REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GIUGNO 2004 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 maggio 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Linguaglossa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il TU. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 66 del 10 marzo 1981, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Linguaglossa;
Premesso che, con assessoriale prot. n. 5193 del 30 aprile 1998, è stato restituito per la rielaborazione parziale, in relazione a quanto argomentato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98 del 25 febbraio 1998, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento, edilizio, adottato con delibera commissariale n. 1 del 19 settembre 1996;
Visto il foglio prot. n. 10067 del 10 settembre 2002, pervenuto a questo Assessorato l'11 settembre 2002 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 54648, con il quale il comune di Linguaglossa ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annessi norme di attuazione, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, rielaborati in esecuzione al voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98;
Vista la delibera n. 1 del 13 marzo 2002 del commissario ad acta, nominato presso il comune di Linguaglossa, con la quale è stato adottato con modifiche il piano regolatore generale con annesse norme di attuazione, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive rielaborati in esecuzione al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 13 marzo 2002;
Vista la certificazione, datata 22 maggio 2002, a firma del vice segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 13 marzo 2002, nonché attestante l'acquisizione, entro i termini di legge, di n. 30 osservazioni e/o opposizioni avverso lo strumento urbanistico adottato;
Visto l'elenco delle ditte che hanno presentato osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato nonché le relative osservazioni/opposizioni;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle suddette osservazioni/opposizioni nonché la relativa relazione contenente le valutazioni del progettista in ordine alle stesse;
Vista la delibera consiliare n. 48 del 7 agosto 2002, con la quale la maggioranza dei consiglieri comunali ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176 e s.m.i. dell'O.R.E.L., la propria incompatibilità a potere procedere all'esame delle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato;
Vista l'osservazione a firma Vecchio Giovani presentata direttamente a questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 9331 del 15 maggio 2001, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in merito allo strumento urbanistico del comune di Linguaglossa;
Visto il provvedimento prot. n. 377/2002 dell'8 novembre 2002, con cui l'ente parco dell'Etna, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo strumento urbanistico del comune di Linguaglossa;
Vista la nota prot. n. 673 del 17 ottobre 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 17 del 16 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio
Il piano prevede di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A. La delimitazione di detta zona coincide con l'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27, comma II, della L. n. 457/78. All'interno della perimetrazione succitata, sono state previste alcune sottozone A1 soggette ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge n. 457/78, in assenza dei quali sono consentiti interventi relativi alle lettere a), b), c), dell'art. 20, legge regionale n. 71/78.
Per gli edifici di rilevante valore sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 20 legge regionale n. 71/78, mentre per gli edifici di valore medio sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 20 legge regionale n. 71/78. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile ritenesse di dover proporre per gli edifici classificati come sopra, interventi di demolizione e ricostruzione, la richiesta deve essere supportata da un dettagliato rilievo dell'edificio oltre che da una completa documentazione fotografica e relazione storica sull'immobile; detta richiesta è soggetta al parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e, qualora accolta, la ricostruzione deve avvenire secondo i parametri dell'edificio preesistente. Per gli altri edifici è consentita la sostituzione edilizia secondo i seguenti parametri: Df max = nei casi di demolizione e ricostruzione, o ampliamento degli edifici esistenti, e per le nuove costruzioni ammesse nei lotti individuati come discontinuità volumetrica parziale o totale, la densità fondiaria massima è pari a 7 mc./mq.; H max = non può superare l'altezza degli edifici circostanti classificati di rilevante valore e, comunque, non può superare i m. 8 per n. 2 piani f.t.; nel caso di demolizione e ricostruzione la C.E.C. può richiedere il parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali qualora ritenesse opportuno proporre la salvaguardia dell'edificio preesistente.
Zona B/A. Edifici particolari, che pur non essendo inclusi in zona territoriale omogenea A, hanno, comunque, alcuni rapporti, in primo luogo quello tra costruito e spazio libero, da salvaguardare. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e ristrutturazione edilizia. E' consentito, altresì, ampliamento nella misura massima del 30% della volumetria esistente, mentre è vietata la demolizione e ricostruzione nonché la sopraelevazione. L'intero lotto è vincolato a verde privato con esclusione della parte interessata dall'eventuale ampliamento. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile ritenesse di dover proporre per gli edifici classificati in detta zona interventi di completa demolizione e ricostruzione, la richiesta, oltre che supportata da un dettagliato rilievo e da una adeguata documentazione fotografica con annessa relazione storica, è soggetta al parere della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Zona B/1.  Detta zona si suddivide in due sottozone B1a e B1b, la prima coincidente con il tessuto storico con prevalenza di edilizia alterata e sostituita. Nella sottozona B1a per gli edifici di rilevante valore sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 20 legge regionale n. 71/78 mentre per gli edifici di valore medio sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile ritenesse di dover proporre per gli edifici di cui sopra interventi di demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, la richiesta, oltre che supportata da un dettagliato rilievo e da una adeguata documentazione fotografica con annessa relazione storica, è soggetta al parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
I parametri edilizi per gli altri edifici e lotti nella zona territoriale omogenea B1a e per gli interventi ricadenti nella zona territoriale omogenea B1b sono i seguenti: Df max = 5 mc./mq.; nei lotti interclusi, aventi superficie inferiore o uguale a 120 mq., Df max = 9 mc./mq.; nei lotti interclusi, aventi superficie compresa tra 120 e 200 mq., cubatura massima pari a 1.000 mc.; rapporto di copertura = 2/3 della superficie lorda del lotto mentre, per i lotti interclusi aventi superfici inferiori a 200 mq., è pari a 8/10 della superficie lorda. Nei lotti interclusi e nel caso di sola sopraelevazione, il rapporto di copertura si applica alla sola parte in elevazione. Il numero dei piani f.t. dei nuovi edifici, delle ricostruzioni, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni è pari a 2 con H max = m 8, mentre se la larghezza della strada o dello spazio pubblico prospiciente consente altezza superiore, questa resta fissata in m. 11 con n. 3 piani f.t. E' possibile realizzare un ampliamento "una tantum" fino ad un massimo del 20% del volume residenziale originario, per comprovate necessità di risanamento igienico funzionale, ed entro il limite di mc. 150 per unità edilizia. Tale ampliamento potrà essere realizzato in deroga all'indice fondiario e di copertura, ma nel rispetto dell'altezza massima, del numero dei piani f.t. e delle distanze tra costruzioni e purché interessi edifici la cui superficie complessiva calpestabile destinata a residenza non sia superiore a mq. 200. Nel caso di demolizione e ricostruzione, la C.E.C. può richiedere il parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali qualora ritenesse opportuno proporre la salvaguardia dell'edificio preesistente.
Nella zona territoriale omogenea B1b, nel caso di piani attuativi, la densità fondiaria ammissibile viene elevata a 7 mc./mq. con altezza massima pari a m. 11 fermo restando quanto disposto nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996. Inoltre, nella zona territoriale omogenea B1b e, in particolare, nelle aree non interessate a piani attuativi e/o di recupero, o in assenza di questi, i proprietari possono richiedere all'Amministrazione comunale la redazione di un progetto di isolato purché si verifichino, anche separatamente, le seguenti condizioni: la superficie fondiaria dei lotti interessati sia pari almeno ai 2/3 della superficie dell'isolato; interessi almeno due proprietà contigue; intervenga, da parte dell'Amministrazione comunale, l'inserimento dell'isolato tra le aree di degrado sottoposte a risanamento conservativo o sussistano rischi per la pubblica incolumità anche limitate a porzioni dell'isolato stesso.
Zona B2. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, detto indice è fissato in 4 mc./mq.; è possibile realizzare un ampliamento "una tantum" fino a un massimo del 20% del volume residenziale originario ed entro il limite di mc. 150, per unità edilizia, per comprovate necessità di risanamento igienico funzionale. Tale ampliamento potrà essere realizzato in deroga all'indice fondiario e di copertura, ma nel rispetto dell'altezza massima, del numero dei piani f.t. e delle distanze tra edifici e sempreché interessi edifici la cui superficie complessiva calpestabile destinata a residenza non sia superiore a mq. 200; rapporto di copertura: 5/10 della superficie lorda del lotto; H max = m. 8 per n. 2 piani f.t.; è possibile realizzare un terzo piano f.t., la cui altezza non superi m. 11, purché sia arretrato di m. 3 dal fronte dell'edificio prospiciente lo spazio pubblico e purché la distanza delle parti dell'edificio aventi 3 piani rispetto ad altri edifici non sia inferiore all'altezza dell'edificio più alto; nel caso di strade di larghezza pari a m. 10, è possibile realizzare edifici con altezza massima pari a m. 11 per n. 3 piani f.t. e, comunque, nel rispetto del decreto ministeriale 16 gennaio 1996.
Lungo le strade e gli spazi pubblici non è consentita l'edificazione continua a cortina: i fronti dei corpi di fabbrica formati da uno o più edifici contigui non possono superare i m. 14 e devono avere un distacco dal successivo e dal precedente pari almeno a m. 7.
Nel caso di piani attuativi, la densità fondiaria ammissibile viene elevata a 7 mc./mq. con l'altezza massima pari a m. 11, fermo restando quanto disposto nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996. Nelle aree non interessate a piani attuativi e/o di recupero, o in assenza di questi si applica la normativa succitata per le zone territoriale omogenea B1b.
Zona B3. Aree destinate dal precedente piano regolatore generale zone territoriale omogenea C1 inedificate. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 3 mc./mq.; rapporto di copertura: 5/10 della superficie lorda del lotto; eventuale piano cantinato può essere esteso per non più di 6/10 della superficie del lotto; H max = m. 11 per n. 3 piani f.t.
Zona B4 e B4*. Aree di nuova edificazione periferica, ex zona territoriale omogenea C1 del precedente piano regolatore generale, realizzate o in corso di realizzazione per effetto di piani di lottizzazione convenzionati o aree ex C1 di limitata estensione e non oggetto di P. di L. site in comparti prevalentemente edificati, I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 4 mc./mq.; rapporto di copertura = 5/10 superficie lorda del lotto; eventuale piano cantinato può essere esteso per non più di 6/10 della superficie del lotto; H max = m. 11 per n. 3 piani f.t. Non è consentita l'edificazione a cortina.
Zona C1. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 3 mc./mq.; H max = m. 11 per n. 3 piani f.t.; rapporto di copertura = 5/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 10% di quella coperta. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano, nel caso in cui essi non rientrino nei PP. di LL., è consentito ampliamento, mediante singola concessione edilizia, nel rispetto della Df max = 2.5 mc./mq. relativa al lotto originario con l'inserimento della volumetria già realizzata.
Zona C2. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 2 mc./mq.; H max = m. 7 per n. 2 piani f.t.; rapporto di copertura = 4/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato alla redazione del P.P. o del P. di L. Nel caso di PP.EE. o P.P. di iniziativa pubblica contenente prescrizioni volumetriche in esso sarà possibile prevedere parametri edilizi diversi da quelli succitati.
Zona C3. In detta zona rientrano le aree classificate zone territoriale omogenea C1 del precedente piano regolatore generale per le quali valgono le norme dei relativi PP. di LL. già approvati e gli indici ed i parametri contenuti nell'art. 22 delle norme di attuazione del precedente piano regolatore generale ed in particolare: Df max = 4 mc./mq.; rapporto di copertura max = 5/10 del lotto; H max = m. 11 per n. 3 piani f.t. e H min = m. 8 per n. 2 piani f.t.
