REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GIUGNO 2004 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 18 giugno 2004, n. 1141.
Circolare esplicativa dell'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDE SANITARIE
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
ALL'I.N.P.S.
ALLE OO.SS. CONFEDERALI
ALLE OO.SS. MEDICINA GENERALE
ALLE OO.SS. PEDIATRIA
ALLE OO.SS MEDICI SPECIALISTI
ALLA FEDERFARMA REGIONALE
ALL'ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI
ALL'ORDINE DEI FARMACISTI
ALL'ASSOFARM REGIONALE
AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
Il servizio sanitario pubblico garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini, senza distinzioni individuali o sociali.
Con la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e, precisamente, con l'art. 29, le prestazioni sanitarie sia farmaceutiche che specialistiche sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
Il regime delle esenzioni è basato sull'Indicatore della situazione economica equivalente del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: ISEE.
Con decreto n. 3665 del 18 giugno 2004, in attuazione del sopraccitato art. 29 della surrichiamata legge regionale, l'ISEE è stato determinato in E 7.000,00, al di sotto del quale si applica il regime delle esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche.
Con la legge regionale in oggetto generalizzata il sistema di esenzione dal ticket "per reddito" è totalmente sostituito con il sistema dell'Indicatore della situazione economica equivalente, con il quale la situazione economica (somma dei redditi assoggettabili all'IRPEF, del 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare complessivi del nucleo familiare), viene distribuita tra il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita per legge.
Il cittadino che vuole certificare il proprio ISEE deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare, sui redditi ed il patrimonio di tutta la famiglia ai comuni o ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o alle sedi ed agenzie INPS presenti sul territorio.
La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l'anno con validità 12 mesi dalla data di rilascio e vale per tutti i componenti il nucleo familiare; essa è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito delle amministrazioni controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.
L'ente che riceve la dichiarazione rilascia una certificazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, nonché il valore dell'ISEE.
Tale certificazione viene rilasciata gratuitamente.
Qualora il valore dell'ISEE è uguale o inferiore ad E 7.000,00, le prestazioni sanitarie sia farmaceutiche che specialistiche, da fruire per l'intero nucleo familiare, sono a totale carico del servizio sanitario nazionale. L'esenzione sarà comprovata dal medico prescrittore che, visto il valore ISEE dell'assistito, dovrà barrare all'interno della ricetta del S.S.N. la casella "R" scrivendo accanto alla stessa, "ISEE".
Al fine di agevolare il compito sia dei cittadini che degli enti preposti al rilascio della certificazione ISEE, si ricorda che si possono effettuare delle simulazioni per conoscere il proprio ISEE attraverso il sito dell'INPS: www.inps.it > servizi online > per i caf > isee > simulazione; ciò permetterà di conoscere il proprio valore ISEE e pertanto di determinarsi di conseguenza.
Considerata la complessità della materia relativa all'esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie - sia farmaceutiche che specialistiche - dovuta ai diversi provvedimenti sia nazionali che regionali che nel tempo si sono succeduti, di seguito si riassumono per categoria di soggetti e per tipologia di esenzione, sia parziale che totale i casi che possono verificarsi, al fine di facilitare il compito sia ai cittadini che agli operatori sanitari erogatori.
Prestazioni farmaceutiche
1) Prestazioni farmaceutiche correlate all'ISEE:
a) per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad E 7.000,00, l'acquisizione dei farmaci concedibili resta a totale carico del servizio sanitario nazionale;
b) per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 7.000,00, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 2,00.
2) Prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia:
Per i soggetti affetti da patologie individuati da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50.
Esclusivamente per i soggetti interessati, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
L'esenzione sarà attestata dal medico prescrittore che dovrà barrare all'interno della ricetta del servizio sanitario nazionale la casella "A" scrivendo accanto le prime tre cifre del codice identificativo per le malattie croniche ed invalidanti e l'intero codice per le malattie rare.
3) Categorie di soggetti totalmente esenti dalla quota ticket per le prestazioni farmaceutiche:
a) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie; (sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe "C" concedibili nei casi in cui il medico di famiglia ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Tale categoria di soggetti è inoltre esente dal pagamento della eventuale differenza di prezzo di cui al punto 4);
b) invalidi civili al 100%;
c) grandi invalidi per servizio;
d) grandi invalidi per lavoro;
e) danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge n. 210/92 come modificata ed integrata dalla legge n. 238/97).
Premesso che le categorie di soggetti descritte al presente punto dovranno esibire al medico prescrittore idonea documentazione attestante l'appartenenza alle categorie medesime, l'esenzione sarà comprovata dallo stesso medico che dovrà barrare all'interno della ricetta del servizio sanitario nazionale la casella "R". In particolare per la categoria 3a) sarà cura del medico prescrittore specificare la dicitura "pensioni vitalizie".
4) Prestazioni farmaceutiche correlate a medicinali a brevetto scaduto:
a) per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991 n. 349, aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato alla sanità, non è dovuta alcuna partecipazione al costo delle prestazioni;
b) qualora il medico prescriva un medicinale a brevetto scaduto con prezzo superiore a quello di riferimento regionale e l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista con un medicinale a prezzo di riferimento regionale, ovvero il medico medesimo dichiari sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale, la differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale è a carico di tutte le categorie di soggetti di cui alla presente circolare ad eccezione dei soggetti di cui al punto 3 a) (art. 7 della legge n. 405/01).
