparazione dei pasti (cucine e laboratori) dovranno possedere tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa. Preferibilmente ubicati a piano terra, detti locali devono trovarsi in posizione tale da agevolare gli approvvigionamenti delle materie prime e l'allontanamento dei rifiuti, evitando la destinazione a zona di transito verso altri locali. Il pavimento deve essere eseguito con materiale liscio, non fessurabile, ben connesso, facilmente lavabile e disinfettabile, resistente agli urti, con angoli di raccordo tra le pareti possibilmente arrotondati. Le pareti devono essere rivestite, preferibilmente a tutta altezza, con un minimo di metri 2,00, con materiale uniforme e lavabile, meglio se costituito da piastrelle smaltate. Per il dimensionamento, il parametro minimo da applicare è di mq. 0,30 per metro quadrato della sala di consumazione pasti (circa 1/3); in ogni caso, detti locali, non possono avere dimensioni inferiori a mq. 16.
Le dotazioni minime dei locali destinati alla preparazione dei pasti sono costituite da apparecchi di cottura (fornelli e forni), dotati di idonea cappa di aspirazione e canna di ventilazione, ripiani di lavori in acciaio inox per l'elaborazione delle portate, pentolame e stoviglie, attrezzature per la lavorazione delle materie prime, lavelli per il lavaggio degli alimenti, impianti per il lavaggio delle stoviglie e del pentolame (vasche per l'ammollo ed il prelavaggio, lavapentole, sterilizzatore per la coltelleria, lavaggio bicchieri, lavastoviglie, ecc.).
Cucine e/o laboratori devono essere integrati da un locale dispensa, per lo stoccaggio e la conservazione delle materie prime, dotato di scaffalature, armadi o celle frigorifere per la conservazione di frutta e verdure, celle per la conservazione di carni fresche, celle per la conservazione di prodotti finiti. La superficie minima è quantificata in mq. 0,05 per coperto, con un minimo di superficie utile non inferiore a mq. 3.
Per il personale di cucina e di sala si devono prevedere le dotazioni di servizi igienici, prescritte dal decreto legislativo n. 626/94 e dalle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 242/96.
La sala di ristorazione, oltre a rispettare gli stessi requisiti dei locali comuni, deve essere dimensionata in funzione dei posti a sedere. Quantificando in mq. 1,20 lo spazio occorrente per ogni posto a sedere, al netto dello spazio per il passaggio del personale, la superficie minima della sala deve essere pari a mq. 5 per ogni tavolo a quattro posti.
A servizio della sala di ristorazione con una capienza fino a 80 posti a sedere, devono essere previsti n. 2 servizi igienici, uno per gli uomini e uno per le donne; quest'ultimo anche adeguato per i disabili. Per le sale con oltre 80 posti a sedere, devono essere previsti altri due servizi igienici, divisi per sesso. Tutti i servizi igienici dovranno essere dotati, oltre dei sistemi di aereazione previsti dalla normativa, di opportuni accorgimenti idonei a contenere i consumi di acqua.
Gli spazi esterni destinati alla somministrazione dei pasti, nel limite complessivo autorizzato, devono rispettare gli stessi requisiti e parametri delle sale di somministrazione al chiuso.
12.  STRUTTURE RICREATIVE, SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Gli interventi di cui al presente paragrafo, sono ammissibili esclusivamente se realizzati in presenza dell'offerta di ospitalità e/o ristorazione.
Possono essere realizzate all'aperto o in locali esistenti nell'ambito dell'azienda, delle zone da destinare alla pratica di attività ricreative, culturali, divulgative e didattiche, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico e con l'utilizzo di materiali e strutture a basso impatto ambientale.
Gli spazi esterni di pertinenza aziendale, devono essere dotati di segnaletica di riconoscimento.
Gli spazi attrezzati a parco giochi bambini, devono essere delimitati da apposita recinzione e dotati di strutture ludiche conformi alla normativa CE, in buono stato di funzionalità e praticabilità.
E' ammessa la realizzazione di strutture destinate all'attività sportiva non agonistica e ricreativa, complete delle necessarie attrezzature per praticare le attività previste, quali: campi da gioco, in terra battuta o altro sottofondo idoneo all'attività, aventi le dimensioni usualmente previste, campi di bocce, tiro con l'arco, minigolf, golf non oltre cinque buche. Non sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di articoli sportivi d'uso corrente per l'espletamento delle attività sportive (palloni, racchette da tennis, biciclette, etc.).