Zona C 167. Aree destinate all'edilizia economica e popolare sovvenzionata e convenzionata, distinte in: C 167/e (esistente) in cui valgono le norme contenute nel relativo P.P. già approvato; C 167/1 (di previsione) in cui vigono i seguenti parametri edilizi: Df max = 3 mc./mq., H max = m. 11 per n. 3 piani f.t., rapporto di copertura = 3/10 del lotto, eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta.
Zona Cv. In detta area sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione per la realizzazione di residenze stagionali, alberghi e pensioni, locali di ritrovo e attività commerciali con l'esclusione di attività terziarie ed artigianali. La suddetta zona si attua mediante P. di L. che interessa l'intera superficie dei singoli comparti denominati Cv1, Cv2, Cv3, Cv4 in cui vanno previsti e localizzati spazi per attrezzature, così come riportate nell'art. 32 delle norme di attuazioni. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 0,75 mc./mq.; H max = m. 8 per n. 2 piani f.t.; rapporto di copertura = 3/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 25% di quella coperta.
Zona Za1 per edilizia alberghiera nel centro urbano. Aree localizzate in prossimità del centro urbano destinate a interventi edilizi ad uso esclusivo alberghiero e/o attività di ristorazione. E' consentito il rilascio della singola concessione edilizia se essa interessa almeno il 75% dell'area, I parametri edilizi sono i seguenti: Dt = 3 mc./mq. per le sottozone Za1a, Za1b, Za1c; Df max = 3 mc./mq. per la sottozona Za1d; H max = m. 11 per n. 3 piani f.t.; rapporto di copertura = 5/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Per le sottozone Za1a, Za1b, Za1c vanno previsti e localizzati spazi per il verde attrezzato e per parcheggi di uso pubblico nella misura minima pari a 5 mq. (2,5 per verde attrezzato e 2,5 mq. per parcheggio) per ogni 100 mc. di costruzione mentre per la sottozona Za1d è prescritta la cessione delle aree a verde e parcheggio localizzate dal piano regolatore generale.
Zona Za2 per edilizia alberghiera fuori dal centro urbano. Aree del territorio comunale, denominate Za2a e Za2b, destinate a interventi edilizi ad uso esclusivo alberghiero e/o attività di ristorazione. Per ognuna delle due zone è consentito il rilascio della singola concessione edilizia se essa interessa l'intera area. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 2 mc./mq. per la Za2a e 0,70 mc./mq. per la Za2b, H max = m. 8 per n. 2 piani f.t.; eventuale terzo piano può essere realizzato se destinato a locali per lavanderie, stenditoi e altri servizi di albergo o se destinato a bar o ristorante; rapporto di copertura = 3/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Nel P. di L. o nel progetto per l'intera zona, vanno previsti e localizzati spazi per il verde attrezzato e per parcheggi di uso pubblico nella misura minima pari a 10 mq. (5 per verde attrezzato e 5 mq. per parcheggio) per ogni 100 mc. di costruzione.
Zona Za3 per edilizia alberghiera in edifici preesistenti. Detta zona interessa un'area del centro urbano nella quale è stato realizzato negli anni '50 un edificio per la residenza collettiva di religiosi. E' consentita la demolizione e ricostruzione ad albergo, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dell'edificio esistente ad edilizia alberghiera e/o attività di ristorazione. E' consentito il rilascio della singola concessione edilizia se essa interessa almeno il 60% dell'area. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 4 mc./mq.; H max = m. 14 per n. 4 piani f.t.; eventuale quinto piano può essere realizzato se destinato a locali per lavanderie, stenditoi o altri servizi di albergo o se destinato a bar o ristorante; rapporto di copertura = 3/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Nel progetto o nel caso di cambio di destinazione d'uso vanno previsti e localizzati spazi di uso pubblico per il verde attrezzato e per parcheggi nella misura minima pari a 8 mq. (4 mq. per verde attrezzato e 4 mq. per parcheggio) per ogni 100 mc. di costruzione o ogni 25 mq. di superficie lorda.
Zona Zca per edilizia sociale per case per anziani. Aree destinate a case collettive per anziani, strutture sanitarie, socio-sanitarie e simili di iniziativa privata o pubblica. E' consentito il rilascio di singola concessione se essa interessa l'intera area mentre è prescritta la redazione di un planivolumetrico unitario se viene prevista la realizzazione per stralci dell'intervento o di più interventi separati. I parametri edilizi sono i seguenti: Df max = 3 mc./mq.; H max = m. 8 per n. 2 piani f.t., eventuale terzo piano può essere realizzato se destinato per lavanderie, stenditoi e altri servizi o se destinato a camere residenziali; rapporto di copertura = 3/10 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Nel progetto per l'intera zona, vanno previsti e localizzati spazi per verde attrezzato e parcheggi di uso pubblico nella misura minima pari a 10 mq. (7,5 mq. per verde attrezzato e 2,5 mq. per parcheggio) per ogni 100 mc. di costruzione.
Zona D - P.I.P.  L'attuazione delle previsioni urbanistiche di detta zona sono subordinate alla redazione di prescrizioni esecutive o di piano particolareggiato. Sono consentiti edifici artigianali e commerciali secondo la vigente normativa del settore. Nelle aree destinate alla realizzazione di edifici ed impianti per attività artigianali e commerciali, gli interventi edilizi debbono osservare i seguenti parametri: rapporto di copertura non superiore al 35% dell'area di intervento; altezza massima pari a m. 7,50 per n. 2 piani f.t.; distanza minima tra edifici pari a m 10; distanza minima dal confine pari a m. 5; è consentita la costruzione in aderenza degli edifici contigui; distanza minima dalle strade pari a m. 5; eventuali piani interrati o seminterrati debbono essere contenuti entro il perimetro del soprastante corpo di fabbrica. Nell'area per attrezzature di interesse comune possono essere localizzate attività direzionali secondo Df max pari a 2 mc./mq. ed H max pari a m 7,5 per n. 2 piani f.t.
Zona D - Comm. produttiva e commerciale. Parti del territorio destinate a nuovi interventi edilizi a prevalente carattere commerciale (medie e grandi strutture di vendita di livello inferiore e superiore secondo le norme contenute nel D.P.R.S. 11 luglio 2000 e nell'allegato 1) ed artigianale così distinte:
Sottozona D - Comm. 1. Rilascio della concessione edilizia subordinato alla redazione del P.P. o del P. di L. secondo i seguenti parametri edilizi: Df max = 0,6 mc./mq.; rapporto di copertura pari a 1/3 della superficie del lotto oltre alla realizzazione di un edificio per uffici, abitazione del custode e simili; H max = m. 7,50 per n. 2 piani f.t. inerente l'edificio destinato ad uffici e m. 8 inerente il capannone. Eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta dal capannone e dall'edificio per uffici; del restante spazio la metà deve essere destinato a verde ed essere piantumato in misura di almeno un albero di medio fusto ogni 30 mq. e di un albero di alto fusto ogni 125 mq. Inoltre, oltre all'individuazione delle sedi viarie, parte di detta zona, pari al 10%, deve essere destinata dal piano attuativo a servizi, verde e parcheggi. In ottemperanza all'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 vanno previsti, per le medie e grandi strutture di vendita e per i centri commerciali, gli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura contenuta nella normativa succitata. Il piano attuativo può consentire, per una quantità non superiore al 30%, la possibilità di realizzare edifici per il tempo libero quali discoteche, ristoranti e bar.
Sottozona D - Comm 2. Rilascio di singole concessioni edilizie per i lotti liberi ed il cambio di destinazione d'uso ad attività commerciale o artigianale per gli edifici esistenti. Sono consentite, altresì, attività artigianali, bar e ristoranti. La nuova edificazione viene attuata secondo i parametri edilizi di cui alla zona D - Comm 1 sopra riportati, eccetto che l'eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 15% di quella coperta dal capannone e dall'edificio per uffici.
Zona E. In detta zona sono ammesse: a) costruzioni a servizio dell'agricoltura connesse alla funzionalità produttiva del fondo; b) costruzioni per la custodia e l'allevamento degli animali nel rispetto della legislazione vigente relativa ai parametri igienico-sanitario ed alle distanze dai centri abitati; c) impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali di cui all'art. 22 legge regionale n. 71/78; d) macelli ed allevamenti; e) costruzioni a carattere residenziale secondo Df max = 0,03 mc./mq. ed H max = m. 7,50 per n. 2 piani f.t. con l'eventuale piano cantinato di superficie non maggiore del 20% di quella coperta.
Nel territorio agricolo possono essere, altresì, realizzati vasche di irrigazione, pozzi, acquedotti e serbatoi idrici; impianti di depurazione e fognature, centrali elettriche, impianti pubblici o di uso pubblico per la nettezza urbana e simili, interventi di ammodernamento della viabilità esistente di penetrazione agricola con relativo allargamento fino alla sezione media pari a m. 8. Sono vietate lottizzazioni in zona agricola ed il sub-frazionamento dei fondi in lotti inferiori a 10.000 mq. a meno che nei casi di divisione ereditaria e/o esigenze di carattere culturale.
Per gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), è consentito un rapporto di copertura pari ad 1/10 del lotto.
Relativamente agli edifici segnalati nelle linee guida del piano paesistico: sono consentiti soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78 per la villa Nicolosi e la Torre è consentita la ricostruzione per il rifugio S.U.C.A.I. (oggi rifugio Conti).
Relativamente alle attività di cui al punto c) di detta zona, in base all'art. 6 legge regionale n. 17/94, è possibile realizzare impianti e manufatti destinati: a palmenti e cantine; alla conservazione e lavorazione delle nocciole, della frutta e degli ortaggi prodotti nell'ambito locale; all'allevamento di animali; a segheria; alla estrazione e/o lavorazione della pietra.
Inoltre, in detta zona è consentito: destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale secondo il disposto dell'art. 23, legge regionale n. 71/78, realizzare parchi di campeggio secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 14/82 con lotto minimo, esclusi gli spazi di uso pubblico, pari a 10.000 mq. e densità fondiaria, per la realizzazione dei servizi, pari a 0,15 mc./mq.; edificare locali di ristoro (bar, ristoranti, ecc.) in edifici esistenti, con la possibilità di ampliare gli stessi ad un massimo del 20% della cubatura esistente e comunque per non più di 200 mc., o in un fondo sul quale non insistono fabbricati nel rispetto comunque, della Df max pari a 0,03 mc./mq.
Zone a servizi (V, P, A/C, As) ed aree per la viabilità. Per le norme di ogni singola attrezzatura si fa riferimento alla relativa legislazione, nel rispetto della Df max = 2 mc./mq. ed H max = m. 11 per n. 3 piani f.t.; per le attrezzature ricadenti nell'ambito della zona territoriale omogenea B la cubatura massima è quella della relativa zona omogenea. Per l'attrezzatura scolastica AS5 è possibile il completamento dell'impianto con la realizzazione della palestra del tipo A1 di cui al punto 3.5.0 del decreto ministeriale dei lavori pubblici 18 dicembre 1975; per la Caserma dei carabinieri (AIC7 - CC) la Df max è pari a 3 m./mq. mentre gli altri parametri edilizi sono quelli relativi alla zona territoriale omogenea C1. Nell'area a verde pubblico la Df max è pari a 0,8 mc./mq. Nel caso in cui per l'area a verde venga proposto un edificio per lo sport, la superficie coperta dell'impianto non può superare il 60% della superficie del lotto.
Zona Sp sportiva di intervento privato. Aree destinate alla realizzazione di impianti sportivi di iniziativa privata ai limiti dell'edificato (Sp1), interne (Sp2) od esterne (Sp3) secondo i seguenti parametri edilizi: Df max = 0,30 mc./mq. per le Sp1, 0,60 mc./mq. per le Sp2, 0,10 mc./mq. per le Sp3; H max = m 5 per n. 1 piano f.t.; rapporto di copertura = 1/5 del lotto; eventuale piano cantinato non può avere superficie maggiore del 20% di quella coperta. Per le sottozone Sp1 ed Sp3, vanno previsti e localizzati spazi per il verde attrezzato e per parcheggi di uso pubblico nella misura minima pari a 10 mq. (5 mq. per verde attrezzato e 5 mq. per parcheggio) per ogni 100 mc. di costruzione.
