REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GIUGNO 2004 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 maggio 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Brolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 802 del 19 gennaio 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 2676 del 21 gennaio 2004, con cui il comune di Brolo ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 59 del 2 dicembre 2003, gli atti e gli elaborati riguardanti le modifiche apportate all'art. 32 del regolamento edilizio ed agli artt. 27 e 33 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 2 dicembre 2003, con la quale il comune di Brolo ha adottato le modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, datata 14 gennaio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Visto il foglio prot. n. 6320 dell'11 maggio 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario comunale in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Visto il parere n. 23 dell'1 aprile 2004 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n; 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  In atto il comune di Brolo è dotato di un piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, approvato con decreto n. 192 del 30 aprile 2002.
-  Con deliberazione consiliare n. 59 del 2 dicembre 2003, il comune di Brolo ha adottato la variante relativa alla modifica del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, (elaborato aggiornato al decreto n. 192 del 30 aprile 2002), approvando la proposta di deliberazione dell'ufficio tecnico comunale n. 46 del 21 novembre 2003.
-  Da quanto emerge nella suddetta proposta di deliberazione, tale variante si sarebbe resa necessaria per rendere lo strumento urbanistico più agevole e funzionale ed aderente alle nuove esigenze manifestatesi nella dinamica dello sviluppo del territorio comunale.
-  Le modifiche apportate, consistono in alcune aggiunte e precisazioni o nella riformulazione di alcuni articoli del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione ed in particolare:
Regolamento edilizio
l'art. 32 riguarda i piani seminterrati e interrati, con alcune limitazioni all'uso degli stessi.
La variante dell'art. 32 del regolamento edilizio consiste in:
-  alcune aggiunte al quarto capoverso, in particolare all'aumento delle destinazioni d'uso dei locali interrati (laboratori artigianali non molesti, uffici, gabinetti medici ed ambulatori, palestre, ecc.) in deroga all'art. 8 del D.P.R. n. 303/86;
-  cassare alcune parole del 5° capoverso, sostituendole per quanto riguarda l'aumento delle destinazioni d'uso dei piani seminterrati (aule scolastiche, palestre, gabinetti medici ed ambulatori, ecc.);
-  nell'aggiungere il sesto capoverso, relativo alle pareti libere.
Con la variante l'amministrazione comunale perviene a una precisa definizione delle condizioni d'uso dei piani interrati e seminterrati in aderenza alla normativa igienico-sanitaria e sulla sicurezza degli ambienti del lavoro.
Norme tecniche di attuazione
L'art. 27 (distanze minime degli edifici dal ciglio stradale, dai confini o da altri edifici) nella parte riguardante le distanze minime tra le pareti non finestrate, stabilisce, in qualunque zona omogenea, che gli edifici possono essere costruiti in aderenza oppure a una distanza minima di m. 5.
La variante consiste nel mantenere tale facoltà solo per le zone A e B, oggettivamente più condizionate dal tessuto urbanistico, elevando la distanza minima a 10 m. per le zone C e D, al fine di favorire uno sviluppo più razionale dell'edificazione nelle zone soggette a P.U.E.
L'art. 33 delle norme tecniche di attuazione (zone B1 di completamento dei quartieri del centro urbano) nella parte relativa alla destinazione di zona stabilisce che essa è residenziale ai sensi dell'art. 26 delle norme tecniche di attuazione.
La variante consiste nell'aggiungere nella destinazione di zona anche le medie strutture di vendita come definite dall'art. 3 delD.P.R. 11 luglio 2000, ferma restando l'osservanza della dotazione minima dei parcheggi pertinenti, di cui all'art. 16 del decreto presidenziale 11 luglio 2000.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
- sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  la variante adottata relativa alla modifica del regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Brolo risulta migliorativa ai fini di una più facile gestione da parte del comune dello strumento urbanistico generale;
-  le modifiche apportate al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione, non alterano sostanzialmente l'impianto normativo del piano regolatore generale vigente e si ritengono condivisibili nel rispetto della normativa vigente.
Tuttavia si prescrive quanto segue:
Regolamento edilizio
-  al quarto capoverso dell'art. 32 sono da aggiungere le parole "limitatamente alle zone B di completamento", in quanto le stesse sono maggiormente condizionate da oggettive situazioni di un tessuto urbanistico esistente, oltremodo costituito da esigue disponibilità di aree libere.
-  Al punto 2) del medesimo art. 32, si prescrive che devono essere cassate le parole "aule scolastiche", in quanto tale tipologia non è consentita nei piani seminterrati.
Per quanto sopra premesso e considerato, questa U.O. 4.1 è del parere di ritenere meritevole di approvazione le modifiche al vigente regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, adottate dal comune di Brolo con delibera consiliare n. 59 del 2 dicembre 2003, con le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 23 dell'1 aprile 2004 reso dall'unità operativa 4.1/DRU, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 23 dell'1 aprile 2004 reso dall'unità operativa 4.1/DRU, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Brolo, riguardante le modifiche apportate con delibera consiliare n. 59 del 2 dicembre 2003, all'art. 32 del R.E.C. ed agli artt.27 e 33 delle norme di attuazione.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1)  parere n. 23 dell'1 aprile 2004 reso dall'unità operativa 4.1/DRU;
2)  delibera consiliare n. 59 del 2 dicembre 2003;
3)  regolamento edilizio, elaborato A.3;
4)  norme tecniche di attuazione, elaborato A.2;

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Brolo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2004.
  LIBASSI 

(2004.22.1586)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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