5) Pluriprescrizioni:
a) le pluriprescrizioni, fino ad un massimo di 6 pezzi per ricetta, si riferiscono alle seguenti categorie di medicinali:
-  I medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose.
-  II medicinali a base di interferone a favore di soggetti affetti da epatite cronica;
-  III medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi.
Per i medicinali analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, è consentita la prescrizione fino ad un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni.
Per le pluriprescrizioni di cui al presente punto 5, la partecipazione al costo delle prestazioni a carico dei soggetti di cui:
-  al punto 1b) è pari ad E 4,00 per 2 o più confezioni oltre la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale nelle ipotesi di cui al punto 4b);
-  al punto 2) è pari ad E 0,50 per confezione fino ad un massimo di E 3,00, oltre la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale nelle ipotesi di cui al punto 4b);
-  ai punti 1a) e 3) non è dovuta alcuna quota per confezione, ma è dovuta la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale nelle ipotesi di cui al punto 4b) ad eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
b) le pluriprescrizioni riferite alle preparazioni iniettabili a base di morfina cloridrato equivalgono, se ad uno stesso dosaggio, ai fini del pagamento del ticket ad una sola confezione; se, a diverso dosaggio, il ticket da corrispondere sarà relativo a due confezioni.
Prestazioni specialistiche
Prestazioni specialistiche correlate all'ISEE:
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad E 7.000,00, le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio comprese nel nomenclatore tariffario regionale, restano a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 7.000,00, per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio, va corrisposta una quota ticket per ricetta di E 2,00, nonché una quota ticket fino ad E 36,15.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 7.000,00, qualora la ricetta contenga prestazioni il cui costo è superiore ad E 36,15, oltre ai ticket di cui al punto che precede, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10% della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di E 36,15.
Categorie di soggetti totalmente esenti dalla quota ticket per prestazioni specialistiche:
-  invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6);
-  invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (decreto ministeriale 1 febbraio 1991 art. 6);
-  invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6);
-  invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (67%-100%), (decreto ministeriale 1 febbraio 1991 art. 6);
-  invalidi civili con assegno di accompagnamento (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6);
-  ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (decre to ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6);
-  ex deportati nei campi di sterminio;
-  vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge 20 ottobre 1990 n. 302, legge 23 novembre 1998 n. 407);
-  invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge n. 289/90, decreto legislativo n.124/98, art. 5, comma 6);
-  detenuti ed internati (decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 433/2000);
-  tossicodipendenti in terapia metadonica.
Categorie di soggetti con patologie croniche ed invalidanti:
-  l'esenzione opera limitatamente alle prestazioni correlate alle patologie previste dal decreto del Ministro della sanità n. 329 del 1999, modificato dal decreto ministeriale n. 296 del 2001.
Categorie di soggetti affette da malattie rare:
-  il decreto del Ministro della sanità n. 279 del 18 maggio 2001, prevede che il certificato di malattia rara sia rilasciato da uno specialista appartenente ad un presidio della rete regionale malattie rare.
Il riconoscimento di tale malattia (documentata nel-l'attestato di esenzione) consente all'assistito di fruire in regime di esenzione dal ticket di tutte le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e degli ulteriori aggravamenti, regime che viene esteso anche alle prestazioni finalizzate alla diagnosi della stessa malattia (comprese, qualora si tratti di malattia rara di origine genetica, le indagini genetiche sui familiari). (Vedasi indicazioni fornite dal Ministero della sanità con circolare n. 13 del 2001 - prurigo nodularis. Delibera di Giunta regionale n. 34 del 2 febbraio 2004).
Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo, in funzione preconcezionale. Allegato A del decreto ministeriale 10 settembre 1998 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 1998).
Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo. Allegato B del decreto ministeriale 10 settembre 1998 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 1998).
Categorie di soggetti esenti limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante o status (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6, comma 2).
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi:
-  invalidi per servizio dalla 6ª alla 8ª categoria;
-  invalidi di guerra dalla 6ª alla 8ª categoria;
-  infortunati sul lavoro, o affetti da malattie professionali.
Categorie di soggetti esenti limitatamente a prestazioni stabilite da protocolli:
-  minori di anni 18 che si avviano all'attività sportivo-agonistica per le prestazioni previste dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, come regolamentate dal decreto dell'Assessore per la sanità 9 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 gennaio 2000 parte I, n. 4.
Prestazioni escluse dal ticket finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della legge n. 388/2000:
-  mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
-  pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni;
-  colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i soggetti a rischio.
Disciplina dei casi particolari:
-  i cittadini stranieri in possesso dell'apposito modello E 111, o altro titolo attestante il diritto all'assistenza sanitaria, vengono ammessi alle prestazioni sanitarie alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.
Gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, appartenenti a paesi extracomunitari, in assenza di accordi tra Stati, sono soggetti alle disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni e disposizioni attuative.
Le prestazioni specialistiche finalizzate all'ottenimen to di benefici e/o provvidenze individuali (concorsi, pensioni, indennità, idoneità assicurativa, etc...) sono a tota le carico del cittadino.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché inserita sul sito www.regionesicilia.it/sanità.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2004.25.1761)
Torna al Sommariohome


102*





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 61 -  20 -  71 -  81 -  80 -  77 -