Zona ID per impianto di depurazione. Dette aree, normate da specifica legislazione, comportano una fascia di rispetto pari a m. 100.
Servizi territoriali generali. Aree per servizi pubblici o di uso pubblico distinte in: area per attrezzature scolastiche superiori (LS); area ospedaliera (H): per la parte ricadente in zona territoriale omogenea B1 eventuali demolizioni e ricostruzioni od ampliamenti, devono essere contenuti entro la Df max pari a 7 mc./mq. e nel rispetto degli altri parametri stabiliti per la zona territoriale omogenea B1; area a parcheggi per la fruizione dell'Etna (P*) e relative attrezzature (AP*); area per impianti sportivi a carattere territoriale (IS): per l'area sita nella zona D del Parco dell'Etna, la volumetria deve essere contenuta entro l'indice di edificabilità fondiario pari a 0,25 mc./mq., mentre per l'area sita a sud del centro urbano l'impianto deve essere contenuto entro il volume preesistente e nel rispetto comunque, degli altri parametri della zona territoriale omogenea C1; area per parco etno-antropologico (PEA): rappresenta un'unità del paesaggio agrario dal valore ambientale-documentale nella quale rimangono le mannere, luoghi recintati con muri a secco per la custodia delle mandrie di ovini e caprini.
Parco dell'Etna. Per la parte del territorio comunale ricadente nel Parco dell'Etna, secondo la zonizzazione stabilita nel relativo decreto istitutivo, valgono le norme contenute nelle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, alle quali si rimanda, nonché quelle che saranno incluse nel relativo piano territoriale.
Vincoli assoluti e fasce di rispetto. Fascia di rispetto cimiteriale (per un raggio di m. 200 attorno al cimitero in cui è consentita la sistemazione a parcheggi e viabilità, a verde di arredo, a verde ambientale ed a verde agricolo); fascia di rispetto stradale (sono ammesse sistemazioni a verde, percorsi pedonali e ciclabili, cabine elettriche, impianti per la distribuzione del carburante); fascia di rispetto lungo la linea ferrata della Circumetnea; fascia di rispetto attorno l'impianto di depurazione (per un raggio di m. 100); fascia di rispetto attorno ai pozzi (per un raggio di m. 10); fascia di rispetto boschiva (si prevede la deroga prevista nel quarto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e s.m.i. e, in particolare, la possibilità di nuove costruzioni secondo un indice territoriale pari a 0,03 mc./mq., nonché interventi di ammodernamento della viabilità esistente con relativo allargamento fino alla sezione media pari a m. 8, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative fasce di rispetto si applica il comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e s.m.i.); aree classificate "a rischio di frana molto elevato" dal piano straordinario per l'assetto idrogeologico (sono possibili le misure transitorie di salvaguardia previste dall'art. 2 del decreto assessoriale n. 298/41 del 4 luglio 2000).
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, redatte ai sensi dell'art. 2 legge regionale n. 71/78 e s.m.i., sono relative ai fabbisogni residenziali pubblici, privati e produttivi ubicate in tre comprensori siti rispettivamente:
-  zona territoriale omogenea C2 Mareneve: superficie complessiva mq. 151.000; comparti liberi da costruzione mq. 70.500; comparti saturi mq. 40.320; servizi mq. 13.880, di cui verde mq. 11.080 e parcheggio mq. 2.800; alberghi (zona territoriale omogenea Za) mq. 8.800; viabilità mq. 17.500;
-  zona territoriale omogenea C 167/1: superficie complessiva mq. 12.320 per la realizzazione di mc. 27.960 residenziali (280 abitanti insediabili) destinati ad interventi IACP o di eventuale edilizia convenzionata; aree a verde mq. 1.500; aree a parcheggio mq. 1.500;
-  zona territoriale omogenea D - P.I.P.: superficie complessiva mq. 31.833,42; superficie fondiaria mq. 20.458,04; servizi mq. 4.930 di cui verde mq. 1.331,25 parcheggio mq. 2.941,48 ed attrezzature di interesse comune mq. 657,04; viabilità mq. 6.445,61.
Considerazioni
1.0 - Procedure
Riguardo alle procedure di adozione del piano si evidenzia che:
-  la delibera consiliare di adozione del piano regolatore generale con annesse PP.EE. e R.E. appare regolare;
-  il piano rielaborato con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico particolareggiato, a supporto delle PP.EE. della zona territoriale omogenea D - P.I.P, ad integrazione degli studi geologico generale e particolareggiato facenti parte del piano regolatore generale adottato con delibera del commissario ad acta n. 1/96; non si può fare a meno di rilevare che, comunque, il piano rielaborato impegna aree ridotte rispetto alla precedente stesura di progetto;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale adeguato ai sensi della legge regionale n. 13/1999;
-  il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979 e s.m.i.;
-  il piano regolatore generale con annesse PP.EE. e R.E. è stato sottoposto preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame dell'ente parco che ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, successivamente alla predetta adozione;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/1978;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle PP.EE. sono state formulate deduzioni da parte del progettista.
2.0 - Prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale del l'urbanistica n. 600 del 25 febbraio 1998
Con il predetto voto del Consiglio regionale dell'urba nistica n. 600/98 è stato espresso parere, in merito al piano regolatore generale con annesse PP.EE. e regolamento edilizio adottato con delibera del commissario ad acta n. 1/96, per la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4 comma VIII legge regionale n. 71/78, secondo le prescrizioni, sinteticamente, di seguito riportate:
2.1  -  verifica delle previsioni urbanistiche, ad eccezione delle zone territoriali omogenee A e B, con lo studio agricolo - forestale da redarre ai sensi dell'art. 3 comma 11, legge regionale n. 15/91, poiché lo studio succitato a supporto del piano regolatore generale risultava insufficiente in quanto interessava limitate porzioni di suoli (circa 30 Ha) e, con le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente in conformità all'art. 1 legge regionale n. 71/78;
2.2  -  ridimensionamento del piano regolatore mediante:
-  un congruo abbassamento dell'indice fondiario delle zone territoriali omogenee C1;
-  la rielaborazione delle zone territoriali omogenee C167/1 e C/167/2 attraverso opportuna riduzione delle aree individuate ex novo e la localizzazione delle stesse in altre aree idonee; ove manchino ragionevoli possibilità alternative, la loro riproposizione ovviamente con impegno di aree ridotte dovrà essere congruamente motivata con la precisazione, comunque, che ulteriori richieste, potranno essere soddisfatte anche nell'ambito del patrimonio edilizio esistente e disponibile;
2.3 - zona territoriale omogenea A: ampliamento di detta zona d'intesa con la Soprintendenza, in modo da comprendere gli antichi quartieri di Case Nuove e la zona Colletta compresa tra la stazione della circumetnea e a monte e a valle della via Umberto con l'inclusione, altresì, della zona compresa tra il convento dei Cappuccini e la chiesa dell'Immacolata fino alla via Roma lungo l'asse viario già esistente al 1895;
2.4 - zona territoriale omogenea B0: classificazione di detta zona a verde privato inedificabile in quanto riguarda, per la maggior parte, spazi interni degli isolati urbani di antica formazione da salvaguardare;
2.5 - zona territoriale omogenea B1, B2, B3: eliminazione della zona territoriale omogenea B3, così come perimetrata in giallo nella tav. 5b, in scala 1:2.000, in quanto priva di edificato ed ai margini del nucleo abitato, mentre le altre zone territoriali omogenee, in linea di massima, possono condividersi salvo quanto osservato per la zona territoriale omogenea A;
2.6 - zona territoriale omogenea B4: localizzazione e classificazione delle aree, per le quali l'U.T.C. ha richiesto tale modifica, a zona territoriale omogenea C1;
2.7 - zona territoriale omogenea C2 Mareneve: ridimensionamento di detta zona, oggetto di PP.EE., in relazione all'estensione ed agli indici volumetrici di edificazione, limitando l'altezza degli edifici a m. 7,50 per n. 2 piani f.t. e previa verifica in ordine allo S.A.F.;
2.8 - zona territoriale omogenea Cv, Za1, Za2, Zca: verifica di dette previsioni urbanistiche con la nuova redazione dello studio agricolo-forestale; la localizzazione, la quantità e il sistema delle zona territoriale omogenea Cv non appaiono giustificate in relazione alle caratteristiche dei luoghi, né risultano supportate da opportuni indagini che ne giustificano nei suddetti termini tali scelte;
2.9  -  servizi e vincoli territoriali: individuazione delle zone territoriali omogenee AS10, AIC7, AS9, V4 in altre aree poiché interessano colture specializzate; eliminazione dell'area per impianti sportivi all'interno della zona D del Parco dell'Etna in quanto sovradimensionata, se rapportata alle sole esigenze di quartiere, ed esterna al raggio di fruizione di quartiere, se si considera la relativa, localizzazione; per quanto concerne l'area prevista per la Caserma dei carabinieri, il Comune potrà valutare una diversa destinazione di detta area in relazione al fatto che il Ministero dei lavori pubblici ha espressamente rinunziato alla realizzazione della stessa;
2.10  -  zona territoriale omogenea D - P.I.P.: riconsiderazione di detta previsione urbanistica in relazione ai costi per la realizzazione delle infrastrutture stante la particolare conformazione morfologica dei luoghi (banchi lavici) ed il prevalente interesse paesaggistico del contesto, tenendo conto, comunque, che il piano regolatore generale confermava la previsione dell'area per insediamenti artigianali del precedente piano e sulla quale era stato autorizzato, da parte di questo Assessorato, la formazione di un P.I.P.;
2.11  -  attrezzature pubbliche: in sede di osservazioni e/o opposizioni è stato prescritto che il parametro relativo alla densità edilizia fondiaria massima, in ogni caso, deve essere fissato pari a 2,5 mc./mq.;
2.12  -  viabilità: eliminazione delle nuove previsioni viarie con relativi parcheggi in quanto la loro realizzazione comporta inevitabilmente un forte impatto ed una irreversibile alterazione dell'ambiente, mentre si dovrà privilegiare sempre la razionalizzazione delle maglie stradali esistenti, con opportuni raccordi complementari e allacci seguendo l'orografia dei luoghi.
3.0 - Progetto di piano
Relativamente al punto 2.1: a seguito di verifica di compatibilità dello studio agricolo-forestale, redatto ai sensi della legge regionale n. 13/99, con il progetto di piano sono state eliminate le seguenti previsioni urbanistiche: la zona per allevamenti e macello in contrada Vaccarile; la zona per impianti sportivi Sp in contrada Alboretto; parte della zona territoriale omogenea D-Comm; parte dell'ex zona territoriale omogenea CV4 e la limitrofa zona territoriale omogenea Za2; l'ex zona territoriale omogenea CV3; la zona territoriale omogenea C/167/2; parte della zona territoriale omogenea IS; la viabilità di progetto. Il progettista ha individuato, così come sopra descritto, in apposite planimetrie, a seguito di osservazione dell'U.T.C., le aree boscate con relative fasce di rispetto, aggiornate alle modifiche introdotte dal l'art. 89 legge regionale n. 6/2001, che interessano parte delle zone territoriali omogenee C2, Cv, D-Comm 1, D-Comm 2, IS (ex cantina sociale A.V.E.), IS (all'interno del Parco dell'Etna).