Le piscine potranno essere ammesse a finanziamento a condizione che nella struttura sia prevista l'ospitalità (pernottamento) e siano rispettate le indicazioni contenute nell'atto d'intesa del Ministero della sanità fra Stato e Regioni dell'11 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 39 del 17 febbraio 1992. In ogni caso, la superficie massima della vasca non deve superare mq. 200 e deve essere commisurata alla consistenza degli ospiti, con un coefficiente minimo di mq. 2 e massimo di mq. 6 per persona. La profondità massima non deve essere superiore a metri 1,10 per almeno 1/3 dell'intera superficie della piscina, che dovrà essere realizzata senza implicare un impatto ambientale negativo sul paesaggio circostan te, mediante accorgimenti progettuali che prevedano l'impiego di materiali tipici per i rivestimenti esterni e le finiture, adottando anche tecniche di mascheramento realizzate con materiale vegetale vivo e di specie autoctone.
Sia per l'attività di equitazione che per quella di ippoturismo, non è ammissibile ad aiuto la realizzazione o ristrutturazione delle strutture di allevamento e ricovero, in quanto funzionali all'ordinaria attività zootecnica.
13.  PROCEDURE
Gli aiuti previsti dalla misura P.O.R. 4.15 azione "B" sono concessi nel rispetto di bandi emanati dall'amministrazione, che prevedono la stesura di apposita graduatoria sulla base di punteggi di merito. Nella fase antecedente la formazione della graduatoria, il servizio IV dell'Assessorato provvede ad effettuare la verifica delle condizioni generali di ammissibilità previste dai bandi. Tuttavia, qualora gli uffici istruttori riscontrino, nella successiva fase istruttoria, la sussistenza di condizioni ostative per l'ammissibilità, dovranno provvedere, in autotutela, a rigettare le domande interessate, previa comunicazione al servizio IV - U.O. 19. In ogni caso, si ricorda che dovrà essere rispettata la tempistica delle singole fasi procedurali (pista di controllo).
Gli Ispettorati provinciali agricoltura (I.P.A.) dovranno provvedere ad effettuare sia i controlli, che l'istruttoria tecnica-amministrativa su tutte le domande. In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  ulteriore accertamento dei requisiti di ammissibilità e della documentazione prodotta;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.
L'istruttoria dovrà avvenire secondo l'ordine di punteggio attribuito, con precedenza ai soggetti che beneficiano della riserva finanziaria destinata ai P.I.T. e nel rispetto dei criteri aggiuntivi previsti per ogni P.I.T.
14.  VERIFICA PRELIMINARE DELLA RISERVA P.I.T.
Per quanto concerne i progetti ricadenti in area P.I.T., che possono usufruire della riserva finanziaria prevista dai bandi, la localizzazione dell'azienda dovrà essere puntualmente verificata, al fine di confermare il diritto alla riserva suddetta. L'eventuale incompatibilità dell'ubicazione aziendale con l'attribuzione della riserva P.I.T., dovrà essere comunicata al servizio IV - U.O. 19, per i successivi adempimenti.
15.  CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI
Ad ogni iniziativa progettuale verrà attribuito uno specifico codice identificativo, che verrà utilizzato in tutte le fasi procedurali, come previsto dalla normativa comunitaria.
In via preliminare dovranno essere accertate la regolarità e la conformità della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dai bandi. Come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni allegate alle domande di contributo o contenute nelle stesse sono soggette a idonei controlli. Pertanto, gli uffici sono tenuti a verificare le dichiarazioni in questione, individuando un campione non inferiore al 20% del totale dei progetti ammessi a finanziamento. Se il 20% equivale a un numero inferiore al l'unità, si procederà all'arrotondamento per eccesso. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità degli elementi contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.
Per quanto concerne le dichiarazioni dei requisiti di ruralità, si rimanda a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.
Qualora l'amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria secondo quanto disposto dal regolamento CE n. 817/2004, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria. Per quanto concerne le procedure di revoca dovrà essere applicato il disposto dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.
Compatibilmente con gli obblighi di presentazione di tutta la documentazione entro i termini previsti dai bandi, la documentazione prodotta potrà essere perfezionata ed aggiornata durante la fase istruttoria, prima dell'emissione del decreto di concessione, ad esclusione dei seguenti casi.
Computo metrico estimativo ed elaborati progettuali. Potranno invece essere richiesti, dove necessari, dettagliata analisi dei prezzi per le voci non previste nel prezzario di riferimento, nonché elaborati grafici integrativi.
Preventivi di spesa approvati. Gli stessi potranno, qualora necessario, essere integrati con specifiche descrizioni delle forniture, restando invariati i prezzi, le quantità e la ditta fornitrice.
