REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 LUGLIO 2004 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 aprile 2004.
Criteri e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni e individuazione dell'ufficio competente al rilascio di tali riconoscimenti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visti i decreti n. 1649 e n. 1650 entrambi del 28 settembre 2001, con i quali è stato delineato il nuovo assetto organizzativo degli uffici del dipartimento regionale interventi strutturali;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio V produzione vegetale, impianti agro-industriali del 15 dicembre 2001, approvato con decreto n. 2878 del 17 dicembre 2001 e la successiva nota prot. n. 21068 del 29 dicembre 2003 di conferma dell'in-carico;
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli artt. 42, 43, 44, 45 e 46, che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli allegati IV e V del medesimo regolamento, che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;
Visto il regolamento CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, sulle "Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici";
Considerato che, l'art. 6, paragrafo 1, del citato decreto del 30 luglio 2003, prevede che l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, avviene in stabilimenti riconosciuti dalle regioni e province autonome;
Considerato che le regioni devono stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al citato paragrafo 1 e devono comunicare al Ministero l'elenco dei soggetti riconosciuti;
Considerato che, in applicazione del citato decreto, si rende necessario individuare l'ufficio competente al rilascio dei prescritti riconoscimenti;
Ritenuto necessario adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti, ritenuti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato, mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto necessario, altresì, comunicare le disposizioni adottate, i riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuto di dare atto che i riconoscimenti concessi precedentemente, in conformità delle disposizioni pregresse, restano validi sino al 31 luglio 2004 e che entro tale data devono essere rinnovati a seguito di presentazione di apposita domanda, corredata dalla prescritta documentazione;

Decreta:


Art. 1

L'ufficio competente al rilascio dei riconoscimenti agli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2003, nel territorio della Regione siciliana, è l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole.

Art. 2

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono adottati i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3

Il rilascio dei riconoscimenti e la proroga di quelli in atto esistenti è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza, corredata dalla prescritta documentazione elencata nell'allegato A, al servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole.

Art. 4

Si dà atto che i riconoscimenti concessi precedentemente in conformità delle disposizioni pregresse, restano validi sino al 31 luglio 2004.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2004.
  CROSTA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 11 maggio 2004 al n. 2448.

Allegato A

CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI RITENUTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI


Criteri attuativi del decreto ministeriale 30 luglio 2003



1.  Adempimenti del richiedente il riconoscimento degli stabilimenti riconosciuti idonei alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni
Riconoscimento dello stabilimento
Il soggetto interessato ad ottenere il riconoscimento per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, deve presentare domanda secondo lo schema 1 allegato, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, successivamente denominato U.O. n. 29 - R.F.V.
La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:
-  nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del responsabile legale della ditta;
-  ragione sociale, sede sociale, partita I.V.A., numero telefonico/fax/e-mail della ditta;
-  tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ot-tenuti;
-  ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impian ti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;
-  descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi a ciascun impianto di elaborazione (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):
-  certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio camerale competente per territorio, con l'annotazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
-  certificato di prevenzione degli incendi o nulla-osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
-  autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di elaborazione;
-  autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;
-  planimetria degli impianti di elaborazione;
-  planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.
2.  Norme per il mantenimento del riconoscimento durante i cinque anni di durata del provvedimento
a)  La durata del riconoscimento è stabilita in cinque anni dalla data di rilascio del provvedimento; la proroga dei riconoscimenti in atto vigenti è stabilita in cinque anni (31 luglio del 5° anno), salvo quanto previsto dalle norme sotto elencate.
b)  Il mantenimento del riconoscimento concesso dalla Regione siciliana, durante i cinque anni di durata del provvedimento, è subordinato all'invio all'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole del servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, da parte dei soggetti riconosciuti, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento, regolarmente rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata.
c)  Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, all'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole del servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.
d)  I riconoscimenti concessi, anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti che l'Amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità o rilevanza non consentono, a giudizio dell'Amministrazione regionale, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.
e)  Il riconoscimento potrà essere anche sospeso temporaneamente per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dall'amministrazione competente.
f)  Per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l'interessato deve far pervenire al servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per il riconoscimento.
g)  Nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge.
3.  Adempimenti dell'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole - Palermo
a)  L'ufficio competente al rilascio del riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nel territorio della Regione siciliana, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali del dipartimento interventi strutturali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, via A. De Gasperi n. 24 - Palermo.
b)  Per il rilascio dei nuovi riconoscimenti e per la proroga di quelli in atto vigenti, i soggetti interessati dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali del dipartimento interventi strutturali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, apposita istanza corredata dalla prescritta documentazione di cui al punto 1.
c)  L'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, entro 60 giorni dalla ricezione, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche inerenti i riconoscimenti in atto da prorogare e i nuovi riconoscimenti, verificando la veridicità di quanto dichiarato nelle domande e cura le pratiche inerenti le eventuali segnalazioni provenienti dagli organismi preposti al controllo in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, svolge le attività di controllo previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
d)  L'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, chiede l'eventuale documentazione integrativa, che dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda medesima, con il conseguente rigetto della proroga o rilascio del riconoscimento.
e)  L'iter istruttorio per la proroga dei riconoscimenti si conclude entro il 31 luglio 2004, con provvedimento del servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali del dipartimento interventi strutturali, su proposta del dirigente dell'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole.
f)  L'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, segnala l'avvio del procedimento di revoca temporanea (sospensione) o definitiva secondo le modalità della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni agli interessati, i quali entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso della procedura, possono chiedere di essere sentiti, oppure possono fare pervenire all'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, memorie scritte inerenti il procedimento. Notifica agli interessati i relativi atti e trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, i provvedimenti adottati.
g)  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali del dipartimento interventi strutturali, unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, detiene e aggiorna l'elenco dei riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
4.  Adempimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali
a)  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali, rappresenta l'autorità alla quale inoltrare il ricorso avverso gli eventuali provvedimenti di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento.
b)  Riceve da parte dell'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, i provvedimenti relativi alle proroghe dei riconoscimenti in atto e i nuovi riconoscimenti concessi.
c)  Riceve le segnalazioni provenienti dagli organismi preposti al controllo in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e le trasmette, con proprio parere, all'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, per la eventuale revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti.
d)  Supporta, a livello tecnico-amministrativo, con proprio parere, l'unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole, che deve pronunciarsi in merito alle segnalazioni di revoca, presentate a seguito di controlli effettuati dagli organismi preposti.
5.  Norme di carattere generale
a)  Il soggetto riconosciuto idoneo alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, dovrà attenersi alle condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni, sia per quanto attiene le "comunicazioni preventive" che gli "obblighi del responsabile", indicati nell'allegato 5 al decreto ministeriale 30 luglio 2003.
b)  Resta di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base degli atti regionali.
c)  I riconoscimenti concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali sono validi sino al 31 luglio 2004.
d)  Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.

Schema 1

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI RITENUTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI


(D.M. 30 luglio 2003)


All'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste
Servizio V, produzione vegetale; impianti agro-industriali
Unità operativa n. 29, repressione frodi vinicole
Via Alcide De Gasperi n. 24
90146 PALERMO


Il/la sottoscritto/a .............................................., codice fiscale .............................................., nato/a a .............................................. il .................................................. e residente a .............................................. provincia (...............) via .............................................. n. ............... c.a.p. .............................................. in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .............................................. con sede sociale a .............................................. provincia (...............) via .............................................. n. ............... partita I.V.A. .............................................. telefono .............................. fax .............................. e-mail: ..............................................
Chiede

il riconoscimento dello stabilimento alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, ai sensi del regolamento CE n. 1622/2000 e del D.M. 30 luglio 2003.
A tal fine dichiara che:
-  le tipologie delle materie prime che si intendono elaborare e i prodotti da ottenere .............................................. ..............................................;
-  gli impianti di elaborazione sono ubicati a .............................................. ..............................................;
-  i depositi di materie prime impiegate sono ubicati a .............................................. ..............................................
Allega alla presente domanda:
-  descrizione degli impianti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera e annua;
-  descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione;
-  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, con annotazione art. 10, legge n. 575/65;
-  certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
-  autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di elaborazione;
-  autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;
-  planimetria degli impianti di elaborazione;
-  planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.
Data ..................................................
Firma (1)

............................................................................................


(1)  Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
(2004.25.1744)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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