Relativamente al punto 2.2: l'indice di densità edilizia fondiaria, per la zona territoriale omogenea C1, è stato ridotto da 4 mc./mq. a 3 mc./mq.; la zona territoriale omogenea C167/2 è stata eliminata poiché ricadente in fascia di rispetto boschiva, mentre la zona territoriale omogenea C167/1 è stata confermata con impegno, pertanto, di aree ridotte rispetto al precedente progetto. Il piano rielaborato riduce, nel complesso, l'edificazione di 1.340 vani corrispondenti a 1.340 abitanti e di mc. 13.500 per le residenze stagionali. Di conseguenza, gli standard urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 sono stati rapportati a 10091 abitanti (il precedente progetto di piano era stato redatto sulla base di 11.431 abitanti) con il relativo computo della quantità minima di aree per attrezzature pari a mq. 181.638. Alla suddetta quantità di aree per attrezzature vanno aggiunte quelle relative alle prescrizioni esecutive in località Mareneve ed ai piani di lottizzazione delle zona territoriale omogenea C1. In ultima analisi la dotazione di aree per attrezzature è pari a circa 21 mq./ab.
Relativamente al punto 2.3: è stato redatto uno studio specifico sul centro storico, basato anche sulle indicazioni della sopravvenuta circolare assessoriale n. 3/D.R.U./2000, che analizzando, in linea di massima, il perimetro urbano desunto dal catasto del 1939 individua, a seguito dell'evoluzione storica del centro urbano relativo ai secoli XVII-XIX con conseguente valore attribuito all'edificato, le seguenti zone territoriali omogenee:
-  zona territoriale omogenea A (ambito storico con presenza di edilizia inalterata e avente carattere storico-artistico ed interesse ambientale) all'interno della quale sono individuate alcune sottozone A1 soggette a piani di recupero di cui all'art. 28 legge n. 457/78;
-  zona territoriale omogenea B1a (tessuto storico con prevalenza di edilizia alterata e sostituita);
-  zona territoriale omogenea B1b (tessuto di primo ampliamento con prevalenza di edilizia alterata e sostituita).
Relativamente al punto 2.4: la ex zona territoriale omogenea B0 è stata classificata zona territoriale omogenea B/A secondo la normativa di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, mentre gli spazi interni degli isolati urbani relativi alle zone territoriali omogenei B1, B2, B3, B4 sono stati destinati a verde privato ed esclusi, pertanto, dalla edificazione.
Relativamente al punto 2.5: la ex zona territoriale omogenea B3, segnata in giallo nella tav. 5b del piano regolatore generale, nonché le aree interessate da piani di lottizzazione approvati ed in corso di attuazione per le quali l'U.T.C. ha richiesto tale modifica, sono state classificate zone territoriali omogenee C3.
Relativamente al punto 2.6: le zone territoriali omogenee C1 del piano regolatore generale, approvato con decreto assessoriale n. 66/81, sono state distinte e classificate nel piano regolatore generale in argomento nelle seguenti zone territoriali omogenee: aree non interessate da P. di L. (zona territoriale omogenea C1); aree interessate da P. di L. approvati ed in corso di attuazione così come citato al punto 2.5 (zona territoriale omogenea C3); aree interessate da P. di L. già convenzionate ed in tutto o prevalentemente attuati (zona territoriale omogenea B4).
Relativamente al punto 2.7: la zona territoriale omogenea C2 è stata confermata, anche a seguito di diverse sentenze T.A.R., con l'esclusione della parte di area ricadente nella fascia di rispetto boschiva di cui alla legge regionale n. 13/1999 e la riduzione dei parametri edilizi relativi alla densità edilizia fondiaria, da 2,20 mc./mq. a 2 mc./mq., ed all'altezza massima da m. 8 a m. 7 con n. 2 piani f.t. Sono state, di conseguenza, riviste le prescrizioni esecutive che comportano, per la suddetta zona, un insediamento pari a 1.260 vani con una riduzione di 940 vani e di mc. 25.000 rispetto al precedente piano.
Relativamente al punto 2.8: l'ex zona territoriale omogenea CV3, la zona territoriale omogenea Za2 e parte della ex zona territoriale omogenea CV4 sono state eliminate, così come già descritto al punto 2.1, a seguito di verifica di compatibilità con la nuova redazione dello studio agricolo forestale; le zone territoriali omogenee Cv1 e CV2 sono localizzate, in prossimità della frazione Catena e del centro urbano, a completamento degli stessi, mentre le rimanenti zone sono localizzate in aree servite da infrastrutture viarie esistenti e vocate alla residenzialità temporanea per i caratteri dei luoghi, così come asserito dal progettista. Risultano destinate ad attrezzature ricettivo alberghiere sei aree, di cui tre esistenti, che possono ospitare, nel complesso, 1.075 posti letto.
Relativamente al punto 2.9: le aree per attrezzature pubbliche, precedentemente classificate AS10, AIC7, AS9 V4, sono state ridimensionate e, in parte, confermate poiché gravitano nell'ambito del centro urbano che risulta carente di servizi di media scala ed in quanto interessate da noccioleti, allo stato attuale, incolti. In particolare, sono state confermate le aree classificate AS10 e, in parte, AS9; è stata rilocalizzata l'area destinata a Caserma dei carabinieri; in detto contesto è stata prevista una zona per edilizia alberghiera classificata Za1d. L'area per impianti sportivi IS, prevista nella zona D del Parco del l'Etna e coincidente con l'area di proprietà comunale, è stata, sostanzialmente, confermata.
Relativamente al punto 2.10: la zona territoriale omogenea D - P.I.P. è stata ridimensionata, così come prescritto con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/1998, tenendo conto, altresì, del parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, di cui alla nota prot. n. 4925/II/99 del 21 giugno 1999 sul sito prescelto ed oggetto di prescrizioni esecutive; la restante parte dell'area, in precedenza classificata zona territoriale omogenea D, è stata destinata, nella maggior parte, a parco etno-antropologico (PEA) in quanto rappresenta un'unità di paesaggio agrario dal valore ambientale documentale.
Relativamente al punto 2.11: il progetto di piano prevede, per le attrezzature pubbliche, una densità edilizia fondiaria massima pari a 2 mc./mq. ed altezza massima pari a m. 11 con n. 3 piani f.t. Per quanto concerne la Caserma dei carabinieri è stato previsto un indice edilizio fondiario massimo pari a 3 mc./mq. ed il rispetto dei restanti parametri edilizi stabiliti per la zona territoriale omogenea C1, mentre per l'area ospedaliera, relativamente alla parte ricadente in zona territoriale omogenea B1, è stato previsto un indice edilizio fondiario massimo pari a 7 mc./mq. ed il rispetto dei restanti parametri edilizi stabiliti per la zona territoriale omogenea B1.
Relativamente al Punto 2.12: è stata prevista la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'impianto viario esistente, allo scopo di smistare fuori dal centro abitato il traffico di attraversamento proveniente dai Comuni siti a nord dell'Etna e di servire le attività interne all'edificato e, pertanto, il piano regolatore generale rielaborato non presenta viabilità extraurbana di nuovo impianto.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, le zone territoriali omogenee sono condivisibili con le prescrizioni ed integrazioni in appresso specificate:
3.1 - zona territoriale omogenea A: si prescrive che detta zona sia enucleata in considerazione del concetto di unità ed organicità dell'impianto urbano e degli edifici di particolare interesse storico-artistico, secondo il perimetro dell'ambito storico di cui alla tav. 7 del piano regolatore generale "Planimetria di piano - Centro urbano - Ambito storico" che comprende le zone territoriali omogenee A e B1a e parte della zona territoriale omogenea B1b. Si prescrive, altresì, che il parametro relativo alla densità edilizia fondiaria deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68 ("...per le eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso i 5 mc./mq.") compreso l'obbligo di rispettare la tipologia e le caratteristiche dell'ambiente circostante di cui all'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
In merito agli interventi edilizi consentiti che sono quelli di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 legge regionale n. 71/1978, considerato che la perimetrazione del centro storico prescritta comprende anche aree che hanno subito sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente, ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78, che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Relativamente ai beni isolati riportati nelle linee guida del piano paesistico regionale, quali la Villa Nicolosi e la Torre, gli stessi devono essere classificati zona territoriale omogenea A e soggetti agli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78.
3.2 - zona territoriale omogenea B1 e B2: la zona territoriale omogenea B1a e parte della zona territoriale omogenea B1b devono essere classificate zone territoriali omogenee A in relazione a quanto considerato al punto 3.1. Si prescrive, nel caso di piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee B1 e B2, che la densità edilizia fondiaria massima deve essere conforme al parametro edilizio relativo alle rispettive zone corrispondenti, rispettivamente, a 5 mc./mq. e 4 mc./mq.
3.3 - zona territoriale omogenea B3: per la zona ricadente all'interno della zona D di Parco valgono le prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco prot. n. 377/2002.
3.4 - zona territoriale omogenea C2 - D-Comm1, Comm2: va esclusa, per dette zone, l'area ricadente nella fascia di rispetto boschiva di cui all'art. 89 legge regionale n. 6/2001, così come visualizzato nella tav. 8 del piano regolatore generale, aggiornata a seguito della legge regionale n. 6/2001 succitata.
3.5 - zona territoriale omogenea Cv3, Cv5, IS, Sp3, P2*, Za2b: dette zone, ricadenti all'interno del Parco dell'Etna, non vengono condivise tenuto conto della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con lo studio agricolo-forestale e con le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente di cui al punto 2.1, in conformità all'art. 1 della legge regionale n. 71/78, nonché del parere dell'Ente Parco prot. n. 377/2002.
3.6 - zona territoriale omogenea Za2a: ve esclusa, in conformità al parere dell'Ente Parco prot. n. 377/2002, l'edificazione del terzo piano f.t.
3.7 - zona territoriale omogenea IS (ex cantina socia le A.V.E.): per detta zona è stato trasmesso, da parte della Provincia regionale di Catania, progetto per impianto sportivo polivalente, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 legge regionale n. 40/95. Al riguardo, si rappresenta che, con decreto n. 385 del 26 marzo 2003, è stato autorizzato da questo Assessorato il predetto progetto con la prescrizione, tra l'altro, di escludere dall'intervento progettuale, la porzione di area ricadente nel bosco n. 10 di cui allo studio agricolo-forestale.
3.8 - zona territoriale omogenea E: vanno esclusi da detta zona, per quanto considerato al punto 3.1, i beni isolati classificati con la presente proposta di parere zona territoriale omogenea A, mentre per il rifugio S.U.C.A.I., ricadente in zona A di Parco dell'Etna, la relativa previsione risulta di competenza del piano territoriale del Parco dell'Etna, così come espresso con parere dell'Ente Parco prot. n. 377/2002. Inoltre, in considerazione dei vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo n. 490/99 che interessa tutto il territorio comunale e del parere dell'Ente Parco dell'Etna prot. n. 377/2002 si prescrive quanto segue:
-  va esclusa l'ammissibilità di interventi di ammodernamento della viabilità esistente di penetrazione agricola per il loro allargamento fino alla sezione media pari a m. 8;
-  va esclusa l'ammissibilità, in della zona, di parchi di campeggio in quanto le aree idonee a tale insediamento vanno opportunamente individuate e classificate secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/82;
-  va esclusa l'ammissibilità, nel territorio del Parco dell'Etna, degli interventi produttivi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/1978 e s.m.i senza procedere alla localizzazione puntuale dei siti idonei.
3.9 - Attrezzature pubbliche: per quanto concerne la Caserma dei carabinieri e l'area ospedaliera di cui al punto n. 2.11, la densità edilizia fondiaria massima deve essere fissata pari a 2.5 mc./mq. in conformità alle prescrizioni di cui al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98.