Gli uffici, inoltre, dovranno accertare la regolarità e la conformità della documentazione integrativa prodotta, entro i termini previsti dai bandi. Si rileva che, in generale, tale documentazione non può essere, comunque, presentata in fase istruttoria. A riguardo si precisa che, nel caso di autorizzazione e/o concessione edilizia prodotta oltre i termini stabiliti, dovrà essere comprovata la mancata responsabilità del richiedente. In tal caso, può essere ritenuta sufficiente apposita attestazione rilasciata dal comune competente, che comprovi l'assenza della responsabilità dell'interessato. In alternativa, qualora venga prodotta specifica dichiarazione, i contenuti della stessa dovranno essere confermati dal comune competente.
Si ricorda che l'accertata mancata presentazione e/o non conformità della documentazione integrativa, qualora pertinente, entro il termine fissato dai bandi, comporta l'esclusione dalla graduatoria e quindi dal finanziamento. In tal caso, l'ispettorato competente attiverà le procedure di rigetto dell'istanza, dandone immediata comunicazione al servizio IV - U.O. 19.
16.  COMUNICAZIONE ALLA DITTA LEGGE REGIONALE N. 10/91, ART. 9
Completata la verifica della documentazione i funzionari istruttori, in conformità all'art. 9 della legge regionale n. 10/91, daranno comunicazione alla ditta interessata dell'avvio del procedimento istruttorio, richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento della documentazione.
Inoltre, per progetti con importi di opere edili ed assimilate superiori a e 258.228,45, dovranno essere richieste due copie del progetto per il rilascio del prescritto parere di merito tecnico all'ufficio del Genio civile ed un'ulteriore copia del computo metrico per la notifica, ad istruttoria completata, delle spese ritenute ammissibili a finanziamento.
Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della UE, dovranno essere assegnati dei termini perentori per l'acquisizione della documentazione richiesta, precisando che in caso di mancato e ingiustificato riscontro la ditta sarà considerata rinunciataria del finanziamento.
17.  VISITA DI ACCERTAMENTO PREVENTIVA
Verificata l'idoneità della documentazione trasmessa, si procederà alla visita in luogo per tutte le iniziative finanziabili, al fine di verificare la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, con particolare riguardo alle spese ammissibili. In tale sede, dovrà essere redatto apposito verbale di sopralluogo, che sarà controfirmato dal legale rappresentante della ditta o suo incaricato e dal tecnico progettista.
18.  PARERE DI MERITO TECNICO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Nei casi di progetti con importi di opere edili ed assimilate superiori a e 258.228,45, gli uffici istruttori provvederanno a richiedere il prescritto parere di merito tecnico all'ufficio del Genio civile competente per provincia.
19. RICHIESTA INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. N. 252/1998
Se il contributo concesso risulta superiore a e 154.937,07, dovranno essere acquisite le informazioni ai sensi del D.P.R. n. 252/98 (antimafia) dalla Prefettura competente.
20.  DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA
Completata la fase istruttoria e determinate le spese ammissibili da quantificare con annotazioni nel computo metrico, si procederà alla stesura del verbale di istruttoria definitivo, in cui dovrà essere riportato:
-  nominativi dei funzionari incaricati, ufficio di appartenenza e nota di incarico;
-  riferimenti all'istanza (data di presentazione, con formità al bando, importo richiesto);
-  dati identificativi del richiedente e dell'azienda;
-  accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  riferimenti a quanto constatato in sede di visita preventiva;
-  validità tecnica ed economica dell'iniziativa;
-  acquisizione di pareri ed autorizzazioni;
-  cantierabilità del progetto e calendario lavori;
-  opere ammissibili ed opere escluse;
-  determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo;
-  eventuali prescrizioni;
-  assegnazione del termine per l'ultimazione dei lavori.
I tempi di realizzazione, tranne casi particolari da giustificare, dovranno essere compresi in un periodo limitato di sei mesi nel caso di progetti che prevedono soltanto acquisto di macchinari e attrezzature, di dodici mesi nel caso di realizzazione di opere edili. Resta salvo quanto stabilito dai bandi in materia di proroghe.
Completato il procedimento d'istruttoria ed emesso il decreto di concessione (AGV), l'ispettorato dovrà dare immediata comunicazione al servizio IV - U.O. 19 del l'esito del procedimento, indicando ditta beneficiaria, spesa ammessa, contributo concesso ed eventuali economie. Ciò al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria generale. Analogamente, verrà data comunicazione di eventuali esclusioni dal finanziamento.
