REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GIUGNO 2004 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 maggio 2004.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Calascibetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio a decorrere dall'1 gennaio 2004 l'incarico al dirigente del servizio XI faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma del predetto art. 41 che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, prot. n. 1271 del 23 luglio 2003, con la quale la stessa propone l'individuazione di una zona stabile B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Calascibetta, contrada Peraniera;
Visto il verbale di accertamento redatto a seguito di sopralluogo effettuato dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B, perché il territorio in questione risulta essere di scarso pregio faunistico-venatorio e con presenza insignificante ed occasionale di fauna selvatica;
Vista la dichiarazione di assenso del proprietario del terreno su cui ricade la zona cinologica;
Vista la nota prot. n. 922 del 20 maggio 2003, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 8, ha convocato i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, al fine di acquisire il parere in merito alla proposta d'individuazione della zona cinologica in questione;
Visto il verbale datato 4 giugno 2003, riguardante l'acquisito parere dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la nota del comune di Calascibetta, prot. n. 6228 del 7 luglio 2003, con la quale viene espresso parere favorevole all'istituzione della zona cinologica stabile di tipo B, ricadente nella contrada Peraniera;
Vista la propria nota prot. n. 3319 dell'1 dicembre 2003, con la quale è stata trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna la proposta d'individuazione in argomento perché si provvedesse alla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del comune di Calascibetta;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, prot. n. 656 del 15 aprile 2004, con la quale viene restituita la proposta di individuazione della zona cinologica B dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Calascibetta per 15 giorni consecutivi;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere alla individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalità di cui alle premesse, nel territorio comunale di Calascibetta, contrada Peraniera, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B, identificata nel nuovo catasto terreni del comune di Calascibetta nel foglio 5, particelle 20 e 34, estesa complessivamente Ha. 17.19.40.

Art.  2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2004.
  ALBANESE 

(2004.22.1552)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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