4.0 - Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive che interessano la zona territoriale omogenea C2 devono essere adeguate in conformità a quanto considerato al punto n. 3.4. Detto adeguamento potrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni dal decreto di approvazione del piano.
5.0 - Programmazione commerciale legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale, in quanto prevede la compatibilità di attività commerciale con la residenza (zona territoriale omogenea A, B, C) e con le zone territoriali omogenee D-P.I.P. e "D-Comm", ed in particolare:
Zona territoriale omogenea A. Articolo norme di attuazione 15 - Servizi di vicinato aventi superfici di vendita fino a mq. 100 ed esclusione di grandi strutture di vendita.
Zona territoriale omogenea B. Articolo norme di attuazione 15 - Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq. 600 ed esclusione di grandi strutture di vendita.
Zona territoriale omogenea C. Articolo norme di attuazione 15-27 - Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq. 600 ed esclusione di grandi strutture di vendita. Per gli edifici o parti di edifici interessati da esercizi commerciali deve essere prevista una quantità destinata a parcheggi pertinenziali pari a: 1.0 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (per gli esercizi di vicinato); non inferiore a 1 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (per le medie strutture di vendita alimentari o miste); non inferiore a 0.5 mq. per ogni mq. i superficie di vendita (per le medie strutture di vendita non alimentari).
Zona territoriale omogenea D-Comm. Articolo norme di attuazione 40 - Esercizi commerciali del tipo medie e grandi strutture di vendita (di livello inferiore e superiore) per i quali valgono le norme contenute nel D.P.R.S. 11 luglio 2000 e nell'allegato 1. Centri commerciali: per le tipologie di medie e grandi strutture di vendita valgono le norme succitate; per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale è prevista in 1.0 mq. per ogni mq. di superficie lorda di pavimento; le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da norme statali e regionali e da altre prescrizioni contenute nelle norme di attuazione.
In attuazione dell'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, sono previsti spazi per parcheggi nella seguente misura: non inferiore a 1 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (per le medie strutture di vendita alimentari o miste); non inferiore a 0,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (per le medie strutture di vendita non alimentari); non inferiore a 2 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore a mq. 5.000); non inferiore a 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (grandi strutture di vendita non alimentari con superficie inferiore a mq.5.000); non inferiore a 2,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita (grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore a mq. 5.000); non inferiore a 2 mq. per ogni mq. di superficie di endita (grandi strutture di vendita non alimentari con superficie superiore a mq. 5.000).
Zona territoriale omogenea D-P.I.P. Articolo norme di attuazione 5 prescrizioni esecutive - Sono consentite medie strutture di vendita (superficie di vendita inferiore o uguale alle norme di attuazione mq. 600) e grandi strutture di vendita di livello inferiore (superficie di vendita superiore o uguale a mq. 600 e inferiore o uguale mq. 5.000) come definite con D.P.R.S. 11 luglio 2000.
In merito a quanto sopra, nella normativa relativa alle zone territoriali omogenee A e B, va prevista la dotazione degli spazi per parcheggi pertinenziali in conformità all'art. 16 del D.P.R.S. datato 11 luglio 2000.
6.0 - Disposizioni generali
In relazione alle zone territoriali omogenee va prescritto, tenuto conto del vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio comunale, che ogni trasformazione dettata da esigenze funzionali e produttive dovrà considerare gli elementi costitutivi del territorio, al fine di proporre interventi che si integrino con l'ambiente. In particolare, dovranno essere mantenute, in linea di massima, le quote, i muri di pietrame, i terrazzamenti e la vegetazione esistente.
Di conseguenza ogni intervento progettuale dovrà, comunque, essere sottoposto alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali che valuterà l'inserimento delle opere edilizie nel contesto territoriale in base alle prescrizioni succitate.
7.0 - Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate in relazione a quanto sopra considerato, relativamente alle zone territoriali omogenee ed alle disposizioni generali.
In particolare si ritiene opportuno precisare quanto segue:
Art. 18 - "Indici e parametri in zona A": occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.1;
Art. 21 - Zona omogenea B1 - art. 23 - "piani attuativi": occorre modificare detti articoli in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.2;
Art. 25 - Zona omogenea B3: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.3;
Art. 32 - Zone territoriali omogenee Cv: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.5;
Art. 33 - Zone per edilizia alberghiera Za; art. 35 - Zone per edilizia alberghiera fuori dal centro urbano Za2: occorre modificare detti articoli in relazione alle considerazioni di cui ai punti 3.5 e 3.6; art. 41 - "Zona agricola E": occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.8;
Art. 43 - Zone sportive di intervento privato Sp; art. 45 - "Servizi territoriali generali": occorre modificare detti articoli in relazione alle considerazioni di cui ai punti 3.5 e 3.9;
Art. 47 - Vincoli assoluti e fasce di rispetto: per le attività consentite occorre fare riferimento alla normativa specifica relativa al vincolo di legge; inoltre, occorre cassare al comma II le seguenti parole "cimiteriale, dei boschi, ecc." in quanto in contrasto con la normativa di cui al R.D. n. 1265/34 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 6/2001; occorre sostituire al comma IV le parole "come previsto nel comma 9 dell'art. 10 legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni" con le seguenti "come previsto nel comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni.".
8.0 - Regolamento edilizio
Art. 7 Composizione della commissione edilizia - Occorre sostituire le parole "lo stesso periodo della sindacatura" con "cinque anni", in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/1978.
9.0 - Osservazioni ed opposizioni
nn. 1, 4, 13, 17, 18, 24, 30: vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
nn. 2, 3, 10: si sottopone al Consiglio regionale dell'urbanistica, per le valutazioni di propria competenza, la problematica relativa all'individuazione del bosco, con conseguente fascia di rispetto, classificato n. 11 nello studio agricolo-forestale redatto ai sensi della legge regionale n. 13/99 e s.m.i. tenendo conto, comunque, delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98 riportate al punto 2.2 delle superiori considerazioni; si fa presente che l'opposizione n. 2 è stata integrata da relazioni di consulenza tecnica, rispettivamente, del perito di parte e del C.T.U. nominato dal Presidente del Tribunale di Catania e, dalle deduzioni dell'agronomo incaricato dello studio agricolo-forestale alla perizia del C.T.U.;
nn. 5, 11, 12, 14, 19, 22, 25, 27, 29: non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
nn. 7, 15, 16, 20, 21: vengono esitate in conformità alle deduzioni del progettista con la modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale, relativamente al comma VII dell'art. 19 (zona territoriale omogenea B), all'art. 26 (zona territoriale omogenea B4 e B4*) ed al comma IV dell'art. 40 (zona territoriale omogenea D-Comm);
n. 6: il ricorrente evidenzia la preesistenza di un manufatto adibito a magazzino-deposito, oggetto di sanatoria edilizia, ricadente in area destinata a verde pubblico nelle prescrizioni esecutive che interessano la zona territoriale omogenea C 167/1. Al riguardo, appare necessario che sia verificata l'ammissibilità di detto manufatto al regime della sanatoria edilizia, ai sensi della legislazione vigente ed, eventualmente, siano rielaborate le predette prescrizioni esecutive;
n. 8: si prende atto delle deduzioni del progettista alle condizioni poste dal Genio civile di cui al parere prot. n. 9331/2001, alle osservazioni della C.E.C. fatte proprie con delibera di commissario ad acta n. 1/2002 ed a quelle indicate dall'U.T.C. con la precisazione che la fascia di rispetto attorno ai pozzi è pari a m. 200 in conformità al decreto legge n. 152/99 e s.m.i. mentre non va modificato il punto 4 del comma 6 dell'art. 47 "vincoli assoluti e fasce di rispetto" delle norme di attuazione del piano regolatore generale in quanto concerne la fascia di rispetto attorno l'impianto di depurazione.
n. 9: non viene accolta per quanto considerato al punto n. 3.5;
n.  23: si prende atto della sentenza TAR., sezione staccata di Catania, n. 1568/2002 con cui viene accolto il ricorso n. 2299/2002 della ditta Emmi Giuseppe;
n. 26: non viene accolta per quanto considerato al punto 3.1;
n. 28: viene accolta limitatamente alla modifica del tracciato stradale in conformità alle deduzioni del progettista;
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute in Assessorato:
-  ditta Giovanni Vecchio: per detta osservazione si richiede avviso comunale.
Per quanto sopra esposto, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera di commissario ad acta n. 1 del 13 marzo 2002, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di cui al parere n. 9331 del 15 maggio 2001 e dell'Ente Parco dell'Etna di cui al parere n. 377/02 dell'8 novembre 2002, nonché nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, legge regionale n. 71/1978 e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 215 del 16 luglio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58, lett. a), della legge regionale n. 71/78, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis:
Ritenuto di potersi condividere la proposta dell'Ufficio con le seguenti modifiche ed integrazioni:
-  zone territoriali omogenee A
Relativamente alla perimetrazione della zona A e in riferimento al precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600, si fanno proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania che, dopo un'attenta verifica ricognitiva del tessuto urbano esistente, anche con il supporto di specifiche schede "CS" avviate da personale catalogatore, e tenuto conto delle più recenti "direttive" di cui alle circolari n. 2/2000 dell'11 luglio 2000 e 3/2000 di pari data emesse dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, nel condividere la proposta di parere del gruppo, prescrive che porzioni di edificato, identificate dal piano come zone B1a e B1b, vadano incluse nella zona A (così come segnato in rosso sul grafico allegato) in quanto rappresentano testimonianze di brani ancora leggibili di un tessuto significativo dell'impianto storico e urbanistico del centro storico. Pertanto la perimetrazione della zona territoriale omogenea A dovrà rispettare l'individuazione riportata nella tavola di piano che si allega. Le aree libere che costituiscono pertinenze degli isolati, dovranno essere classificate zone di verde privato in edificabili. Si precisa inoltre che, nelle more della redazione del "Piano particolareggiato" del centro storico attraverso cui specificare puntualmente gli interventi progettuali da attuare sul tessuto esistente, sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lett.: a), b), c) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78, da sottoporre al preventivo nulla osta della Soprintendenza. Si ritiene altresì ammissibile l'intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78 con le condizioni espresse nel punto 3.1 della proposta di parere del gruppo.
Emergenze architettoniche
Al fine di tutelare le molte emergenze storico-architettoniche diffuse nel territorio di Linguaglossa, è stato predisposto, con l'ausilio della Soprintendenza, l'elenco dettagliato di tali emergenze (indicate in apposite planimetrie allegate al presente parere), per le quali sono ammissibili "esclusivamente" interventi di restauro conservativo, previa nulla osta della Soprintendenza. Le aree di pertinenza di tali beni sono inedificabili. Gli interventi edilizi sulle aree adiacenti, eventualmente ammessi dal piano, dovranno essere, per tipologie e caratteristiche architettoniche, compatibili con l'organismo da salvaguardare e previamente sottoposti al nulla osta della Soprintendenza.