Ai titolari di progetti ammissibili all'aiuto verrà notificato il provvedimento di approvazione dell'iniziativa (AGV), nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  i tempi di realizzazione delle opere, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
21.  VARIANTI E MODIFICHE AL PROGETTO APPROVATO
Premesso che nella fase istruttoria non è consentito apportare varianti al progetto, che potranno essere autorizzate soltanto dopo l'emissione dell'AGV, si precisa che, fermo restando quanto riportato nella circolare del dirigente generale n. 4315 del 6 novembre 2002, non costituiscono varianti le seguenti tipologie, da giustificare analiticamente nella relazione delle opere eseguite prima dell'accertamento dei lavori:
-  modifiche progettuali derivanti da prescrizioni disposte dagli enti competenti e connesse alla definizione dell'iter amministrativo di autorizzazioni previste dalla norma;
-  adattamento tecnico-economico, stabilito dal direttore dei lavori, purché l'importo non superi il 10% della spesa ammessa per ogni singola categoria di opere, al netto delle spese generali e tecniche. In tale categoria non può essere consentito l'utilizzo a favore di altre opere, anche se approvate nel progetto originario, di eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di opere funzionali.
Tutte le modifiche non classificabili nei casi citati costituiscono variante e, pertanto, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'amministrazione, fermo restando l'importo complessivo del progetto approvato e purché non sia snaturata la finalità dell'iniziativa. Inoltre, non possono essere oggetto di modifica le caratteristiche progettuali, in base alle quali è stato attribuito il punteggio utile per la graduatoria.
Le eventuali sostituzioni dei fornitori, possono essere consentite, in fase antecedente all'accertamento finale dei lavori, per ragioni di maggiore economicità, di superiori prestazioni tecniche e funzionali delle attrezzature e macchinari, o se la ditta venditrice attesti l'impossibilità alla fornitura con specifica motivazione. In ogni caso, resta a carico del richiedente l'eventuale maggiore onere, mentre eventuali economie potranno essere utilizzate per l'acquisto di altre attrezzature, previa presentazione di preventivo conforme a quanto previsto dai bandi.
Qualora la variante comporti maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa, i beneficiari dovranno assumere formale impegno (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) alla copertura di tali costi.
In tutti i casi non potranno essere approvate varianti, in cui è prevista l'introduzione di opere o lavori, non ammessi nella precedente fase istruttoria.
22.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Gli interventi ammissibili nell'ambito della misura 4.15, azione B, sono definiti nel complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000. La finanziabilità delle opere è subordinata alla seguente condizione: realizzazione degli interventi dopo la presentazione della richiesta di finanziamento e, in ogni caso, non oltre il termine di ultimazione dei lavori determinato dall'amministrazione.
Gli interventi e le relative spese ammissibili, finalizzati all'attività di turismo rurale, sono:
-  opere edili ed assimilate;
-  acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, corredi ed attrezzature informatiche;
-  spese generali e tecniche.
23.  OPERE EDILI ED ASSIMILATE
Le opere edili ed assimilate saranno ammissibili a finanziamento, sulla base dei prezzi unitari riportati nel prezzario regionale agricoltura e foreste per opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, vigente all'at to della presentazione dell'istanza.
Per le voci non previste in detto prezzario, potranno essere prodotte dettagliate analisi dei prezzi, corredate dai costi dei materiali, trasporti e noli e dagli indici del costo della manodopera edile valevoli nella provincia in cui si effettua l'intervento. In ogni caso, il prezzo di applicazione delle analisi non può superare quello riportato nel prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana, decurtato delle spese generali e del l'utile d'impresa, pari al 23%.
Per opere edili speciali non previste nei suddetti prezzari, invece dell'analisi, potranno essere prodotti preventivi vidimati dalla competente Camera di commercio; in alternativa potrà essere riportata in calce, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione del responsabile della ditta fornitrice, circa la conformità dei prezzi del preventivo al listino depositato presso la Camera di commercio.
24.  ATTREZZATURE, ARREDI, CORREDI E ATTREZZATURA DI INFORMATICA
L'acquisto delle attrezzature, arredi, corredi e attrezzatura informatica sarà ammissibile sulla base di preventivi, prodotti in conformità a quanto previsto dai bandi.
Qualora il preventivo non contenga elementi certi di identificazione, dovrà essere prodotto apposito elenco, a firma dal responsabile della ditta fornitrice, in cui deve essere indicato ogni elemento utile per identificare il bene da acquistare, compresa la denominazione della ditta costruttrice.