-  zona territoriale omogenea C2
Si sottolinea che nel parere del consiglio regionale dell'urbanistica n. 600 del 25 febbraio 1998 non erano state condivise le scelte edificatorie relative a tale area ricadente in un contesto territoriale, caratterizzato da notevoli valenze paesaggistiche ed ambientali ed era stato pertanto richiesto di "ridurne opportunamente l'estensione e gli indici volumetrici di edificazione". Nella rielaborazione del piano regolatore, la zona C2 viene invece confermata nella sua estensione, a meno delle aree ricadenti nella fascia di rispetto boschivo pur se ne vengono abbassati i parametri edificatori. Su richiesta avanzata in sede di audizione nella seduta del Consiglio regionale dell'urbanistica del 28 maggio 2003, il Comune ha trasmesso una planimetria delle zone C2 Mareneve nella quale vengono indicate le aree oggetto di sentenza del TAR e, specificatamente:
1)  sentenza TAR 1105/94 riguardante la ditta La Guzza G. e D'Orto A. per un'area (f. 15 part. 194) di sup. 500 mq. sulla quale nel settembre 1994 era stata avanzata richiesta di concessione per la realizzazione di un edificio residenziale plurifamiliare;
2)  sentenza TAR 1330/94 riguardante la ditta Stagnitta-Mangano per un'area (f. 15 partt. 62, 708, 709) di sup. 1.248 mq. sulla quale nel settembre 1994 era stata avanzata richiesta di concessione per la realizzazione di un edificio residenziale plurifamiliare;
3)  sentenza TAR 11 febbraio 1994 riguardante la ditta Emmi per un'area sulla quale nel luglio 1991 era stata avanzata richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale;
4)  sentenza TAR 11 febbraio 1994 riguardante la ditta Ferraro per un'area (f. 15 part. 238) di sup. 697,24 mq. sulla quale nel luglio 1995 era stata avanzata richiesta di concessione per la realizzazione di un edificio per civile abitazione;
5)  sentenza TAR n. 31 del 18 gennaio 2000 riguardante la ditta Lampuri per un'area (f. 14, part. 124/a, 256/a) sulla quale in data 28 maggio 1992 era stato presentato il piano di lottizzazione "Ginestra".
Va inoltre sottolineato che, con decreto n. 6660 del 21 giugno 1994, l'intero territorio di Linguaglossa è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ed è soggetto alla tutela ex lege n. 1497/39 in virtù delle eccezionali qualità e peculiarità del paesaggio. Il paese si trova nel punto di cerniera tra il sistema Etneo e quello dei Peloritani in cui da un lato vi è la figura massiccia e caratterizzante del vulcano, che sovrasta visivamente il territorio e la struttura urbana di Linguaglossa, dall'altro il profilo viene delimitato dalla catena dei Peloritani che fanno da contrappunto all'Etna; la vegetazione sia forestale che agraria è di alta qualità e la morfologia del territorio presenta una forte incidenza di infrastrutturazione agricola tradizionale, con terrazzamenti lavici, sentieri, trazzere, e di manufatti storici ad uso agricolo di altissimo pregio che, insieme agli elementi costituenti il paesaggio, definiscono il "connettivo" del sistema.
Il Consiglio, viste le sentenze TAR nonché lo stato dei luoghi relativo all'area nella quale ricadono i lotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, già in gran parte impegnata da edificazione, su conforme parere della Soprintendenza, ritiene che possa essere confermata la destinazione urbanistica a zona C2 di tutta l'area compresa tra il centro urbano e il limite della fascia di rispetto boschivo e posta sui due fronti della strada Mareneve, così come perimetrata in rosso nella tavola di zonizzazione del Piano. Pertanto, in conformità con quanto espresso nel voto del consiglio regionale dell'urbanistica succitato, non si condivide la destinazione a zona di espansione residenziale C2 della rimanente area ricadente nel foglio di mappa 14, di cui ai comparti C10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e Cs7 delle prescrizioni esecutive.
Con riferimento alla lottizzazione Ginestra, nel presupposto delle affermazioni enucleate dalla decisione n. 31/2000 del T.A.R.S. CT 1ª Sez. resa inter partes con effetto di giudicato divisibile, il Consiglio ritiene che l'attuale assetto del territorio sia quello scaturente dalle delibere CC n. 48/77 e 12/78 che non rimangono negativamente incise dall'annullamento del decreto assessoriale n. 66/81 di approvazione con modifiche del piano regolatore generale. Conseguentemente la lottizzazione mantiene la sua validità e viene dal consiglio considerata come stato di fatto.
-  zona territoriale omogenea Cv5 a cavallo della ferrovia circumetnea ricadente in parte in zona D del parco dell'Etna
Non si condivide la destinazione a residenza stagionale in quanto trattasi di un'area localizzata in un punto di snodo tra la Mareneve ed altre percorrenze e pertanto di grande importanza per garantire una migliore fruibilità delle zone alte del vulcano anche in considerazione della eliminazione del parcheggio indicato come P2*, così come da parere del Parco dell'Etna. Si sottolinea inoltre che, per le aree ricadenti in zona D di Parco, il piano territoriale di coordinamento, adottato in data 17 marzo 2003 dal consiglio del parco dell'Etna, all'art. 15 delle norme di attuazione definisce "Obiettivi e direttive per le previsioni degli strumenti urbanistici" che mirano a dare "le indicazioni necessarie perché nella pianificazione urbanistica comunale si persegua uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dei valori ambientali." Secondo tali direttive la destinazione a zona C del piano regolatore generale può essere prevista solo per "aree da utilizzare per la realizzazione di attrezzature culturali, ricettive (dimensionate ciascuna per un massimo di 80 posti letto) e per il tempo libero, camping, attrezzature destinate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e similari", privilegiando la previsione di una molteplicità di attività integrate, comprese quelle di tipo culturale, finalizzate ad un organico e qualificato sviluppo turistico, ciò al fine di reperire il più possibile nelle aree a valle le attrezzature a supporto della fruizione del parco. All'art.15.7, il suddetto piano detta inoltre direttive particolari per singolo comune. Per il comune di Linguaglossa esso indica:
"a)  realizzazione di un nodo viario attrezzato da localizzare all'incrocio tra Pedemontana e strada Linguaglossa-Provenzana.
b)  Vista la presenza di aree boscate che coprono quasi per intero la zona C pedemontana, così come individuata dal decreto istitutivo, e la conseguente impossibilità di localizzazione di attrezzature per la fruizione del parco, nel piano regolatore generale va privilegiata la previsione di tali attrezzature nelle aree D del Parco."
Pur se ancora non vigente alla data di adozione del piano regolatore di Linguaglossa, appare opportuno che il piano del Parco venga assunto a riferimento per garantire uno sviluppo equilibrato ed attento ai valori ambientali.
-  In relazione alla "faglia presunta" visualizzata nello Studio geologico a monte del centro abitato, si ritiene assentibile la individuazione delle zone territoriali omogenee Za1d, As9, A1c7 prospicienti su via G. Matteotti, nonché della Zca posta a monte della ferrovia Circumetnea, previa verifica delle condizioni geomorfologiche e sismotelloniche.
-  Prescrizioni esecutive relative alle zone territoriali ed omogenee C2:
Queste devono essere adeguate in conformità alle precedenti considerazioni. Appare inoltre necessario:
1)  verificare con l'ausilio di uno studio geologico di dettaglio adeguato alla circolare n. 2222/95 le condizioni geomorfologiche e sismotettoniche della zona in relazione alla "faglia presunta" visualizzata nello studio geologico;
2)  delimitare i comparti in mezzeria delle strade di distribuzione o definendo in maniera chiara l'attribuzione della viabilità e delle aree a verde attrezzato ai comparti edificatori, in modo da non condizionare la loro realizzazione alla attuazione da parte del comune delle opere di urbanizzazione;
3)  operare la puntuale verifica della cubatura presente nei "Comparti saturi" e definire compiutamente la normativa e le procedure che presiedono la edificazione delle aree ancora libere;
4)  riarticolare la distribuzione dei volumi, prestando maggiore attenzione ai caratteri morfologici ed alla ricomposizione del tessuto che si presenta oggi connotato da una edificazione casuale e disorganica.
Si suggerisce inoltre di considerare la possibilità di assicurare una maggiore incidenza di edilizia alberghiera (Za1) in quest'area posta ai margini del centro abitato e sulla direttrice delle percorrenze verso la sommità del vulcano.
-  Sulle osservazioni ed opposizioni si condividono le valutazioni espresse dal servizio 4 della D.R.U. con le seguenti integrazioni:
n. 2, 3, 10 - Vengono accolte in conformità alle valutazioni espresse dal prof. Giuseppe Asciuto, consulente agronomo del Consiglio regionale dell'urbanistica, nella relazione trasmessa al Consiglio in data 14 luglio 2003 che si allega al presente parere.
n. 8 - si condivide la necessità di cartografare le linee d'acqua con le modalità richieste dall'ufficio del Genio civile di Catania.
In base a quanto sopra ritenuto e valutato questo Consiglio è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con delibera del commissario ad acta n. 1 del 13 marzo 2002, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni del Genio civile di cui al parere n. 9331 del 15 maggio 2001 e dell'ente parco dell'Etna di cui al parere n. 377/02 dell'8 novembre 2002 nonché della proposta di parere della sezione 4 e nel rispetto delle superiori considerazioni e prescrizioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, legge regionale n. 71/78.";
Vista la nota A.R.T.A. prot. n. 56852 del 30 settembre 2003, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Linguaglossa, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Viste la delibera n. 61 del 28 ottobre 2003, pervenuta in data 21 novembre 2003 in uno al foglio comunale prot. 11859 del 17 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Linguaglossa ha controdedotto le determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 215 del 16 luglio 2003;
Vista la nota prot. n. 701 del 23 dicembre 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 83 del 19 dicembre 2003, che di seguito parzialmente si riporta, resa in ordine alle controdeduzioni alle determinazioni assessoriali formulate dal comune di Linguaglossa con delibera n. 61 del 28 ottobre 2003:
"...Omissis...
1.0 - zona territoriale omogenea A: veniva ampliata detta zona con l'inclusione di porzioni di edificato destinate a zona territoriale omogenea "B1a" e "B1b", così come perimetrato con la linea continua rossa nello stralcio planimetrico allegato al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003, in quanto rappresentano testimonianze di brani ancora leggibili di un tessuto significativo dell'impianto storico ed urbanistico del centro storico. Inoltre, le aree libere che costituiscono pertinenze degli isolati venivano classificate zone di verde privato inedificabili. Si prescriveva, altresì, che il parametro relativo alla densità edilizia fondiaria deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68 compreso l'obbligo di rispettare la tipologia e le caratteristiche dell'ambiente circostante di cui all'art. 55, legge regionale n. 71/78 e, che gli interventi edilizi consentiti, nelle more della redazione del piano particolareggiato, sono quelli di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78, così come specificato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003.
Emergenze architettoniche: veniva prescritto, ai fini della tutela, l'ammissibilità esclusivamente di interventi di restauro conservativo, previo nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, delle suddette emergenze individuate in apposita planimetria, allegata al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003, in aggiunta ai beni isolati riportati nelle linee guida del piano paesistico regionale.
1.1  - zone territoriali omogenee B1 e B2: le porzioni di edificato destinate dal piano regolatore generale a zone territoriali omogenee B1a e B1b, venivano classificate zone territoriali omogenee A in relazione alla perimetrazione succitata. Veniva prescritto, nel caso di piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee B1 e B2, che la densità edilizia fondiaria massima deve essere conforme al parametro edilizio relativo alle rispettive zone corrispondenti, rispettivamente, a 5 mc./mq. e 4 mc./mq.
1.2  - zona territoriale omogenea B3: per la zona ricadente all'interno della zona D di parco, venivano richiamate le prescrizioni contenute nel parere dell'ente parco prot. n. 377/2002.
1.3  - zona territoriale omogenea C2 veniva condivisa, esclusivamente, l'area compresa tra il centro urbano ed il limite della fascia di rispetto boschivo posta sui due fronti della strada Mareneve, così come perimetrata in rosso nella planimetria di zonizzazione del piano. Non veniva condivisa, pertanto, la rimanente area ricadente nei comparti C10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e Cs7 delle prescrizioni esecutive mentre, in relazione alla lottizzazione Ginestra, la stessa veniva considerata come stato di fatto. Di conseguenza, veniva prescritto l'adeguamento delle prescrizioni esecutive che interessano detta zona, in conformità alle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbansitica n. 215/2003, entro il termine di 90 giorni dal decreto di approvazione del piano.
1.4  -  D-Comm1 - D-Comm2: veniva esclusa, per dette zone, l'area ricadente nella fascia di rispetto boschivo, di cui all'art. 89 legge regionale n. 6/2001, così come visualizzato nella tav. 8 del piano regolatore generale aggiornata a seguito della legge regionale n. 6/2001 succitata.
1.5  -  zona territoriale omogenea Cv3, Cv5, IS, Sp3, P2*, Za2b: non venivano condivise dette zone, ricadenti anche in parte all'interno del parco dell'Etna, tenuto conto della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con lo studio agricolo-forestale e con le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente in conformità all'art. 1, legge regionale n. 71/78, nonché del parere dell'ente parco prot. n. 377/2002. Inoltre, la zona territoriale omogenea Cv5, ubicata nei pressi della ferrovia circumetnea, non veniva condivisa, altresì in quanto trattasi di un'area localizzata in un punto di snodo di rilevante importanza tra la Mareneve ed altre percorrenze, anche in riferimento agli "obiettivi e direttive per le previsioni degli strumenti urbanistici" del piano territoriale di coordinamento per le aree ricadenti in zona D di Parco.
1.6  -  zona territoriale omogenea Za2a: veniva esclu sa, in conformità al parere dell'Ente Parco prot. n. 377/ 2002, l'edificazione del terzo piano f.t..
1.7  -  zona territoriale omogenea IS (ex cantina sociale A.V.E.): veniva precisato che, per detta zona è stato autorizzato ai sensi dell'art. 10 legge regionale n. 40/95, con decreto n. 385 del 26 marzo 2003, il progetto per l'impianto sportivo polivalente, trasmesso dalla Provincia regionale di Catania, con la prescrizione tra l'altro, di escludere dall'intervento progettuale la porzione di area ricadente nel bosco n. 10 di cui allo studio agricolo-forestale.
1.8 - zona territoriale omogenea E: venivano esclusi da detta zona i beni isolati riportati nelle linee guida del piano paesistico in aggiunta alle emergenze architettoniche, individuate in apposita planimetria allegata al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003, mentre per il rifugio S.U.C.A.I., ricadente in zona A di parco dell'Etna, la relativa previsione risultava di competenza del piano territoriale del parco dell'Etna, così come espresso con parere dell'ente parco prot. n. 377/2002. Inoltre in considerazione del vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge n. 490/99 che interessa tutto il territorio comunale e del parere dell'ente parco dell'Etna prot. n. 377/2002 si prescriveva quanto segue:
-  veniva esclusa l'ammissibilità di interventi di ammodernamento della viabilità esistente di penetrazione agricola per il loro allargamento fino alla sezione media pari a m. 8;
-  veniva esclusa l'ammissibilità, in detta zona di parchi di campeggio, in quanto le aree idonee a tale insediamento vanno opportunamente individuate e classificate secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/82;
-  veniva esclusa l'ammissibilità, nel territorio del parco dell'Etna degli interventi produttivi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i senza procedere alla localizzazione puntuale dei siti idonei.
1.9  -  zone territoriali omogenee Za1d, Zca, As9, A1c7: per dette zone, prospicienti su via G. Matteotti (Za1d, As9, A1c7") ed a monte della ferrovia circumetnea (Zca), veniva condivisa la rispettiva localizzazione previa verifica delle condizioni geomorfologiche e sismotettoniche in relazione alla faglia presunta visualizzata nello studio geologico a monte del centro abitato.
1.10 - attrezzature pubbliche: per quanto concerne la Caserma dei carabinieri e l'area ospedaliera veniva prescritto in conformità alle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98, il parametro di densità edilizia fondiaria massima pari a 2,5 mc./mq.
2.0 - Regolamento edilizio: veniva prescritto di sostituire all'art. 7 "Composizione della Commissione edilizia", le parole "lo stesso periodo della sindacatura" con "cinque anni", in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
3.0 - Osservazioni ed opposizioni: sono state esaminate le osservazioni ed opposizioni, pervenute entro e fuori termini di legge, con le conseguenti determinazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbansitica n. 215/2003. Per le osservazioni e/o opposizioni di seguito specificate, sono stati richiesti ulteriori approfondimenti ed in particolare:
n. 6 (ditta Barone - Brancata): veniva richiesta la verifica di ammissibilità al regime della sanatoria edilizia, ai sensi della legislazione vigente, del manufatto preesistente, adibito a magazzino deposito ed oggetto di sanatoria edilizia, ricadente in area destinata a verde pubblico nelle prescrizioni esecutive che interessano la zona territoriale omogenea C 167/1 ai fini di una eventuale rielaborazione delle stesse.
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute in Assessorato:
-  ditta Giovanni Vecchio: per detta osservazione veniva richiesto avviso comunale.
Il consiglio comunale di Linguaglossa, con atto consiliare n. 61 del 28 ottobre 2003, ha deliberato di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma V, legge regionale n. 71/78, la proposta di deliberazione n. 55 del 13 ottobre 2003 con emendamenti. In particolare, veniva condiviso il voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003 salve le controdeduzioni relative ai seguenti punti:
relativamente al punto 1.0 (zona territoriale omogenea A): il comune non condivide la prescritta perimetrazione del centro storico e ripropone il mantenimento delle zone territoriali omogenee B1a e B1b del piano regolatore generale adottato, in quanto le predette zone, ex zona territoriale omogenea B1 del precedente piano regolatore generale non gravate da vincolo paesaggistico, sono state oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione che hanno modificato tipologia e caratteristiche del tessuto urbano. Inoltre, il progettista ha effettuato uno studio per la perimetrazione del centro storico, che fa parte integrante del piano regolatore generale in argomento, tenendo conto, per quanto concerne gli strumenti di attuazione degli indirizzi della circolare assessoriale n. 3/2000.
Relativamente ai punti 1.3 (z.t.o C2): il comune richiede il mantenimento di detta zona, così come prevista nel piano regolatore generale in argomento, in quanto la superficie edificabile, risulta identica a quella precedentemente adottata dal piano regolatore generale, approvato con decreto n. 66/81, e già sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico di cui al D.P.R.S. n. 1973 del 3 dicembre 1973.
Relativamente al punto 1.5 (zona territoriale omogenea IS, Sp3, P2*, Za2b): il comune asserisce che dette zone debbano essere mantenute e non disattese in quanto non rientranti all'interno delle fasce di rispetto boschivo o in aree boscate di cui allo studio agricolo-forestale.
Relativamente al punto 1.8 (zona territoriale omogenea E): il comune ripropone la norma prevista dall'art. 41 delle norme di attuazione del piano regolatore generale con riferimento, sia alla possibilità di realizzare interventi di ammodernamento (con allargamento della sezione stradale media fino a m. 8) della viabilità esistente di penetrazione agricola ai fini di un eventuale cambio di destinazione urbanistica degli immobili rurali di antica costruzione, che all'ammissibilità di parchi di campeggio, ai sensi della legge regionale n. 14/82, senza alcuna individuazione specifica, così come prevista nel precedente piano regolatore generale e non oggetto di prescrizione nel voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 600/98.
Relativamente al punto 2.0 (regolamento edilizio): il Comune non condivide la modifica prescritta all'art. 7 del regolamento edilizio in quanto, ai sensi dell'art. 13 legge regionale n. 7/92 integrato dall'art. 41 legge regionale n. 26/93, tra le competenze del sindaco è prevista la nomina dei componenti degli organi consultivi del Comune. Inoltre, l'art. 4 legge regionale n. 32/94, nell'attribuire al sindaco tutte le nomine, designazioni e revoche riferite ai comuni, abroga tutte le disposizioni in contrasto; pertanto, alla luce delle superiori disposizioni legislative, il comune ripropone che la C.E.C., nominata dal sindaco, rimanga in carica lo stesso periodo della sindacatura.
Relativamente al punto 3.0 (osservazioni ed opposizioni: n. 6 (ditta Barone - Brancato): con nota, prot. n. 16282 del 15 dicembre 2003, il responsabile dell'area tecnica del Comune di che trattasi, a seguito della verifica richiesta da parte di questo Assessorato, rappresenta che il fabbricato di cui si fa menzione nella predetta osservazione, oggetto di istanza di sanatoria edilizia, non ricade all'interno dell'area destinata a verde pubblico nelle prescrizioni esecutive che interessano la zona territoriale omogenea "C167/1". Inoltre, il progettista, nelle deduzioni alle osservazioni ed opposizioni, ha ritenuto la suddetta osservazione non accoglibile in quanto priva di attendibilità.
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute in Assessorato: ditta Giovanni Vecchio: il progettista, con nota datata 16 ottobre 2003 e trasmessa unitamente alla delibera consiliare n. 61/2003, propone che detta osservazione non venga accolta in quanto la richiesta del ricorrente, riguarda il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea "C1" a zona territoriale omogenea "B" in contrasto con le disposizioni contenute nel D.I. n. 1444/1968, mentre, per quanto concerne le rimanenti osservazioni in merito al progetto di piano, le stesse si ritengono superate a seguito delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003.
In ordine ai superiori punti si propone quanto segue:
relativamente al punto 1.0 (zona territoriale omogenea "A"): si conferma quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003 con la precisazione che detta zona, così come già espresso nella proposta di parere dell'ufficio n. 17/2003 allegata al voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003, deve essere attuata tenendo conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. in cui si evidenzia la possibilità di prevedere l'intervento diretto attraverso anche apposite varianti generali, che abbiano come campo di applicazione le zona territoriale omogenea "A" opportunamente perimetrate.
Relativamente al punto 1.5 (zona territoriale omogenea "IS" - "Sp3" - "P2"- "Za2b"): si conferma il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003 in cui dette zone non venivano condivise, non soltanto in quanto interessate, anche se marginalmente (in particolare le zone territoriali omogenee "Is" e "Za2b"), da fasce di rispetto boschivo di cui alla legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ma in considerazione, altresì, delle finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 71/1978, tenuto conto delle risultanze dello studio agricolo-forestale e con riferimento al parere dell'Ente Parco prot. n. 377/2002.
Relativamente al punto 1.8 (zona territoriale omogenea "E"): si confermano le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003 per le motivazioni contenute nel medesimo voto in relazione all'art. 41 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, con l'integrazione, in merito agli interventi di ammodernamento della viabilità esistente di penetrazione agricola, della possibilità di realizzare detti interventi, mediante allargamento della sezione stradale media fino a m. 8, esclusivamente per la viabilità, così come indicato con linea continua bleu nella tav. 5 "planimetria di piano", che può assolvere alla funzione di vie di fuga dal centro abitato.
Relativamente al punto 2.0 (regolamento edilizio): l'art. 4 legge regionale n. 32/1994 dispone, ai sensi del comma 1, l'attribuzione al sindaco di tutte le nomine, le designazioni e le revoche (la nomina di organi consultivi era già prevista dalla legge regionale n. 26/1993) precedentemente attribuite ai Comuni con l'abrogazione, ai sensi del comma 3, di tutte le norme in contrasto con la stessa. Detta disposizione, pertanto, non interviene sulla durata della C.E.C., regolamentata dall'art. 7 della legge regionale n. 71/1978, ma sui poteri di nomina, designazione e revoca da attribuire al sindaco; di conseguenza, si conferma la prescrizione di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003.