25.  SPESE GENERALI.
Verrà riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), per un ammontare non superiore al 6% di quello degli investimenti materiali fissi a cui tali spese sono riferite (opere edili ed assimilate) e del 3% degli investimenti mobili (macchinari, attrezzature arredi e corredi).
26.  DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA
Le spese ammissibili sostenute dal beneficiario, comprese spese generali e tecniche, dovranno essere supportate da regolari fatture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante le modalità di pagamento, secondo le modalità previste dai bandi.
Il pagamento senza fattura (per importi conformi al prezzario regionale) è ammesso solo in caso d'interventi realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso. Tali interventi realizzati in economia, in ogni caso, debbono essere opportunamente giustificati con la descrizione degli strumenti tecnici in possesso dell'azienda e dell'aumento delle giornate lavorative previste per l'attività aziendale. Si precisa che gli interventi edili e le opere connesse non potranno essere realizzati in economia.
Indipendentemente dalla spesa fatturata e regolarmente giustificata, l'importo ammissibile a liquidazione sarà ricondotto a quello approvato in fase d'istruttoria, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quest'ultimo.
27.  SPESE MASSIME AMMISSIBILI
Ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, per ogni categoria di investimenti sono fissati i seguenti parametri:
-  Interventi sul patrimonio edilizio: e 520,00 per ogni mc. di manufatto interessato all'intervento;
-  Arredi e corredi per ogni camera doppia: e 7.350,00, da decurtare del 20% nel caso di camera singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto;
-  Arredi e corredi per sala somministrazione pasti:
a)  e 300 a posto pasto per sale fino a 30 posti;
b)  e 258,00 a posto pasto per sale fino a 60 posti;
c)  e 206,00 a posto pasto per sale fino a 120 posti;
d)  e 165,00 a posto pasto per sale fino a 180 posti;
e)  e 132,00 a posto pasto per sale oltre i 180 posti;
-  Arredi e corredi per locali destinati alla preparazione dei pasti (cucine e/o laboratori): e 30.000,00 per singola unità funzionale e fino a 120 posti tavola; e 40.000,00 fino a 180 posti tavola; e 45.000,00 oltre i 180 posti;
-  Arredo verde degli spazi esterni: e 15.000,00 per azienda singola.
28.  SPESE NON AMMISSIBILI
Sono esclusi dal finanziamento:
-  tutte le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento;
-  realizzazioni di agricampeggi;
-  lavori edili relativi agli ampliamenti e sopraelevazioni dei fabbricati;
-  opere provvisorie non direttamente connesse al l'ese cuzione del progetto;
-  acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e corredi usati e/o revisionati;
-  acquisto di veicoli, arredi di ufficio e quanto non pertinente con l'attività di turismo rurale;
-  interventi finalizzati all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli;
-  acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
-  acquisto di animali, anche se finalizzato all'espletamento dell'attività ricettiva;
-  l'I.V.A., imposte, tasse e oneri.
29.  OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO FINALE
I beneficiari sono tenuti a produrre all'amministrazione, entro sei mesi dall'accertamento finale delle opere, la copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di turismo rurale, pena la revoca del contributo.
Inoltre, gli ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio, entro 24 mesi dall'accertamento finale dell'esecuzione dei lavori, sono tenuti a verificare in azienda i seguenti aspetti:
-  ove previsto dal bando, l'obbligo del mantenimento dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria;
-  rispetto del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati.
Qualora si riscontri l'assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, compreso il mancato rispetto del vincolo di destinazione, l'amministrazione provvederà alla revoca degli aiuti, in conformità all'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.
30.  CUMULO DI INTERVENTI
Come previsto dagli articoli n. 3 del reg. CE n. 69/2001, n. 8 del reg. CE n. 70/2001 e n. 15 della legge regionale n. 32/2000, gli aiuti erogati ad uno stesso beneficiario per un investimento concernente il settore turismo rurale, concorrono al calcolo dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per i singoli regimi d'aiuto.
In particolare, i contributi concessi nell'ambito del regime per le piccole e medie imprese, anche a valere su diverse misure del P.O.R. Sicilia o su altri interventi statali e comunitari, non possono superare un'intensità pari al 55% del costo dell'investimento.
A riguardo, gli uffici istruttori potranno acquisire, ove necessario, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.
31.  APPLICABILITA'
La presente circolare, che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è applicabile dalla data di emanazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2004.26.1785)101*


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 85 -  80 -  37 -  23 -  16 -  88 -