Relativamente ai punti 1.1 (zona territoriale omogenea "B1" e "B2") - 1.2 (zona territoriale omogenea "B3") - 1.3 (zona territoriale omogenea "C2") - 1.4 ("D-Commi" -"D-Comm2") - 1.6 (zona territoriale omogenea "Za2a") - 1.7 (zona territoriale omogenea "IS,' ex cantina sociale A.V.E.) - 1.9 (zona territoriale omogenea "Za1d" - "Zca" - "As9" - "A1c7") - 1.10 (attrezzature pubbliche): si conferma quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215/2003.
Relativamente al punto 3.0 (osservazioni ed opposizioni: n. 6 (ditta Barone - Brancato) - ditta Giovanni Vecchio (fuori termini pervenuta in Assessorato): non vengono accolte in conformità alle deduzioni del proget tista.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il voto n. 304 del 31 marzo 2004 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in relazione a quanto rappresentato in merito alle controdeduzioni comunali con la proposta n. 83 del 19 dicembre 2003 del servizio n. 4/D.R.U., ha espresso il parere che di seguito si riporta:
"...Omissis...
Ritiene potersi condividere la proposta dell'ufficio con le seguenti modifiche, integrazioni e precisazioni:
Relativamente al punto 1.0 (zona territoriale omogenea A):
Visti i caratteri del tessuto può accogliersi la richiesta di mantenimento della zona territoriale omogenea B1b così come perimetrata nel piano adottato mentre si conferma quanto contenuto nel parere in merito alla zona B1 a che deve essere classificata come zona A.
Pur apprezzando infatti gli approfondimenti condotti in ordine alla riperimetrazione del centro storico, non si ritiene che siano stati colti quelli che sono i criteri finalizzati a "ridefinire il ruolo del centro storico nel contesto urbano e territoriale ed a individuare i soggetti (o attori) pubblici e privati che possano concretamente attuare gli interventi di recupero" posti a base della circolare D.R.U. 3/2000. Nella individuazione dei diversi tessuti e nella costruzione di differenziate normative di conservazione e riqualificazione adeguate alle loro specifiche caratteristiche non può infatti prescindersi dalla comprensione delle regole costitutive della città storica discendente da un'attenta analisi morfologica attraverso la quale esplorare e mettere in luce le relazioni che legano le differenti tipologie del patrimonio edilizio storico con le differenti tipologie degli spazi inedificati.
Lo studio predisposto per la riperimetrazione del centro storico viene invece centrato pressoché totalmente sull'analisi delle tipologie edilizie; ciò che appare non essere messo a fuoco è proprio la concettualizzazione del significato del termine "tessuto" che nasce dalla correlazione tra caratteri dell'impianto distributivo pubblico e semi-pubblico e connotati dell'edificato che va inoltre letto non soltanto in base ai caratteri tipologici ma anche a quelli tecnologico-costruttivi, allo stato di conservazione e di utilizzazione, e, soprattutto, ponendo grande attenzione alla relazione tra edificio e sue aree di pertinenza che, tra l'altro, costituisce uno degli elementi sostanziali da assumere per la definizione della normativa di intervento (indici di fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura).
La circolare pone peraltro quale obiettivo primario la "riutilizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico sia in termini residenziali che in riferimento ad altre attività e funzioni compatibili." Ne discende che l'analisi sul patrimonio edilizio esistente deve condurre ad una attenta valutazione quantitativa sull'edificato in ordine ai parametri edilizi che connotano le tipologie, a valutazioni qualitative in ordine alle condizioni ed ai parametri igienico sanitari degli edifici, ai caratteri tecnologico-costruttivi, alle condizioni di conservazione delle fabbriche, al livello di utilizzazione degli edifici (abbandono, sottoutilizzazione etc.).
Tale individuazione di diversi tessuti e di corrispondenti differenziate normative di conservazione e riqualificazione può essere oggetto di quella variante generale della zona A che costituisce uno degli elementi introdotti dalla suddetta circolare.
Relativamente al punto 1.3 (zona territoriale omogenea C2): in merito si conferma il parere n. 215/2003 in quanto non sono emersi elementi che portino a modificare la suddetta valutazione.
Relativamente al punto 1.8 (zona territoriale omogenea E): viene richiesto il mantenimento dell'art. 41 delle norme di attuazione che prevede:
a)  la possibilità di realizzare l'ammodernamento della viabilità esistente di penetrazione agricola con allargamento sino a m. 8,00;
b)  la realizzazione di parchi di campeggio per sole tende, roulottes e caravans in attuazione della legge regionale n. 14/82.
La richiesta di cui al punto a) viene motivata dal "recente rinato interesse verso il territorio linguaglossese da parte dei produttori viticoli ed olivicoli, la cui conseguenza porta all'impianto o il più delle volte rinnovo degli impianti preesistenti, e quindi tutta una serie di richieste connesse alla possibilità di svolgere attività agricole, soprattutto per quanto attiene la viabilità."
Viste le argomentazioni espresse dal comune e verificato lo stato dei luoghi si condivide tale richiesta limitatamente alle zone DOC, consentendo il miglioramento della rete di penetrazione agricola con lievi modifiche di tracciato ed allargamenti che portino ad una dimensione massima della sezione stradale di m. 6.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di cui al punto 2 in quanto, in assenza di differenziazioni della zona territoriale omogenea E in sottoclassi individuate in base alle specifiche caratteristiche del territorio agricolo, non può valutarsi l'impatto dell'applicazione di tale norma in rapporto a specifici caratteri economici morfologici ed ambientali locali.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 215 del 16 luglio 2003 e n. 304 del 31 marzo 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 215 del 16 luglio 2003 e n. 304 del 31 marzo 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Catania e dell'Ente Parco dell'Etna in premessa citate, è approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Linguaglossa, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 13 marzo 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con voto n. 215 del 16 luglio 2003 e con voto n. 304 del 31 marzo 2004.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 17 del 16 aprile 2003 del serv. 4/D.R.U.;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 215 del 16 luglio 2003;
3)  proposta di parere n. 83 del 19 dicembre 2003 del serv. 4/D.R.U.;
4)  voto C.R.U. n. 304 del 31 marzo 2004;
5)  deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 13 marzo 2002;
6)  delibera di consiglio comunale n. 61 del 28 ottobre 2003;
Piano regolatore generale
7)  relazione;
8)  norme tecniche di attuazione;
9)  regolamento edilizio;
10)  tav.  1 -  schema regionale; 
11)  tav.  2 -  stato di fatto territorio comunale; 
12)  tav.  3a -  stato di fatto centro urbano zona sud; 
13)  tav.  3b -  stato di fatto centro urbano zona centro; 
14)  tav.  3c -  stato di fatto centro urbano zona nord; 
15)  tav.  4 -  planimetria di piano territorio comunale; 
16)  tav.  5 -  planimetria di piano; 
17)  tav.  6a -  planimetria di piano centro urbano zona sud; 
18)  tav.  6b -  planimetria di piano centro urbano zona centro; 
19)  tav.  6c -  planimetria di piano centro urbano zona nord; 
20  tav.  6d -  planimetria di piano centro urbano zona pedemontana; 
21)  tav.  7 -  planimetria di piano centro urbano ambito storico; 
22)  tav.  8 -  perimetro zone di piano e localizzazione dei boschi e delle relative fasce di rispetto; 

Perimetrazione centro storico
23)  relazione;
24)  tav.  1a -  evoluzione storica; 
25)  tav.  1b -  crescita urbana; 
26)  tav.  2a -  catasto del 1939 con l'individuazione degli edifici invariati; 
27)  tav.  2b -  catasto del 1985; 
28)  tav.  3a -  classificazione tipologica e numero dei piani; 
29)  tav.  3b -  individuazione del valore; 
30)  tav.  3c -  aggregazione edilizie ed assetto funzionale; 
31)  tav.  4 -  tessuti e tipologie - definizione degli ambiti; 

32)  documentazione fotografica;
33)  indagini per isolati.
Studio geologico del piano regolatore generale
34)  all.  1 -  carta geolitologica; 
35)  all.  2 -  carta geomorfologica; 
36)  all.  3 -  carta della stabilità potenziale e reale; 
37)  all.  3.a -  carta delle pendenze naturali; 
38)  all.  3.b -  carta delle giaciture; 
39)  all.  4 -  carta idrogeologica; 
40)  all.  4a -  carta del reticolo idrografico; 
41)  all.  5 -  carta sismotettonica; 
42)  all.  6 -  carta delle penalizzazioni e dei rischi; 
43)  all.  7 -  carta delle limitazioni all'uso del suolo; 
44)  all.  9 -  carta della destinazione del suolo; 

45)  relazione;
46)  documentazione fotografica;
Studio geologico delle PP. EE. e zona artigianale
47)  relazione contenente i seguenti elaborati:
-  tav.  1 -  corografia dell'area; 
-  tav.  2 -  carta geologica; 
-  tav.  3 -  carta geologica; 
-  tav.  4 -  carta geomorfologica; 
-  tav.  5 -  carta idrogeologica; 
-  tav.  6 -  carta litotecnica; 
-  tav.  7 -  carta delle pericolosità geolo giche; 
-  tav.  8 -  carta della pericolosità sismica locale; 

Studio agricolo-forestale
48)  relazione;
49)  tav.  A -  carta clivometrica; 
50)  tav.  B -  carta clivometrica; 
51)  tav.  A -  carta altimetrica; 
52)  tav.  B -  carta altimetrica; 
53)  tav.  A -  carta di riconoscimento dei suoli; 
54)  tav.  B -  carta di riconoscimento dei suoli; 
55)  tav.  A -  carta dell'uso dei suoli della vegetazione e delle colture specializzate; 
56)  tav.  B -  carta dell'uso dei suoli della vegetazione e delle colture specializzate; 
57)  tav.  A -  carta dei vincoli; 
58)  tav.  B -  carta dei vincoli; 
59)  tav.  A -  carta delle unità di paesaggio; 
60)  tav.  B -  carta delle unità di paesaggio; 
61)  tav.  A -  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura; 
62)  tav.  A -  carta dei boschi; 
63)  tav.  B -  carta dei boschi; 

Adeguamento dello studio agricolo forestale ai sensi della legge regionale n. 13/1999:
64)  relazione;
65)  tav.  A -  carta dei boschi; 

Prescrizioni esecutive
Zona C2 Mareneve
66)  relazione - norme tecniche di attuazione - relazione finanziaria - piano particellare di esproprio;
67)  tav.  1 - stralcio piano regolatore generale - stralcio catastale - stralcio stato di fatto - planivolumetrico - sezioni stradali; 
68)  tav.  2 -  planimetria comparti - reti impianti - profili regolatori; 

Zona C 167/1
69)  relazione - norme tecniche di attuazione - relazione finanziaria - piano particellare di esproprio;
70)  tav.  1 -  aerofotogrammetria - stralcio piano regolatore generale - stralcio catastale - reti impianti 

71)  planimetria zonizzazione - planivolumetrico - profili regolatori - schema volumetrico;
Zona D - P.I.P.
72)  relazione - norme tecniche di attuazione - relazione finanziaria - piano particellare di esproprio;
73)  tav.  1 -  aerofotogrammetria - stralcio piano regolatore generale - stralcio catastale - reti impianti - planimetria zonizzazione - planivolumetrico; 
74)  tav.  2 -  schemi di utilizzazione delle aree per gli edifici artigianali - schema tipo di utilizzazione del lotto; 
75)  tav.  3 -  tipologie stradali e profili - sezioni stradali - schema ingressi ai lotti. 


Art. 4

Il comune di Linguaglossa dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2004.
  LIBASSI 

(2004.21.1454)
Torna al Sommariohome


114


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 61 -  20 -  71 -  81 -  80 -  77 -